E' la l. 10/10/1990, n. 287, che attribuisce all'Antitrust il potere di segnalare a Governo e Parlamento le situazioni distorsive (anche determinate da leggi o provvedimenti amministrativi generali) del mercato dei servizi professionali.
Il potere riconosciuto all'Antitrust di segnalare a Governo e Parlamento le situazioni distorsive (anche determinate da leggi o provvedimenti amministrativi generali) del mercato dei servizi professionali.
Legge 10 ottobre 1990, n. 287
Art. 21. - Potere di segnalazione al Parlamento ed al Governo
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1. Allo scopo di contribuire ad una più completa tutela della concorrenza e del mercato, l'Autorità individua i casi di particolare rilevanza nei quali norme di legge o di regolamento o provvedimenti amministrativi di carattere generale determinano distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato che non siano giustificate da esigenze di interesse generale.
2. L'Autorità segnala le situazioni distorsive derivanti da provvedimenti legislativi al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri e, negli altri casi, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri competenti e agli enti locali e territoriali interessati.
3. L'Autorità, ove ne ravvisi l'opportunità, esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire le distorsioni e può pubblicare le segnalazioni ed i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.
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