{mosimage} Il D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18 "Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300", definisce i prrincìpi diretti a garantire indipendenza e autonomia tecniche delle attività svolte dal personale delle Agenzie fiscali, fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalla normativa primaria e secondaria generale e di settore, nonché dai contratti di lavoro. Leggi di seguito il REgolamento ...
D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18 (G.U. 27/2/2002, n. 49).
Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale
delle Agenzie fiscali, a norma dell'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 30 luglio 1999,
n. 300 (Titolo così corretto con Comunicato 19 marzo 2002 in Gazz. Uff. 19 marzo
2002, n. 66).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55;
Visto, in particolare, l'articolo 71, comma 2, del predetto decreto legislativo
n. 300 del 1999, il quale dispone che, al fine di garantire l'imparzialità e il
buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle Agenzie
fiscali, sono emanate disposizioni regolamentari idonee a garantire
l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente;
Visto il D.M. 28 novembre 2000 del Ministro per la funzione pubblica pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, con il quale è stato adottato
il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 novembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000;
Visti i pareri della struttura interdisciplinare di cui all'articolo 73, comma
1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, resi nelle sedute dell'8
ottobre 2001 e del 26 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
21 dicembre 2001;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente regolamento:
---- 1. Ambito di applicazione.
1. Il presente regolamento definisce i princìpi diretti a garantire indipendenza
e autonomia tecniche delle attività svolte dal personale delle Agenzie fiscali,
fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalla normativa primaria e
secondaria generale e di settore, nonché dai contratti di lavoro.
2. Le agenzie assicurano, in concertazione con le OO.SS. rappresentative, nelle
forme e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale le
condizioni organizzative e di funzionamento dei servizi necessarie per il
rispetto dei princìpi contenuti nel presente regolamento e emanano disposizioni
attuative.
3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 54, comma 5, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
---- 2. Condizioni di organizzazione e funzionamento.
1. Le agenzie fiscali, al fine di promuovere le condizioni per la piena
autonomia professionale dei dipendenti, assicurano una adeguata attività di
formazione ed aggiornamento permanente, nonché un ambiente di lavoro e gli
strumenti tecnici idonei.
2. I programmi di formazione devono assicurare, anche attraverso la periodica
verifica dei risultati, il costante aggiornamento del personale in relazione
all'evoluzione della normativa, della tecnologia e ai programmi di attività
posti in essere dall'Agenzia, anche al fine della valorizzazione delle
professionalità acquisite.
3. Le agenzie forniscono gli strumenti necessari per l'autonomia professionale
dei dipendenti anche garantendo agli stessi la disponibilità di tecnologie
informatiche e telematiche, con l'idonea formazione per ottimali livelli di
conoscenza dell'uso delle stesse, e le condizioni di lavoro, con la
disponibilità dei beni, infrastrutture e servizi, necessari per il migliore
svolgimento dell'attività lavorativa ad esse connessa.
4. Le Agenzie istituiscono forme di monitoraggio degli eventuali casi di
molestie o comportamenti lesivi della dignità e professionalità dei dipendenti,
precostituendo ogni utile rimedio per prevenirli e reprimerli.
---- 3. Indipendenza e autonomia tecniche del personale.
1. Il personale delle Agenzie fiscali, nell'adempimento del servizio, ispira la
sua condotta all'osservanza dei princìpi di legalità, imparzialità e buon
andamento e dei princìpi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente,
di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei
contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli è propria.
2. Il personale esercita i propri compiti e funzioni nell'àmbito del sistema di
responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento
e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all'agenzia di
appartenenza.
3. Il dipendente non è tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto
direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il
dipendente deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo
ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale.
4. Il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilità dell'Agenzia di
appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni
possibile condizionamento nell'attività di servizio.
5. Il dipendente si astiene dall'intrattenere, direttamente o indirettamente,
rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per
ragioni di lavoro.
6. Il dipendente evita le attività che possono condurre a conflitti di interesse
con l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacità di
adottare decisioni imparziali.
---- 4. Incompatibilità e conflitto di interessi.
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in
materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie
fiscali non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull'adempimento
corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi,
attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere
fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali.
2. Al personale delle agenzie è inibito lo svolgimento, in particolare, delle
attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del
lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e elaborazione dati,
nonché a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi
connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attività proprie o
tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti
immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi connessi
agli immobili, nonché delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri
doganali, e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed
imparziale esecuzione dell'attività affidata all'Agenzia fiscale.
---- 5. Rapporti con i mezzi di informazione.
1. Fermo il dovere di osservanza delle norme sul segreto di ufficio i
dipendenti, nel rispetto dei princìpi e delle norme sulla trasparenza delle
attività, si astengono dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie
riservate connesse allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica
autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi.
---- 6. Monitoraggio.
1. Al fine di verificare il rispetto e l'attuazione dei princìpi fissati con il
presente regolamento, le OO.SS. rappresentative e i direttori delle Agenzie si
incontrano almeno due volte l'anno, per verificare l'applicazione concreta delle
disposizioni contenute nel presente regolamento; dell'esito dell'incontro è
informato il Ministro.
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