{mosimage} Leggi di seguito il D.M. Finanze "Attività non consentite ai dipendenti del Ministero delle finanze con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno " ...
Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21-05-1999
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 15 gennaio 1999
Attivita' non consentite ai dipendenti del Ministero delle finanze con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno. (GU n. 117 del 21-5-1999)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che ha
previsto la possibilita' di costituire per il pubblico impiego
rapporti di lavoro a tempo parziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo
1989, n. 117, che regolamenta il rapporto di lavoro a tempo parziale;
Visto l'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, che ha confermato per i rapporti di lavoro a tempo parziale la
disciplina contenuta nell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
Visto l'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Ministeri;
Visto l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, che ha modificato la preesistente disciplina dell'istituto;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il
quale ha, tra l'altro, aggiunto il comma 58-bis all'art. 1 della
citata legge n. 662 del 1996;
Visto l'art. 39, comma 25, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Considerato che, ai sensi della citata normativa, occorre che le
amministrazioni provvedano, con decreto del Ministro competente di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le
attivita' che, in ragione delle interferenze con i compiti
istituzionali, non sono, in ogni caso, consentite ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno;
Decreta:
Art. 1.
1. Tutti i dipendenti del Ministero delle finanze con rapporto di
lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
50% di quella a tempo pieno, non possono esercitare l'assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, la rappresentanza legale
nelle cause tributarie civili e penali nonche' la rappresentanza o
assistenza dei contribuenti nei rapporti di carattere tributario e
ipocatastale dinanzi agli uffici finanziari.
2. E' fatto altresi' divieto al personale di cui al comma 1 di
svolgere qualsiasi attivita', in qualsiasi forma, di consulenza,
assistenza, rappresentanza o difesa tributaria o legale nelle materie
di competenza dell'amministrazione finanziaria.
Art. 2.
1. Ferme le preclusioni di cui all'art. 1, ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al 50% di quella a tempo pieno e' in particolare inibito lo
svolgimento delle seguenti attivita':
a) per il personale appartenente al contingente del Dipartimento
delle entrate: attivita' proprie dei ragionieri e periti commerciali,
dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, nonche' attivita'
di servizi contabili e di elaborazione dati, di informazione
commerciale e servizi investigativi;
b) per il personale appartenente al Dipartimento del territorio:
attivita' autonoma e subordinata di progettazione e direzione lavori
edili esclusa l'attivita' di progettazione dell'abitazione propria e
dei familiari; attivita' autonoma e subordinata riguardante
consulenze tecniche relative a lavori edili e perizie estimative che
si trovino in corso di espletamento presso gli uffici tecnici
erariali o gli uffici del territorio; attivita' autonoma e
subordinata riguardante aggiornamento o revisione di mappe catastali;
attivita' autonoma e subordinata connessa alla classificazione
censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane; attivita'
autonoma e subordinata inerente alla determinazione, ai fini fiscali,
dei redditi dei terreni e degli immobili urbani; attivita' autonoma e
subordinata riguardante la trattazione delle formalita' di
trascrizione, iscrizione, innovazione e annotazione delle imposte
ipotecarie; attivita' autonoma e subordinata relativa ad operazioni
di triangolazione, di poligonazione e di livellazione, di rilevamento
ed aggiornamento topografico; attivita' riguardante la resa ed
acquisizione dei servizi presenti nelle tabelle delle tasse
ipotecarie e dei tributi speciali catastali, previste all'art. 10,
rispettivamente commi 12 e 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425; la sottoscrizione di documenti tecnici ed amministrativi in
qualita' di tecnico incaricato ovvero la rappresentanza di soggetti
obbligati alle documentazioni riguardanti gli adempimenti in materia
ipocatastale; qualunque attivita' autonoma che possa comportare,
direttamente o indirettamente, la violazione del segreto d'ufficio;
c) per il personale del Dipartimento delle dogane e imposte
indirette: ragioniere e commercialista, nonche' ogni attivita'
commerciale o di servizio collegata agli scambi internazionali di
merci, movimentazioni internazionali di persone e commercializzazione
di prodotti soggetti ad accise.
Art. 3.
1. I competenti uffici del Ministero delle finanze, nei contratti
di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale,
inseriscono specifiche clausole concernenti i divieti contemplati
dagli articoli precedenti.
2. L'amministrazione finanziaria provvede alla valutazione in
concreto dei singoli casi di conflitto di interesse non contemplati
dalle ipotesi di incompatibilita' descritte negli articoli
precedenti.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 gennaio 1999
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 216
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 15 gennaio 1999
Attivita' non consentite ai dipendenti del Ministero delle finanze con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno. (GU n. 117 del 21-5-1999)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto l'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che ha
previsto la possibilita' di costituire per il pubblico impiego
rapporti di lavoro a tempo parziale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 marzo
1989, n. 117, che regolamenta il rapporto di lavoro a tempo parziale;
Visto l'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, che ha confermato per i rapporti di lavoro a tempo parziale la
disciplina contenuta nell'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117;
Visto l'art. 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto Ministeri;
Visto l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, che ha modificato la preesistente disciplina dell'istituto;
Visto l'art. 6, comma 3, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il
quale ha, tra l'altro, aggiunto il comma 58-bis all'art. 1 della
citata legge n. 662 del 1996;
Visto l'art. 39, comma 25, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Considerato che, ai sensi della citata normativa, occorre che le
amministrazioni provvedano, con decreto del Ministro competente di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le
attivita' che, in ragione delle interferenze con i compiti
istituzionali, non sono, in ogni caso, consentite ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione di lavoro non
superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno;
Decreta:
Art. 1.
1. Tutti i dipendenti del Ministero delle finanze con rapporto di
lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
50% di quella a tempo pieno, non possono esercitare l'assistenza
tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, la rappresentanza legale
nelle cause tributarie civili e penali nonche' la rappresentanza o
assistenza dei contribuenti nei rapporti di carattere tributario e
ipocatastale dinanzi agli uffici finanziari.
2. E' fatto altresi' divieto al personale di cui al comma 1 di
svolgere qualsiasi attivita', in qualsiasi forma, di consulenza,
assistenza, rappresentanza o difesa tributaria o legale nelle materie
di competenza dell'amministrazione finanziaria.
Art. 2.
1. Ferme le preclusioni di cui all'art. 1, ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al 50% di quella a tempo pieno e' in particolare inibito lo
svolgimento delle seguenti attivita':
a) per il personale appartenente al contingente del Dipartimento
delle entrate: attivita' proprie dei ragionieri e periti commerciali,
dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, nonche' attivita'
di servizi contabili e di elaborazione dati, di informazione
commerciale e servizi investigativi;
b) per il personale appartenente al Dipartimento del territorio:
attivita' autonoma e subordinata di progettazione e direzione lavori
edili esclusa l'attivita' di progettazione dell'abitazione propria e
dei familiari; attivita' autonoma e subordinata riguardante
consulenze tecniche relative a lavori edili e perizie estimative che
si trovino in corso di espletamento presso gli uffici tecnici
erariali o gli uffici del territorio; attivita' autonoma e
subordinata riguardante aggiornamento o revisione di mappe catastali;
attivita' autonoma e subordinata connessa alla classificazione
censuaria dei terreni e delle unita' immobiliari urbane; attivita'
autonoma e subordinata inerente alla determinazione, ai fini fiscali,
dei redditi dei terreni e degli immobili urbani; attivita' autonoma e
subordinata riguardante la trattazione delle formalita' di
trascrizione, iscrizione, innovazione e annotazione delle imposte
ipotecarie; attivita' autonoma e subordinata relativa ad operazioni
di triangolazione, di poligonazione e di livellazione, di rilevamento
ed aggiornamento topografico; attivita' riguardante la resa ed
acquisizione dei servizi presenti nelle tabelle delle tasse
ipotecarie e dei tributi speciali catastali, previste all'art. 10,
rispettivamente commi 12 e 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n.
425; la sottoscrizione di documenti tecnici ed amministrativi in
qualita' di tecnico incaricato ovvero la rappresentanza di soggetti
obbligati alle documentazioni riguardanti gli adempimenti in materia
ipocatastale; qualunque attivita' autonoma che possa comportare,
direttamente o indirettamente, la violazione del segreto d'ufficio;
c) per il personale del Dipartimento delle dogane e imposte
indirette: ragioniere e commercialista, nonche' ogni attivita'
commerciale o di servizio collegata agli scambi internazionali di
merci, movimentazioni internazionali di persone e commercializzazione
di prodotti soggetti ad accise.
Art. 3.
1. I competenti uffici del Ministero delle finanze, nei contratti
di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale,
inseriscono specifiche clausole concernenti i divieti contemplati
dagli articoli precedenti.
2. L'amministrazione finanziaria provvede alla valutazione in
concreto dei singoli casi di conflitto di interesse non contemplati
dalle ipotesi di incompatibilita' descritte negli articoli
precedenti.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 gennaio 1999
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro per la funzione pubblica
Piazza
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 216
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