{mosimage} Leggi di seguito il decreto del Ministro della Difesa "Attività non consentite ai dipendenti del Ministero della Difesa con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione di lavoro non superiore al 50% di quella a tempo pieno"...
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 3 novembre 2005
Attivita' non consentite ai dipendenti del Ministero della difesa con
rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione di lavoro non
superiore al 50% di quella a tempo pieno.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, e, in particolare, l'art.
7, che ha previsto la possibilita' di costituire, per il pubblico
impiego, rapporti di lavoro a tempo parziale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, l'art. 53, che disciplina le
incompatibilita' per i dipendenti pubblici;
Visto l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico
impiego;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale, nel dettare ulteriori
norme nella materia, ha introdotto, nel citato art. 1 della legge n.
662/1996, il comma 58-bis che demanda ad un decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, la
determinazione delle attivita' che, in ragione della interferenza con
i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai pubblici
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, l'art.
39, comma 25, il quale fissa il termine in cui debbono essere emanati
i decreti di cui al predetto comma 58-bis della legge n. 662/1996,
determinando, in mancanza dei decreti stessi, la disciplina del
rapporto di lavoro di cui trattasi nel caso in cui l'attivita' che il
dipendente intende esercitare sia in contrasto con quella svolta
presso l'amministrazione di appartenenza;
Vista la legge 25 novembre 2003, n. 339, concernente norme in
materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di
avvocato;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Ministeri 1998-2001, e, in particolare, l'art. 21, che disciplina il
rapporto di lavoro a tempo parziale;
Ravvisata l'esigenza di individuare e specificare le attivita'
lavorative autonome o subordinate, interferenti con i compiti
istituzionali del Ministero della difesa, come tali non consentite ai
dipendenti del Ministero stesso con rapporti di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per
cento di quella a tempo pieno;
Decreta:
Art. 1.
1. Tutti i dipendenti del Ministero della difesa con rapporto di
lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno non possono esercitare
attivita' di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza che
confliggano o siano di fatto incompatibili con la specifica attivita'
di servizio o in contrasto con gli interessi del Ministero medesimo.
DECRETO 3 novembre 2005
Attivita' non consentite ai dipendenti del Ministero della difesa con
rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione di lavoro non
superiore al 50% di quella a tempo pieno.
IL MINISTRO DELLA DIFESA
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554, e, in particolare, l'art.
7, che ha previsto la possibilita' di costituire, per il pubblico
impiego, rapporti di lavoro a tempo parziale;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, l'art. 53, che disciplina le
incompatibilita' per i dipendenti pubblici;
Visto l'art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale nel pubblico
impiego;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il quale, nel dettare ulteriori
norme nella materia, ha introdotto, nel citato art. 1 della legge n.
662/1996, il comma 58-bis che demanda ad un decreto del Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, la
determinazione delle attivita' che, in ragione della interferenza con
i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai pubblici
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione
lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo
pieno;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e, in particolare, l'art.
39, comma 25, il quale fissa il termine in cui debbono essere emanati
i decreti di cui al predetto comma 58-bis della legge n. 662/1996,
determinando, in mancanza dei decreti stessi, la disciplina del
rapporto di lavoro di cui trattasi nel caso in cui l'attivita' che il
dipendente intende esercitare sia in contrasto con quella svolta
presso l'amministrazione di appartenenza;
Vista la legge 25 novembre 2003, n. 339, concernente norme in
materia di incompatibilita' dell'esercizio della professione di
avvocato;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
Ministeri 1998-2001, e, in particolare, l'art. 21, che disciplina il
rapporto di lavoro a tempo parziale;
Ravvisata l'esigenza di individuare e specificare le attivita'
lavorative autonome o subordinate, interferenti con i compiti
istituzionali del Ministero della difesa, come tali non consentite ai
dipendenti del Ministero stesso con rapporti di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per
cento di quella a tempo pieno;
Decreta:
Art. 1.
1. Tutti i dipendenti del Ministero della difesa con rapporto di
lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno non possono esercitare
attivita' di lavoro autonomo, subordinato o di consulenza che
confliggano o siano di fatto incompatibili con la specifica attivita'
di servizio o in contrasto con gli interessi del Ministero medesimo.
Art. 2.
1. Ferme le preclusioni di cui all'art. 1, ai dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non
superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno e', in
particolare, inibito lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) attivita' presso imprese anche individuali fornitrici di beni
e servizi ovvero aggiudicatarie di appalti di lavori o che abbiano
comunque rapporti contrattuali con l'Amministrazione della difesa,
qualora gli interessati prestino servizio presso enti, uffici, unita'
organizzative che partecipano alle procedure di aggiudicazione o di
esecuzione contrattuale;
b) attivita' professionali autonome svolte in regime di
convenzione con il Ministero della difesa;
c) attivita' presso imprese destinatarie di permessi,
concessioni, autorizzazioni o altri provvedimenti recanti utilita'
economiche o finanziarie emanati dal Ministero della difesa,
limitatamente al personale in servizio presso enti, uffici, unita'
organizzative che partecipano al relativo procedimento concessorio,
autorizzatorio o di erogazione delle suddette utilita';
d) attivita' presso soggetti giuridici sottoposti alla vigilanza
del Ministero della difesa, limitatamente al personale in servizio
presso gli organi preposti al controllo dei soggetti giuridici in
questione;
e) attivita' presso studi legali, specializzati in diritto penale
militare, con sede nelle province sul cui territorio esercita la
giurisdizione l'Ufficio giudiziario militare nel quale il dipendente
presta servizio.
Art. 3.
1. I competenti Uffici del Ministero della difesa, nei contratti di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, inseriscono
specifiche clausole concernenti i divieti contemplati dagli
articoli precedenti.
2. L'Amministrazione della difesa provvede alla valutazione in
concreto dei singoli casi di conflitto di interesse non contemplati
dalle ipotesi di incompatibilita' descritte negli articoli
precedenti.
3. In materia di esercizio della professione di avvocato, ai
dipendenti del Ministero della difesa si applica la legge 25 novembre
2003, n. 339.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Roma, 3 novembre 2005
Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro per la funzione pubblica
Baccini
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