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Relazione di sintesi del Presidente De Siervo sulla giurisprudenza costituzionale del 2010

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 Il 10 febbraio 2010, in occasione del suo incontro con la stampa, il Presidente della Corte costituzionale, Ugo De Siervo, ha svolto una interessantissima relazione di sintesi sulla giurisprudenza costituzionale del 2010. LEGGILA SUL SITO DELLA CORTE COSTITUZIONALE (QUI DI SEGUITO NE RIPORTO ALCUNI IMPORTANTI PASSAGGI) ...

Corte Costituzionale
Relazione del Presidente Ugo De Siervo
sulla giurisprudenza costituzionale nel 2010
Incontro con la stampa
Roma, Palazzo della Consulta, giovedì 10 febbraio 2011
"... Quanto poi al necessario rispetto della normativa comunitaria, va segnalato che nell’anno trascorso, proprio in riferimento ad una legge regionale, vi è stata la prima sentenza (la n. 216) che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione sulla base della interpretazione della normativa comunitaria operata dalla Corte di giustizia dell’U.E., cui si era rivolta in via pregiudiziale la nostra Corte costituzionale. Ma poi è per il contrasto con la normativa comunitaria di liberalizzazione che sono state dichiarate illegittime costituzionalmente le leggi regionali che pretendevano di prorogare ancora le concessioni demaniali marittime che erano scadute (sentt. nn. 180, 233, 340).
Tutto ciò si inserisce in un più generale consolidato rapporto di accettazione dei vincoli scaturenti dal sistema dell’Unione europea, seppure con la dovuta attenzione a non condividere acriticamente la (qualche volta strumentale) affermazione della esistenza di vincoli comunitari per ridurre le competenze regionali o anche censurare quelle statali: ad esempio, la Corte ha avuto occasione di negare l’effettiva vincolatività di alcune determinazioni comunitarie in settori importanti come l’ordinamento dei servizi pubblici locali, le normative antimonopoliste o la produzione dell’energia atomica (sentt. nn. 270, 278, 325).
Ma il tema della necessaria accettazione da parte del legislatore statale e regionale “dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” (primo comma dell’art. 117 Cost.) ha naturalmente riguardato anche la legislazione nazionale, su sollecitazione dei giudici che hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale: al di là della conferma della nostra precedente giurisprudenza in tema di posizione nel nostro ordinamento delle norme comunitarie, qui val la pena di soffermarsi su due soli ambiti nei quali la giurisprudenza dell’anno trascorso si è ulteriormente sviluppata.
In primo luogo, sul versante del rapporto con l’ordinamento comunitario, appare molto significativa la sent. n. 227, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, per contrasto con la normativa europea, della legge in tema di mandato d’arresto europeo, là dove non si prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro paese europeo che abbia effettiva e legittima residenza o dimora in Italia.
In secondo luogo, si è confermata la giurisprudenza (iniziata con le note sentenze n. 348 e n. 349 del 2007) relativa al necessario rispetto da parte del legislatore delle disposizioni della CEDU, anche considerando la funzione interpretativa svolta dalla Corte di Strasburgo: non mancano anche quest’anno casi nei quali l’infondatezza o l’inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata per asserito contrasto con norme CEDU, quali interpretate dalla Corte europea, è stata da noi motivata proprio attraverso la valutazione della estraneità della giurisprudenza citata al tema effettivamente oggetto della legge impugnata, ma vi sono state alcune sentenze nelle quali si è giunti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale di disposizioni, spesso importanti, che contrastavano con le disposizioni CEDU quali interpretate dalla Corte di Strasburgo (la sent. n. 93
si riferisce alle disposizioni che non prevedevano che il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione potesse svolgersi in primo e secondo grado pubblicamente, su istanza della parte interessata; la sent. n. 187 si riferisce alla mancata estensione anche agli stranieri regolarmente soggiornanti della concessione dell’assegno mensile di invalidità; la sent. n. 196 riguardava l’applicazione retroattiva della norma che prevede l’obbligatoria confisca del veicolo con il quale fosse stato commesso un reato)."

 

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