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Analisi di costituzionalità della riforma forense all'esame del Senato

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 E' stata approvata con molti emendamenti, a novembre 2009, dalla Commissione Giustizia del Senato, la proposta di legge di riforma della professione di avvocato elaborata dal c.d. Comitato ristretto di quella Commissione (in gran parte analoga alla proposta targata C.N.F.). Ora è all'esame del'assemblea del Senato.
Bisogna effettuare una analisi approfondita del testo e degli emendamenti approvati, non tanto per segnalare le eventuali inopportunità di talune scelte (sarebbe, temo, fatica sprecata), quanto per segnalare a gran voce a Antitrust, Parlamento, Presidente della Repubblica, eventuali vizi evidenti di incostituzionalità.
Secondo me il testo all'esame del Senato presta il fianco a numerose censure di incostituzionalità. La più grave mi pare la configurazione di una nuova giurisdizione speciale in capo a soggetto (il CNF ) diversamente strutturato rispetto a quello che era (ed è ad oggi) titolare di una giurisdizione precostituzionale che era stata semplicemente prorogata da una disposizione transitoria della Costituzione.
In sostanza si vorrebbe, da parte degli pseudoriformatori, modificare tutti gli organi di governo dell'avvocatura, fare una legge organica che "svecchi" la professione ma, non si capisce perchè, si vuol mantenere nella massima istituzione di settore il triplice ruolo di legislatore (e non solo come artefice del codice deontologico ma anche come integratore -attraverso una marea di regolamenti- delle lacunose norme di legge), di amministratore (i poteri nei confronti degli ordini locali si vorrebbero addirittura ampliati con conseguente  mostruosa carenza di terzietà del CNF quando sia "vestito da giudice") e di giudice speciale. E la giustizia amministrativa a che serve, allora? Si ritaglia per il C.N.F. una provvista di giurisdizione addirittura ampliata rispetto a quella speciale ora vigente, in riferimento alla quale al T.A.R. ancora oggi residuano spazi che sembravano destinati ad ampliarsi.
Ma non basta! Tanti altri problemi di costituzionalità si pongono in riferimento ad una disiplina che pone nuovi e rilevantissimi limiti al previgente livello (già basso) di libertà d'accesso ad una professione che la Corte costituzionale n. 189/2001 ha riconosciuto essere un ambito del mercato dei servizi professionali "naturalmente concorrenziale".
Propongo di realizzare un WIKI su www.concorrenzaeavvocatura.ning.com ove progressivamente, con gli interventi dei "censori" (praticanti, studenti, avvocati, semplici cittadini) si possano segnalare puntuali rilievi di incostituzionalità (visto che discutere di mera opportunità delle scelte sembra tempo sprecato in una realtà come la nostra in cui le segnalazioni dell'Antitrust vengono semplicemente ignorate).

LEGGI DI SEGUITO (TRATTO DAL SITO DEL SENATO) IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE DI RIFORMA FORENSE ELABORATO DAL C.D. "COMITATO RISTRETTO" DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DEL SENATO, NONCHE' IL TESTO DEGLI EMENDAMENTI PROPOSTI E DI QUELLI APPROVATI IN COMMISSIONE.


"Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1

(Disciplina dell'ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina la professione di avvocato e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità.

2. In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l'ordinamento forense:

a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;

b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona e dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

c) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;

d) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale.

3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 36, nonché la Cassa nazionale di previdenza e  assistenza forense per le sole materie di suo interesse e l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.

4. Al fine della consultazione di cui al comma 3 il CNF trasmette ai soggetti ivi indicati lo schema di regolamento, fissando un termine per l'invio dei pareri non inferiore a trenta giorni.

5. Scaduto il termine di cui al comma 4 il CNF raccoglie il parere di una commissione composta da un delegato per ogni regione designato dagli ordini circondariali della stessa e da un delegato di ciascuno degli altri soggetti di cui al comma 3.

6. Tale commissione viene costituita entro sessanta giorni dall'elezione del CNF e dura in carica quanto il CNF.

 

Art. 2

(Disciplina della professione di avvocato)

1. L'avvocato è un libero professionista che opera con attività abituale e prevalente in piena libertà, autonomia e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei princìpi della Costituzione, e  della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

2. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

3. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti esclusivamente coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 45. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica; per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 20.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni ed attività, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

5. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: l'assistenza, la rappresentanza, e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione,salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione.

6. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare.

7. E' riservata, altresì, agli avvocati in quanto soggetti necessari ed insostituibili per assicurare ai cittadini una tutela dei diritti competente e qualificata, l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto.

8. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale.

9. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

10. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quando non costituiscano più grave reato, è punito nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi dell'articolo 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell'articolo 348 dello stesso codice.

 

Art. 3

(Doveri e deontologia)

1. L'avvocato è tenuto a rispettare, oltre le leggi, il codice deontologico a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sulla indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate periodicamente e realizzano i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi.

4. Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Art. 4

(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, tutti necessariamente iscritti all'albo. Lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui l'incarico sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale. L' appartenenza a un'associazione o a una società non pregiudica l'autonomia o l'indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili.

2. E' vietata la costituzione di società di capitali che abbiano nel proprio oggetto l'esecuzione delle prestazioni indicate nell' articolo  2.

3. Le associazioni e le società di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, altri professionisti iscritti in albi appartenenti a categorie individuate dal CNF con regolamento.

4. Le società o associazioni multidicisplinari possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo. Solo gli iscritti nell'albo degli avvocati e i praticanti avvocati nel periodo di abilitazione al patrocinio, nei limiti della loro competenza, possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate, indicate nell'articolo 2. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

5. Ciascun avvocato può far parte di una sola associazione o società.

6. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci e gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

7 . Alle società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate nel comma 1.

8. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

9. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato dal CNF al fine di adeguare le suindicate norme del codice civile alle previsioni della presente legge ed alle specificità della professione forense.

11. Il socio o l'associato deve essere escluso se cancellato dall'albo con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo non inferiore ad un anno e può essere escluso secondo quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

 

Art. 5

(Segreto professionale)

1. L'avvocato è tenuto, nei confronti della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. L'avvocato è altresì tenuto all'osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi e a far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

4. L'avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione o dell'attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvi i casi previsti dalla legge.

 

Art. 6

(Prescrizioni per il domicilio)

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale. Il domicilio professionale è il luogo ove l'avvocato svolge la professione in modo prevalente. Ogni variazione è tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio.

2. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'ordine.

4. La violazione degli obblighi  di cui  ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

 

Art. 7

(Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato assume dinanzi al consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: "Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia".

 

Art. 8

(Specializzazioni)

1. E' riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1,  e acquisiti pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 8.

2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno quattro anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo. La commissione d'esame sarà designata dal CNF e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF

5. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

d) 1o statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) 1'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c).

 

Art. 9

(Pubblicità e informazioni sull'esercizio della professione)

1. E' consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza dei principi del codice deontologico.

 

Art. 10

(Formazione continua)

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione  nell'interesse dei clienti. 

2. Sono esentati dal controllo dell'obbligo di formazione continua gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8; gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, per il periodo del loro mandato; gli avvocati iscritti da oltre 30 anni all'albo; gli avvocati membri del Parlamento nazionale ed europeo; i consiglieri regionali; i presidenti di provincia e gli assessori provinciali; i sindaci e gli assessori di comuni con popolazione superiore a centomila abitanti; i docenti e i ricercatori confermati dell'Università in materie giuridiche.

2. Con apposito regolamento approvato dal CNF sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

3. L'attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

4. Le regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'articolo l17 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

 

Art. 11.

(Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti stipulano polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi.

 

Art. 12

(Tariffe professionali)

1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione.

2. L'avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

3. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell'articolo 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

5. Gli onorari minimi sono inderogabili e  vincolanti.

6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa;

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera l).

 

Art. 13

(Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d'ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l'avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l'accettazione. L'avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato con delega scritta.

3. L'avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. La collaborazione tra avvocati, anche se continuativa, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

5. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

 

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

 

Art. 14

(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;

e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, cha va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio continuativo della professione;

f) il registro dei praticanti;

g) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro;

h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;

i) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

l) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell'articolo 6;

m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF.

 

Art. 15.

(Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:

a) avere superato l'esame di abilitazione;

b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell'ordine;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 16;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense;

2. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f))

3. E' consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.

4. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 10. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d'appello. Quest'ultimo e l'interessato possono presentare entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al CNF. Il ricorso del  procuratore generale non ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma l'interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, il quale decide sul merito dell'iscrizione. La sentenza del CNF è immediatamente esecutiva.

6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio o su richiesta del procuratore generale:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 19;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'Ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

8. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 10, 11 e 12, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi; è in ogni caso giustificata l'interruzione per maternità;

b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall'inizio, per la prima volta, della pratica; l'iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l'abilitazione al patrocinio sostitutivo;

c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

9. Gli effetti della cancellazione si hanno:

a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui al comma 8;

b) alla scadenza del termine per l'abilitazione al patrocinio sostitutivo.

10. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

11. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il tribunale.

12. L'interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

13. L'avvocato cancellato dall'albo a termini del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a e) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 5.

14. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, fermo quanto previsto dall'articolo 59.

15. L'avvocato riammesso nell'albo ai termini del comma 13 è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 20 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del tribunale al quale era assegnato.

16.  Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell'articolo 56. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

17. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell'ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

 

Art. 16

(Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l'esercizio effettivo di qualsiasi attività di impresa  commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali,  anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con  effettivi poteri individuali  di gestione; l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, senza lo svolgimento di attività di impresa;

d) con la qualità di ministro di culto;

e) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato.

 

Art. 17

(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 16, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.

3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'articolo 21.

 

Art. 18

(Sospensione dall'esercizio professionale)

1. Sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato eletto  presidente della Repubblica, presidente del Senato, presidente della Camera dei deputati; l'avvocato nominato  presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e presidente delle province autonome di Trento e Bolzano; l'avvocato membro della Corte costituzionale o del Consiglio superiore della magistratura.

2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale.

3. Della sospensione è fatta annotazione nell'albo.

 

Art. 19

(Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF.

2. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4.         La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, con l'applicazione dei criteri dell'articolo 15, comma 10.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. La prova dell'effettività e della continuità non sono richieste durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18 e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia, membro di giunta provinciale, sindaco di comune con più di diecimila abitanti, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti  o colui  che ricopre un incarico politico giudicato equivalente dal CNF

 

Art. 20

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo. A modificazione di quanto prescritto nell'articolo 4 della citata legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette. Alternativamente, l'iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di anni otto, e successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

 

Art. 21

(Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.

 

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

 

Capo I

L'ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI

Art. 22

 

(L'Ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'Ordine forense.

2. L'Ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel CNF.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

4. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all'attività svolta essi redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento emanato dal CNF.

 

Art. 23

(L'Ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. L'ordine circondariale di Roma Capitale d'Italia  ha sede presso la Corte Suprema di Cassazione.

3. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 26 e dal regolamento approvato dal CNF.

4. Presso ogni consiglio dell'ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti nominato dal presidente del Tribunale.

 

Art. 24

(Organi dell'ordine circondariale e degli ordini distrettuali)

1. Sono organi dell'ordine circondariale:

a) l'assemblea degli iscritti;

b) il Consiglio;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) il tesoriere;

f) il collegio dei revisori;

2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

3. Sono organi degli ordini distrettuali:

a) il Consiglio Istruttore di disciplina;

b) Collegio giudicante.

 

Art. 25

(L'assemblea)

1. L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

2. L'assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la sua convocazione, nonché per l' assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal CNF ai sensi dell'articolo 1.

4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; quella per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.

 

Art. 26

(Il consiglio dell'ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto mediante elezione:

a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri qualora l'ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte, salvo che uno dei tre mandati abbia avuto durata inferiore ad un anno. 

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

7. Il consiglio dura in carica un quadriennio e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

8. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo, o in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense . L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione, tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.

 

Art. 27

(Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il Consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni; i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, e secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti della commissione distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 49;

g) esegue il controllo della continuità ed effettività dell'esercizio professionale;

h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

i) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati;

l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;

p) può costituire o aderire ad Unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le Unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna Unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) favorisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal CNF, ai sensi dell'articolo 1, che devono garantire l'economicità della gestione.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'Avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale fissato, sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

 

Art. 28

(Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del Tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica  quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

5. Le competenze dovute ai revisori saranno liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.

 

Art. 29

(Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni)

1. I consigli dell'ordine composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all'albo, anche se non consiglieri dell'ordine.

 

Art. 30

(Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

 

Capo II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

 

Art. 31

(Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articolo 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 35. Ciascun distretto di Corte d'appello elegge un componente  se il numero degli avvocati iscritti all'albo è inferiore a diecimila  e due componenti se il numero degli iscritti è superiore. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo consiglio convocata dal presidente in carica.

3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle commissioni, e degli altri organi previsti dal regolamento.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

 

Art. 32

(Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1,  e i regolamenti interni per il suo funzionamento;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del  R.D. 22 gennaio 1934 n. 37;

d) emana e aggiorna periodicamente, il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF, e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli territoriali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e dell'accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;

h) collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 38 e 39 per i rapporti con le università e dall'articolo 41  per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 5;

o) propone al Ministro di giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 30;

p) cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell'articolo 1.

 

Art. 33

(Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37.

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazioni, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

 

Art. 34

(Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 33 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli   distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti.

4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all'articolo 28, comma 5.

5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

 

Art. 35

(Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna esecutiva anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

 

Capo III

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

 

Art. 36

(Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense.

2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le sue componenti dell'Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 37

(Corsi di laurea)

1. Ferma restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano l'indirizzo professionale e specialistico.

Art. 38

(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)

1. Ai fini di cui all'articolo 37, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato che  partecipa con funzioni consultive  alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all'articolo 37.

2. Previo  parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare  con funzioni consultive alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università  viciniore.

Art. 39

(Accordi tra università e ordini forensi)

1. Le università e i consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

 

TITOLO II

IL TIROCINIO PROFESSIONALE

 

Art. 40

(Contenuti e modalità di svolgimento)

1. Il tirocinio professionale consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per 1'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui princìpi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali.

3. II test di ingresso è disciplinato da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L'aspirante praticante avvocato è ammesso sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai fini dell'espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso l'ordine distrettuale apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari.

4. Per l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 15.

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l'esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l'avvocato dagli articoli 16 e 17.

6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

7. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all'albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l'Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;

c) per non più di sei mesi, in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

8. L'avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente,  salva l'autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell'ordine previa valutazione dell'attività professionale del richiedente e dell'organizzazione del suo studio.

9. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.

10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall'iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore.

11 . Il CNF disciplina con regolamento:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine;

b) le ipotesi che giustificano l'interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell'Unione europea.

12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.

 

Art. 41

(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da  ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.

2. Il CNF disciplina con regolamento di cui all'articolo 27, comma 1,  lettera c):

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione d i cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero biennio;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

 

Art. 42

(Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell'ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l'ammissione all'esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato abbia consegnato l'elaborato della prova scritta.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell'ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

 

Capo III

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

 

Art. 43

(Disposizioni generali)

1.         L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 44.

2.         La prova di preselezione informatica e l'esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

 

Art. 44

(Prova di preselezione informatica)

1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti, i metodi per l'assegnazione degli stessi ai candidati, l'attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant'altro attiene all'esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento.

2. Nell'emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell'archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell'archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell'ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si     svolga congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell'attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l'espletamento della prova di preselezione.

3.         La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all'80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1.

 

Art. 45

(Esame di Stato)

1.         L'esame di Stato si articola:

a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa;

b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario e ordinamento penitenziario.

2. La materia oggetto della prova scritta deve essere indicata dal candidato al momento della presentazione della domanda.

3. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di dieci punti di merito.

4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

5. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.

6. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri:

a)         chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;

b)         dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

7.         La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro di giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all'ora fissata dal Ministro della giustizia.

8. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del Presidente, sentiti almeno due commissari.

9. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario     è     escluso     immediatamente     dall'esame,      ai     sensi     del     comma     7.

10. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all'albo, per i provvedimenti di sua competenza.

11. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

12. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

 

Art. 46

(Commissioni esaminatrici)

1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni Corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.

7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro di giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte ed orali e l'uniformità di giudizio tra le varie commissioni d'esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro di giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una Commissione o per tutte le prove dell'intero distretto.

9. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.

 

Art. 47

(Disciplina transitoria per la pratica  professionale)

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è condizionato allo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità sopra indicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all'articolo 41, dopo il superamento del test di ingresso secondo quanto previsto dall'articolo 40.

2. Il termine di cui al precedente comma può essere prorogato con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «di avvocato e» sono soppresse.

 

Art. 48

(Disciplina transitoria per l'esame)

1. Per i primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte sia per quanto riguarda le prove orali, secondo le norme previgenti.

2. Per i successivi tre anni le modalità delle prove, sia scritte sia orali, sono disciplinate dalle norme previgenti. L'ammissione alle prove orali è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna prova scritta. Per le prove orali l'idoneità è subordinata al raggiungimento del punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

 

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

 

Capo I

REGOLE GENERALI

 

Art. 49

(Organi del procedimento disciplinare)

l. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio Istruttore di Disciplina e  dal Collegio Giudicante.

2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina  e il Collegio giudicante sono organi degli ordini circondariali del distretto. Il Consiglio Istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell'Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d 'Appello.

3. Ciascun Consiglio dell'Ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.

5. La carica di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, consigliere dell'ordine, componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui sopra per il periodo di anni tre immediatamente successivo alla cessazione. Nei tre anni si computa l 'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. La riunione di insediamento del Consiglio Istruttore di Disciplina viene convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d 'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei Consigli dell'Ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina elegge tra i propri componenti il Presidente.

7. Il collegio del Consiglio Istruttore di Disciplina siede presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF ed è presieduto dal componente più anziano per iscrizione all'albo.

8. Il Collegio Giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il Presidente del Consiglio dell'Ordine competente ai sensi dell'articolo 50, comma 1, o altro consigliere da lui delegato per l'ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal Consiglio dell'Ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri Consigli dell'Ordine del distretto. Il Consiglio dell'Ordine competente indica un componente supplente, gli altri Consigli dell'Ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non potrà mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplinerà anche la formazione del Collegio giudicante  per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

9. Il Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi del comma 8.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 2, per i componenti del Consiglio Istruttore di disciplina, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un Consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, al Collegio Giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine, e il dibattimento dovrà tenersi presso la sede del Consiglio dell'Ordine distrettuale; se il procedimento riguardi un componente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata,  l'istruttoria e il giudizio si terranno presso la sede distrettuale determinata  ai sensi dell'articolo 11 del Codice di Procedura Penale.

11. I componenti del Collegio Giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni dei collegi dei Consigli Istruttori di Disciplina e del Collegio giudicante  è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Collegio Giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.

14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli Ordini del Distretto del Consiglio Istruttore di disciplina e  del Collegio Giudicante.

15. Rimangono regolati dalla precedente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione; in caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina competente.

 

Art. 50

(Competenza)

1. La competenza territoriale del Consiglio Istruttore di Disciplina e del  Collegio Giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l'ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l'avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l'iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto. La competenza è determinata, volta per volta, dalla prevenzione.

2. Nell'ipotesi in cui l'indagato,  l'incolpato, la persona offesa o danneggiata sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale.

 

Art. 51

(Azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal Consiglio dell'Ordine, il Consiglio Istruttore di Disciplina ne dà immediata notizia al Consiglio dell'Ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.

2. Al fine di cui al comma 1:

a) il Consiglio dell'Ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro 15 giorni al Consiglio Istruttore di Disciplina;

b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell'Ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi. Il Consiglio dell'Ordine circondariale trasmette al Consiglio Istruttore di Disciplina la notizia nel termine di cui alla precedente lettera a).

3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il Consiglio dell'Ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al precedente comma 2, lettera a), il Consiglio dell'Ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio Istruttore di Disciplina.

4. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.

 

Art. 52

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 58 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto:

a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare;

b) dalla comunicazione all'iscritto del capo di incolpazione;

c) dalla notificazione della delibera di convocazione dell'incolpato;

d) dalla notificazione della decisione del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante e messa all'esito del dibattimento;

e) dalla notificazione all'iscritto della sentenza pronunciata  ai sensi dell'articolo 56;

4. Dalla data di comunicazione o notificazione dell'atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

 

Art. 53

(Istruttoria disciplinare)

1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell'iscritto a cui la stessa si riferisce e assegna il procedimento al collegio competente per la trattazione dell'istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso Albo dell'indagato.

2. Il Presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L'istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all'iscritto l'avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L'interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall'istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall'iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall'interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, e nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l'istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell'istruttore, l'archiviazione o l'apertura del procedimento.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all'iscritto, al Consiglio dell'Ordine presso il quale l'avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all'esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al CNF solo insieme alla decisione che contenga l'applicazione di una sanzione.

 

Art. 54

(Dibattimento disciplinare)

1. Qualora il Consiglio Istruttore di Disciplina disponga l'apertura del procedimento disciplinare ne dà comunicazione all'incolpato, al pubblico ministero e al Consiglio dell'Ordine competente.

2. La comunicazione contiene il capo d'incolpazione con l'enunciazione:

1) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

2) dell'addebito, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;

4) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti.

3 Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio Istruttore di Disciplina trasmette gli atti al competente Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante.

4. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante nomina il consigliere relatore, ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all'articolo 55, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell'incolpato.

5. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio

Istruttore di Disciplina, al pubblico ministero, all'incolpato e all'esponente. In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all'incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione. La citazione contiene:

1) le generalità dell'incolpato;

2) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti al collegio giudicante per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l'avviso che l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di giorni sette prima della data fissata per il dibattimento;

5) l'elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del Presidente.

6. Nel corso del dibattimento, che si apre con l'esposizione dei fatti da parte del relatore, l'incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L'incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all'esame del collegio. L'incolpato ha la parola per ultimo.

7. Il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato e dal pubblico ministero; provvede all'esame dei testimoni e, subito dopo, all'esame dell'incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d'ufficio, o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l'accertamento dei fatti.

8. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione, così gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria.

9. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, all'incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell'ordine che precede; l'incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.

10. Conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a maggioranza.

11. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l'indicazione del termine per l'impugnazione.

12. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il Presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente del collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del Consiglio dell'Ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificato all'incolpato, al pubblico ministero, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello del distretto, al Consiglio Istruttore di Disciplina, nonché all'autore dell'esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante allegato al dispositivo della decisione.

13. Per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili.

14. Il procedimento avanti il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura; nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall'incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all'impossibilità di costituire il collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini. 

 

Art. 55

(Decisione disciplinare e sanzioni)

1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento;

b) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.

2. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

3. La censura consiste nel biasimo formale.

4. La sospensione importa l'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal tirocinio.

5. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco speciale o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito nell'articolo 61, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell'incolpato nell'albo, elenco speciale o registro.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell'infrazione, del grado di responsabilità, dei precedenti dell'incolpato, del suo comportamento successivo al fatto e dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

 

Art. 56

(Impugnazioni)

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al CNF da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la Corte d'Appello del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione; e da parte del Consiglio Istruttore di Disciplina nel solo caso di proscioglimento.

2. L'autore dell'esposto ha facoltà di presentare al Procuratore generale, competente per territorio e al Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine cui appartiene il collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 1. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni.

4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi dell'impugnazione con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60.

6. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al CNF di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

7. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al CNF si applicano gli articoli da 59 a 65 del R.D.  22 gennaio 1934, n. 37.

8. Avverso la sentenza del CNF può essere proposto ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato e dal procuratore generale della corte d'appello al cui distretto appartiene l'incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

9. E' fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

 

Art. 57

(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all'eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina e il Consiglio dell'Ordine in sede Giudicante hanno il potere di acquisire atti e documenti appartenenti al processo penale presso l'Autorità Giudiziaria.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

 

Art. 58

(Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a)         se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso;

b)         se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante non ha potuto valutare.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio dell'Ordine che ha emesso la decisione. In tal caso il Presidente lo assegna ad un Collegio Giudicante che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento.

 

Art. 59

(Divieto di cancellazione volontaria dall'albo)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, fino alla fine del procedimento non può essere deliberata la richiesta di cancellazione fatta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare, né essere accolta la richiesta del suo trasferimento.

2. Nel caso di cancellazione d'ufficio, il procedimento disciplinare rimane sospeso; può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato, cessate le ragioni che hanno imposto la cancellazione, si iscriva nuovamente. Dalla delibera di cancellazione rimangono sospesi i termini per la celebrazione del giudizio ed i termini di prescrizione.

 

Art. 60

(Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve essere deliberata dal Consiglio dell'Ordine competente, previa audizione dell'interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un Consigliere delegato, nei seguenti casi:

a) di     applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

 b) di applicazione di misura di sicurezza detentiva;

c) di     condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale;

d) di condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;

e)         nonché in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro dell'Avvocatura o dei diritti di terzi.

2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimento e la decisione devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina. Nei casi di eccezionale urgenza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il provvedimento di sospensione. In tale caso il Consiglio prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto, quindi trasmette immediatamente gli atti del procedimento e di provvedimenti assunti al Consiglio Istruttore di Disciplina.

3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all' interessato.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all'articolo 54, comma 14.

5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se venga deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se venga disposta l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.

6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute non appaia adeguata ai fatti commessi.

7. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso avanti il CNF nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 61

(Esecuzione)

l. La decisione emessa dal Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell'articolo 60 e la sentenza del CNF sono immediatamente esecutive.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione per le decisioni del Consiglio dell'Ordine costituito in Collegio Giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza emessa dal CNF.

3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell'Ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l'incolpato. A tal fine il CNF trasmette senza ritardo al Consiglio dell'Ordine competente, affinché provveda all'immediata notifica all'incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.

4. Il Consiglio dell'Ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all'incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione, nonché a tutti i Consigli dell'Ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell'Ordine competente per l'esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio dell'Ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all'albo, all'elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 15.

 

Art. 62

(Poteri ispettivi del CNF)

1. Il CNF può richiedere ai Consigli Istruttori di disciplina e ai Consigli dell'Ordine notizie relative all'attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli Istruttori di Disciplina e dei Consigli dell'Ordine quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il CNF può disporre la decadenza dei componenti i Consigli Istruttori di Disciplina chiedendo la loro sostituzione agli Ordini.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i Consigli dell'Ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all'articolo 49.

 

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

Art. 63

(Delega al Governo per il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi seguenti:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

 

Art. 64

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti in questa legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto applicabili, le norme vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Il CNF ed i Consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.

3. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In tal caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'incompatibilità di cui all'art. 26, comma 10, tra la carica di consigliere dell'ordine e quella di

componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre la scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 65

(Disposizione finale)

La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

 

 

 

1.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

APPROVATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità».

1.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. L'ordinamento forense è strumento per garantire la difesa dei diritti e degli interessi legittimi e la consulenza ed assistenza nella interpretazione e nella attuazione del diritto.».

1.3

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l'ordinamento forense:» con le seguenti: «L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:».

1.4

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 2 dopo le parole: «di avvocato» inserire le seguenti: «e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti».

1.5

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 2, sostituire la parola: «generali» con le seguenti: «individuali e collettivi».

1.6

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona».

1.6 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona».

1.7

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese,».

1.8

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale» con le seguenti: «sancendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale».

1.8 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale» con le seguenti: «imponendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e favorendo la qualità e l'efficacia della prestazione professionale».

1.9

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

        «3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i pareri di cui sopra entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che risultino siano costituite da almeno un anno e che risultino maggiormente rappresentative. I regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri di cui sopra, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti.

        3-bis. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

        3-ter. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense [modificare in sede di coordinamento.

        3-quater. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista al predetto comma 3 e ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.».

1.9 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Sostituire i commi 3, 4, 5 e 6 con i seguenti:

        «3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Il CNF esprime i pareri di cui sopra entro novanta giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e che siano state individuate come maggiormente rappresentative dal CNF ai sensi dell'articolo 36. I regolamenti sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri di cui sopra, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, parere delle Commissioni parlamentari competenti.

        3-bis. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri di cui al comma 3, i regolamenti possono essere comunque adottati. Il Ministro della Giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva.

        3-ter. Almeno uno dei regolamenti di cui al comma 3 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e reca le disposizioni riguardanti il tirocinio, l'esame di Stato e l'accesso alla professione forense [modificare in sede di coordinamento.

        3-quater. Entro due anni dalla data della loro entrata in vigore possono essere adottate disposizioni integrative e correttive dei regolamenti di cui al comma 3. Si applica la medesima procedura prevista al predetto comma 3 e ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.».

1.10

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà di proposta del CNF prevista dalla presente legge è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 36, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.».

        Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: «lo schema di» inserire le seguenti: «proposta di».

        Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF)» con le seguenti: «regolamenti adottati dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense (CNF)».

1.11

CENTARO, CARUSO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. L'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di pareri dei consigli dell'ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate come tali dal congresso nazionale forense di cui all'articolo 36, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e, in quanto costituito, l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.».

1.12

CENTARO, CARUSO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti emanati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense (CNF)».

2.1

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato è un libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza, svolge in via abituale e prevalente le attività di cui ai commi 5, 6 e 7».

2.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «con attività abituale e prevalente».

2.3

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 2.

2.4

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L'avvocato, nell'esercizio della giurisdizione, è soggetto necessario per la effettiva tutela e per l'affermazione dei diritti e degli interessi della persona in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, nella Dichiarazione universale dei diritti umani e dalla Carta dei Dirittti fondamentali dell'unione europea».

2.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO, VITTORIA FRANCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. L'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive previste dalla legge, l'estensione delle tutele previste dagli articoli 16 e 28 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Ministro delle pari opportunità e sentito il Consiglio Nazionale Forense che si esprime nelle forme di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5».

2.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 3, dopo le parole: «coloro che hanno superato l'esame di stato di cui all'articolo 45» inserire le seguenti: «, salvo le eccezioni previste dalla legge».

2.7

POLI BORTONE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Sono attività esclusive dell'avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione».

2.8

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

AI comma 5, sostituire le parole: «in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito» con le seguenti: «fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge».

        Conseguentemente sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione».

2.9

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione.

2.9 (testo 3)

CENTARO, CARUSO

APPROVATO

Al comma 5, dopo le parole: «, nelle procedure arbitrali»  inserire la seguente: «rituali e sopprimere le parole da: «nei procedimenti» fino a: «conciliazione»

2.9 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione. »

2.10

CENTARO, CARUSO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione».

2.11

ALLEGRINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e salvi i giudizi e i procedimenti in cui la legge non prescrive l'obbligatorietà della difesa tecnica da parte dell'Avvocato».

2.12

CENTARO

AI comma 6 sopprimere le parole: «e la difesa», «amministrativa,» e «e disciplinare».

2.12 (testo 2)

CENTARO

APPROVATO

Sopprimere il comma 6.

2.13

POLI BORTONE

Al comma 6, sopprimere la parola: «amministrativa,».

2.14

POLI BORTONE

Sopprimere il comma 7.

2.15

ALLEGRINI

Sopprimere il comma 7.

2.16

CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 7.

2.17

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 7.

2.18

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori, è altresì riservata, agli avvocati e, esclusivamente in vantaggio dei soggetti dei quali sono dipendenti o per i quali svolgono attività in via esclusiva, ai giuristi d'impresa, l'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

2.18 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. E', in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale ad esclusivo vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata.».

2.19

CENTARO, CARUSO

Al comma 7 dopo le parole: «svolta professionalmente» inserire le seguenti: «nei confronti del pubblico» e dopo le parole: «assistenza stragiudiziale» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle procedure di conciliazione ed arbitrato,».

2.20

CARUSO, CENTARO

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Spetta altresì agli avvocati dello Stato e a tutti coloro che ne hanno o ne avevano diritto in conseguenza dell'attività svolta in altre Nazioni.».

2.20 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché agli avvocati dello Stato.».

2.21

CENTARO, CARUSO

Al comma 10 sostituire la parola: «punito» con la seguente: «punita» e la parola: «costituiscano» con la seguente: «costituisca».

2.21 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

APPROVATO

Sopprimere il comma 10.

2.22

D'ALIA

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: «oltre che con l'irrogazione di sanzioni disciplinari.».

2.300

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 3, aggiungere in fine  le seguenti  parole: «restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.1

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia tecnica e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.».

3.1 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato è tenuto a rispettare le norme deontologiche di comportamento emanate a tutela dell'interesse pubblico e del corretto esercizio della professione. L'esercizio dell'attività dell'avvocato deve essere fondato sull'autonomia e sull'indipendenza dell'azione professionale e del giudizio intellettuale.».

3.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È dovere dell'avvocato adempiere agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.».

3.2 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

APPROVATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'avvocato adempie agli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.».

3.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. La professione forense deve essere esercitata, sia in forma individuale, sia in forma collettiva, con indipendenza, probità, dignità, diligenza, lealtà, decoro, discrezione, riservatezza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.».

3.4

D'ALIA

APPROVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «decoro e diligenza» con le seguenti: «decoro, diligenza e competenza».

3.5

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

        «3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme di cui sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di periodicamente aggiornare le norme.

        4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le stesse entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica».

3.5 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

        «3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, strettamente osservato il principio della tipizzazione delle condotte, con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione. Il CNF emana le norme di cui sopra entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti gli Ordini forensi circondariali. Il CNF ha facoltà di aggiornare le norme.

        4. Le norme deontologiche di cui al comma 3 e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le stesse entrano in vigore decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica».

3.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le norme deontologiche la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono approvate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, e promulgate con decreto del Ministro della giustizia con la finalità di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell'interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate ogni quattro anni e realizzano i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi».

3.7

D'ALIA

APPROVATO

Al comma 3, dopo le parole: «con la finalità di tutelare» inserire la seguente: «anche».

3.8

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti «ogni quattro anni».

3.8 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: «periodicamente» con le seguenti «almeno ogni quattro anni».

4.1

CARUSO, CENTARO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

        2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

        3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e seguenti, e la professione forense può essere altresì esercitata da avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 1.

        4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

        5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

        6. – Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

        7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

        8. Si applicano in caso di violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2.

        9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

        10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile.

        11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

        12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

4.1 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 4. – 1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.

        2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili. Gli associati e i soci hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi.

        3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 1 commi 3 e seguenti, e la professione forense può essere altresì esercitata da avvocato associato o che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 1.

        4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

        5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.

        6. – Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.

        7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense, fra quelle previste dal proprio oggetto sociale oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata.

        8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.

        9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

        10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e seguenti del codice civile.

        11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.

        12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali».

4.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:

        «L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale».

4.3

CARUSO, CENTARO

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «La partecipazione ad un'associazione o ad una società di professionisti non può pregiudicare l'autonomia la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario».

4.4

D'ALIA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Ciascun avvocato può far parte di una sola associazione o società e non può esercitare la professione in via esclusiva e personale».

4.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

        «5-bis. Gli avvocati facenti parte, a qualunque titolo, di una associazione o società sono soggetti al controllo disciplinare del loro ordine.

        5-ter. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società».

4.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 7, dopo la parola: «comma» aggiungere la seguente «4».

4.7

VALENTINO, RELATORE

Al comma 1 sostituire le parole " le norme" con le seguenti " le disposizioni" e le parole " le norme della" con le seguenti " le disposizioni relative alla".

4.8

VALENTINO, RELATORE

Al comma 7 sostituire le parole " le norme" con le seguenti " le disposizioni".

4.9

VALENTINO, RELATORE

Al comma 10,  sostituire le parole " le norme" con le seguenti " le disposizioni".

5.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato è tenuto nell'interesse del cliente alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e, comunque, alla discrezione».

5.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 1 sostituire le parole: «nei confronti della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale» con le seguenti: «all'osservanza del segreto professionale sui fatti e le circostanze apprese».

5.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera».

5.3 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

APPROVATO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. L'avvocato è tenuto altresì all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi.».

5.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sostituire la parola: «altresì» con le seguenti: «in ogni caso».

5.5

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei confronti dei collaboratori e dei dipendenti dell'avvocato, oltre che di coloro che svolgono il tirocinio presso lo stesso, in relazione ai fatti e alle circostanze da loro apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta. L'avvocato è tenuto a far osservare gli obblighi di segretezza e di riserbo come sopra previsti».

5.6

D'ALIA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. L'avvocato non può comunicare agli organi di stampa ogni e qualsiasi notizia che riguardi il proprio assistito».

5.7

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

APPROVATO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. La violazione degli obblighi di cui ai commi le 2 costituisce illecito disciplinare».

5.200

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato è tenuto, nell'interesse della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale sui fatti e sulle circostanze apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale».

6.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare l'insussistenza di incompatibilità per rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.».

6.1 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

APPROVATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale, di regola coincidente con il luogo in cui svolge la professione in modo prevalente, come da attestazione scritta da inserire nel fascicolo personale e da cui deve anche risultare se sussistano rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con magistrati, evincibili dal decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.».

6.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

        «1-bis. I soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

        1-ter. L'avvocato deve eleggere domicilio professionale nel capoluogo del circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine presso cui è iscritto; l'elezione avviene con dichiarazione scritta da inserire nel fascicolo personale dell'avvocato. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l'ultimo domicilio».

6.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, conseguono o mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».

6.3 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

APPROVATO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis. Gli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza, mantengono l'iscrizione nell'albo del circondario del Tribunale ove avevano l'ultimo domicilio in Italia».

6.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

        «4-bis. Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dal capoluogo del circondario di Tribunale ove sono iscritti oppure ove hanno stabile domicilio, ai sensi del secondo comma, eleggono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, il domicilio presso un avvocato avente domicilio nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria adita. In mancanza dell'elezione di domicilio questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria».

7.1

D'ALIA

APPROVATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed a tutela del proprio assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento».

8.1

CARUSO, CENTARO

Sopprimere l'articolo.

8.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. – (Specializzazioni). – 1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del CNF, acquisendo altresì il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario.

        2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale:

            a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

            b) percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno tre anni;

            c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l'organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

            d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione;

            e) i requisiti richiesti ai fini del conferimento da parte dei consigli dell'ordine del titolo di specialista agli avvocati iscritti all'albo da almeno dieci anni.

        3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 200 ore di formazione complessive. All'esito della frequenza l'avvocato sostiene un esame di specializzazione il cui esito positivo è condizione necessaria per l'acquisizione del titolo.

        4. La commissione d'esame sarà designata dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF e composta da membri del CNF, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari e da magistrati.

        5. I soggetti di cui al comma 2, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

        6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale. Il titolo è conferito con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF dopo il superamento dell'esame di specializzazione.

        7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

        8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

            a) l'associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 1, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

            b) lo statuto dell'associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l'aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

            c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell'associazione di attestati di competenza professionale;

            d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

            e) l'associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione e i livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

            f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

        9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, e di controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera c)».

8.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire l'articolo con il seguente

        «Art. 8. - (Specializzazioni). – 1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente agli iscritti negli appositi albi o elenchi, anche se cancellati da essi.

        2. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato per ragioni disciplinari.

        3. Nello svolgimento dell'attività professionale, l'avvocato può indicare soltanto il proprio titolo e, se lo ritiene, i settori di attività nei quali svolge prevalentemente la propria opera in numero non superiore a tre, scelti tra quelli individuati dal CNF; egli inoltre può indicare l'abilitazione all'esercizio avanti giurisdizioni superiori o avanti i tribunali ecclesiastici.

        4. Gli avvocati possono ottenere il titolo di specialista, nei rami del diritto individuati dal CNF, secondo modalità stabilite con apposito regolamento, approvato di concerto tra i Ministri della giustizia e della pubblica istruzione, su proposta del CNF e acquisito altresì il parere del CSM per gli aspetti connessi alla funzionalità del sistema giudiziario.

        5. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici riconosciuti possono indicare il relativo titolo con le opportune specificazioni».

8.4

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 con i seguenti:

        «1. L'avvocato che intende qualificarsi con il titolo di specialista in una specifica disciplina giuridica è autorizzato con delibera del CNF.

        2. È altresì autorizzato ad indicare il proprio titolo accademico con le opportune specificazioni l'avvocato docente universitario in materie giuridiche o l'avvocato che abbia conseguito titolo specialistico universitario.

        3. Il conseguimento del titolo non determina riserva di attività professionale. Il suo indebito uso costituisce illecito disciplinare.

        4. L'elenco delle discipline giuridiche oggetto di specializzazione per cui è autorizzata l'indicazione del titolo di avvocato specialista è formato dal CNF che provvede ogni cinque anni a curarne l'aggiornamento.

        5. Il CNF delibera l'autorizzazione di cui al comma l a seguito del superamento da parte dell'avvocato dell'esame conclusivo di apposito corso organizzato dal CNF stesso. L'esame ha luogo presso la sede del CNF ed è condotto da una commissione da questo designata, presieduta da un suo membro, e composta da due avvocati, da un docente universitario in materie giuridiche e da un magistrato. Possono essere istituite una o più commissioni a seconda del numero dei partecipanti al corso di specializzazione.

        6. Il CNF stabilisce annualmente, per ciascuna delle discipline giuridiche oggetto di specializzazione, la data di inizio e la durata dei relativi corsi e gli ordini territoriali presso cui gli stessi sono tenuti. La totale o parziale mancata frequenza ai corsi è valutata nella sede dell'esame conclusivo degli stessi. Ai corsi possono accedere soltanto gli avvocati che alla data di inizio degli stessi abbiano maturato una anzianità di iscrizione all'albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, di almeno due anni.

        7. Il CNF ha facoltà di stabilire che l'autorizzazione a qualificarsi con il titolo di specialista in una disciplina giuridica sia confermato a seguito del positivo superamento di corsi di aggiornamento da esso organizzati in occasione di rilevanti modifiche legislative o interpretazioni giurisprudenziali che riguardino la stessa».

8.5

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «del presente articolo».

8.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del presente articolo».

8.7

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere le parole: «, se richiesta,».

8.8

BENEDETTI VALENTINI

APPROVATO

Al comma 3, sostituire la parola: «distrettuali» con la seguente: «forensi del distretto».

8.9

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Gli avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del Consiglio Nazionale Forense».

8.10

CARUSO, CENTARO

Sopprimere i commi 8 e 9.

8.11

CARUSO, CENTARO

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

        «8. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

        9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno quindici anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 5 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al medesimo comma 5. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno trent'anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.».

 

8.11 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

        «8. Il CNF tiene l'elenco delle associazioni aventi personalità giuridica costituite fra avvocati specialisti che delibera di riconoscere sulla base della loro rappresentatività, diffusione territoriale e dell'eventuale accreditamento internazionale. Le associazioni non possono rilasciare attestati di specialità o di specifica competenza professionale.

        9. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno dieci anni sono dispensati dalla frequenza dei corsi di cui al comma 5 e sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in una o più discipline giuridiche previo superamento dell'esame di cui al medesimo comma 5. Gli avvocati che all'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti all'albo da almeno venti anni sono autorizzati a qualificarsi con il titolo di specialista in non più di due discipline giuridiche da essi indicate e per le quali attestino di aver acquisito specifica conoscenza teorica e significativa esperienza.».

9.1

CARUSO, CENTARO

Al comma 2 sopprimere le parole: «dei principi del codice deontologico».

9.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

        «2-bis. Il CNF determina i criteri per modi e mezzi dell'informazione.

        2-ter. Quando l'avvocato italiano svolge attività professionale all'estero, forme e contenuto dell'informazione possono adeguarsi alle norme e ai principi deontologici locali.

        2-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare».

9.2 (testo 2)

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

APPROVATO

Dopo il comma 2 aggiungere il  seguente:

        «2-bis. Il CNF determina i criteri per modi e mezzi dell'informazione e della comunicazione.».

9.3

D'ALIA

APPROVATO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «3. L'inosservanza dei commi 1 e 2 comporta illecito disciplinare.».

9.200

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Nella rubrica sopprimere le parole: "Pubblicità e"

9.300

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 2 dopo le parole: «obblighi di segretezza e di riservatezza» inserire le seguenti: «nonché nel rispetto»

10.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti e dell'amministrazione della giustizia».

10.2

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 2 sostituire le parole: «dal controllo dell'obbligo di formazione continua» con le seguenti: «dall'obbligo di cui al comma 1».

10.3

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, le parole: «gli avvocati che hanno ottenuto il titolo di specialista, ai sensi dell'articolo 8;» sone soppresse.

10.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sostituire le parole: «iscritti da oltre 30 anni all'albo;» con le seguenti: «dopo 30 anni di iscrizione all'albo;».

10.4 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «iscritti da oltre 30 anni all'albo;» con le seguenti: «dopo 20 anni di iscrizione all'albo;».

10.5

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sopprimere le parole: «i consiglieri regionali;».

10.6

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, le parole: «i docenti e i ricercatori confermati dell'Università in materie giuridiche».

10.7

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 3, sostituire le parole: «Con apposito regolamento approvato dal CNF sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale,» con le seguenti: «Il CNF stabilisce».

10.8

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 3, sostituire le parole: «formazione continua» con la seguente: «aggiornamento».

10.9

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 3, sostituire le parole: «formazione da parte» con le seguenti: «aggiornamento a cura».

10.10

CARUSO, CENTARO

Al comma 3, sostituire le parole: «e di terzi» con le seguenti: «e di eventuali terzi».

10.11

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attività di formazione e di aggiornamento professionale degli avvocati, anche a carattere europeo e internazionale, può essere assicurata anche attraverso la partecipazione, attraverso apposite intese, a percorsi formativi organizzati dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

10.12

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il CNF favorisce intese tra ordini territoriali ed associazioni forensi con le università per la promozione, organizzazione e gestione delle attività di cui al comma 3 e vigila perché le stesse anche quando svolte in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituiscano attività commerciale e non abbi fini di lucro.».

10.13

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 5.

11.1

CARUSO, CENTARO

Al comma 1, dopo le parole: «polizza assicurativa» inserire le seguenti: «con il massimale minimo che il CNF stabilisce di norma ogni cinque anni».

11.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 1 sopprimere le parole: «di volta in volta».

11.3

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 4.

11.4

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 5.

        Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: «Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5».

11.100

VALENTINO, RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 11

 (Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti stipulano, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al Consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. E' in facoltà del Consiglio nazionale forense provvedere a forme collettive di assicurazione con condizioni uniformi per tutti gli avvocati con oneri a carico del proprio bilancio. L'impresa assicuratrice è scelta con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia.

5. Le condizioni della polizza, anche in forma collettiva, sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

6. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.

7. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 6 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi.".

11.100 (testo 2)

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 11

 (Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio nazionale forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al Consiglio dell'ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni della polizza sono stabilite dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense.

5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.

6. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 6 l'avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione indicandone gli estremi.".

12.1

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 1 sopprimere le parole: «I compensi sono determinati in modo da consentire all'avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione».

12.2

MAZZATORTA

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

        «5. Gli onorari minimi e massimi sono vincolanti.

        5-bis. È consentito che, con accordo scritto, a pena di nullità, motivato in ragione della natura dell'attività professionale, della continuità del rapporto, ovvero della situazione patrimoni aIe del cliente, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari rispettivamente inferiori o superiori agli importi minimi e massimi».

12.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Gli onorari minimi sono vincolanti:

            a) per la liquidazione giudiziaria delle spese a carico del soccombente;

            b) per la liquidazione dei compensi posti a carico dello Stato o di altri enti pubblici, per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti;

            c) per la liquidazione degli onorari da parte del Consiglio dell'ordine o dell'autorità giudiziaria, in assenza di accordo tra le parti».

12.4

LI GOTTI, CASSON

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe».

12.5

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Gli onorari minimi sono vincolanti. Possono essere derogati quando risultino oggettivamente sproporzionati rispetto all'entità della controversia e delle prestazioni rese».

12.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il le seguenti parole: «A tale norma si attiene ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze, nei suoi provvedimenti».

12.6 (testo 2)

BENEDETTI VALENTINI

APPROVATO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il le seguenti parole: «A tale norma deve attenersi ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze, nei suoi provvedimenti».

12.7

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bis. Con accordo tra avvocato e cliente, è consentito derogare i minimi delle tariffe alla condizione, a pena di nullità, che siano riconosciuti all'avvocato il rimborso delle spese generali e particolari ed un compenso non inferiore ai minimi fissati per lo scaglione di valore più basso per il tipo della prestazione compiuta.».

12.8

LI GOTTI, CASSON

Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

            a) quando l'ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

            b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;

            c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto dal presente comma».

12.9

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

APPROVATO

Al comma 6, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia.».

12.10

BENEDETTI VALENTINI

APPROVATO

Al comma 6, inserire, dopo il primo periodo, il seguente: «Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia».

12.11

BERSELLI

APPROVATO

Al comma 6, lettera b), sopprimere le parole: «ai minimi ed».

12.12

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se consentiti ai sensi del comma 5».

12.13

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 6, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: »come previsto dal primo periodo del presente comma».

12.14

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

        «6-bis. Sono in ogni caso nulli gli accordi che coinvolgono l'interesse personale dell'avvocato in misura tale da influire sulla sua indipendenza».

12.15

CENTARO, CARUSO

Sopprimere il comma 7.

12.15 (testo 2)

CENTARO, CARUSO

APPROVATO

Sostituire il comma 7 con  il seguente:

        «7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori».

12.16

BENEDETTI VALENTINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, così come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

 

13.1

D'ALIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e secondo le forme e i termini previsti dagli ordinamenti processuali».

13.2

CARUSO, CENTARO

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale; con l'accettazione dell'incarico l'avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l'associazione o la società».

13.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta».

13.3 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

APPROVATO

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta».

13.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. L'avvocato, che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato».

13.5

D'ALIA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. È necessario comunicare al cliente che, se del caso, l'avvocato si avvarrà nel corso del procedimento di sostituti processuali. Tale comunicazione verrà inoltrata al momento del conferimento dell'incarico previa accettazione da parte del cliente».

14.1

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, lettera e) sostituire  la  parola "va" con le seguenti " deve essere ".

14.2

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, lettera g) aggiungere in fine le seguenti parole "di cui alla lettera f)".

14.0.1

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

        1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari''.

        2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio''.

        3. Il comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989è sostituito dal seguente:

        ''2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria''.

        4. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        ''7-bis. Il difensore d'ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio dell'ordine forense da parte del giudice l'assenza ingiustificata ovvero non giustificata da legittimo impedimento, è sospeso dall'elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del procedimento disciplinare nei suoi confronti''».

14.0.1 (testo 2)

VALENTINO, RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

        1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'ordine forense provvede annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco ed all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari''.

        2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio''.

        3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

 

14.0.1 (testo 3)

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio)

        1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, di seguito denominate «decreto legislativo n. 271 del 1989» è sostituito dal seguente:

        ''1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei disponibili ad assumere le difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari.".

        2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:

        ''1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio''.

        3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a decorrere dal quarto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge».

 

15.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

AI comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «non oltre i cinque anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione».

15.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da non oltre cinque anni;».

15.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e-bis) non avere riportato condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti non colposi fra quelli indicati dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale e dagli articoli 368, 371, 372, 374, 374-bis, 377, 380 e 381 del codice penale, per delitti di falso o altro grave delitto;».

15.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e-bis) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili».

15.4 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

APPROVATO

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e-bis) il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili».

15.5

D'ALIA, DELLA MONICA

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

        «f-bis. Non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p.».

15.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. Ai fini dell'iscrizione nell'albo degli avvocati dei magistrati dell'ordine giudiziario ordinario, militare o amministrativo oppure degli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, che abbiano i requisiti previsti dal comma 1, lettere b), c) d) e) ed f) e abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni non è necessario il requisito dell'avvenuto superamento dell'esame di abilitazione».

15.7

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda, dandone notizia all'interessato. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 10. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all'interessato che, entro venti giorni dalla notificazione, ha facoltà di proporre ricorso al CNF. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda dandone notizia all'interessato nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma, questi può, entro venti giorni dalla scadenza di tale termine, presentare nuovamente la domanda al CNF, il quale, acquisita dal consiglio dell'ordine del circondario la documentazione di cui al comma 4, decide sul merito dell'iscrizione. La decisione del CNF è immediatamente efficace».

15.8

CENTARO, CARUSO

APPROVATO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e nei termini di cui al comma 10. La deliberazione deve essere motivata ed è notificata in copia integrale entro 15 giorni all'interessato. Costui può presentare entro 20 giorni dalla notificazione ricorso al CNF. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di 3 mesi stabilito nel presente comma, l'interessato può entro 10 giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, che decide sul merito dell'iscrizione. Il provvedimento del CNF è immediatamente esecutivo».

15.9

D'ALIA

Al comma 5 sostituire le parole: «entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda» con le seguenti: «senza indugio o comunque nel più breve tempo possibile».

15.10

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciatadal consiglio dell'ordine a richiesta dell'iscritto, quando questi rinunci all'iscrizione, ovvero d'ufficio:

            a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

            b) quando l'iscritto non abbia prestato l'impegno solenne di cui all'articolo 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

            c) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all'articolo 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'Ente, salva la possibilità di iscrizione all'albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

        La cancellazione è altresì pronunciata su richiesta del procuratore generale nei casi previsti dal comma 1, lettera c).».

15.11

D'ALIA

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «o su richiesta del procuratore generale».

15.12

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 7, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se ne accerti la mancanza».

15.13

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

        «8. La cancellazione dal registro è deliberata, sentito l'interessato, nei casi seguenti:

            a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo, per oltre sei mesi;

            b) al compimento del quarantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l'esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;

            c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, se il praticante non è iscritto nel registro speciale dei praticanti abilitati;

            d) per i praticanti iscritti nel registro speciale degli abilitati, dopo la scadenza dei cinque anni dalla iscrizione a questo registro, fermo restando quanto previsto alla lettera b);

            e) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

        9. Gli effetti della cancellazione si hanno: con effetto costitutivo, dalla data di deliberazione per i casi di cui alla lettera a), c) ed e) del comma 1; con effetto di accertamento, dall'avverarsi dell'evento per i casi di cui alle lettere b) e d) del medesimo comma».

15.14

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        «a) Se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre un anno. L'interruzione è in ogni caso giustificata quando ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di adozione.

15.15

CARUSO, CENTARO

Al comma 11, sono soppresse le parole: «e al pubblico ministero presso la Corte d'appello»

        e conseguentemente, al comma 12, le parole: «e il pubblico ministero possono presentare ricorso nel termine di quindici» sono sostituite dalle seguenti: «può presentare ricorso nel termine di venti».

15.15 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 11, sono soppresse le parole: «e al pubblico ministero presso la Corte d'appello e il Tribunale»

15.16

CENTARO, CARUSO

APPROVATO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

        «12. L'interessato può presentare ricorso al CNF nel termine di 15 giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo».

15.17

CARUSO, CENTARO

Al comma 14, la parola: «fermo» è sostituita dalla parola: «salvo».

        e conseguentemente, l'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo). – 1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e può essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione».

15.17 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 14, la parola: «fermo» è sostituita dalla parola: «salvo».

        e conseguentemente, l'articolo 59 è sostituito dal seguente: «Art. 59. - (Sospensione del procedimento a seguito di cancellazione volontaria dall'albo). – 1. Nel caso di cancellazione dall'albo, d'ufficio o a seguito di richiesta dall'avvocato o dal praticante dell'avvocato sottoposto a procedimento disciplinare, se già ha avuto luogo l'iscrizione dell'interessato nel registro di cui all'articolo 53, comma 1, il procedimento stesso rimane sospeso e deve essere ripreso qualora l'avvocato o il praticante avvocato sia nuovamente iscritto. Dalla delibera di cancellazione a quella di nuova iscrizione sono sospesi i termini del giudizio ed i termini di prescrizione».

15.18

CARUSO, CENTARO

Al comma 15, le parole: «dall'albo del tribunale al quale era assegnato» sono sostituite dalle seguenti: «ordinario circondariale».

15.19

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 9, dopo la parola " cancellazione"  inserire le seguenti  " di cui al comma 8" .

15.20

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 13 sostituire le parole "a termini" con le seguenti  " ai sensi" e sopprimere le parole " , se ne è il caso,".

16.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «effettivo».

16.2

MAZZATORTA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

16.3

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «con effettivi poteri individuali di gestione».

16.4

CENTARO, CARUSO

APPROVATO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole :«senza lo svolgimento di attività di impresa».

16.5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;».

16.6

CENTARO, CARUSO

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «o privato».

16.7

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

            «e-bis) con l'esercizio del mandato parlamentare;».

16.8

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

            «e-bis) con la magistratura non togata».

16.9

GERMONTANI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione''.

        1-ter. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.

        1-quater. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per il mantenimento del rapporto di impiego, può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

        1-quinquies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che è stato cancellato d'ufficio dall'albo degli avvocati può, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la reiscrizione all'albo degli avvocati alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, mantenendo il rapporto di pubblico impiego.

        1-sexies. Il pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale che ha optato per la cessazione del rapporto di impiego, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati, può entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere la riammissione in servizio alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, purché non in soprannumero, nella qualifica ricoperta al momento dell'opzione presso l'Amministrazione di appartenenza, mantenendo l'iscrizione all'albo degli avvocati».

16.10

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

16.11

LI GOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Qualora l'esercizio di una attivia incompatibile, ancorcté non rilevato dal Consiglio dell'Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attiviadi lavoro subordinato. La Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

16.12

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Qualora l'esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell'ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all'esercizio della professione di avvocato, la Cassa nazionale di previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l'inefficacia dell'iscrizione ai fini previdenziali. La prevalenza è definita dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l'esercizio continuativo della professione. La suddetta Cassa dà notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell'ordine di iscrizione dell'avvocato».

16.13

BIANCHI, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. Nel periodo corrispondente all'esercizio del mandato parlamentare, l'avvocato che sia membro di una delle Camere non può assumere la difesa di soggetti nei confronti dei quali si proceda per taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis, 3-quater, 3-quinquies, 380, 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché 317, 318, 319-ter, 320, 322-bis, 323 del codice penale».

16.100

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo la parola "iscrizione" inserire le seguenti "nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".

17.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa autorizzazione del Consiglio nazionale frense».

        Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. L'autorizzazione di cui al com ma 1 è concessa allorché il CNF valuti l'impegno connesso alle attività di cui al comma 1 come compatibile con l'esigenza del primario interesse di difesa e assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia, nonché con quella di insegnamento e ricerca, concretamente da svolgere».

17.2

CARUSO, CENTARO

Sopprimere il comma 3.

18.1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, dopo le parole: «Presidente della Repubblica» sostituire le parole: «, Presidente del Senato, Presidente della Camera dei deputati» con le seguenti: «, l'avvocato eletto al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati».

18.2

MAZZATORTA

APPROVATO

Al comma 1, dopo le parole: «presidente del Senato», inserire le seguenti: «della Repubblica».

18.3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, dopo le parole: «dei deputati», inserire le seguenti: «ovvero Presidente di Commissioni parlamentari, permanenti o speciali, anche bicamerali».

18.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «commissario straordinario governativo, componente di una autorità di garanzia, presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti».

18.4 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

APPROVATO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: « presidente di provincia con più di un milione di abitanti e sindaco di comune con più di cinquecentomila abitanti».

18.5

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. La sospensione dall'esercizio della professione interviene anche per tutto il periodo in cui l'avvocato rivesta altri incarichi pubblici o politici, che richiedono un impegno assorbente o prevalente rispetto alla esigenza del primario interesse della difesa e dell'assistenza del cliente e, in conseguenza, dell'amministrazione della giustizia».

18.6

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

APPROVATO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

        «2. L'avvocato iscritto all'albo può chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per giustificati motivi, pubblici o privati:

        2-bis. Della sospensione, prevista dai commi precedenti, è fatta annotazione nell'albo».

19.1

CARUSO, CENTARO

Al comma 1, le parole: «salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo» sono sostituite dalle seguenti: «Il CNF stabilisce i criteri con cui ha luogo la relativa verifica fatto particolare riferimento all'età dell'interessato e alla sua anzianità di iscrizione all'albo. Il CNF stabilisce altresì».

19.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

APPROVATO

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «con regolamento del CNF» con le parole: «con regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF».

19.3

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

APPROVATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale può comportare, se non sussistono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo. La procedura deve prevedere il contraddittorio con l'interessato, che dovrà essere invitato a presentare osservazioni scritte e, se necessario o richiesto, anche dell'audizione del medesimo in applicazione dei criteri dell'articolo 15, comma 10».

19.4

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

        Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Il regolamento deve prevedere l'esonero dalla prova dell'esercizio effettivo e continuativo della professione per i cinque anni successivi all'iscrizione, per la prima volta, all'albo e dopo il compimento del settantesimo anno di età; deve inoltre prevedere l'esonero per i casi di gravissimo impedimento e per le donne, che esercitano la professione di avvocato, per i sei mesi anteriori al parto e per i due anni successivi.»

19.5

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Vi è esercizio effettivo e continuativo della professione quando l'avvocato dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito (IRE), un reddito netto derivante dall'esercizio della professione in misura superiore ai livelli minimi determinati ogni tre anni dal CNF, sentito il Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense. Il reddito dell'avvocato deve essere dimostrativo di un rilevante e costante impegno di lavoro professionale.»

19.6

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

        «2-bis. Per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il livello minimo di reddito è quello in vigore per la Cassa Nazionale di Previdenza Forense per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e dell'articolo 22, comma 3, della legge 20 settembre 1980, n. 576.»

19.7

CARUSO, CENTARO

Al comma 4, sostituire le parole: «, con l'applicazione dei criteri» con le seguenti: «. Si applicano le disposizioni».

19.8

CARUSO, CENTARO

Al comma 5 sopprimere le parole: «Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.».

19.9

CARUSO, CENTARO

Al comma 6, sostituire le parole: «La prova dell'effettività e della continuità non sono richieste durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18» con le seguenti: «Quanto previsto al comma l non si applica in ogni caso per gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione».

19.10

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 6, sostituire le parole: «un incarico politico giudicato equivalente dal CNF» con le seguenti: «un incarico politico ritenuto equivalente e specificamente indicato nel regolamento emanato dal Ministro della giustizia su proposta del CNF».

19.11

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 4 sostituire le  parole "dell'articolo 15 "con  le seguenti " di cui all'articolo 15".

19.12

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 5 sostituire la  parola "revisione" con  la seguente "verifica".

19.13

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 6  sostituire le  parole "sono richieste" con  le  seguenti "è richiesta" e sostituire le  parole "colui che ricopre" con  le  seguenti "per gli avvocati che ricoprono".

20.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma l, terzo periodo, sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dodici».

20.2

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art. 20

(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo.

2. L'iscrizione può essere altresì richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di anni otto, successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d'esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato.

3. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

4. All'articolo 4 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, il quinto comma è sostituito dal seguente: " Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano una media di sette decimi nelle prove scritte e in quella orale avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse"."

21.100

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:", nonché un trattamento economico adeguato alla funzione esercitata da determinare in sede di contrattazione separata del pubblico impiego per la disciplina specifica degli avvocati."

21.200

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:", la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.".

 

22.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3 sostituire le parole: «. Essi hanno prevalente» con le seguenti: «, nonché con».

23.1

LI GOTTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Al fine di assicurare il funzionamento in relazione alle effettive esigenze gestionali ed organizzative del consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, capitale della Repubblica, sono ad esso destinati i medesimi locali e spazi utilizzati dallo stesso consiglio alla data di entrata in vigore della presente legge nell'edificio della Suprema Corte di Cassazione».

23.2

CARUSO, CENTARO

Sostituire il comma 3, con il seguente: «3. Presso ogni ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti che è composto, proporzionalmente al numero degli avvocati iscritti al relativo albo, da un numero da tre a nove membri che sono nominati dal Presidente del tribunale fra gli avvocati iscritti all'albo del circondario. Il Collegio dura in carica tre anni ed è presieduto dal più anziano di questi».

23.3

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 2  sostituire le  parole "Capitale d'Italia"con  la  seguente "capitale".

24.1

BENEDETTI VALENTINI

APPROVATO

Al comma 3, sostituire le parole: «ordini distrettuali» con le parole: «ordini forensi del distretto».

26.1

D'ALIA

Al comma 4, dopo le parole: «più grave dell'avvertimento» aggiungere, infine, le seguenti: «e coloro che siano iscritti all'albo degli Avvocati da almeno 5 anni».

26.2

D'ALIA

Al comma 7 sostituire la parola: «quadriennio» con la parola: «triennio» e la parola: «quarto» con la parola: «terzo».

26.3

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Al comma 7, sostituire le parole: «un quadriennio» con le seguenti: «un triennio».

26.4

CARUSO, CENTARO

Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica e per tutto l'anno successivo alla relativa cessazione, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del distretto. Gli stessi non possono essere inoltre chiamati dai medesimi alla funzione di arbitro, né svolgere la detta funzione per effetto di nomina da parte dei consigli o dei presidenti degli ordini del distretto stesso».

26.4 (testo 2)

CARUSO, CENTARO

APPROVATO

Al comma 10, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.».

 

26.5

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 1  sopprimere  le  parole "mediante elezione".

26.200

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 1  dopo  le  parole "Il consiglio" inserire le seguenti: ", fatta salva la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 23,".

27.1

D'ALIA

APPROVATO

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

        «s-bis. vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti».

27.0.1

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Sportello per il cittadino)

        1. Ciascun consiglio dell'ordine degli avvocati istituisce lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l'accesso alla giustizia.

        2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

        3. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino.

        4. Per regolare l'accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell'ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di commercio e con le associazioni di cittadini e consumatori.

        5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L'accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fatti specie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

        6. Il consiglio dell'ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello per il cittadino e per l'accertamento del requisito di reddito per l'accesso medesimo».

28.1

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

31.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

APPROVATO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tre volte» con le seguenti: «due volte».

31.2

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Il Consiglio nazionale forense è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 35. Ciascun distretto di Corte d'appello elegge due componenti. I distretti con un numero di iscritti agli Albi superiore a 5.000 eleggono tre componenti. Nei distretti che eleggono due componenti, risulta primo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti; secondo eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti tra gli iscritti di un Ordine diverso da quello cui appartiene il primo eletto. La stessa regola si applica per i distretti che eleggono tre componenti; il terzo eletto è colui che abbia riportato, nell'ordine, il maggior numero di voti, appartenente a qualsiasi degli Ordini compresi nel distretto».

31.3

GALPERTI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sostituire le parole da: «Ciascun distretto» fino a: «supera» con le seguenti: «In numero di un componente per ciascun distretto di Corte d'appello».

31.4

BENEDETTI VALENTINI

APPROVATO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. A ciascun Consiglio aspetta:

            –  un voto per ogni 100 iscritti o frazione di cento fino a 200 iscritti;

            –  un voto per ogni successivi 300 iscritti, da 500 fino ad 800 iscritti;

            –  un voto per ogni successivi 600 iscritti, da 800 fino a 2.000 iscritti;

            –  un voto per ogni successivi 1.000 iscritti, da 2.000 a 10.000 iscritti;

            –  un voto per ogni successivi 3.000 iscritti, al di sopra dei 10.000 iscritti».

32.1

CENTARO, CARUSO

APPROVATO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

            «b) adotta i regolamenti interni per il funzionamento dell'ordinamento professionale».

32.2

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola "integrativi" e,  dopo la parola "formazione" , inserire la seguente "di indirizzo".

33.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

APPROVATO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «esercita il potere disciplinare» con le seguenti: «esercita le funzioni disciplinari».

33.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

APPROVATO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare».

33.3

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 1 sostituire la parola "ricorsi" con la seguente "reclami".

 

36.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «almeno ogni due anni».

36.1 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

APPROVATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «almeno ogni tre anni».

36.2

BENEDETTI VALENTINI

APPROVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «di tutte le sue componenti dell'Avvocatura italiana» con le seguenti: «di tutte le componenti dell'Avvocatura italiana».

36.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere la parola: «sue».

37.1

CENTARO, CARUSO

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.

37.2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

37.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico dei metodi didattici utilizzati nelle facoltà».

38.1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

APPROVATO

Sopprimere l'articolo.

38.2

CENTARO, CARUSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. I consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa con funzioni consultive alle sedute convocate per discutere i profili applicativi al fine di assicurare l'indirizzo professionale e specialistico».

38.3

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 2, sostituire le parole: «e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza,» con le seguenti: «e del Consiglio di ciascuna facoltà di giurisprudenza».

40.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

        Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

40.2

BENEDETTI VALENTINI

APPROVATO

Ai commi 2 e 3 sostituire le parole: «test di ingresso» con le seguenti: «prova di ingresso».

        Conseguentemente, all'articolo 44, comma 2, lett. b) sostituire le parole: «test di ingresso» con le seguenti: «prova di ingresso».

40.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 2, sopprimere la parola: «periodicamente» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «I test di ingresso si svolgono ogni due mesi».

40.3 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

APPROVATO

Al comma 2, sopprimere la parola: «periodicamente» e alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: «La prova di ingresso si svolge almeno ogni quattro mesi.».

40.4

BENEDETTI VALENTINI

APPROVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali» con le seguenti: «presso ciascun Consiglio dell'Ordine».

40.5

BENEDETTI VALENTINI

APPROVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «e degli istituti giuridici fondamentali» con le seguenti: «e sugli istituti giuridici fondamentali».

40.6

BENEDETTI VALENTINI

APPROVATO

Al comma 3, sostituire le parole: «nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza» con le seguenti: «presso il Consiglio dell'ordine del tribunale nel cui circondario ha la residenza» e le parole: «presso l'ordine distrettuale» con le seguenti: «presso ciascuna sede di circondario».

40.7

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno 24 mesi consecutivi».

40.8

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da almeno 12 mesi consecutivi».

40.9

D'ALIA

Al comma 5, dopo le parole: «con l'esercizio di attività di impresa» inserire le seguenti: «e con la frequentazione di corsi di preparazione per notai, magistrati, etc.».

40.10

MAZZATORTA

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «dieci».

40.11

MAZZATORTA

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «o presso un ufficio giudiziario».

40.11 (testo 2)

MAZZATORTA

APPROVATO

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi».

40.12

D'ALIA

APPROVATO

Al comma 8, sostituire la parola: «due» con la seguente: «tre».

40.13

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito stabilito in base a tariffari minimi per le funzioni svolte fissati con regolamento del Consiglio nazionale forense entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

40.14

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto, oltre al rimborso spese, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.».

40.15

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso al praticante avvocato, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività affettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».

40.16

LI GOTTI

AI comma 9, «aggiungere in fine le seguenti parole: «; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito».

40.17

D'ALIA

Al comma 10 sopprimere la parola: «solo» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché presso ogni altro avvocato che ne faccia richiesta».

40.18

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «Prima dell'esercizio del patrocinio il praticante fa, davanti al Consiglio dell'ordine, la dichiarazione solenne. Per potere esercitare la professione l'avvocato assume dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: ''Consapevole dell'alta dignità della professione forense e della sua elevata funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con il massimo scrupolo e con onere i doveri della professione di avvocato''».

40.19

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

APPROVATO

Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro; essa può durare al massimo cinque anni, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l'iscrizione nel registro, e cessa automaticamente alla scadenza del quinto anno dall'iscrizione».

40.20

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 10  sostituire le parole "alla legge 16 luglio 1997, n. 254," con le seguenti "alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,"

40.200

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 5, dopo le parole: «impiego pubblico» sopprimere le seguenti: «o privato».

40.0.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme disciplinari per i praticanti)

        1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.

        2. La sospensione ha per effetto l'interruzione della pratica e il divieto dell'esercizio del patrocinio.

        3. Il praticante radiato non può essere rei scritto nel registro dei praticanti, se non dopo la decorrenza di tre anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di questo termine».

40.0.1 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

APPROVATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Norme disciplinari per i praticanti)

        1. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati e sono soggetti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.».

41.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma l, sopprimere la parola: «obbligatoria e».

41.2

MAZZATORTA

Al comma l, sostituire le parole: «dagli altri soggetti previsti dalla legge» con le seguenti: «dalle Università pubbliche o private».

41.3

DELLA MONICA, CASSON, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, ADAMO

Al comma 1, dopo le parole: «ordini e associazioni forensi» inserire le seguenti: «dalle Università degli studi e dal Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero dalla Scuola Superiore della Magistratura di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni».

41.4

D'ALIA

Al comma l, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nella frequenza obbligatoria della scuola forense, avente numero programmato, alla quale si può accedere unicamente con il superamento di un esame di ammissione che dovrà essere svolto con modalità di controllo informatizzato. Le scuole forensi avranno quindi numero programmato per l'accesso che sarà fissato annualmente, per ogni distretto, dal Consiglio Nazionale Forense, sentito il parere obbligatorio degli Ordini territoriali».

41.0.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.41-bis

(Frequenza di uffici giudiziari)

        1. Il tirocinio può svolgersi, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziario La frequenza presso gli uffici giudiziari consente al praticante di ricevere ampia informazione sullo svolgimento delle attività giurisdizionali e degli uffici. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

41.0.1 (testo 2)

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

APPROVATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.41-bis

(Frequenza di uffici giudiziari)

        1. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il CNF».

42.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla prova di preselezione informatica per l'ammissione».

43.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all'articolo 44».

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: «la prova di preselezione informatica e».

43.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L'aspirante avvocato è ammesso sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza da almeno 24 mesi consecutivi».

44.1

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Sopprimere l'articolo.

44.2

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 2, lettera a),  dopo la parola "consentire" inserire le  seguenti "ai candidati" e sopprimere le seguenti "ai candidati".

45.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) in due prove scritte, aventi ad oggetto la redazione di due atti, che postulino la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale, l'uno in materia penale, l'altro in materia civile anche eventualmente connessa alla materia amministrativa».

        Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e sostituire le parole: «prova scritta», ovunque ricorrano, con le seguenti: «prove scritte».

45.2

MAZZATORTA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

            «a) in tre prove scritte, aventi ad oggetto: la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto civile; la redazione di un parere motivato da scegliersi tra due questioni in materia di diritto penale; la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo;».

        Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «la prova scritta» con le seguenti: «le prove scritte».

45.3

LI GOTTI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con riferimenti giurisprudenziali».

45.4

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ordinamento giudiziario e» con le seguenti: «diritto dell'ambiente e».

45.5

MAZZATORTA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il candidato deve altresì dimostrare la conoscenza di una lingua straniera, a scelta tra l'inglese, il francese, lo spagnolo e il tedesco».

45.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «per ciascuna prova».

45.7

D'ALIA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Le prove scritte ed orali, per tutte le sedi di Corte di Appello, si svolgeranno presso la sede unica in Roma con le modalità stabilite dal Ministro della Giustizia».

        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46.

45.8

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 4, premettere le seguenti parole: In conformità al disposto di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

45.9

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Il voto assegnato agli elaborati viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti della Commissione. In applicazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il voto è motivato mediante sintetica esposizione delle ragioni e dei presupposti della valutazione, o, in alternativa, annotando osservazioni positive o negative nei vari punti dell'elaborato».

45.10

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire il comma 5 con il seguente: «Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio complessivo non inferiore a sessanta punti nelle prove scritte, con almeno la sufficienza in ciascuna delle due prove».

45.11

LI GOTTI

Al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti:

        «La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti. È tuttavia consentito l'ausilio dei testi di legge con i soli precedenti giurisprudenziali».

45.12

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

APPROVATO

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «all'albo» con le seguenti: «al registro».

45.13

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 11, sostituire le parole "la commissione" con le seguenti "ogni componente della commissione".

46.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 1, sostituire le parole: «La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l'esame di Stato» con le seguenti: «La commissione esaminatrice per la prova di preselezione informatica».

46.2

DELLA MONICA, D'AMBROSIO, MARITATI, CECCANTI, BIANCHI, ADAMO

Al comma 1, sopprimere le parole: «è unica sia per la prova di preselezione informatica che».

46.3

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 9, secondo periodo, dopo la parola: «efficacia» inserire le seguenti: «per cinque anni».

46.4

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Alla rubrica, sostituire  la parola "esaminatrici" con  le seguenti  "di esame".

46.5

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 1, sostituire  la parola "esaminatrici" con le seguenti  "di esame" e, dopo la parola "nominata", inserire le seguenti "con decreto".

 

46.6

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Al comma 5, dopo la parola "designati",  inserire le seguenti "nelle commissioni di esame".

47.1

MAZZATORTA

Al comma 1, sostituire le parole: «Fino al quinto anno successivo alla» con le seguenti: «Per i primi due anni successivi alla».

47.2

VALENTINO, RELATORE

APPROVATO

Sostituire il comma 3 con il seguente: " All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole « alle professioni di avvocato e » sono sostituite dalle seguenti: « alla professione di »".

48.1

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Sostituire l'articolo 48 con il seguente:

        «Art. 48. – (Disciplina transitoria per l'esame). - 1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato previsto dall'articolo 47, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall'articolo 44, si articola:

            a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

                1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, sia di diritto sostanziale che di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia diritto penale, di diritto civile o amministrativo;

                2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

                3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

            b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario.

        2. Si applicano le disposizioni di ai commi da 3 a 11 dell'articolo 45».

48.2

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 45, comma 4,».

48.3

LI GOTTI

Sopprimere il comma 2.

48.4

MAZZATORTA

Sopprimere il comma 2.

49.1

D'ALIA

APPROVATO

Al comma 5 dopo le parole: «componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense» inserire le seguenti: «e collegio giudicante».

49.2

BENEDETTI VALENTINI

APPROVATO

Al comma 11 sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».

        Conseguentemente all'articolo 54, comma 13 sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».

49.3

D'ALIA

Al comma 11 sostituire la parola: «civile» con la seguente: «penale» e aggiungere infine le seguenti: «o anche per ragioni di opportunità».

49.3 (testo 2)

D'ALIA

APPROVATO

Al comma 11 sostituire la parola: «civile» con la seguente: «penale»  

49.4

CENTARO, CARUSO

APPROVATO

Al comma 11, sostituire la parole: «civile» con la parola: «penale».

49.5

D'ALIA

Al comma 13 sostituire la parola: «costi» con la seguente: «rimborsi».

51.1

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere il comma 4.

51.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Al comma 4, sostituire le parole: «di scarsa rilevanza» con le seguenti parole: «giudicato dal consiglio istruttore di scarsa rilevanza. Si applica l'articolo 53, comma 3».

54.1

D'ALIA

Al comma 5, capoverso 3,) sostituire la parola: «potrà» con la seguente: «dovrà».

54.2

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

APPROVATO

Al comma 13, sostituire le parole: «procedura civile» con le seguenti: «procedura penale».

54.3

D'ALIA

Al comma 13 sostituire la parola: «civile» con la parola: «penale».

56.1

BENEDETTI VALENTINI

APPROVATO

Al comma 3, sostituire le parole: «cui appartiene» con le seguenti: «presso il quale opera».

59.1

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire le parole: «non può essere deliberata la richiesta di cancellazione fatta dall'avvocato» con le seguenti: «non può essere deliberata la cancellazione richiesta dall'avvocato».

64.1

MARITATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Le norme di cui all'articolo 45, comma 4, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto valutazioni espresse con il solo voto numerico».

 

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In ogni grido di ogni Uomo, in ogni grido di paura di Bambino, in ogni voce, in ogni divieto, odo le catene forgiate dalla mente (W. Bllake 1794)