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Quando può usare il titolo di commercialista l'abilitato nell'Unione europea?

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da www.servizi-legali.it

Quando può usare il titolo di commercialista l'abilitato nell'Unione europea? Lo chiarisce l'informativa n. 47 dell'8/6/2011 ( http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ca0299f5-181a-428b-bfe8-79fb94059678 ) che il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e esperti contabili ha indirizzato a tutti i presidenti dei consigli degli ordini locali. In base alla direttiva 2005/36/CE e d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, si richiama al rigore nel controllo della legittimità dell'uso del titolo di "commercialista" sia nelle ipotesi di libera prestazione di servizi (il professionista "comunitario" chiede di esercitare temporaneamente in Italia e, a seguito di autorizzazione ministeriale, viene iscritto automaticamente in una apposita sezione dell'albo) sia nell'ipotesi di stabilimento (il professionista "comunitario" chiede di esercitare stabilmente in Italia e, a seguito di decreto ministeriale che riconosce la qualifica professionale, viene iscritto all'albo solo a seguito di superamento di prova attitudinale o compensativa, stabilita caso per caso dal Consiglio Nazionale sulla base del percorso abilitante esistente nel paese di rilascio della qualificazione). Nel caso di libera prestazione di servizi non si potrà usare il titolo di commercialista ma solo quello straniero nella lingua dello Stato ove si è ottenuta la qualifica (ad es. accountant, experts-comtable, steuerberater, ecc...). Nel secondo caso si ci potrà fregiare del titolo di commercialista solo dopo l'iscrizione all'albo.

 

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In ogni grido di ogni Uomo, in ogni grido di paura di Bambino, in ogni voce, in ogni divieto, odo le catene forgiate dalla mente (W. Bllake 1794)