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Pratica da commercialista e pratica da consulente del lavoro possono coesistere purchè ...

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La sesta sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 6998 depositata il 21/9/2010 (respingendo l'appello del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro contro la sentenza del TAR Lazio 2139/2005) ha chiarito che lo svolgimento della pratica da commercialista non esclude pure il rilascio del certificato di compiuta pratica da consulente del lavoro, a patto che i tempi della formazione pratica non siano sovrapposti.
Scrive il Consiglio di Stato:
"L'interdizione all'esercizio contemporaneo della pratica per attività professionali diverse, infatti, se letta in abbinata alla previsione del possibile esercizio, nello stesso periodo del praticantato, di un'attività di lavoro subordinato a tempo parziale e soprattutto a quella che dispone un limite minimo giornaliero (4 ore di media) di pratica, astrattamente compatibile con l'esercizio di altre attività professionali, non può che essere letto nel senso che il divieto riguardi l'esercizio in concreto della pratica in concomitanza temporale con altri analoghi impegni di praticantato.
In tale prospettiva, se il praticante deve dedicare, nei due anni di pratica per l’ammissione all’esame abilitativo alla professione dei consulenti del lavoro, non meno di quattro ore al giorno (in media), senza poter svolgere nelle medesime ore altra attività di praticantato, ciò significa che l’ulteriore pratica professionale che lo stesso intenda svolgere (con l’osservanza delle disposizioni regolanti tale ulteriore praticantato) deve essere compatibile, sul piano del cumulo degli impegni giornalieri del praticante, con le disposizioni dianzi richiamate.
Correttamente pertanto il Tribunale amministrativo, nella impugnata sentenza, ha precisato che la contemporaneità dell’esercizio del praticantato deve riferirsi necessariamente < a quelle forme di praticantato che comportino un impegno destinato effettivamente a sovrapporsi, sotto il profilo temporale, a quello richiesto per il tirocinio di consulente del lavoro>.
Nel caso in esame detta sovrapposizione temporale non è stata provata, il diniego di rilascio di certificato di compiuta pratica trovando fondamento sulla sola (e, per quanto detto, non dirimente) circostanza che la originaria ricorrente nei due anni utili al conseguimento del titolo di accesso all’esame di abilitazione dei consulenti del lavoro avesse anche svolto la pratica di dottore commercialista.
Né in senso contrario potrebbe indurre il rilievo dell’appellante secondo cui il praticante dovrebbe dedicarsi nel medesimo periodo all’apprendimento di una sola professione, risultando compatibile (ai sensi dell’art. 4 cit.) il solo svolgimento contemporaneo di attività lavorativa subordinata, sia pure a tempo parziale.
A parte il rilievo fattuale secondo cui un’attività lavorativa potrebbe essere più impegnativa, sul piano delle energie psico-fisiche da impiegare, rispetto all’impegno richiesto dall’esercizio di un ulteriore praticantato, è dirimente a parer del Collegio il dato oggettivo secondo cui al praticante che abbia dimostrato di aver svolto con diligenza il prescritto periodo di pratica per due anni e per non meno di quattro ore giornaliere (di media) non potrebbe essere negato il certificato di compiuta pratica. A diverse conclusioni dovrebbe naturalmente giungersi ove dovesse constare che, in concreto, per il numero e la qualità degli impegni giornalieri assunti, il praticante non abbia dedicato alla pratica di consulente del lavoro l’impegno minimo giornaliero richiesto dalle richiamate disposizioni regolamentari (come, a solo titolo di esempio, potrebbe accadere nel caso in cui lo stesso svolga contemporaneamente un’attività di lavoro ed una doppia pratica professionale)".
LEGGI DI SEGUITO L'INTERA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 6998/2010 ...

N. 06998/2010 REG.SEN.

N. 08502/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

Sul ricorso numero di registro generale 8502 del 2005, proposto da:
Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in persona del suo presidente e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. Ludovico Grassi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma via Tommaso D'Aquino, 80; Consiglio Provinciale dei Consulenti dell'Ordine di Venezia;


contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Badocco Silvia, rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Sacchetto, Oliver Cristante, con domicilio eletto presso lo studio legale della prima in Roma, borgo Pio N. 44;


per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 2139/2005, resa tra le parti, concernente DINIEGO CONSEGNA CERTIFICATO DI COMPIUTA PRATICA CONSULENTE DEL LAVORO.

 


Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Badocco Silvia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2010 il Consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Grassi, Sacchetto e l’avv.dello Stato Gerardis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO e DIRITTO

E’ impugnata la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 2139 del 25 marzo 2005 che ha accolto il ricorso della dott.ssa Silvia Badocco avverso la deliberazione del 18 ottobre 2002 del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, recante il rigetto del ricorso gerarchico prodotto dalla stessa Badocco per la riforma del provvedimento del Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia del 31 luglio 2002 contenente il diniego di rilascio all’interessata del certificato di compiuta pratica.

A base dei provvedimenti negativi adottati in confronto della ricorrente di primo grado era stata posta la questione, ritenuta assorbente e insuperabile, del contemporaneo e inammissibile svolgimento, da parte dell’interessata, del praticantato utile per l’ammissione agli esami abilitativi all’esercizio della professione di consulente del lavoro e di dottore commercialista.

I primi giudici hanno accolto il ricorso sul presupposto della non inconciliabilità, in termini assoluti, dell’esercizio congiunto del suddetto doppio tirocinio, alla luce della normativa di settore.

Insorge avverso tale sentenza con l’atto d’appello in esame il Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro, cui aveva inutilmente instato, in sede gerarchica, l’interessata al fine di ottenere la riforma del diniego di certificato di compiuta pratica oppostole dall’Ordine dei consulenti del lavoro di Venezia.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

Si è altresì costituita, per resistere all’appello, la dott.ssa Badocco.

All’udienza del 13 luglio 2010 il ricorso in appello è stato trattenuto per la decisione.

L’appello va respinto.

La principale censura proposta in appello all’indirizzo della impugnata sentenza attiene alla pretesa incompatibilità alla luce della normativa di settore relativa all’esercizio contemporaneo di una doppia pratica professionale da parte della ricorrente di primo grado, e pertanto alla legittimità del provvedimento che ha denegato alla stessa il certificato di compiuta pratica di consulente del lavoro.

Giova richiamare, per chiarezza, le diposizioni normative che devono trovare applicazione ai fini della soluzione della questione controversa e che sono contenute nel d.m. 2 dicembre 1997, recante nuove modalità sulla disciplina dei due anni di praticantato necessari per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

L’art. 4 del citato decreto, dopo aver previsto che il professionista, anche associato, non può ammettere contemporaneamente e complessivamente più di due praticanti presso il proprio studio, precisa che < il praticantato non può essere svolto contemporaneamente per attività professionali diverse>.

Tale ultima previsione, dal contenuto apparentemente dirimente, deve tuttavia essere letta e interpretata alla luce del quadro normativo d’insieme, ed in particolare delle disposizioni contenute nell’ultimo comma del medesimo art. 4 nonché di quelle del successivo art. 5, relativo al “ periodo di praticantato e modalità di svolgimento”.

Secondo la prima delle richiamate disposizioni <il praticantato, gratuito per sua natura e finalità, non esclude la contemporanea esistenza di un rapporto di subordinazione a tempo parziale> ; ai sensi del richiamato art. 5, inoltre, <il periodo di pratica non può essere inferiore a due anni e deve essere svolto con diligenza, assiduità e con una frequenza minima di quattro ore medie giornaliere>.

Alla luce del quadro normativo richiamato, il Collegio ritiene che meriti condivisione la soluzione della questione fatta propria dai primi giudici.

L’interdizione all’esercizio contemporaneo della pratica per attività professionali diverse, infatti, se letta in abbinata alla previsione del possibile esercizio, nello stesso periodo del praticantato, di un’attività di lavoro subordinato a tempo parziale e soprattutto a quella che dispone un limite minimo giornaliero (nella misura di quattro ore di media) di pratica, astrattamente compatibile con l’esercizio di altre attività professionali, non può che essere letto nel senso che il divieto riguardi l’esercizio in concreto della pratica in concomitanza temporale con altri analoghi impegni di praticantato. In tale prospettiva, se il praticante deve dedicare, nei due anni di pratica per l’ammissione all’esame abilitativo alla professione dei consulenti del lavoro, non meno di quattro ore al giorno (in media), senza poter svolgere nelle medesime ore altra attività di praticantato, ciò significa che l’ulteriore pratica professionale che lo stesso intenda svolgere (con l’osservanza delle disposizioni regolanti tale ulteriore praticantato) deve essere compatibile, sul piano del cumulo degli impegni giornalieri del praticante, con le disposizioni dianzi richiamate.

Correttamente pertanto il Tribunale amministrativo, nella impugnata sentenza, ha precisato che la contemporaneità dell’esercizio del praticantato deve riferirsi necessariamente < a quelle forme di praticantato che comportino un impegno destinato effettivamente a sovrapporsi, sotto il profilo temporale, a quello richiesto per il tirocinio di consulente del lavoro>.

Nel caso in esame detta sovrapposizione temporale non è stata provata, il diniego di rilascio di certificato di compiuta pratica trovando fondamento sulla sola (e, per quanto detto, non dirimente) circostanza che la originaria ricorrente nei due anni utili al conseguimento del titolo di accesso all’esame di abilitazione dei consulenti del lavoro avesse anche svolto la pratica di dottore commercialista.

Né in senso contrario potrebbe indurre il rilievo dell’appellante secondo cui il praticante dovrebbe dedicarsi nel medesimo periodo all’apprendimento di una sola professione, risultando compatibile (ai sensi dell’art. 4 cit.) il solo svolgimento contemporaneo di attività lavorativa subordinata, sia pure a tempo parziale.

A parte il rilievo fattuale secondo cui un’attività lavorativa potrebbe essere più impegnativa, sul piano delle energie psico-fisiche da impiegare, rispetto all’impegno richiesto dall’esercizio di un ulteriore praticantato, è dirimente a parer del Collegio il dato oggettivo secondo cui al praticante che abbia dimostrato di aver svolto con diligenza il prescritto periodo di pratica per due anni e per non meno di quattro ore giornaliere (di media) non potrebbe essere negato il certificato di compiuta pratica. A diverse conclusioni dovrebbe naturalmente giungersi ove dovesse constare che, in concreto, per il numero e la qualità degli impegni giornalieri assunti, il praticante non abbia dedicato alla pratica di consulente del lavoro l’impegno minimo giornaliero richiesto dalle richiamate disposizioni regolamentari (come, a solo titolo di esempio, potrebbe accadere nel caso in cui lo stesso svolga contemporaneamente un’attività di lavoro ed una doppia pratica professionale).

In definitiva, l’appello va respinto e va confermata la impugnata sentenza.

Le spese del grado possono essere compensate tra le parti, avuto riguardo alla particolare natura della causa trattata.

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:

 

Giuseppe Severini, Presidente

Domenico Cafini, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

 

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE 


Il Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente della Sezione

 

 

 

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