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Piena tutela previdenziale anche per i giudici di pace

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Comunicato Stampa di Cassa Forense, pubblicato il l'8-5-2015:
"PIENA TUTELA PREVIDENZIALE ANCHE PER I GIUDICI DI PACE
Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella seduta del 16 aprile, ha adottato una delibera prevista dall'art. 1 comma 5 del regolamento di attuazione dell'art. 21 l. 247/2012, per la contribuzione dovuta dagli iscritti in un albo professionale che svolgano anche funzioni di giudice di pace.
Si è stabilito che, a decorrere dall'anno 2014 (Modello 5/2015):
a. ai fini della determinazione del contributo soggettivo dovuto, il reddito da lavoro autonomo venga sommato alle indennità percepite con l'esercizio della funzione onoraria, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo soggettivo con le modalità e nella misura prevista dal regolamento per tutti gli altri iscritti;
b. ai fini della determinazione del contributo integrativo dovuto, sia da considerare unicamente il volume d'affari derivante dalla professione forense, fermo in ogni caso l'obbligo a corrispondere il contributo minimo integrativo con le modalità e nella misura prevista dal regolamento per tutti gli altri iscritti.
"La delibera adottata consente di dare effettiva esecuzione alla previsione contenuta nel regolamento di attuazione dell'art. 21, l. 247/2012, tesa a riconoscere copertura previdenziale e assistenziale ad una importante categoria di professionisti che svolge anche funzioni di magistratura onoraria e che, in precedenza, era esclusa da ogni forma di tutela pensionistica" ha commentato il Presidente Nunzio Luciano a chiusura della seduta.
8 maggio 2015
" FINE DEL COMUNICATO STAMPA

SECONDO ME V'E' IRRAGIONEVOLEZZA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI ANALOGHE DELLA LEGGE CHE RISERVA BEN DIVERSO TRATTAMENTO A QUELLA PARTICOLARE CATEGORIA DI AVVOCATI PART TIME CHE E' LA CATEGORIA DEGLI IMPIEGATI PUBBLICI A PART TIME RIDOTTO CHE NON SONO GIUDICI DI PACE.

Si confronti l'art. 21 comma 9 e 10 della l. 247/2012 con la legge che (secondo Cassa Forense) ha consentito al Comitato dei delegati di introdurre l'esclusione della restituibilità dei contributi per coloro (tra i detti impiegati pubblici non giudici di pace) che non hanno utilmente versato contributi per almeno 5 anni a Cassa Forense. 

Recita l'art. 21, comma 9, della l. 247/12: "La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione di contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo."

Recita il comma 10: "Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa di Previdenza e assistenza forense".

IN SINTESI ALL'AVVOCATO-GIUDICE DI PACE E' CONSENTITO BENEFICIARE DI UNA FORMA DI PREVIDENZA FORENSE MOLTO AGEVOLATA MENTRE ALL'EX AVVOCATO PART TIME CHE NON VERSO' PER ALMENO 5 ANNI A CASSA FORENSE NEPPURE SI RESTITUISCE IL VERSATO. 

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