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Le casse di assistenza e previdenza dei professsionisti sono enti pubblici (TAR Lazio 5938/2013)

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(da www.servizi-legali.it )

Le casse di previdenza e assistenza dei professionisti hanno natura di enti pubblici. Lo dice il TAR Lazio con sentenza n. 5938/2013, depositata il 12 giugno 2013. In particolare la trasformazione da enti privati a enti pubblici è avvenuta per legge -afferma il Tar Lazio-  con il decreto legge 16/2012, convertito nella l. 44/2012: il legislatore ha ritenuto di attribuire con legge la natura pubblica".

Al TAR Lazio avevano fatto ricorso, l'Associazione degli enti previdenziali dei professioisti (Adepp), nonchè -tra altre- le Casse di avvocati, geometri, notai, ragionieri, periti commerciali, biologi, consulenti del lavoro, veterinari, periti industriali, spedizionieri, mediatori marittimi, ingegneri e architetti, giornalisti, psicologi, infermieri, farmacisti, medici e odontoiatri, dottori commercialisti: quasi tutte le Casse che si ritenevano "enti privati", insomma.

Fondamentale appare il richiamo operato dal Tar Lazio (pag. 13-14 sent. 5938/2013) alla sentenza del Consiglio di Stato 28/11/2012, n. 6014, e in particolare al passo che riporto “…l’attrazione degli enti previdenziali – originari ricorrenti - nella sfera privatistica operata dal d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, riguarda il regime della loro personalità giuridica, ma lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione (art. 1 d.lgs. cit.); la natura di pubblico servizio, in coerenza con l’art. 38 Cost., dell’attività da essi svolte (art. 2); il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale (art. 3, per il cui comma 2 tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l’approvazione dei Ministeri vigilanti), e fa permanere il controllo della Corte dei conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia (art. 3). Inoltre, il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli Enti previdenziali privatizzati dall’art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali. Tale conclusione è resa ancor più evidente dalla attrazione del settore della previdenza privata nella normativa dettata in tema di controllo del disavanzo del settore (si veda la legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativa a misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e la legge 8 agosto 1995, n. 335. che, nel riformare il sistema pensionistico obbligatorio e complementare per l’esigenza di stabilizzazione della spesa nel settore, ha specifica attinenza anche alle forme garantite dagli Enti privatizzati). La trasformazione operata dal d.lgs.509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.”

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Importanti anche queste considerazioni del TAR Lazio (pag. 16-19 della sentenza 5938/2013):

"Dirimente appare al Collegio osservare che il gravame ha come oggetto la domanda di annullamento dell’”elenco Istat” nella parte in cui contiene il riferimento alle ricorrenti, evidentemente sul presupposto che tale elenco consista (nuovamente) in un provvedimento o comunque in un atto amministrativo adottato all’esito di un’istruttoria procedimentale, sindacabile quindi dal giudice amministrativo nell’ambito della tipica valutazione di legittimità ad esso demandata dalla normativa vigente, ma tale prospettazione, ad avviso del Collegio, non appare condivisibile ora, alla luce della normativa da ultimo entrata in vigore.

In primo luogo si rileva che le Casse previdenziali private – come confermato anche dai ricorrenti - risultano inserite già nell’elenco del 2011 per cui l’inserimento nell’ultimo del 28 settembre 2012, su cui si fonda la presente impugnativa, non è operazione nuova (tanto da essere stata oggetto già di vaglio da parte del giudice amministrativo).

Il Collegio osserva però che, a differenza delle precedente pubblicazione, con l’art. 5, comma 7, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, in l. 26 aprile 2012, n. 44) che ha modificato l’art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, i due elenchi ISTAT del 24 luglio 2010 e del 30 settembre 2011 sono stati “cristallizzati” in legge, con ciò perdendo la loro connotazione provvedimentale ed assurgendo a norma di rango primario.

La norma da ultimo citata, invero, dopo la modifica intervenuta ad opera del richiamato d.l. n. 16/12, prevede: “Ai fini della applicazione delle disposizioni in materia di finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche si intendono, per l'anno 2011, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 171, nonché a decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti indicati a fini statistici dal predetto Istituto nell'elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto in data 30 settembre 2011, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228, e successivi aggiornamenti ai sensi del comma 3 del presente articolo, effettuati sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti dell'Unione europea, le Autorità indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”.

Al Collegio appare evidente l’intenzione del legislatore nazionale di prendere come riferimento gli elenchi del 24 luglio 2010 e del 30 settembre 2011, in cui erano già inserite le Casse previdenziali private, per individuare le amministrazioni pubbliche da assoggettare alle disposizioni in materia di finanza pubblica che sono contenute nel d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending review”), convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 135 (entrate in vigore – si sottolinea - prima dell’adozione del comunicato ISTAT del 28 settembre 2012).

Ebbene, non trattandosi nella presente fattispecie di inserimenti di nuove “amministrazioni” nell’aggiornamento di cui al predetto comunicato ISTAT del 28 settembre 2012 e non rilevando quindi eventuali dubbi sulla natura normativa o amministrativa del nuovo inserimento, perché adottato successivamente alla modifica del citato art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 da parte del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, nessun dubbio può invero esservi sulla sopravvenuta natura normativa degli elenchi del 24 luglio 2010 e del 30 settembre 2011 sia perché individuati espressamente nella norma di legge sia perché il legislatore ha individuato anche il periodo temporale di decorrenza con effetti anche retroattivi (per il 2011, vale invero l’elenco di cui al comunicato ISTAT del 24 luglio 2010).

Per quanto riguarda invece l’anno 2012, il riferimento è agli enti contenuti nel comunicato del 30 settembre 2011 ed, invero, è a tale elenco che bisogna avere riguardo per individuare l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del d.l. 95/12 che hanno reso concreta ed attuale per i ricorrenti la lesione proveniente dalla loro (già disposta) inclusione nell’elenco di che trattasi.";

nonchè queste (pag. 20 della sentenza 5938/2013):

"Il Collegio osserva anche che appare corollario del sopravvenuto riconoscimento “legislativo” degli elenchi del 2010 e del 2011 (che già includevano le Casse ricorrenti) che l’eventuale esclusione di alcuni enti inseriti in tali elenchi (del 2010 e del 2011) dall’applicazione delle misure di finanza pubblica introdotte a regime nell’anno 2012 potrà avvenire unicamente mediante una espressa esclusione contenuta in una nuova norma di rango legislativo ovvero, tutt’al più, attraverso la tecnica della “delegificazione” ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400/1988."

e queste (pag. 22 della sentenza 5938/2013):

"Il legislatore ha quindi ritenuto di attribuire “con legge” la natura pubblica agli enti indicati nei predetti elenchi e l’interprete, di fronte ad una qualificazione espressa in tal senso mediante uno strumento primario di legificazione, non può che limitarsi a prendere atto di tale scelta legislativa, a sua volta sindacabile solo nei limiti dell’irragionevolezza sotto eventuali vari profili, accertabile come noto però solo dal “giudice delle leggi”.";

e, infine, per rigettare la prospettata eccezione di legittimità costituzionale sotto il profilo della manifesta infondatezza, queste (pag. 24-27 della sentenza 5938/2013):

"Per quel che riguarda la ritenuta irragionevolezza per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Cost., al Collegio appare sufficiente richiamare quanto già affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza Sez. VI, n. 6014/2012, pronunciata proprio in argomento relativamente a precedente impugnativa di “elenchi Istat” ex art. 1 cit. contente anche i ricorrenti, in quanto, una volta specificata e riconosciuta la natura delle Casse in questione quali “amministrazioni pubbliche” sotto i profili sopra specificati, non si rileva illogicità nella scelta che accomuna soggetti aventi condizioni coincidenti al fine di tutela della finanza pubblica, in coerenza proprio con gli artt. 3 e 97 Cost. nonché con l’art. 81 Cost., perché “non è, infatti, frutto di una valutazione arbitraria dell’Amministrazione, ma, al contrario, corrisponde alla qualificazione pubblica degli stessi e ai criteri stabiliti dalla legge in coerenza con i principi desumibili dall’art. 81 della Costituzione e con il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione”. (in tal senso, Cons. Stato, n. 6014/12 cit.).

Non vi è, poi, alcuna violazione dell’art. 23 Cost., in quanto non risulta imposta alcuna prestazione patrimoniale con il “meccanismo” di cui alle richiamate norme della l. n. 196/09 e del d.l. n. 95/12, come convertito in legge, ma solo una redistribuzione delle risorse di finanza pubblica.

Ugualmente non si determina alcun “vulnus” ai principi di cui ai richiamati artt. 33, comma 5, 36 e 38 Cost. – sia in considerazione della non manifesta infondatezza sia sotto il profilo delle “rilevanza”, non avendo proposto ricorso alcun professionista quale singolo iscritto - in quanto non si riscontra un’incidenza diretta sulle prestazioni a favore dei liberi professionisti iscritti alle Casse, per i quali non risulta dimostrata una diretta decurtazione delle prestazioni previdenziali loro assicurate in base alle norme vigenti e per effetto diretto di quelle sospettate dai ricorrenti di incostituzionalità al momento in cui ne avranno diritto, tant’è che gli stessi ricorrenti affermano nella memoria per l’udienza pubblica soltanto che il monte delle contribuzioni dei professionisti iscritti alle rispettive Casse “potrebbe” essere depauperato.

Anche nel richiamare le disposizioni del decreto legge n. 95 del 2012 ed, in particolare, gli artt. 1, comma 7, art. 3, commi 1, 10 e 11-bis, art. 5, commi 2, 7 e 8, e art. 8, comma 3, non è affatto dimostrato che il contenuto di tali previsioni sia tale da impedire e incidere in modo dirimente e negativo sull’attività istituzionale degli enti ricorrenti.

Ed invero, le previsioni contemplate negli artt. 1, comma 7, art. 3, commi 1, 10 e 11-bis, e art. 5, commi 2, 7 e 8, del D.L. n. 95 del 2012 (che prevedono, in sintesi: l’obbligo di approvvigionamento da parte di CONSIP spa; l’obbligo di comunicare all’Agenzia del Demanio gli immobili di proprietà ai fini delle locazioni passive in favore degli enti statali; la riduzione del 50% delle spese sostenute nel 2011 per le autovetture e l’acquisto di buoni taxi; il limite di euro 7 per i buoni pasto da erogare ai dipendenti) non possono ritenersi capaci di incidere ovvero di limitare il perseguimento delle finalità costituzionalmente garantite di cui agli artt. 33, 36 e 38 Cost.

L’art. 8, comma 3, del D.L. n. 95 del 2012 (riguardante la riduzione del 10% - a regime - delle spese sostenute nel 2010 per consumi intermedi, risparmio poi da versare alle casse dello Stato), inoltre, deve essere valutato sui parametri costituzionali di riferimento anche secondo quanto di recente affermato da questo Tribunale, il quale, con sentenza n. 3048/2012 della Sez. III quater, seppure in fattispecie diversa ma idonea a configurare un comune sentire, ha chiarito che “anche alla luce del solo comune buon senso, non può dubitarsi della conformità a principi costituzionali della norma che, in un periodo di crisi economica che ha colpito il Paese, introduce restrizioni, in particolare a soggetti che beneficiano di contributi e finanziamenti pubblici, id est della collettività”.

Ciò anche – aggiunge il Collegio - in relazione alla pari necessità di rispetto dell’art. 81 Cost. ed alla luce della necessità di individuare un punto di equilibrio dinamico e non prefissato in anticipo tra tutti i vari diritti tutelati dalla Carta costituzionale che deve essere valutato secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, secondo anche quanto richiamato di recente dalla stessa Corte costituzionale (sent. 9.5.2013, n. 85)."

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