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Lo postulò già Corte cost. 928/1988, affermando che la non soggezione dell'avvocato dell'INPS ad un orario fisso di lavoro consente d'escludere la censura di irragionevolezza (art. 3 Cost.) della regolazione del rapporto di lavoro di quell'avvocato dipendente, che era stata prospettata con riguardo ad ipotizzata soggezione del legale alle regole sull'orario di lavoro valevoli per tutti gli altri dipendenti dell'ente pubblico.
Come riconosce la Corte di giustizia (vedi sentenza AKZO CHEMICALS / COMMISSIONE) il maggior pericolo per l'indipendenza d'un avvocato (quella logicamente richiedibile ad un avvocato, e cioè certamente non la indipendenza assoluta che a nessun uomo può richiedersi, se non si vuol cadere nel ridicolo ed azzerare la libertà di lavoro professionale di chi sia abilitato all'esercizio della professione forense) è la dipendenza economica, come lavoratore subordinato, dal medesimo soggetto che sia anche suo cliente. Peraltro, della difficoltà di salvaguardare l'indipendenza dell'avvocato (nella fattispecie si trattava degli avvocati dell'INAIL) dal potere condizionantedel datore di lavoro-cliente, variamente espresso, anche attraverso atti di macroorganizzazione, lo testimonia ampiamente la motivazione della sentenza del TAR Lazio n. 35/2010 del 5 gennaio 2010.
Ma se ciònonostante è possibile come conferma l'art. 23 della l. 247/12, garantire tale indipendenza dell'avvocato dal suo cliente che sia anche suo datore di lavoro subordinato, allora si dovrà pure riconoscere che, a maggior ragione, è sempre possibile garantire la necessaria "indipendenza d'avvocato" quando l'avvocato non sia dipendente dal suo cliente ma sia lavoratore subordinato di un diverso datore di lavoro il quale non agisca nel campo dei servizi professionali legali ed al quale sia dovuta una prestazione di lavoro che non abbia a che fare con i servizi professionali d'avvocato. Basterà prevedere regole ad hoc (simili a quelle previste dai commi 56 e segg. dell'art. 1 della l. 662/96), che limitino i rischi per la indipendenza dell'avvocato. NON ADOTTARE REGOLE AD HOC DEL GENERE O REINTRODURRE UNA INCOMPATIBILITA' GENERALIZZATA (COME SI FECE CON LA L. 339/03) TRA IMPIEGO PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO E PROFESSIONE FORENSE, SIGNIFICA LIMITARE IRRAGIONEVOLMENTE IL DIRITTO AL LAVORO PROFESSIONALE D'AVVOCATO. E' SEMPLICEMENTE INCOSTITUZIONALE.
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 928/1988 ...
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N. 928
SENTENZA 8- 28 LUGLIO 1988
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), promosso con ordinanza emessa il 12 marzo 1987 dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - sul ricorso proposto da Lisanti Antonio contro I.N.P.S., iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.
Ritenuto in fatto
1. - Nel procedimento promosso da Antonio Lisanti, avvocato dell'I.N.P.S., inquadrato nella prima qualifica del ruolo professionale, ramo legale, contro l'Istituto stesso ed avverso il provvedimento del direttore della sede di Bari, n. 110 del 1984, con il quale veniva disposta una trattenuta mensile di lire 200.000 sul suo stipendio e gli veniva comunicato che non potevano essergli riconosciute giornate di riposo compensativo, non avendo egli effettuato quaranta ore lavorative settimanali, nonché avverso la nota della sede centrale I.N.P.S. con la quale si invitava il dirigente suddetto a disporre il recupero delle competenze relative alle ore di assenza dal servizio del ricorrente, dovute alla sua partecipazione alle sedute della sezione provinciale di Bari di controllo sugli atti degli enti locali, il T.A.R. della Puglia ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in epigrafe.
Il giudice remittente - dopo aver premesso che il ricorrente, nominato membro della sezione provinciale di Bari di controllo sugli atti degli enti locali e perciò soggetto ad un impegno di venti giorni al mese dalle ore 8 alle ore 9,30 - 10, in orario coincidente con quello di lavoro, non ha ottenuto dall'I.N.P.S. l'autorizzazione ad assentarsi dal servizio per il tempo necessario all'assolvimento dell'incarico se non previo recupero delle ore di assenza o proporzionale riduzione dello stipendio - ha giudicato rilevante la questione in oggetto osservando che una pronuncia di accoglimento comporterebbe l'illegittimità dell'impugnato provvedimento di recupero avente come unico presupposto la legittimità della norma censurata che regola in modo uniforme l'orario di servizio dei dipendenti I.N.P.S.
Nel merito, lo stesso giudice ha affermato che tale norma, non tenendo conto del fatto che l'esercizio della professione forense non è compatibile con una predeterminazione rigida e formale dell'orario di ufficio ed accomunando le categorie dei professionisti e degli impiegati, differenti per attività, posizione, responsabilità, funzioni nell'obbligo di un orario di servizio settimanale predeterminato di quaranta ore, pone in essere una disciplina ingiustificatamente uniforme di situazioni oggettivamente diverse, in contrasto con l'art. 3 Cost..
Ha, inoltre, rilevato che la previsione per i legali dell'ente pubblico di un rigido orario di ufficio viola l'art. 97 Cost. in quanto non permette di ottenere, dall'attività svolta, quei risultati ottimali che sono essenziali per l'amministrazione ed idonei ad escludere la responsabilità del professionista, così da ostacolare la migliore organizzazione dell'ufficio legale.
2. - Nel giudizio si è costituito l'I.N.P.S. preliminarmente negando la rilevanza della questione in base alla considerazione che l'illegittimità del provvedimento impugnato nel giudizio a quo non potrebbe scaturire da una eventuale dichiarazione di incostituzionalità della norma di previsione dell'orario unico per tutti i dipendenti, ma solo dalla eliminazione di ogni regolamentazione temporale della prestazione lavorativa.
La difesa dell'Istituto ha, inoltre, svolto argomentazione dirette a dimostrare l'infondatezza della questione, evidenziando in particolare che la più recente disciplina sull'orario di lavoro dei dipendenti dell'I.N.P.S. già presenta (e più ancora presenterà in futuro, a seguito della contrattazione decentrata di prossima attuazione) forme di articolazione che tengano conto della particolarità delle funzioni esercitate e dello svolgimento dei servizi esterni.
3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato sostenendo che la questione è da considerare inammissibile (perché la norma impugnata era già stata sostituita, alla data dell'ordinanza di rimessione, dall'art. 6 del d.P.R. n. 346/83) e, comunque, manifestamente infondata.
Considerato in diritto
1. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia dubita della legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella parte in cui stabilisce un orario di servizio unico per tutti i dipendenti degli enti contemplati nella stessa legge, compreso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza prevedere una particolare disciplina dell'orario di servizio per gli avvocati e i procuratori legali degli enti stessi, iscritti all'albo speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, ed inquadrati nel ruolo professionale previsto dall'art. 15 della citata legge n. 70 del 1975.
Risulterebbero violati: a) l'art. 3 Cost., per l'irrazionalità della disciplina che regolerebbe in modo uniforme situazioni oggettivamente diverse quali sono rispettivamente quelle degli impiegati e dei professionisti; b) l'art. 97 Cost., in quanto la rigidità dell'orario inciderebbe negativamente sull'organizzazione degli uffici legali e sui risultati dell'attività svolta a cura di questi, essenziale per l'amministrazione, e renderebbe, inoltre, incerta per i professionisti la possibilità di un impegno adeguato e necessario ad escludere la loro responsabilità professionale.
2. - Anzitutto, si ritiene non fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura Generale dello Stato in base al rilievo che la norma impugnata era stata, già alla data dell'ordinanza di rimessione, sostituita dall'art. 6 del d.P.R. n. 346 del 1983.
Invero, si osserva che, nonostante il succedersi nel tempo di varie norme, come si dirà in seguito, i principi da esse enunciati sono rimasti invariati, sicché il merito della questione non ha subito modifiche sostanziali, il che induce la Corte a procedere al suo esame.
3. - La questione non è fondata.
Secondo l'ormai costante indirizzo giurisprudenziale dei giudici amministrativi, gli avvocati e i procuratori dell'I.N.P.S., al pari dei legali degli altri enti pubblici, sono da considerarsi nello stesso tempo sia professionisti, sia impiegati, nel senso che, nello svolgimento del loro lavoro professionale hanno garantita una posizione di indipendenza e sono sottoposti al controllo dei Consigli dell'Ordine professionale, mentre, per gli altri profili del rapporto di impiego, sono assoggettati ai doveri ed alle limitazioni derivanti dal rapporto stesso, ivi compreso il dovere di osservare l'orario di lavoro prescritto dall'ente.
La disciplina di detto orario, in base e per effetto delle varie fonti di diverso livello (contratti collettivi succedutisi nel tempo e trasfusi in buona parte in vari d.P.R.: art. 6, d.P.R. n. 346 del 1983; art. 7, quarto comma, d.P.R. n. 13 del 1986; art. 7, d.P.R. n. 267 del 1987) non è uniforme e rigida ma articolata e differenziata a seconda delle varie situazioni ed esigenze del personale. In particolare, per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori legali, l'I.N.P.S. tiene conto (v. ordine di servizio della Direzione Generale dell'Istituto n. 527 del 20 gennaio 1982) della peculiarità del rapporto e della necessità che questi ultimi hanno di svolgere la loro attività professionale all'esterno dell'ufficio, per cui, con dichiarazione da essi stessi sottoscritta, possono attestare la durata della prestazione svolta all'esterno.
Comunque, nella fattispecie, quella esercitata dal ricorrente e per la quale si controverte, non era attività a favore e nell'interesse dell'Istituto datore di lavoro, essendo state svolte le prestazioni a favore e nell'interesse di un altro e diverso ente (Sez. provinciale di controllo sugli atti degli enti locali).
Si deve, quindi, ritenere che non sussistono né la uniformità né la rigidità dell'orario ritenute dal giudice remittente, specie per quanto riguarda gli avvocati e i procuratori legali dell'Istituto ed, in particolare, il ricorrente e che, conseguentemente, non risultano violati gli invocati precetti costituzionali, essendo le norme denunciate non irrazionali ed idonee ad assicurare il buon andamento dell'amministrazione.
Per Questi Motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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