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TAR Basilicata 100/12 su indipendenza di avvocati di enti pubblici e di giuristi di impresa

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(da www.servizi-legali.it )

Scrive il TAR Basilicata, sez. 1, nella sentenza 28 febbraio 2012, n. 100:

"Lo status giuridico ed economico degli Avvocati degli Enti Pubblici risulta caratterizzato dalle seguenti e rilevanti peculiarità, che lo contraddistinguono nettamente dagli altri pubblici dipendenti, in quanto gli Avvocati degli Enti Pubblici sono iscritti nell’Elenco Speciale, annesso all’Albo degli Avvocati, e sono professionisti, lavoratori dipendenti, che hanno come unico ed esclusivo cliente l’Ente di appartenenza, in favore del quale possono soltanto espletare sia l’attività di rappresentanza e difesa in giudizio, cioè un’attività lavorativa che richiede una preparazione tecnica specialistica, superiore a quella normalmente riscontrabile in un dipendente amministrativo, sia pur di elevato inquadramento, sia l’attività di assistenza consulenziale, la quale viene normalmente espletata da tutti i funzionari amministrativi, ma per le questioni più rilevanti e più complesse viene chiesto l’ausilio degli Avvocati dell’Ente. Ciò comporta la contemporanea appartenenza degli Avvocati degli Enti Pubblici all’ordinamento burocratico dell’Ente in virtù del rapporto di pubblico impiego, verso il quale rispondono per la corretta esecuzione del mandato professionale loro affidato, ed all’ordinamento professionale per l’iscrizione al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, al quale rispondono a titolo di responsabilità disciplinare per le violazioni ai doveri professionali.

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. b), R.D. n. 1578/1933 l’iscrizione di un Avvocato di un Ente Pubblico nell’Elenco Speciale, annesso all’Albo degli Avvocati, può essere effettuata soltanto se presso l’Ente Pubblico di appartenenza esiste un Ufficio Legale, costituente un’unità organica autonoma ed indipendente dal potere politico, dotata di un adeguato supporto amministrativo e dei necessari mezzi strumentali necessari per l’esercizio della professione forense, e soltanto se i singoli Avvocati possono esercitare l’attività professionale giudiziaria ed extragiudiziaria (con esclusione di ogni attività di gestione amministrativa) con libertà ed autonomia ed in posizione di indipendenza da tutti i settori dell’apparato amministrativo. Infatti, anche per l’attività di consulenza è necessaria una piena autonomia ed indipendenza, in quanto ogni questione giuridica può essere esaminata, facendo prevalere considerazioni di opportunità politica e non esclusivamente argomentazioni tecnico-giuridiche, come prescritto dai canoni della deontologia professionale, ed è per questo motivo che il predetto art. 3, comma 4, lett. b), R.D. n. 1578/1933 non consente l’iscrizione nell’Elenco Speciale, annesso all’Albo degli Avvocati, ai giuristi di impresa, dipendenti di Enti privati (anche se partecipati da Enti Pubblici e/o soggetti a controlli pubblicistici), dal momento che tali lavoratori, essendo sottoposti al potere di subordinazione gerarchica, non possono svolgere con piena autonomia (e con la necessaria serenità) l’attività professionale di Avvocato (cfr. sul punto TAR Basilicata Sent. n. 265 del 30.5.2008; Cass. Civ. Sez. Un. Sent. n. 28049 del 25.11.2008; TAR Sardegna Sez. II Sent. n. 7 del 14.1.2008; Cass. Civ. Sez. Un. Sentenze n. 5559 del 18.4.2002, n. 3735 del 14.3.2002, n. 3733 del 14.3.2002, n. 10367 del 19.10.1998, n. 5331 del 10.5.1993, n. 12017 dell’11.11.1991 e n. 7945 del 6.8.1990).

Tale peculiare status giuridico ed economico degli Avvocati è stato riconosciuto anche dal punto di vista economico, in quanto l’art. 37 del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999, relativo all’area della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali, statuisce che gli Enti provvisti di Avvocatura “disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di Sentenza favorevole all’Ente, secondi i principi di cui al R.D. n. 1578/1933” (per es. prevedendo, come già deliberato dagli Enti Previdenziali INPS ed INAIL, l’equa suddivisione procapite delle somme, alle quali sono state condannate le controparti nei procedimenti giurisdizionali, ed una somma forfettaria nel caso di controversia giudiziaria vinta con spese compensate).

Pertanto, da quanto sopra esposto, discende che ogni Comune, che ha alle proprie dipendenze Avvocati professionisti, deve collocare la struttura dell’Avvocatura comunale come un’articolazione organica autonoma in posizione di dipendenza funzionale esclusivamente nei confronti dei vertici decisionali del Comune, che adottano solo atti di indirizzo politico-amministrativo e non anche atti di gestione amministrativa (cd. principio della separazione degli organi di indirizzo politico-amministrativo dalla struttura burocratica amministrativa), cioè al di fuori della struttura amministrativa vera e propria, in quanto tale collocazione è l’unica in grado di garantire l’autonomia dell’ufficio legale e l’indipendenza professionale dell’Avvocato nei confronti sia degli organi politici, sia degli apparati amministrativi del Comune (cfr. TAR Sicilia Sez. IV Sent. n. 726 del 3.5.2008)."

 

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