Il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, con sentenza 295/2010 (dispositivo dell'11/8/2010), ha deciso, la causa R.G. 2430/2008 condannando il Ministero della Giustizia, datore di lavoro di ricorrenti che che reclamavano risarcimento per mancato riconoscimento della vicedirigenza.
Questo il dispositivo:
"Il giudice,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
1) dichiara tenuto e condanna il ministero della giustizia a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, a titolo risarcitorio, una somma pari ad euro 427,13 mensili per il 2006; euro 413,31 mensili per il 2007; euro 302,64 mensili per il 2008; euro 273,93 mensili per il 2009; oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2) condanna il ministero convenuto alle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
3) fissa termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 11 agosto 2010".
LEGGI DI SEGUITO LA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA ...
OGGETTO:
"DIRITTO AD INQUADRAMENTO"
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 31 luglio 2008 i ricorrenti epigrafati, tutti dipendenti del Ministero convenuto, hanno adito il Tribunale di Bologna al fine di ottenere il riconoscimento dell'inquadramento professionale come vice dirigenti, secondo quanto previsto dall'art. 17 bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, a partire dal 1° gennaio 2006; i ricorrenti hanno conseguentemente chiesto la condanna del Ministero convenuto a corrispondere loro il trattamento retributivo correlato, pari ad euro 43.548,05 lordi annui o alla maggiore o minore somma risultante dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; dichiarare tenuto e condannare il ministero a corrispondere loro, a titolo risarcitorio per la mancata attribuzione del trattamento retributivo corrispondente all'inquadramento come vice dirigenti, la somma mensile di euro 815,15 quale differenza fra il dovuto e quanto effettivamente corrisposto, o la maggiore o minore somma risultante dovuta, oltre rivalutazione monetarie ed interessi legali; dichiarare tenuto e condannare il Ministero della giustizia al pagamento della somma di euro 3.349,00 per ciascuno o della diversa maggiore o minore somma risultante dovuta, a titolo di risarcimento del danno alla professionalità e per perdita di chances, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Ministero convenuto si è costituito contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto.
L'unico legittimo contraddittore rispetto alle pretese attooree è il Ministero della giustizia, con il quale è in essere il rapporto di lavoro, onde è da escludere che si versi in una ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cpc con riferimento all'ARAN ed alle OO.SS. firmatarie del CCNL applicabile ai dipendenti del Ministero della Giustizia (Trib. Grosseto sent. 23-2-2009 versata in atti da parte convenuta).
Il comma 1 dell'art. 17 bis del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che la contrattazione collettiva disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza, nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente 5 anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento, nonchè, in sede di prima applicazione, il personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale.
I ricorrenti si dolgono della mancata attuazione della disciplina legislativa.
Il testo della norma appare chiarissimo ed inequivocabile nell'individuare nella contrattazione collettiva la fonte istitutiva della nuova area; ed in effetti, prima dell'intervento dell'autonomia collettiva, non è neppure ipotizzabile il riconoscimento dell'inquadramento del personale in tale area, ancora inesistente.
La domanda attorea relativa all'inquadramento nella vice dirigenza deve pertanto essere respinta.
Deve invece essere accolta la domanda risarcitoria, in quanto l'art. 17 bis, pur non configurando direttamente l'area della vicedirigenza, pone in capo alla pubblica amministrazione un obbligo di contrattare: ciò viene espressamente riconosciuto dalla stessa difesa del Ministero a pag. 7 delle note depositate il 7 giugno 2010.
Orbene, poichè l'amministrazione è rimasta inerte, non attivandosi per l'attuazione della previsione legislativa, l'obbligo previsto dall'art. 17 bis è rimasto inadempiuto; ne è rimasta così lesa la legittima aspirazione degli attori alla progressione nella carriera professionale.
Appare equo parametrare il danno sulle somme che i ricorrenti avrebbero potuto percepire con il riconoscimento della vice dirigenza; poichè manca la specifica determinazione contrattuale di detto trattamento, i ricorrenti hanno ipotizzato un criterio, che consiste nel collocare la vicedirigenza in una posizione intermedia tra quella della categoria più elevata del personale non dirigenziale e quella della categoria più bassa del personale dirigenziale (con un lieve scostamento verso quest'ultima per via dell'elevato contenuto professionale delle mansioni dei vice dirigenti).
Applicando questo criterio (vedi ipotesi 1 della relazione peritale), il consulente tecnico d'ufficio dott. Andrea Foglia ha quantificato le ipotetiche differenze lorde mensili in euro 854,26 per il 2006, euro 826,63 per il 2007, euro 605,28 per il 2008 ed euro 547,86 per il 2009.
Considerata l'indubbia aleatorietà insita nell'affidamento ex lege della configurazione dell'area della vice dirigenza alla contrattazione collettiva, appare equo fissare il danno risarcibile nella misura del 50 per cento delle somme sopra riportate.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in calce.
P.Q.M.
Il Giudice,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta,
1) dichiara tenuto e condanna il ministero della giustizia a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti, a titolo risarcitorio, una somma pari ad euro 427,13 mensili per il 2006; euro 413,31 mensili per il 2007; euro 302,64 mensili per il 2008; euro 273,93 mensili per il 2009; oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
2) condanna il ministero convenuto alle spese di lite, liquidate in euro 10.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA.
3) fissa termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
Bologna, 11 agosto 2010".
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