Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Irricevibile il ricorso CEDU se la vittima non "ha usato" la legge sopravvenuta che pone rimedi

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La Corte europea dei diritti dell'uomo, con decisione sul caso Stella e altri contro Italia e con decisione del caso Rexhepi e altri contro Italia, entrambe del 16/9/2014, ha dichiarato irricevibile i ricorsi (presentat da detenuti che si lamentavano vittime di violazioni dell'art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo da parte dell'Italia per essr costretti in celle sovraffollate e prive di riscaldamento). L'iiricevibilità è fondata sul mancato previo esperimento di tutti i ricorsi interni, poichè i ricorrenti non avevano esperito i ricorsi per usufruire dei rimedi riparatori (nelle leggi n. 10, n. 92 e n. 117 del 2014 sconti di pena e risarcimento pecuniario si affiancano a rimedi preventivi) che l'Italia ha introdotto nel suo ordinamento (in esecuzione della sentenza "pilota" Torreggiani e altri contro Italia) con leggi successive alla proposizione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La Corte di Strasburgo ha affermato di non poter ritenere, al momento (non avendo elementi al riguardo), che la nuova via di ricorso interno introdotto dall'Italia non sia appropriata per la riparazione della violazione lamentata dell’articolo 3 della CEDU. Prima di ricorrere a Strasburgo occorrerà, dunque, che gli interessati promuovano un ricorso a livello nazionale, previsto dal decreto legge n. 92 del 2014, approvato con la legge n. 117 del 2014, chiedendo il riconoscimento della violazione della Convenzione per le condizioni inumane dovute al sovraffollamento carcerario, nonché, se del caso, chiedano un ristoro adeguato. In particolare potranno presentare un reclamo, ai sensi dell’articolo 35 ter della legge sull’Ordinamento Penitenziario, al fine di ottenere un miglioramento immediato delle loro condizioni di detenzione. Va sottolineato che le due decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo non pregiudicano la possibilità per la Corte medesima di riesaminare in futuro l’effettività dei rimedi interni al momento ritenuti adeguati.

La grande novità della decisione della Corte di Strasburgo sta nel fatto che -mentre finora quella Corte, in ordine al requisito del previo esperimento di tutti i ricorsi interni, aveva sempre valutato l'ammissibilità del ricorso della "vittima", considerando solo i rimedi giudiziari esistenti al momento della presentazione del ricorso- ora il giudice europeo cambia strada rispetto al passato e valuta la ricevibilità dei ricorsi tenendo in considerazione anche l'esperimento o meno, da parte della "vittima", dei rimedi giudiziari resisi esperibili in forza di innovazioni normative che lo Stato autore della violazione della Convenzione abbia adottato, successivamente alla proposizione del ricorso alla Corte europea, in esecuzione di una sentenza "pilota" resa in altra causa contro il medesimo Stato (come, appunto, quella sul caso Torreggiani).

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Responsabilità dello Stato per omesso rinvio obbligatorio alla Corte di giustizia (art. 267 TFUE)

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Per approfondire la questione della responsabilità dello Stato-giudice a seguito della violazione dell'obbligo di rinvio alla Corte di giustizia, leggi, sul sito dell'associazione dei costituzionalisti, l'articolo di Giovanni Zampetti "Rinvio pregiudiziale di interpretazione obbligatorio e giudice amministrativo: natura giuridica, portata dell’obbligo ex art. 267, par. 3, Tfue e conseguenze della sua mancata osservanza (riflessioni a partire da Cons. Stato, sez. VI, n. 1244 del 5 marzo 2012 e Corte giust., C-136/12, del 18 luglio 2013)".
Questo il sommario:
1. La funzione del rinvio pregiudiziale di interpretazione e la ratio dell’obbligo ex art. 267, par. 3, Tfue: il giudice amministrativo di ultima istanza.
2. L’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1244 del 5 marzo 2012 sulla portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale e la sentenza della Corte di giustizia, C-136/12, del 18 luglio 2013: le preclusioni processuali interne, la rilevanza della questione interpretativa e il problema della violazione dell’obbligo di rinvio.
3. Il potere di valutazione della rilevanza e del grado di chiarezza della norma di diritto dell’Unione da parte del giudice nazionale a fronte della responsabilità extracontrattuale dello Stato-giudice. Cenni sui possibili rimedi alla omissione del rinvio pregiudiziale obbligatorio.
4. Considerazioni conclusive.

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Autotutela in caso di illegittimità comunitaria del provvedimento

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(l'illustrazione: San Domenico di Guzman presiede a un autodafè, Pedro Berruguete, 1475)

In caso di illegittimità del provvedimento amministrativo per contrasto rispetto al diritto comunitario si deve valutare, da parte della pubblica amministrazione, la sussistenza dell'interesse pubblico all'esercizio del potere di autotutela d'annullamento anche sotto l'aspetto di interesse specifico ad evitare che l'azione amministrativa anticomunitaria produca effetti economici pregiudizievoli per la collettività. L'ha affermato il TAR di Palermo (Sentenza  15 settembre 2008, n. 1162), richiamando l'art. 21 nonies L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. 11 febbraio 2005 n. 15.
In particolare se ricorre la c.d. illegittimità comunitaria del provvedimento, l'interesse pubblico specifico da vagliare è anche quello di evitare che l'atto anticomunitario produca effetti economici pregiudizievoli per la collettività a seguito della possibile azione di rivalsa (ai sensi dell'art. 1 comma 1215, l. 27 dicembre 2006 n. 296) che lo Stato (responsabile sul piano internazionale della violazione delle norme comunitarie) può esercitare nei confronti dell'ente pubblico che abbia emanato e non abbia annullato in autotutela un provvedimento contrario al diritto comunitario.

CHE NE DITE DI PROSPETTARE AI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI LA NECESSITA' DI ANNULLARE D'UFFICIO LE CANCELLAZIONI DISPOSTE IN VIRTU' DI UNA INTERPRETAZIONE DELLA L. 339/03 CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO  E POSSIBILE FONTE DI RESPONSABILITA' PER LO STATO E PER GLI STESSI CONSIGLI DEGLI ORDINI (A SEGUITO DI RIVALSA DA PARTE DELLO STATO VERSO I CONSIGLI DEGLI ORDINI) ?
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL TAR PALERMO ...

Leggi tutto...
 

Cassazione SS.UU. 27266/2013 non convince in tema di abrogazione della l. 339/03

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Si legge sul sito della Cassazione (servizio novità), riguardo alla sentenza 27266/2013 delle SS.UU. civili:  "Sentenza n. 27266 del 05/12/2013 inserito il 13/12/2013
AVVOCATO E PROCURATORE - DIPENDENTI PUBBLICI PART-TIME SVOLGENTI ATTIVITA' DI AVVOCATO EX L. N. 662 DEL 1996 - INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELLA L. N. 339 DEL 2003 - ABROGAZIONE IN FORZA DI NORME SUCCESSIVE - ESCLUSIONE
La disciplina introdotta dalla legge 25 novembre 2003, n. 339, che sancisce l’incompatibilità tra impiego pubblico part-time e professione forense, non è stata tacitamente abrogata dalle norme successive, di cui al d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (conv., con modif., dalla legge 14 settembre 2011, n. 148) e D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ..."

 EBBENE, LE SS.UU. CIVILI DELLA CASSAZIONE SBAGLIANO! LEGGI QUI I MIEI RILIEVI IN TEMA DI ABROGAZIONE DELLA L. 339/2003.

Basterebbe, per confutare le argomentazioni della sentenza 27266/2013 in tema di abrogazione della l. 339/03: 1) considerare la valenza dei decreti legislativi e del testo Unico che il Governo deve emanare ex art. 64 l. 247/12 per rilevare le disposizioni (anche implicitamente) abrogate e quelle ancora vigenti, di rango primario e secondario; 2) considerare che, previo giudizio di compatibilità, devono trovare applicazione le disposizioni vigenti, ancorché non richiamate dalla legge di riforma forense (articolo 65, comma 1, l. 247/12). L'art. 64, "Delega al Governo per il testo unico", recita:
"1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o piu' decreti legislativi contenenti un testo unico di  riordino delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  professione   forense, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    a) accertare la vigenza attuale  delle  singole  norme,  indicare quelle  abrogate,  anche  implicitamente,  per  incompatibilita'  con successive disposizioni, e quelle che, pur  non inserite  nel  testo unico, restano in vigore; allegare  al  testo  unico  l'elenco  delle disposizioni, benche' non richiamate, che sono comunque abrogate;
    b)  procedere  al  coordinamento  del  testo  delle  disposizioni vigenti  apportando,   nei   limiti   di   tale coordinamento,   le modificazioni  necessarie  per  garantire  la   coerenza   logica e sistematica  della  disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
  2.  Al  fine  di  consentire  una  contestuale  compilazione  delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti  la  professione di avvocato, il Governo e'  autorizzato,  nella adozione  del  testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.
  3. Dalle disposizioni del presente  articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

L'art. 65, "Disposizioni transitorie", al comma 1, recita:
"Fino alla data di entrata in  vigore  dei  regolamenti  previsti nella  presente  legge,  si  applicano  se  ecessario  e  in  quanto compatibili le  disposizioni  vigenti  non  abrogate,  anche  se  non richiamate."

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Ecco perchè la negoziazione assistita da avvocati avrà successo e la mediaconciliazione scomparirà

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(da www.negoziazione-assistita.it )

Mentre alune ipotesi di mediazione obbligatoria sono previste in via permanente (ad es. la mediazione in materia di comunicazioni elettroniche tra utenti finali e operatori, la mediazione in materia di subfornitura, la mediazione in materia di patto di famiglia e in materia di diritto d’autore), quello che fino al 9 febbraio 2015 appariva l'istituto "centrale" delle A.D.R. in Italia, e cioè la mediazione ad opera di mediatori inseriti in Organismi di mediazione risulta, invece, in vigore in via precaria. Infatti, la c.d. "mediaconciliazione" disciplinata dal d.lgs. 28/2010 (in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) è obbligatoria in via sperimentale per soli quattro anni successivi alla data dell’entrata in vigore della legge n. 98 del 2013 (e dopo due di tali quattro anni è previsto un “monitoraggio” dll'efficacia dell'istituto).
La negoziazione assistita da uno o più avvocati, entrata in vigore il 9 febbraio 2015, è, invece, un istituto di A.D.R. previsto come permanente. Fondamentale, quindi, è la domanda: soppiantrerà (divenendo "obbligatoria" in tutte le materia oggi riservate a quell'istituto di A.D.R.) la c.d. "mediaconciliazione", che di certo mostra scarso seguito e ancor più scarsi risultati deflattivi? Il ruolo chiave riconosciuto agli avvocati è giusto e risulterà vincente per una degiurisdizionalizzazione ampia? Spiego, di seguito, perchè la risposta non può che essere si. ... (continua cliccando su "Leggi tutto")

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