
Ripropongo alcune mie considerazioni su un fatto strano, apparentemente marginale nel dibattito sui contenuti della riforma forense, sul fatto cioè che si continui a vagheggiare la "costituzionalizzazione" dell'avvocatura.
Ma che significa? Che c'è sotto?
Già il 26/3/09, intervenendo presso il C.N.F. in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario forense, l'allora ministro della giustizia aveva affermato che nell'ambito della riforma costituzionale della giustizia sarebbe stata data agli avvocati "dignità costituzionale" in modo che fosse più visibile la parità tra accusa e difesa. Il nuovo ruolo costituzionale dell'avvocato, ancora tutto da definire, pareva dunque prospettato in relazione alla sola difesa penale. Su Guida al Diritto del 22/8/09, n. 33, l'allora Presidente dell'OUA, Avv. Maurizio de Tilla, scriveva: "... soprattutto occorre modificare la Costituzione che già riconosce la parità di ruolo tra magistratura e avvocatura nel processo, senza però citare quest'ultima esplicitamente e dare concretezza a quest'ultima affermazione. La previsione nella giurisdizione dell'avocatura come soggetto costituzionale potrà colmare questa grave lacuna che ha incidenza negativa sull'organizzazione giudiziaria. Se l'avvocatura fosse riconosciuta come soggetto costituzionale si renderebbe più che legittima la selezione nell'accesso all''albo, ma principalmente si accrescerebbe sensibilmante l'apporto sinergico dell'avvocatura".
Vedremo ora, a distanza di tempo, se la riforma dell'avvocatura realizzata con l. 247/12 potrà resistere quale regolamentazione autonoma, speciale o eccezionale, rispetto a quella di tutte le altre professioni ordinistiche.
A me pare che la specialità dell'avvocatura è cosa ovvia come lo è la specialità d'ogni altra professione. Mi pare che tale specialità sia sufficientemente disegnata dalla legislazione ordinaria e non richieda inconcludenti modifiche della Costituzione. Si badi, la specialità in questione non è solo quella disegnata per tutti gli avvocati dalla legge professionale n 247/12 e dal codice deontologico ma è anche quella disegnata da altre norme di legge per singoli avvocati chiamati a specifiche funzioni.
Sul punto segnalo come ancora valido l'articolo di Mario Pisani "Gli avvocati e l'ordinamento giudiziario" (in Rassegna Forense, n. 3/2008) del quale mi pare utile riportare il significativo sommario: 1. Gli avvocati che diventano giudici di Cassazione. 2. Gli avvocati che difendono i magistrati nei procedimenti disciplinari. 3. L'avvocatura e la "riforma Mastella" (l. 30 luglio 2007, n. 111) dell'ordinamento giudiziario: A) In tema di ammissione al concorso per esami - B) In tema di composizione delle commissioni di concorso - C) In tema di abilitazione degli ex magistrati all'esercizio della professione forense - D) In tema di valutazione di professionalità - E) In tema di segnalazioni al Consiglio giudiziario riguardanti la professionalità dei magistrati - F) In tema di consiglio direttivo della Scuola superiore della magistratura - G) In tema di composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione - H) In tema di composizione dei consigli giudiziari - I) In tema di sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace.
IL PUNTO E' CHE SE ALCUNI AVVOCATI SON CHIAMATI A SVOLGERE FUNZIONI PUBBLICISSTICHE NON PER QUESTO SI DEVE ATTRIBUIRE ALLA GENERALITA' DELL'AVVOCATURA ITALIANA UN RUOLO PUBBLICISTICO CHE ESSA NON HA E, CREDO, NON VUOLE AVERE.
CREDO CHE GLI AVVOCATI ITALIANI NON VOGLIANO AFFATTO DIVENTARE IMPIEGATI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA MA VOGLIANO ESSER MESSI IN GRADO, ATTRAVERSO LEGGI ORDINARIE CHE REGOLINO LA LIBERA PROFESSIONE IN MANIERA PRO-CONCORRENZIALE, DI MEGLIO ORGANIZZARSI E MEGLIO AGIRE DA LIBERI PROFESSIONISTI NEL MERCATO GLOBALIZZATO DEI SERVIZI GIUDIZIARI (CHE COMPRENDONO I SERVIZI LEGALI).
Occorrerà comunque vigilare affinchè attraverso la "costituzionalizzazione" dell'avvocato non si realizzi una sottrazione del medesimo dall'operatività dei principi generali della concorrenza. Al riguardo mi pare che dovrà riaffermarsi l'ambito "esclusivamente processuale", attualmente riservato dall'art. 24 Cost. al diritto di difesa, come disegnato dalla sentenza n. 20/2009 della Corte costituzionale.
Parafrasando la sentenza della seconda sezione penale della Cassazione, n. 28699, depositata il 21/7/2010, si potrà dire che, poichè la avvocatura -come complesso degli avvocati italiani- non è menzionata nella Costituzione, non può confondersi il valore (indubbiamente di spessore costituzionale) della tutela del diritto di difesa con il rilievo costituzionale dell'avvocatura nel suo complesso o della relativa funzione. Il rilievo costituzionale d'un soggetto (anche collettivo) va infatti riservato (com'è pacifico nella dottrina costituzionalistica e nella giurisprudenza) a soggetti che, appunto, siano almeno menzionati nella Carta costituzionale.
Sempre parafrasando Cass. 28699/2010 si potrebbe aggiungere che è poi evidente che neppure è pensabile qualificare come di rilievo costituzionale la funzione dell'avvocatura se nel contempo della stessa avvocatura si voglia rivendicare la natura di agrregato sociale composto da di oltre 200.00 avvocati-imprese (al fine dell'applicazione delle norme dell'Unione Europea sulla concorrenza, magari per non pagare l'imposta di pubblicità sulla targa affissa accanto al portone di studio, oppure per rivendicare sussidi anticrisi) da non trattare in maniera deteriore rispetto ad altre imprese.
E ancora parafrasando Cass. 28699/2010 si potrebbe concludere (sempre contro la proposta di modificare la Costituzione per inserirvi un'espressa menzione del ruolo da protagonista dell'avvocato nell'attività del rendere giustizia) che, evidenziare -per convincere che sia buona cosa "costituzionalizzare" l'avvocatura- la mera rilevanza costituzionale di uno dei valori più o meno coinvolti nella variegata attività degli avvocati è opzione interpretativa che condurrebbe all'aberrante conseguenza di dover poi, coerentemente, "costituzionalizzare" un numero pressochè illimitato di gruppi socio-professionali, operanti nel settore sanitario, dell'informazione, della sicurezza antinfortunistica e dell'igiene del lavoro, della tutela ambientale e del patrimonio storico e artistico, dell'istruzione, della ricerca scientifica, del risparmio e via enumerando valori (e non "funzioni") di rango costituzionale.
Leggi di seguito la sentenza 20/2009 della Corte costituzionale...
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