Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Giuseppe Tesauro sulla concorrenza nell'avvocatura

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L'attuale giuduce della Corte costituzionale Giuseppe Tesauro, già presidente dell'Antitrust, intervenne su il sole 24 ore del 18/8/2007 per denunciare la carenza di concorrenzialità nella regolamentazione italiana della professione forense. Tra l'altro, censurando il divieto di costituire società, parve censurare ogni presunzione odiosa di conflitto di interessi. LEGGI DI SEGUITO QUELLO CHE PUO' VALERE COME UNA SORTA DI MANIFESTO PER UNA RIFORMA VERA DELL'AVVOCATURA.

DOVREBBE VALUTARE BENE IL LEGISLATORE CHE ORAMAI LE COSCIENZE CRITICHE DI AVVOCATI, DEI PRATICANTI AVVOCATI MA ANCHE DEI LORO CLIENTI SONO DESTE E CHE AVRA' VITA BREVE LA "RIFORMICCHIA" FORENSE DI CUI ALLA L. 247/12 (VIZIATA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE O DI ILLEGITTIMITA' IN RELAZIONE AI VICOLI POSTI DALL'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA)  ...

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Ultimo aggiornamento Venerdì 22 Novembre 2013 12:04 Leggi tutto...
 

L'Antitrust e le "incompatibilità forensi" nel Governo

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Ricordo che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato presentò nel lontano dicembre 2008 la sua Relazione semestrale sul conflitto di interessi dei membri del Governo, ai sensi della legge 20/7/2004, n. 215. Rilevò nell'occasione numerose situazioni potenzialmente integranti conflitto di interessi per incompatibilità tra incarico di governo e attività professionali. Tra le rilevate attività potenzialmente incompatibili spiccava l'esercizio della professione forense. Affermò, tra l'altro, l'A.G.C.M.: "Numerose (15) sono state le situazioni potenzialmente incompatibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge (divieto di “esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo”), rimosse previa sollecitazione da parte dell’Autorità o spontaneamente risolte dai diretti interessati. A norma della citata disposizione, le attività professionali o di lavoro autonomo sono incompatibili se effettivamente esercitate e qualora presentino profili di connessione con la carica di governo ricoperta. In relazione al primo elemento, l’Autorità, in conformità ai numerosi precedenti in materia, ha ritenuto necessario l’effettivo esercizio dell’attività professionale e non sufficiente, invece, la mera iscrizione ad un albo. Inoltre, l’articolo 3, lettera c), del Regolamento, precisa come, ai fini del requisito della connessione, debba ritenersi rilevante qualsiasi inerenza, diretta o indiretta, esistente tra l’attività esercitata e gli interessi pubblici tutelati dalle funzioni di governo attribuite al titolare. 26. Con specifico riferimento all’esercizio di attività professionali in forma associata, l’Autorità ha confermato il proprio indirizzo interpretativo, orientato a distinguere fra associazioni professionali e società di professionisti. Per queste ultime, infatti, l’obbligo di recesso deriva direttamente dall’incardinamento dell’interessato in una struttura societaria; mentre per le associazioni professionali, posto che la relativa partecipazione non implica necessariamente l’esercizio di attività incompatibili, il titolare di carica di governo può mantenere il suo nome in seno allo studio, astenendosi, in concreto, dall’esercizio dell’attività. 27. Nel periodo di riferimento, le attività potenzialmente incompatibili hanno riguardato principalmente: la professione forense, di dottore commercialista, di giornalista, di ingegnere e alcuni casi di attività medico-chirurgica. In materia di professione forense, è stato esaminato il caso di un avvocato rotale che ha posto specifico quesito in merito alla compatibilità di detta professione con l'attuale incarico di governo. Al riguardo, l’Autorità, ha ravvisato, nell’ipotesi prospettata, una verosimile situazione di incompatibilità.

LEGGI DI SEGUITO UN PIU' AMPIO STRALCIO DALLA RELAZIONE SEMESTRALE DELL'ANTITRUST ...

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Cos'è l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato? E quanta ne serve?

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(da www.servizi-legali.it )

Finalmente, dopo l'approvazione della PSEUDO riforma forense (divenuta legge a fine dicembre 2012) si parlerà di autonomia e indipendenza dell'avvocato:

1) di quanta autonomia e indipendenza siano necessarie, e rispetto a quali soggetti (società di capitali  presso le quali -da socio- l'avvocato presti la sua attività tipica; organismi di mediazione; datori di un secondo lavoro pubblico o privato esercitato a part time dall'avvocato; partito nelle cui fila e sotto la cui "disciplina di partito" si esercita il mandato parlamentare), affinchè gli avvocati siano utili quanto più possibile ad amministrare giustizia;

2) di quanta autonomia e indipendenza siano in grado di garantire agli avvocati i loro Consigli dell'Ordine, se composti esclusivamente da eletti da avvocati;

3) di quanta autonomia e indipendenza sia in grado di garantire agli avvocati il Consiglio Nazionale Forense, se è composto esclusivamente da eletti dai Consigli degli Ordini territoriali e se assomma in se i poteri di legislatore di settore (il codice deontologico ha natura di legge), di giudice speciale (della disciplina e della tenuta degli albi forensi) e di amministratore (con ampissimi poteri, ad es. in tema di formazione professionale obbligatoria);

4) di quanta autonomia e indipendenza residui all'avvocato che continui ad esercitare pur essendo parlamentare o commissario del Governo; o continui a essere iscritto all'albo pur essendo ministro, sottosegretario di stato; o continui a esercitare pur essendo giudice di pace, mediatore designato da un organismo di mediazione, vice procuratore onorario, GOT, ecc...;

5) di quale sia il grado minimo di indipendenza dell'avvocato richiesto dal diritto dell'Unione europea, secondo quanto ha chiarito la Corte di giustizia nella sentenza Akzo Nobel Chemicals Ltd contro Commissione (sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2010, nella causa C-550/07);

6) se non sia sufficiente e auspicabile (quale volano di crescita del settore dei servizi legali) limitare il livello di prevenzione legislativa dei conflitti di interessi e di garanzia legislativa dell'autonomia e indipendenza dell'avvocato. In particolare se non sia sufficiente mantenere in vigore solo quelle misure che per prevenire conflitti di interesse e garantire un livello adeguato di autonomia e indipendenza dell'avvocato, non siano anche eccessivamente restrittive della concorrenza tra avvocati e dunque risultino proporzionate (non eccedenti il necessario, così come suggeriva nel 2001 la Corte costituzionale nella sentenza 189/2001);

7) se, in definitiva, non sia il momento di realizzare -anche attraverso una seria "liberalizzazione" della professione forense- la solenne affermazione che si legge nell'art. 15 della Carta delle libertà fondamentali dell'Unione europea "Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata".

(l'illustrazione è una rappresentazione medievale dell'"araba fenice" che brucia nel fuoco. Come di quell'uccello e della fede degli amanti, anche dell'autonomia e indipendenza degli avvocati può dirsi che si tratta di mito e, talvolta, "che vi sia ciascun lo dice, ove sia nessun lo sa")

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La necessaria indipendenza d'avvocato per la Corte di giustizia: le SSUU della Cassazione concordino

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(da www.servizi-legali.it )

La Corte di giustizia, decidendo con sentenza del 6 settembre 2012 le cause C-422/11 P e C-423/11 P, ha dato una interpretazione rigorosa, e nel contempo non liberticida, della indipendenza essenziale allo svolgimento della professione forense innanzi ai giudici dell'Unione Europea.

Per un verso, ribadendo con rigore (punto 24) quanto già statuito al punto 45 della sentenza Akzo Chemicals e Akeros Chemicals / Commissione ha evidenziato che il concetto di indipendenza dell'avvocato implica mancanza di rapporto di impiego tra l'avvocato e il suo cliente (ma, nota bene, non anche una mancanza di rapporto di impiego con altro soggetto che non sia il cliente).

Per altro verso ha attuato il principio di proporzionalità -sancito all'art. 5, paragrafo 4, TUE- ed ha chiaramente ammesso (punto 44) che potrebbero rilevare, ove fossero dimostrate sussistenti, misure materiali e formali che possano "garantire l'indipendenza dell'avvocato allo stesso modo dell'assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra quest'ultimo ed il suo cliente".

Le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a decidere numerosi ricorsi presentati da dipendenti pubblici a part time ridotto contro le cancellazioni dagli albi forensi comminate nei loro confronti per presunta carenza del requisito dell'indipendenza ex l. 339/03 dovrebbero seguire i ragionamenti della Corte di giustizia, sollevando q.l.c. della l. 339/03 per irragionevolezza e violazione (almeno) del principio di proporzione e di concorrenza (art. 3 e 117 Cost.).

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 6 SETTEMBRE 2012 NELLE CAUSE RIUNITE C‑422/11 P e C‑423/11 P (IN PARTICOLARE PONI ATTENZIONE AI PUNTI DA 21 A 45) ...

 

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Avvocati in attività preferiti come giudici ausiliari: OK la prevenzione di conflitti d'interessi

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(da www.servizi-legali.it )

Il c.d. decreto "del fare" (d.l. 69/2013) riconosce una preferenza, nella nomina a "giudici ausiliari", agli avvocati iscritti negli albi forensi e dunque in piena attività. Ciò è un bene per il servizio giustizia e non pregiudica affatto la doverosa prevenzione dei conflitti di interessi degli avvocati che fanno anche un altro lavoro e in particolare un "lavoro pubblico".

Il decreto "del fare" disciplina in maniera molto specifica la figura dei "giudici ausiliari", ad essi intitolando il capo primo del titolo terzo "Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile". Gli articoli in questione sono: l'art. 62 "Finalità e ambito di applicazione", l'art. 63 "Giudici ausiliari", l'art. 64 "Requisiti per la nomina", l'art. 65 "Pianta organica dei giudici ausiliari. Domande per la nomina a giuici ausiliari", l'art. 66 "Presa di possesso", l'art. 67 "Durata dell'ufficio", l'art. 68 "Collegi e provvedimenti. Monitoreggio", l'art. 69 "Incompatibilità ed ineleggibilità", l'art. 70 "Astensione e ricusazione", l'art. 71 "Decadenza, dimissioni, mancata conferma e revoca", l'art. 72 "Stato giuridico ed indennità".

Ebbene, essi dimostrano che, al fine del miglior andamento della pubblica amministrazione, gli avvocati in attività possono e devono esser coinvolti a pieno nelle attività pubblicistiche, anche le più delicate, senza timore che ne possano derivare conflitti di interesse, accaparramenti di clientela, lesione del bene dell'autonomia e dell'indipendenza dell'avvocato, che non siano gestibili con ordinarie misure disciplinari adottabili dalla stessa pubblica amministrazione erogatrice del servizio (nella fattispecie si tratta del fondamentale servizio giustizia che chiama in causa ministero della giustizia e CSM) e/o dall'Ordine degli avvocati al quale l'avvocato è iscritto.

Dunque, le nuove regole (che addirittura -art. 65- riconoscono agli avvocati iscritti all'albo una preferenza ai fini della nomina a "giudice ausiliario") costituiscono anche ius superveniens del quale le Sezioni Unite della Cassazione dovranno tener conto nel valutare le eccezioni di illegittimità costituzionale della l. 339/03, la quale, con scelta che oggi si dimostra ingiustificatamente liberticida, impose un "aut aut" agli impiegati pubblici a part time ridotto. Questi ultimi non sono neppure dirigenti ma sono semplici impiegati, inquadrati nelle pubbliche amministrazioni con compiti neanche lontanamente paragonabili a quelli di gran rilevo oggi affidati ai "giudici ausiliari-avvocati" ai quali il d.l. 50/2013 consente di continuare a svolgere la professione forense con ragionevoli limitazioni (certamente rigorose quanto quelle previste, per i gli impiegati pubblici a part time ridotto che siano anche avvocati iscritti agli albi, dall'art. 1, comma 56 e seguenti della l. 669/96 e che furono ritenute ampiamente sufficienti dalla sentenza della Corte costituzionale 189/01).

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