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Preclusa interpretazione che disapplichi "liberalizzazioni per chiare abrogazioni" sancite da legge

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(da www.servizi-legali.it )

Non si può retrocedere, in via interpretativa, la liberalizzazione dell'accesso degli abilitati alle professioni regolamentate (liberalizzazione voluta con d.l. 138/11, art. 3, comma 5, lettera a, e comma 5-bis) a mera latenza di sistema. Semmai si può proporre questione di legittimità costituzionale, per irragionevolezza e conseguente violazione dell'art. 3 Cost. (q.l.c. ritenuta ammissibile in analoghe questioni di liberalizzazione da Corte cost. n. 200/12, n. 299/2012 e n. 8/2013), delle disposizioni di legge che si ritenessero troppo vaghe nell'indicazione del criterio d'abrogazione automatica a data fissa (13 agosto 2012)  o tramite DPR attuativo (DPR 137/12).

Ricordiamo perchè Corte cost. 200/12 potè dichiarare incostituzionale l'art. 3, comma3, del d.l. 138/11. Spiegò la sentenza 200/12, al punto 8.2 del "considerato in diritto":

"8.2. — L’art. 3, comma 3, è costituzionalmente illegittimo, in quanto dispone, allo scadere di un termine prestabilito, l’automatica «soppressione», secondo la terminologia usata dal legislatore, di tutte le normative statali incompatibili con il principio della liberalizzazione delle attività economiche, stabilito al comma 1.

Alla luce delle precedenti considerazioni relative al tenore normativo dell’art. 3, comma 1, che contiene disposizioni di principio, e non prescrizioni di carattere specifico e puntuale, la soppressione generalizzata delle normative statali con esso incompatibili appare indeterminata e potenzialmente invasiva delle competenze legislative regionali. Infatti, sebbene la disposizione abbia ad oggetto le sole normative statali, la «soppressione» di queste per incompatibilità con principi così ampi e generali come quelli enunciati all’art. 3, comma 1, e che richiedono una delicata opera di bilanciamento e ponderazione reciproca, a parte ogni considerazione sulla sua praticabilità in concreto, non appare suscettibile di esplicare effetti confinati ai soli ambiti di competenza statale. Altro è prevedere l’abrogazione di normative statali, altro è asserire che gli effetti dell’abrogazione di tali normative restino circoscritti ad ambiti di competenza statale. Vi sono normative statali che interessano direttamente o indirettamente materie di competenza regionale, come accade nel caso delle leggi dello Stato relative a materie di competenza concorrente, o di competenza statale di carattere trasversale, che di necessità s’intrecciano con le competenze legislative regionali. L’effetto della soppressione automatica e generalizzata delle normative statali contrarie ai principi di cui all’art. 3, comma 1, oltre ad avere una portata incerta e indefinibile, potrebbe riguardare un novero imprecisato di atti normativi statali, con possibili ricadute sul legislatore regionale, nel caso che tali atti riguardino ambiti di competenza concorrente o trasversali, naturalmente correlati a competenze regionali.

Inoltre, l’automaticità dell’abrogazione, unita all’indeterminatezza della sua portata, rende impraticabile l’interpretazione conforme a Costituzione, di talché risulta impossibile circoscrivere sul piano interpretativo gli effetti della disposizione impugnata ai soli ambiti di competenza statale.

Infine, poiché la previsione censurata dispone la soppressione per incompatibilità, senza individuare puntualmente quali normative risultino abrogate, essa pone le Regioni in una condizione di obiettiva incertezza, nella misura in cui queste debbano adeguare le loro normative ai mutamenti dell’ordinamento statale. Infatti, le singole Regioni, stando alla norma censurata, dovrebbero ricostruire se le singole disposizioni statali, che presentano profili per esse rilevanti, risultino ancora in vigore a seguito degli effetti dell’art. 3, comma 3, primo periodo. La valutazione sulla perdurante vigenza di normative statali incidenti su ambiti di competenza regionale spetterebbe a ciascun legislatore regionale, e potrebbe dare esiti disomogenei, se non addirittura divergenti. Una tale prospettiva determinerebbe ambiguità, incoerenza e opacità su quale sia la regolazione vigente per le varie attività economiche, che potrebbe inoltre variare da Regione a Regione, con ricadute dannose anche per gli operatori economici.

Di conseguenza, l’art. 3, comma 3, appare viziato sotto il profilo della ragionevolezza, determinando una violazione che si ripercuote sull’autonomia legislativa regionale garantita dall’art. 117 Cost., perché, anziché favorire la tutela della concorrenza, finisce per ostacolarla, ingenerando grave incertezza fra i legislatori regionali e fra gli operatori economici."

Ebbene, con riguardo alla lettera a) dell'art. 3, comma 5, del d.l. 138/2011, non può farsi analogo ragionamento, per sostenere l'incostituzionalità del suo combinato disposto con il comma 5 bis del medesimo art. 3.

La citata lettera a), infatti, sancendo il libero accesso alle professioni regolamentate (cioè l'iscrivibilità nei relativi albi) per gli abilitati all'esercizio delle professioni:

1) non reca "disposizioni di principio" che richiedono una delicata opera di bilanciamento e ponderazione, bensì reca una "prescrizione di carattere specifico e puntuale" che non pone problemi in ordine alla sua praticabilità in concreto;

2) non appare suscettibile di esplicare effetti di là dall'ambito di competenza statale.

Per questo vanno superate le sentenze delle SS.UU. Civili della Cassazione n. 11833/2013 e sentenze "gemelle" depositate il 16 maggio 2013.

Ma se pure all'udienza dell'8/10/2013 le SS.UU. civili della Cassazione, investite dai ricorsi dei c.d. avvocati-part-time, ritenessero che, invece, abbia una portata incerta e indefinibile la soprressione automatica e generalizzata delle norme statali contrarie al principio di libero accesso degli abilitati alle professioni regolamentate, compresa quella d'avvocato (comma 5 bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011, in relazione al primo periodo della lettera a del comma 5 dell'art. 3 del medesimo d.l. 138/2011), dovrebbe esser sconfessata l'affermazione di SS.UU. 11833/13 secondo cui sarebbe logicamente superabile il contrasto tra, da una parte, il principio di libertà di accesso alle professioni per gli abilitati e, dall'altra, la previsione di impedimenti di iscrizione negli albi professionali dei medesimi, per incompatibilità.

Le SS.UU., conseguentemente, dovrebbero sollevare q.l.c. per irragionevolezza del comma 5bis del detto art. 3 del d.l. 138/2011 (cos' come altro giudice fece in relazione al comma 3 dell'art. 3 del d.l. 138/11, provocandone la declartoria di incostituzionalità a  seguito di sentenza della Corte cost. 200/12).

La questione (in relazione ai ricorsi all'esame delle SS.UU. all'udienza dell'8/10/2013) riguarderebbe, stante la ritenuta (vedasi SS.UU. 11833/13) inoperatività della l. 247/12, fino all'emanazione del regolamento previsto dal suo art. 15, comma 2, in tema di cancellazioni dall'albo:

- la abrogazione automatica, in forza dell'art. 3, comma 5bis, del d.l. 138/11, alla data del 13/8/2012 (abrogazione negata -con non consentita interpretazione abrogatrice- da Cass., SS.UU. 11833/2013 e sentenze "gemelle" depositate il 16/5/2013), di tutte le norme di legge contrarie al principio generale sancito dalla lettera a del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/12, per cui "a)  l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista...";

- la abrogazione derivante dall'art. 12 del DPR 137/12 in combinato disposto col comma 1 dell'art. 2 (intitolato "Accesso ed esercizio dell'attività professionale") del medesimo DPR, per il quale: "Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale."

Ma, come si accennava, a ben vedere, le SS.UU. non potranno giungere a sollevare q.l.c.. Infatti, una volta riconosciuto (come si deve e, in linea di principio, ha implicitamente confermato la Corte costituzionale con la sentenza n. 200/12) pienamente legittimo il meccanismo della abrogazione automatica di norme di legge per contrasto con principi generali (e non generici) indicati in legge (in particolare art. 3, comma 5, lettera a, del d.l. 138/11), le SS.UU. dovranno valutare se "motivi imperativi di interesse generale" capaci di legittimare limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali, sebbene non specificamente individuati nè dal d.l. 138/2011 nè dal DPR 137/12, possano e debbano essere individuati dai giudici (le stesse SS.UU.) per valutare la legittimità di provvedimenti di cancellazione dagli albi, o se invece tale individuazione sia preclusa ai giudici (e, ancor prima, ai Consigli degli ordini) e i detti "motivi imperativi di interesse generale" si sarebbero dovuti individuare, almeno, nel DPR "attuativo" della programmata liberalizzazione.

Ebbene, per decidere sul punto, le SS.UU. dovranno riconoscere fondamentale quanto afferma la Corte di giustizia, nella sentenza del 30/11/1995 che ha deciso la causa C-55/94, Reinhard Gebhard Contro Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Milano. Vi si legge al punto 37: "Dalla giurisprudenza della Corte risulta tuttavia che i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discrimintorio, essere giustificati da motivi imperativi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il perseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. Sentenza 31 marzo 1993, causa C- 19-92, Kraus, racc. Pag. I-1663, punto 32)."

Le SS.UU. dovranno riconoscere che per la Corte di giustizia i "provvedimenti" d'ostacolo o scoraggianti di cui sopra non sono solo provvedimenti legislativi ma anche provvedimenti amministrativi di cancellazione dagli albi, e pertanto, in relazione a tali provvedimenti amministrativi il giudice nazionale  può e deve valutare anche la ricorrenza di "motivi imperativi di interesse pubblico" che siano idonei a "giustificare" il provvedimento di cancellazione dall'albo in questione. In sostanza il provvedimento di cancellazione dovrà esser dichiarato illegittimo se ritenuto capace di ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.

Nè potrebbe asserirsi che le sentenze della Corte cost. n. 200/12, n. 299/12, n. 8/13 abbiano opinato che sia compito esclusivo del legislatore l'individuazione dei suddettii "motivi imperativi di interesse pubblico": non v'era necessità, quindi, di una loro tipizzazione legislativa. Conseguentemente non può nè disapplicarsi (come ha fatto la sentenza 11833/12 delle SS.UU. Civili della Cassazione e sentenze "gemelle" depositate il 16/5/2013) nè qualificarsi incostituzionale la abrogazione delle norme di legge che contrastavano col principio generale della libertà di accesso alle professioni regolamentate da parte di tutti gli abilitati al loro esercizio (art. 3, comma 5bis, del d.l. 138/11, in relazione all'art. 3, comma 5, lettera a, del medesimo d.l.).

In linea con la sentenza del TAR Piemonte n. 276/2013 (depositata il 28/2/2013) e contrariamente a quanto ritenuto da Cass. SS.UU. 11833/13, potrà affermarsi che, con riguardo alla cancellazione d'un avvocato dall'albo forense (stante la chiarezza e semplicità d'attuazione del principio di cui alla lettera a del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/11, che impedisce di censurare -come ha fatto la sentenza della Corte cost. n. 200/12, in riferimento a diverso meccanismo d'abrogazione, irrispettoso delle attribuzioni delle Regioni e della necessaria univocità degli effetti abrogativi- l'abrogazione automatica delle norme con esso contrastanti voluta dall'art. 3, comma 5bis, del d.l. 138/11 "in ogni caso alla data del 13 agosto 2012"), non può ammettersi un rinvio sine die dell’effettività delle liberalizzazioni, retrocedendo queste ultime a mera latenza di sistema, e in palese contrasto, inoltre, con gli intendimenti della decretazione d’urgenza (d.l. 138/2011). Ciò non comporterà, però, una incondizionata prevalenza del principio di liberalizzazione a discapito delle altre istanze costituzionalmente rilevanti (circostanza che revocherebbe in dubbio la costituzionalità dell'operazione di "liberalizzazione attraverso abrogazione automatica" in quanto produrrebbe un ingiustificato sbilanciamento tra valori di pari rango). Si deve concordare con la sentenza n. 299 del 2012 della Corte costituzionale: ritenere che la liberalizzazione attraverso abrogazione automatica di norme contrastanti con principi “non consenta eccezioni per motivi imperativi di interesse generale” costituisce un “erroneo presupposto interpretativo” che non tiene conto della necessità di tutelare altri interessi costituzionalmente rilevanti.

In definitiva, quando si tratti di cancellare o meno un avvocato dall'albo, rientra ormai (visto che sono state abrogate automaticamente, in data 13 agosto 2012, le presunzioni odiose di incompatibilità -quali la sussistenza di rapporto di impiego pubblico a part time ridotto- e residua però il potere di irrogare sanzione deontologica espulsiva) nel potere/dovere dei Consigli degli Ordini il compimento, in sede di procedimento disciplinare, di tutte le verifiche volte ad evitare sbilanciamenti a favore di alcune, piuttosto che di altre, categorie di valori primari, mediante un'azione tesa a effettuare un'opera di contemperamento dei vari diritti e interessi in gioco (libertà di lavoro professionale e prevenzione dei conflitti di interessi e dell'accaparramento di clientela), componendo i relativi conflitti; azione che, evidentemente deve accompagnarsi con l'estrinsecazione dell'istruttoria eseguita e delle ragioni che hanno portato al bilanciamento operato (cfr. anche, in tal senso, TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 1830 del 2012 , depositata l'8/11/2012).

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L'avvocato può fare il liquidatore di una società commerciale?

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dal sito del CNF:

"Il COA di Barcellona P. di G. chiede se l’attività di liquidatore di una società d’ambito ATO s.r.l. per la gestione dei rifiuti possa configurare una causa d’incompatibilità con l’esercizio della professione forense ai sensi dell’art. 3, RDL 1578/1933.

Se mai tali enti dovessero essere ricompresi, per la titolarità della partecipazione al capitale e per le funzioni svolte, tra quelli aventi natura pubblicistica, essi dovrebbero essere assimilati agli enti pubblici economici, dovendo informare la loro attività a criteri appunto economici: si tratterebbe comunque di enti pubblici che hanno per oggetto un’attività commerciale e soggiacendo per questo all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese, prescritto dall’art. 2201 cod.civ.
Questo premesso, ritiene la Commissione che l’adempimento della funzione di Liquidatore di una società commerciale del genere sopra illustrato concreti di certo l’esercizio del commercio che l’art. 3, comma 1, del R.D.L. n.1578/1933, pone come uno dei requisiti d’incompatibilità con lo svolgimento della professione forense.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Allorio), parere del 16 marzo 2011, n. 40

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Ma se questa sembra la posizione del CNF, altra opinione pare avere CASSAFORENSE, almeno stando ad Un interessante articolo in tema di incompatibilità tra professione forense ed attività commerciale.

 

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L'Avv. Generale J. Kokott su direttiva 78/200/CE e discriminazione indiretta

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Mi pare che non sia condivisibile la sentenza della Corte di giustizia del 24/11/2016 in causa C-445/15 e che invece si dovrebbero accogliere le conclusioni dell'Avvocato generale J. Kokott: "Integra una discriminazione indiretta in base all’orientamento sessuale vietata ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, in combinato disposto con il paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE, la previsione, in un regime previdenziale professionale, che condiziona il diritto a una pensione di reversibilità per il partner registrato dello stesso sesso al fatto che l’unione civile registrata sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte del lavoratore affiliato al regime previdenziale qualora, allo stesso tempo, per gli interessati fosse giuridicamente impossibile contrarre una siffatta unione registrata o un matrimonio prima del raggiungimento di detto limite di età."

 

SI DOVREBBE RAGIONARE ANALOGAMENTE ANCHE IN TEMA DI DISCRIMINAZIONE INDIRETTA PER ETA' CON RIFERIMENTO A DISCRIMINAZIONI NELLA RETRIBUZIONE (IN TAL CASO, INOLTRE, NEPPURE ESISTE, A IPOTETICA GIUSTIFICAZIONE DELLA DISCRIMINAZIONE, UN NORMA ANALOGA A QUELLA DI CUI AL CONSIDERANDO 22 DELLA DIRETTIVA 2000/78/CE, CHE E' CITATA AL PUNTO 57 DELLA SENTENZA DELLA CGUE (E CHE LASCIA IMPREGIUDICATE LE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI STATO CIVILE E LE PRESTAZIONI CHE NE DERIVANO).


LEGGI DI SEGUITO LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE J. KOKOTT ...

 

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Inompatibilità forensi: NO a lavoro subordinato da docente di diritto in associazioni non lucrative

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 27/3/2014)

Il COA di Trapani chiede se rientri nelle eccezioni alle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 19 L. n. 247/12 lo svolgimento delle mansioni di formatore di materie giuridiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso associazione senza scopo di lucro accreditata dalla Regione Sicilia.

Ai fini di una corretta risposta al quesito così come posto vanno esaminati, non solo l’art. 19, ma anche l’art. 18 lett. a) e d). Infatti prima di esaminare le eccezioni alle norme sull’incompatibilità è necessario stabilire se sussista o meno, in via generale, l’incompatibilità stessa; nella specie si tratta di un lavoro avente il carattere della subordinazione e dell’indeterminatezza temporale e, quindi, a norma della lett. d) dell’art. 18, determinante l’incompatibilità con l’esercizio della professione. Ciò detto, deve valutarsi se nel caso prospettato dal COA di Trapani possa applicarsi l’eccezione di cui all’art. 19 cit. Orbene tale eccezione, specificamente riguardante l’insegnamento o la ricerca, chiarisce non solo che deve trattarsi di materie giuridiche, ma altresì che le stesse debbano essere insegnate in Università, scuole secondarie pubbliche o private parificate e in istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione. Sono quindi escluse tutte le associazioni private, anche senza scopo di lucro, seppure accreditate presso enti pubblici. Ne discende quindi che lo svolgimento di mansioni di docente di materie giuridiche in associazione di natura privatistica non rientri tra le eccezioni alle norme sull’incompatibilità. Tanto stabilito in linea generale e di principio, va chiarito che è di esclusiva spettanza dei COA, avendo essi poteri istruttori sottratti a questa commissione, valutare la natura giuridica dell’associazione e del rapporto di lavoro.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 11 dicembre 2013, n. 125

Quesito n. 347, COA di Trapani

 

Contributi inutilmente versati da avvocato a Cassaforense: vanno restituiti !!!

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Non è consentita una interpretazione "predatoria" del principio di solidarietà categoriale, quale sarebbe l'interpretazione che, cancellando il diritto alla restituzione dei contributi versati legittimamente alla Cassaforense per meno di 5 anni, realizzerebbe una "totale negazione di utilità" di tali versamenti contributivi (non di lunga durata ma di considerevole importo).

Di certo una tale interpretazione "predatoria", a vantaggio di ex colleghi più vecchi e più fortunati (i quali, inoltre, continuano ad essere privilegiati non solo per il "destino" previdenziale ma anche per la possibilità di continuare a fruire della, sempre più incrementata, funzione assistenziale della Cassaforense) non è certo avallata dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 7/2017. Tale sentenza espone principi che devono esser ritenuti validi anche in relazione alla previdenza forense. Protegge si l'autonomia delle Casse professionali ma ribadisce in più punti del "considerato in diritto" (punto 4.1, primo capoverso, e punto 4.2, ultimo capoverso) il "vincolo di destinazione tra contributi e prestazioni". Un vincolo, questo, che non può valere solo se si tratti di salvaguardare le finanze delle Casse professionali da incostituzionali appetiti delle finanze statali ma deve vale anche per salvaguardare il montante previdenziale di ogni singolo professionista dalle, altrettanto incostituzionali, liberissime scelte della Cassa professionale su quali siano gli avvocati da meglio tutelare quanto a prestazioni previdenziali.

Il discorso, di certo, andrebbe ampliato e riferito anche alle incostituzionali liberissime scelte delle Casse professionali su quali siano gli importi da stornare dalla previdenza e destinare all'assistenza e su quali siano le fattispecie meritevoli di assistenza. Sul punto si consideri che la richiamata sentenza 7/2017 della Corte costituzionale ricorda -al punto 4,2 del "considerato in diritto"- la "naturale missione" delle Casse professionali di "preservare l'autosufficienza del proprio sistema previdenziale" [e non anche assistenziale] e appena prima afferma la necessità di "preservare da un'eccessiva espansione della spesa corrente una parte delle risorse naturalmente destinate alle prestazioni previdenziali, [la Corte esclude, tacendone, la configurabilità di una naturale destinazione delle risorse derivanti dai versamenti contributivi alle prestazioni assistenziali] salvaguardando il buon andamento dell'ente in conformità agli obiettivi della riforma del 1994".

Si prospettano di seguito alcuni argomenti (tratti da una difesa dell’avv. Maurizio Perelli in causa contro Cassaforense) utili a contrastare la pretesa di Cassaforense di aver potuto  abrogare, in delegificazione (attraverso talune delibere del Comitato dei delegati di Cassa forense risalenti al 2004), il diritto degli avvocati alla restituzione dei contributi versati legittimamente per meno di cinque anni a Cassa forense, come sancito dagli artt. 21, comma 1, e 22, ultimo periodo, della l. 576/80.

Nell'approfondimento riportato di seguito si censurano, tra l'altro, quelle interpretazioni di disposizioni legislative (l'art. 1, comma 488, della legge n. 147/2013 e le norme di legge da quel comma autenticamente interpretate: in primis l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, della l. 296/2006 e, mediatamente, l’art. 3, comma 12, della l. 335/1995) secondo le quali la Cassa forense sarebbe stata autorizzata dalla legge ad abrogare retroattivamente (tramite delibere del Comitato dei delegati del 2004) il diritto al rimborso dei contributi previdenziali (versati per meno di 5 anni) già riconosciuto agli avvocati da norma speciale di legge. Clicca su “LEGGI TUTTO” ...

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