Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Può iscriversi all'albo forense chi ha un contratto di formazione a progetto ?

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(DALLA NEWSLETTER DI DEONTOLOGIA FORENSE DEL CNF DEL 23 MARZO 2014)

Il COA di Avezzano chiede se l’iscrizione all’Albo degli Avvocati sia compatibile con la stipula di un contratto di formazione a progetto per il quale non sembrerebbero emergere vincoli di subordinazione ovvero continuità della prestazione. Lo stesso COA segnala anche che il professionista intenderebbe iscriversi alla gestione separata INPS, pur rimanendo iscritto alla Cassa Forense. In relazione a tale ultimo aspetto si chiede se una tale condizione consenta la permanenza nell’Albo.

In relazione al primo quesito, questa commissione ha già formulato diversi pareri anche in relazione alla nuova legge professionale (art. 18 L. n. 247/12; v. Parere n. 110 del 23 ottobre 2013); in tali pareri veniva specificamente esaminata l’eventuale incompatibilità in relazione al rapporto di lavoro, del contratto di collaborazione a progetto, stabilendo che spetta esclusivamente al COA di analizzare l’oggetto della prestazione per poterne definire precisamente la natura e conseguentemente valutare la sussistenza dell’incompatibilità. Infatti, ove da questo esame derivasse la convinzione che si tratti di lavoro subordinato mascherato da contratto di collaborazione a progetto, sussisterebbe comunque l’incompatibilità di cui alla lett. d) dell’art. 18 cit.

Quanto al secondo quesito, dal momento che l’art. 21 non consente alcuna forma alternativa di iscrizione previdenziale diversa dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, a meno che l’iscrizione alla gestione separata INPS non assuma la forma di previdenza su base volontaria, la stessa sarebbe ostativa all’iscrizione e/o permanenza nell’Albo. Anche in questo caso, però, rientra nei poteri del COA accertare la natura volontaria di qualsiasi altra forma di previdenza.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Morlino), parere 11 dicembre 2013, n. 121

Quesito n. 339, COA di Avezzano

IO, INVECE, LA PENSO COSI'.

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Lettera aperta dagli avvocati part time pronti a ricorrere a Strasburgo...

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Esempio tipico di corporativismo inaccettabile è il trattamento legislativo riservato ai c.d. "avvocati-part-time".

Il quadro è di Caravaggio e si intitola I bari. E' un olio su tela del 1594 ed è a Fort Worth, nel Kimbell Art Museum)

LEGGI DI SEGUITO UNA BOZZA DI LETTERA APERTA, INTEGRALA, MIGLIORALA E DATTI DA FARE PER UNA RIFORMA VERA DELLA PROFESSIONE FORENSE (CHE NON SIA UNA CONTRORIFORMA) ...

Tratterò di un caso sintomatico della patologica e pericolosissima (per i singoli avvocati e per i loro clienti) chiusura corporativa della professione forense. Si sa che tale chiusura corporativa è stata confermata con l'approvazione della legge di (pseudo)riforma forense n. 247/12. Si sa pure che quest'ultima "riformicchia" è stata partorita dall'ansia di "specialità" -o, meglio, di “eccezionalità” rispetto alle regole comunitarie della concorrenza- che ispira le rivendicazioni odierne di tanti “organismi” rappresentativi, in maniera più o meno "unitaria", dell'Avvocatura italiana.
Il "caso" che esamino è  il "caso" dei c.d. avvocati part time. Dimostra che l'Avvocatura italiana propone ed esige dal legislatore soluzioni culturalmente arretrate e giuridicamente incostituzionali rispetto all'esigenza di concorrere in un mercato di servizi legali il più possibile aperto all'accesso di tutti gli abilitati (la Corte costituzionale, con sentenza n. 189/01, dichiarò che il mercato dei servizi professionali di avvocato è ormai "naturalmente concorrenziale").

Ma chi sono gli "avvocati part time" ? In genere con tale espressione non si indicano i parlamentari-avvocati o i commissari di governo-avvocati o gli insegnanti-avvocati e men che mai i giudici di pace-avvocati o i giudici-ausiliari-avvocati o i giudici onorari di tribunale-avvocati o i vice procuratori-avvocati.  Con l'espressione "avvocati part time" ci si riferisce in genere agli impiegati pubblici a part time ridotto che vennero iscritti negli albi forensi ai sensi della l. 662/1996, art. 1, commi da 56 a 65. Si tratta di soggetti abilitati all'esercizio della professione di avvocato che tra il 1997 e il 2003, trasformarono il loro rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione in un rapporto di lavoro a tempo parziale ridotto (tra il 30% e il 50% del tempo pieno) per aderire ad una "proposta" che veniva dallo Stato (appunto con l'art. 1, comma 56 e seguenti, della l. 662/1996) e che si può esprimere in questi termini: "se mi fai risparmiare ti permetto di fare la professione per la quale sei abilitato, nei giorni che non vieni a lavorare da me e con adeguate garanzie di evitare conflitti di interesse (ad esempio, se vorrai fare l'avvocato, non potrai patrocinare ove sia parte una pubblica amministrazione)".

Era questa una proposta seria, un raro caso di legislazione proconcorrenziale e volta a realizzare nell'impiego pubblico una flessibilità condivisa. Non appena la scelta del part time fu possibile, molti dipendenti pubblici abilitati ad attività professionali ma non soddisfatti dell'impiego pubblico, scelsero di limitare a poche ore settimanali il lavoro nella P.A. e iniziarono a svolgere la libera professione di commercialista, ingegnere, avvocato ecc. per quattro o (più spesso) cinque giorni pieni a settimana.  Un caso di flessibilità condivisa, dicevo, che porta ancora oggi tanti abilitati a tutte le professioni -meno quella d'avvocato- a fare la stessa scelta del doppio lavoro con utilità propria e della pubblica amministrazione.
Sottolineo, al riguardo, che già Corte cost. 189/01 individuò i pregi dell'incentivazione del part time dei professionisti della P.A.: 1) rivalutazione e miglior uso della professionalità vera (quella degli abilitati alle professioni e non quella ipotizzata nella mera anzianità di servizio) dei dipendenti pubblici, con correlata riduzione delle consulenze esterne; 2) risparmio della P.A. per gli stipendi dei professionisti interni, stipendi erogati in percentuale corrispondente alla percentuale di lavoro a part time prestato.
Fiduciosi di trovarsi a vivere in uno Stato serio, qualche centinaio di persone (dei quali oggi solo qualche decina non s'è arresa all'imperante corporativismo italico e rimane decisa a ottenere salvaguardia dei propri diritti quesiti a svolgere due attività lavorative di impiegato pubblico e di avvocato) trasformò il proprio rapporto di lavoro pubblico in un rapporto a part time ridotto, rinunciando ad almeno metà dello stipendio e alla possibile carriera da dirigente (poichè la dirigenza pubblica è incompatibile col part time) ed ottenne l'iscrizione all'albo degli avvocati.
Noi "avvocati-part-time" (che, nient'affatto offesi dall'epiteto di "mezzotempista", rivendichiamo la bellezza e autentica umanità di avere più interessi nella vita) abbiamo avviato con enormi sacrifici una professione difficile, fatto mutui, pagato per anni i contributi alla Cassa forense, ecc... fidandoci dello Stato, che addirittura, attraverso la Corte costituzionale (sentenza 189/2001) aveva confermato il nostro affidamento e la nostra scelta di vita, sancendo la piena legittimità costituzionale di quelle disposizioni della legge 662/96 che ci avevano invitato a passare al part time ridotto per fare l'avvocato.

Subimmo, però, la pronta reazione della corporazione forense che, rappresentata in Parlamento da una marea di avvocati, ottenne, infine, con la legge n. 339 del 2003, la reintroduzione della incompatibilità tra esercizio della professione d'avvocato e impiego pubblico a part time ridotto che era stata abrogata circa sette anni prima. La legge 339/03 fu approvata con un unanimismo di forze politiche degno di miglior causa e senza tener minimamente conto delle plurime segnalazioni critiche dell'Antitrust, che avevano evidenziato i gravi profili di sproporzionatezza e anticoncorrenzialità delle molte proposte di legge presentate per reintrodurre l'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la sola professione di avvocato. E, si badi, non v'erano stati casi di cronaca o procedimenti disciplinari che avessero potuto giustificare una battaglia parlamentare per la reintroduzione della cautela preventiva estrema (l'incompatibilità) contro i conflitti di interessi dei "poveri Cristi" impiegati (semplici impiegati e non certo dirigenti) pubblici a part time ridotto che facevano, ormai da anni, anche l'avvocato ! La reintroduzione dell'incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto e la sola professione di avvocato, con l. 339/03, fu, in realtà, la prima espressione legislativa di quella “specialità” dell'avvocatura che poi divenne costante rivendicazione del, non a caso costantemente in declino, “ceto forense". Infatti, con evidente discriminazione, tutte le altre professioni, ordinistiche o meno, possono ancora oggi essere svolte da impiegati pubblici a part time ridotto. E' importante sottolineare la forza della corporazione degli avvocati, che ottenne la reintroduzione della citata incompatibilità addirittura dopo che Corte costituzionale aveva avallato (con motivazione ampia sui benefici del "regime di compatibilità" per tutti i soggetti interessati, compresa la pubblica amministrazione) la sua abrogazione e nonostante l'Antitrust avesse in particolare segnalato al Parlamento e al Governo che tale reintroduzione di incompatibilità dopo sette anni dalla sua abrogazione era alterazione del gioco della concorrenza ed era contraria alla naturale concorrenzialità del mercato dei servizi professionali di avvocato.

Noi “vecchi avvocati-part-time” abbiamo combattuto affinchè la legge 339/03 fosse almeno riconosciuta capace di “chiudere” al part time solo dal 2003 in poi e non si riconoscesse capace di pregiudicare il nostro "diritto quesito" a fare due lavori (con tutte le garanzie contro i conflitti di interessi che Corte cost. 189/01 riconobbe adeguate). Abbiamo perso qualche battaglia (anche in Corte costituzionale, soprattutto con la sentenza 166/2012) ma non siamo domi.
Per la salvaguardia dei diritti quesiti degli impiegati pubblici a part time ridotto che hanno svolto, nel pieno rispetto della legge e della deontologia forense, la professione d'avvocato per molti anni (taluni dal 1997 ininterrottamente fino ad oggi) e intendono continuare a svolgerla senza rinunciare all'impiego pubblico a part time pende oggi un ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo e altri nummerosi si stanno predisponendo.
Vedremo.

Un paragone tra situazioni analoghe, comunque, si vuol prospettare, in forma di domanda: quando si alza l'età pensionabile, s'è mai visto che si dica a chi sia pensionato da numerosi anni che deve tornare a lavorare e che altrimenti gli si toglie la pensione?

Domandiamoci pure: che razza di truffatore è lo Stato italiano che con l'artifizio e il raggiro (prima tappa del raggiro: una legge di apertura del mercato dei servizi professionali di avvocato (l. 662/1996, art. 1, commi da 56 a 65); seconda tappa del raggiro: una sentenza della Corte Costituzionale che conferma tale legge di apertura del mercato e rafforza le scelte di chi pensa di cambiar vita col sacrificio (Corte cost. 189/01); terza tappa del raggiro: una successiva leggina (l. 339/03) di reintroduzione di quella incompatibilità tolta di mezzo sei anni prima)  mette sul lastrico cittadini onesti e gli rovina la vita ?
Domndiamoci ancora: fanno forse bene, in Italia, gli impiegati pubblici (e non mi riferisco, ripeto, ai dirigenti) che restano a tempo pieno e poi (tutt'altro che  fannulloni) fanno un doppio o triplo lavoro, magari da consulenti sulle materie nelle quali sono decisori pubblici?

Bisogna rispondere a domande del genere ! Altrimenti l'Italia non va da nessuna parte !

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Corte cost. 7/2017: nel bilanciamento pesa l'effetto macroeconomicamente esiguo della norma

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 7 dell'11/1/2017, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per i dottori commercialisti ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Ebbene, la sentenza offre spunti di riflessione anche riguardo al tema della restituibilità dei contributi inutilmente versati alle Casse professionali (ad esempio nel caso di versamento a Cassaforense per meno di 5 anni).

Infatti, se è vero che (punto 4.3 del "considerato in diritto" della sentenza 7/2017) "per effetto della riforma del 1994 – le posizioni previdenziali degli iscritti sono collettivamente e singolarmente condizionate dalla regola per cui la prestazione deve essere resa solo attraverso la contribuzione capitalizzata del destinatario e non attraverso l’impiego delle contribuzioni versate dagli altri iscritti in attività", è anche vero che (così come "sotto il profilo della ragionevolezza l'art. 3 Cost. risulta violato per l'incongrua scelta di sacrificare l'interesse istituzionale della CNPADC ad un generico e macroeconomicamente esiguo impiego nel bilancio statale" [punto 4.1 del "considerato in diritto" della medesima sentenza 7/2017]) deve riconoscersi che sotto il profilo della ragionevolezza l'art. 3 Cost. risulta violato per l'incongrua scelta di sacrificare l'interesse individuale dell'iscritto alla Cassa all'interesse istituzionale della Cassa stessa ad un generico e macroeconomicamente esiguo impiego nel suo bilancio.

Così come, riguardo alla questione di legittimità costituzionale del versamento alla Stato dei risparmi imposti alla Casse professionali la sentenza 7/2017 ha potuto affermare che "Nella ponderazione delle due finalità non appare ragionevole il sacrificio – a beneficio di un generico interesse dello Stato ad arricchire, in modo peraltro marginale, le proprie dotazioni di entrata – di quella della CNPADC, che è collegata intrinsecamente alla necessaria autosufficienza della gestione pensionistica.", allo stesso modo, riguardo alla questione di legittimità costituzionale che fosse sollevata, per irragionevolezza della legge che consente alle Casse professionali di stabilire che versamenti effettuati solo per un breve periodo, non sufficiente a generare pensione contributiva, non vengano rimborsati a domanda, la Corte costituzionale dovrebbe affermare l'incostituzionalità di tale norma, in base ad analogo ragionamento sulla ponderazione irragionevole degli interessi in conflitto. Si deve infatti porre rimedio a una grave alterazione del vincolo funzionale tra contributi degli iscritti ed erogazione delle prestazioni previdenziali.


Si deve partire dalla riflessione che la sentenza 7/2017 fa al punto 4.1 del "considerato in diritto": "Una valutazione in termini di proporzionalità e di adeguatezza tra i dialettici interessi in gioco può essere realizzata solo all’interno del quadro legislativo della materia «secondo determinazioni discrezionali del legislatore, le quali devono essere basate sul ragionevole bilanciamento del complesso dei valori e degli interessi costituzionali coinvolti nell’attuazione graduale di quei principi, compresi quelli connessi alla concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie e dei mezzi necessari per far fronte ai relativi impegni di spesa» (sentenza n. 119 del 1991). Infatti, se il costante orientamento di questa Corte è nel senso che il legislatore conserva piena libertà di scelta tra sistemi previdenziali di tipo mutualistico – caratterizzati dalla corrispondenza fra rischio e contribuzione e da una rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali – e sistemi di tipo solidaristico – caratterizzati, di regola, dall’irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali – una volta scelta con chiarezza la prima delle due opzioni, il bilanciamento degli interessi in gioco deve avvenire tenendo conto della soluzione normativa prevista dal d.lgs. n. 509 del 1994."

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 7/2017 DELLA CORTE COSTITUZIONALE ...

 

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