Avvocati Part Time

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Avvocati Part Time

Avv. Maurizio Perelli

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Avvocato Maurizio Perelli, già patrocinante in Cassazione.

tel. 0746 271491 ; e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Quale avvocato iscritto all'albo degli avvocati di Rieti dal 1997 al 2013, sono stato iscritto all'albo dei "cassazionisti". In tale veste ho patrocinato anche innanzi alla Corte costituzionale . Non sono più iscritto all'albo degli avvocati di Rieti stante l'incompatibilità col lavoro pubblico ritenuta da Cass. SS.UU. 27266/12 (sono ora coordinatore amministrativo del Ministero dei Trasporti, Dipartimento trasporti).
Esperienze lavorative precedenti: Cassa di Risparmio di Rieti; Ufficiale del Corpo di Amministrazione dell'esercito presso Scuola ufficiali carabinieri di Roma; Direttore amministrativo presso la sede I.N.A.I.L. di Bologna.
 

Argomento decisivo sulla impossibilità di qualificare giudice il C.N.F.

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(da www.servizi-legali.it )

C'è una argomentazione decisiva per sostenere che il Consiglio Nazionale Forense non può esser considerato giudice. E' la contrarietà di tale qualificazione al diritto dell'Unione Europea e in particolare all'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/Ce. 
L'art. 9 della direttiva 98/5, rubricato «Motivazione e ricorso giurisdizionale», dispone quanto segue:
«Le decisioni con cui viene negata o revocata l’iscrizione di cui all’articolo 3 e le decisioni che infliggono sanzioni disciplinari devono essere motivate. Tali decisioni sono soggette a ricorso giurisdizionale di diritto interno».
Al riguardo si deve riconoscere che la composizione del C.N.F., costituito da soli avvocati, ne fa un collegio privo della caratteristica della indipendenza in senso oggettivo, come in casi analoghi ha riconosciuto la giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.
Si consideri che la Corte di giustizia (Grande Sezione), con sentenza pronunciata il 19 settembre 2009 nella causa C-506/04, ha espresso un principio, in tema di composizione degli organi competenti a esaminare i ricorsi, che di necessità deve portare, sia gli amministratori che i giudici italiani a negare il ruolo di "giudice" al C.N.F., in quanto disegnato dall'ordinamento interno quale "giudice speciale" della tenuta degli albi forensi e della disciplina forense, composto da soli avvocati e abilitato a emettere sentenze impugnabili innanzi al giudice supremo (Sezioni Unite della Cassazione) con ricorso che consente solo un controllo in diritto e non in fatto.

Ha, infatti, dichiarato la Corte di Giustizia, al punto 1 della suddetta decisione
: "L’art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/5/CE, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica, va interpretato nel senso che osta ad un procedimento di ricorso nel contesto del quale la decisione di diniego dell’iscrizione di cui all’art. 3 della detta direttiva deve essere contestata, in primo grado, dinanzi ad un organo composto esclusivamente di avvocati che esercitano con il titolo professionale dello Stato membro ospitante e, in appello, dinanzi ad un organo composto prevalentemente di siffatti avvocati, quando il ricorso in cassazione dinanzi al giudice supremo di tale Stato membro consente un controllo giurisdizionale solo in diritto e non in fatto".

LEGGI DI SEGUITO I PUNTI SALIENTI DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NELLA CAUSA C-506/04, NONCHE' LA STESSA PER INTERO, TRATTA DAL SITO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA ...

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Contratti d'affitto non registrati: la sentenza della Corte costituzionale n. 50/2014 li salva

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La Corte costituzionale, con sentenza n. 50/2014 depositata il 14 marzo 2014:, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale); ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del medesimo decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, come sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, sezione distaccata di Ostia.

LEGGI SI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 50/2014 ...

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Onere di allegare in Cassazione la inosservanza delle disposizioni CEDU

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da http://antoniobortoluzzi.blogspot.it/

L'onere di allegazione in Cassazione in ordine alla inosservanza delle disposizioni CEDU - Istruzioni per l'uso

<Nel ricorso per cassazione per violazione di legge, la parte che deduce l’inosservanza in proprio danno delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (nella specie, gli artt. 6 e 14), ha l’onere di indicare la regola desumibile dalla Convenzione o dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in casi analoghi e di allegare in che modo il giudice di merito si sia discostato dai parametri della Convenzione, indicando gli elementi concreti di analogia tra il proprio caso e gli altri nei quali in sede europea siano stati applicati i parametri più adeguati e comunque più favorevoli che invoca.>
Così la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n. 76 del 7 gennaio 2014.

questo il link temporaneo dove reperire il testo della sentenza
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L'assunzione dell'incarico di Trustee non è sempre compatibile con la professione di avvocato

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(dalla newsletter di deontologia forense del CNF del 19 marzo 2014)

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro, con nota del 15 ottobre 2013 Prot. n. 849 – 13, ha richiesto parere in merito alla compatibilità, con la professione di avvocato, dell’assunzione dell’incarico di Trustee.

La risposta al quesito presuppone l’inquadramento, pur sintetico, dell’istituto giuridico del Trust, implicante la traslazione della titolarità di un bene o di un complesso di beni (anche eterogenei) dal disponente (Settlor) al Trustee, con l’effetto precipuo di separare – o “segretare” – il compendio conferito in Trust dal patrimonio del disponente stesso e del Trustee; quest’ultimo funge da amministratore dei beni nell’interesse dei beneficiari indicati dal Settlor o per un unico scopo prestabilito.
Come è ben noto manca nell’ordinamento interno una disciplina espressa del Trust, che vada oltre la questione dei riflessi della ratifica della Convenzione dell’Aja che ancora coinvolge il dibattito della dottrina, mentre l’amministrazione finanziaria ha adottato diverse direttive in ordine alle implicazioni fiscali dell’istituto; ordinamenti esteri contemplano, invece, specifiche regolamentazioni.
Pacifica è in dottrina la qualificazione fiduciaria della preposizione del Trustee, il quale è chiamato al compimento degli atti di gestione patrimoniale coerentemente con le istruzioni assegnate dal Settlor.
Osserva la Commissione che, seppure siffatta natura fiduciaria dell’incarico non appare, in via di principio generale ed astratto, confliggente con la disciplina dell’incompatibilità con l’esercizio della professione forense, delineata dall’art. 18 della L. 31 dicembre 2012 n. 247, la relativa valutazione non può prescindere dalla previa ricognizione, caso per caso, della composizione del patrimonio conferito in Trust e dei conseguenti poteri gestori attribuiti al Trustee; occorre, infatti, di volta in volta, verificare che l’attuazione di queste funzioni non configuri “l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale”, ovvero “la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale” o “la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali … nonché … di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione”, espressamente vietate dall’art. 18, comma 1 lett. b) e c) della L. n. 247/2012.
Deve, pertanto, concludersi che al quesito del Consiglio rimettente può essere data risposta nel senso che, in via di principio, l’attività del Trustee non è di per sé incompatibile, salvo si traduca nell’esercizio di funzioni di per sé incompatibili; di talché rientra nei compiti del Consiglio valutare se il Trustee si sia fatto carico di compiti o funzioni incompatibili.

Consiglio Nazionale Forense (rel. Berruti), parere 11 dicembre 2013, n. 118

Quesito n. 329, COA di Pesaro

 


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Colui che si tiene più lungi dal proprio secolo, è altresì colui che meglio lo rispecchia  (O. Wilde)