
Si legge nella sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ai punt1 5.1, 5.2, 5.3 e 6:
"5.1. Se è vero che il silenzio serbato sull’istanza in sanatoria, decorsi 60 giorni, va qualificato come diniego tacito ed è impugnabile nel termine di successivi 60 giorni (v. Cons. St., V, n. 5307/2014), altrimenti diventa inoppugnabile; è vero anche che la nota ricevuta ad aprile del 2012 ha segnato l’avvio di un nuovo procedimento d’ufficio - di riesame del precedente diniego - che deve pur sempre trovare una conclusione formale.
5.2. Ciò sulla scorta degli indirizzi più recenti (v., ad esempio,Cons. St., IV, n. 4696/2014) che ampliano il novero delle fattispecie nelle quali è dato ravvisare un obbligo di provvedere, fondando tale obbligo su una concezione del procedimento inteso come un modello (non più solo di azione, ma anche) di relazione, tra il privato e la p.a., nel quadro di un rapporto (o di un “contatto”) da cui discendono obblighi di protezione e doveri di correttezza.
5.3. Nel caso di specie è evidente che la nota del Comune dell’aprile 2012 – contenente una sorta di preavviso di accoglimento condizionato dell’originaria istanza - abbia generato un affidamento dell’odierna appellante, quanto meno ad una conclusione formale della vicenda sulla base di un atto espresso che invece, nel prosieguo, non è più intervenuto, senza alcuna giustificazione.
6. In conclusione, l’appello è fondato e va accolto, con la conseguenza che, in riforma della sentenza di primo grado, accertato l’obbligo del Comune di provvedere, lo stesso va condannato ad adottare, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di questa sentenza, un provvedimento espresso che dia seguito alla richiamata nota del 26 aprile 2012. Altrimenti si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, gravando il Comune di ulteriori spese."
Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4696 del 2014, al punto 1 della motivazione in diritto:
"per la P.A. l'obbligo giuridico di provvedere, positivizzato in via generale dall'art. 2 della legge n. 241/1990, sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, derivandone che il silenzio-rifiuto è un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento (cfr.: Cons. St., Sez. IV, 22.6.2006 n. 3883; Id, 4.9.1985 n. 333 e 6.2.1995 n. 51; Sez. V 6.6.1996 n. 681 e 15.9.1997 n. 980; Sez. VI, 11.11.2008). Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che tale obbligo è rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (ex plurimis: Cons. St., sez VI, 14.10.1992 n. 762)."
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n. 189/2015 E LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 4696/2014 ...
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