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vecchio codice deontologico

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vecchio codice deontologico forense

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Quando il silenzio è impugnabile? Quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di provvedere ?

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Si legge nella sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, ai punt1 5.1, 5.2, 5.3 e 6:

"5.1. Se è vero che il silenzio serbato sull’istanza in sanatoria, decorsi 60 giorni, va qualificato come diniego tacito ed è impugnabile nel termine di successivi 60 giorni (v. Cons. St., V, n. 5307/2014), altrimenti diventa inoppugnabile; è vero anche che la nota ricevuta ad aprile del 2012 ha segnato l’avvio di un nuovo procedimento d’ufficio - di riesame del precedente diniego - che deve pur sempre trovare una conclusione formale.
 5.2. Ciò sulla scorta degli indirizzi più recenti (v., ad esempio,Cons. St., IV, n. 4696/2014) che ampliano il novero delle fattispecie nelle quali è dato ravvisare un obbligo di provvedere, fondando tale obbligo su una concezione del procedimento inteso come un modello (non più solo di azione, ma anche) di relazione, tra il privato e la p.a., nel quadro di un rapporto (o di un “contatto”) da cui discendono obblighi di protezione e doveri di correttezza.
 5.3. Nel caso di specie è evidente che la nota del Comune dell’aprile 2012 – contenente una sorta di preavviso di accoglimento condizionato dell’originaria istanza - abbia generato un affidamento dell’odierna appellante, quanto meno ad una conclusione formale della vicenda sulla base di un atto espresso che invece, nel prosieguo, non è più intervenuto, senza alcuna giustificazione.
 6. In conclusione, l’appello è fondato e va accolto, con la conseguenza che, in riforma della sentenza di primo grado, accertato l’obbligo del Comune di provvedere, lo stesso va condannato ad adottare, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di questa sentenza, un provvedimento espresso che dia seguito alla richiamata nota del 26 aprile 2012. Altrimenti si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta, gravando il Comune di ulteriori spese."

Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato n. 4696 del 2014, al punto 1 della motivazione in diritto: 

"per la P.A. l'obbligo giuridico di provvedere, positivizzato in via generale dall'art. 2 della legge n. 241/1990, sussiste ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, derivandone che il silenzio-rifiuto è un istituto riconducibile a inadempienza dell'Amministrazione, in rapporto a un sussistente obbligo di provvedere che, in ogni caso, deve corrispondere ad una situazione soggettiva protetta, qualificata come tale dall'ordinamento (cfr.: Cons. St., Sez. IV, 22.6.2006 n. 3883; Id, 4.9.1985 n. 333 e 6.2.1995 n. 51; Sez. V 6.6.1996 n. 681 e 15.9.1997 n. 980; Sez. VI, 11.11.2008). Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che tale obbligo è rinvenibile anche al di là di un'espressa disposizione normativa che tipizzi il potere del privato di presentare un'istanza e, dunque, anche in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità impongano l'adozione di un provvedimento ovvero tutte quelle volte in cui, in relazione al dovere di correttezza e di buona amministrazione della parte pubblica, sorga per il privato una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) dell'Amministrazione (ex plurimis: Cons. St., sez VI, 14.10.1992 n. 762)."

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n. 189/2015 E LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO n. 4696/2014 ...

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Restituzione di somme pagate in forza di sentenza cassata

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Si legge in Cass. civ., sez. 3, 18/1/2016, n. 667: "... in sede  di  legittimita'  non  e'  mai ammissibile  una  pronuncia di restituzione delle  somme  corrisposte sulla  base della sentenza cassata, neanche nel caso in cui la  Corte di  cassazione, annullando la sentenza impugnata, decida la causa nel merito,  ai  sensi dell'articolo 384 c.p.c., in quanto per  tale  domanda accessoria non opera, in mancanza di espressa previsione, l'eccezione al principio generale secondo cui alla Corte compete solo il giudizio rescindente,  sicche' la stessa, ove il pagamento sia avvenuto  sulla base  della  sentenza  annullata,  va  proposta  al  giudice  che  ha pronunciato quest'ultima, a norma dell'articolo 389 c.p.c. (Cass. Sentenza n. 12218 del 17/07/2012)."

 

Cour de cassation 851/2016 su indennità risarcitoria per privazione della qualità di avvocato

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La sentenza della Cour de cassation francese n. 851/2016 del 6/7/2016 interviene (dopo il Conseil constitutionnel) in materia di indennità risarcitoria per la privazione della qualità di avvocato. Richiama, al riguardo, l'art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (in particolare la sentenza Scordino c. Italia).

LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 851/2016 DELLA COUR DE CASSATION FRANCESE N. 851/2016 ...

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Sentenza Trib Roma 4805 /2017 sui limiti della delegificazione della previdenza forense

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Si legge nella sentenza del Tribunale di Roma n. 4805/2017 sui limiti della delegificazione della previdenza forense attraverso atti regolatori della Cassa:

"Ne risulta quindi una sostanziale delegificazione, affidata dalla legge all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essi imposti, per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo -ferma restando l'obbligatorietà della contribuzione e del rapporto previdenziali- concernente le prestazioni a carico degli enti stessi anche in deroga a disposizioni preesistenti.

Il sindacato giurisdizionale sugli atti di delegificazione adottati da tali enti investe dunque il rispetto, da un lato, dei limiti imposti all'autonomia degli enti, dall'altro, dei limiti costituzionali.

Ebbene, sulla base di questi principi, la delegificazione operata dal legislatore nel consentire alla Cassa Forense di stabilire la misura del contributo obbligatorio minimo non sembra in se violare alcun limite costituzionale.

Quel che emerge dalla disamina del quadro normativo è che il legislatore, fin dalla privatizzazione della Cassa Forense, si è preoccupato di assicurare l'equilibrio economico - finanziario e di garantire l'erogazione delle prestazioni, prevedendo la vigilanza del Ministero del lavoro (d.lgs. n. 509/94), sicchè, ferma restando la discrezionalità tecnica affidata alla Cassa nel come attuare i principi stabiliti dalla legge, questi ultimi impongono l'equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità nel pagamento delle prestazioni.

Alla stregua di queste considerazioni, posto che nessuna deduzione concreta è stata effettuata per ritenere che la misura del contributo obbligatorio sia stata individuata in modo irragionevole o arbitrario, la censura -formulata genericamente in ricorso- va disattesa."

 


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Le generalizzazioni intellettuali sono sempre interessanti, ma le generalizzazioni in fatto di morale sono prive di ogni significato (O. Wilde)