Il 12 febbraio 2014 l'Antitrust ha reso pubblica la sua Relazione semestrale sul conflitto di interessi (legge 20 luglio 2004, n. 215).
Vedasi, in particolare, pag. 15,16, 23, 24, 25, 28, 31, 32.
Si legge a pag. 15 della Relazione semestrale "alcuni divieti non risultano immediatamente comprensibili e richiedono valutazioni non sempre agevoli per il titolare interessato".
A pag. 16, con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, 215/2004, si precisa che "l’accertamento della connessione tra gli ambiti di esercizio dell’attività professionale o di lavoro autonomo, da un lato e delle funzioni di governo, dall’altro, presenta indubbie complessità".
A pag. 23 si chiarisce la posizione assunta dall'Autorità garante della concorrenza in ordine alla sufficienza d'una "sospensione" dall'albo e alla non necessità della più radicale "cancellazione" dall'albo professionale per un titolare di cariche di Governo. Vi si legge: "Attività professionali e di lavoro autonomo. Il titolare di cariche di governo non può, nello svolgimento del proprio incarico, “esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici e privati” (articolo 2, comma 1, lettera d, della legge n. 215/04). L’Autorità ha, in merito, sottolineato come debbano ricorrere congiuntamente le seguenti due condizioni: i) l’esercizio di un’attività professionale o di lavoro autonomo; ii) la connessione di tale attività con la carica di governo ricoperta.
In relazione alla sussistenza del primo elemento, in tema di iscrizioni ad albi professionali, l’Autorità ha confermato il proprio indirizzo secondo il quale ha ritenuto che una situazione di incompatibilità non potesse derivare dalla mera iscrizione ad un albo professionale, dovendo essere accompagnata anche dall’esercizio e, quindi, da un’attività effettivamente svolta. Tuttavia, si è espressa positivamente sulla possibilità per un titolare di cariche di Governo di sospendersi dall’albo sino al termine dell’incarico governativo.
Tale meccanismo di risoluzione dell’incompatibilità collegata all’esercizio della professione forense, è stato ritenuto compatibile con le prescrizioni in materia di incompatibilità governative nella misura in cui sia comunque garantita l’esclusione dall’esercizio effettivo dell’attività professionale."
E ancora, a proposito dei "divieti post-carica" si legge a pag. 24 e 25:
"Secondo il regime dei divieti post-carica, disciplinato dall’art. 2, comma 4, della legge, alcune delle incompatibilità disciplinate dal precedente comma 1, perdurano per 12 mesi dalla cessazione del mandato governativo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro, che operino “prevalentemente” in settori “connessi” con l’attività istituzionale precedentemente svolta. L’estensione riguarda, in particolare, i seguenti divieti: ... ai sensi della lettera d), lo svolgimento di attività professionali o di lavoro autonomo, in materie connesse con l’attività di governo (di qualunque natura, anche se gratuite), qualora l’attività stessa sia esercitata nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica di governo esercitata."
E a pag. 28: "Con riguardo, infine, alla ripresa delle attività professionali sospese durante il mandato, un ex Ministro del Governo Monti si è rivolto all’Autorità, in merito alla possibile ripresa della propria attività di avvocato.
Il Collegio, sul punto, si è espresso più volte e, riprendendo il proprio consolidato orientamento ha chiarito che le attività professionali e di lavoro autonomo sono espressamente richiamate dall’articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 20 luglio 2004, n. 215 (art. 2, comma 1, lettera d, della legge). Tuttavia, il divieto, durante il regime post-carica, perdura solo laddove l’attività professionale sia svolta “nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta”.
Nel caso di specie, pertanto, si è ritenuto che, per dodici mesi dal termine dell’incarico di governo, l’attività di avvocato non possa essere esercitata nei confronti di enti di diritto pubblico (anche economici) e di società aventi fini di lucro, qualora tali soggetti svolgano la propria attività prevalente in settori connessi con le funzioni istituzionali svolte, così come disciplinate dalla normativa vigente."
Importantissime appaiono le Conclusioni formulate dall'Autorità Antitrust a pag. 31 e 32 della Relazione semestrale resa pubblica il 12 febbraio 2014:
"Per quanto attiene, poi, all’accertamento delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 2 della legge, i poteri dell’Autorità sono limitati alle seguenti iniziative: adozione di pronunce aventi natura essenzialmente ricognitiva che, nella sostanza, danno luogo ad una forma di responsabilità politica che accede al rapporto fiduciario che lega il Governo
al Parlamento; esercizio del potere di avviare (nei confronti dei titolari di carica che non diano seguito all’obbligo di far cessare la situazione di incompatibilità) il procedimento che conduce alla rimozione o alla decadenza dalla carica o dall’ufficio ad opera dell’amministrazione competente o di quella vigilante l’ente o l’impresa, nonché alla sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato o alla sospensione dall’iscrizione in albi e registri professionali, sempre ad opera degli ordini professionali competenti.
Tale potere di impulso procedimentale, al di là dell’intrinseca debolezza, ha anche il limite specifico di non essere attivabile nei confronti delle cariche assunte in società non assoggettate alla vigilanza pubblica (di gran lunga le più
frequenti nelle pronunce dell’Autorità), per le quali va evidenziata l’assenza nella legge di norme che garantiscano la possibilità di ricorso a misure autoritative per la rimozione delle corrispondenti situazioni di incompatibilità.
L’Autorità ha fatto presente, altresì, che il meccanismo di responsabilità politica prima richiamato, operante prevalentemente sotto il profilo reputazionale e nell’ambito del rapporto fiduciario che lega il Governo al Parlamento, non sembra poter funzionare nei confronti degli ex-titolari di carica che del Parlamento non facciano più parte. Per questi ultimi, la decisione dell’Autorità produce invero effetti assai limitati, in quanto al termine del mandato di governo termina anche quel rapporto fiduciario che motiva l’obbligo di comunicare l’avvenuta violazione ai Presidenti di Camera e Senato.
Fra l’altro, per gli ex titolari di cariche governative, non è previsto neanche un obbligo di comunicazione preventiva degli incarichi assunti, ai fini della verifica del rispetto dei divieti post-carica. Tale obbligo, infatti, è limitato testualmente dalla legge ai soli titolari il cui incarico sia in corso (art. 5) e, come suggerito in altre occasioni dall’Autorità (nota 14: cfr. Relazione del Presidente dell’Autorità, Giovanni Pitruzzella, nell’audizione del 29 marzo 2012, dinanzi alla I Commissione permanente della Camera dei Deputati) prevedendo, fra l’altro, non soltanto l’obbligo di dichiarare le situazioni di incompatibilità sussistenti alla data di assunzione della carica, bensì di comunicare tutte le
cariche, gli uffici e le funzioni sussistenti alla data di assunzione dell’incarico di governo, lasciando poi all’Autorità la valutazione sull’eventuale qualificazione delle stesse come incompatibili.
...
L’introduzione di più efficaci misure sanzionatorie contribuirebbe certamente a rafforzare il vigente sistema delle incompatibilità governative previsto dalla legge n. 215/2004, conformandolo, peraltro, al contesto normativo generale che, in materia di incompatibilità pubbliche ha subito, per effetto dei recenti interventi normativi (in primo luogo ad opera della citata legge anticorruzione), una netta evoluzione verso più decisi e puntuali strumenti di intervento capaci di promuovere nella collettività una più diffusa sensibilità sui temi dell’etica pubblica."
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