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Contributi figurativi: privilegio anche per avvocati nominati giudici della Corte costituzionale

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Nella trasmissione "Mezz'ora in più" del 15 aprile 2018, Tito Boeri avrebbe detto che ci sono oltre 1300 ex parlamentari che nel periodo in cui ricoprivano cariche elettive erano in aspettativa. A costoro i contributi datoriali sono stati pagati dall'Inps. Parliamo di persone che guadagnavano anche 100 mila euro. Noi come Inps abbiamo versato e versiamo, in termini di contributi figurativi, il 24% di queste retribuzioni. Tutto questo moltiplicato per 5 anni". Si tratta, dunque, conclude, "di una somma rilevante.

APPROFONDIAMO: La contribuzione figurativa è prevista in favore di tutti quei lavoratori che, al fine di svolgere una carica sindacale o elettiva pubblica, richiedono un periodo di aspettativa non retribuita dal lavoro (non è riconosciuta infatti in favore di chi non lavora al momento della proclamazione o di chi usufruisce dell'aspettativa durante rapporti di lavoro successivi ad essa). Questi contributi figurativi sono previsti e disciplinati dall'art 31 della legge n. 300/1970 e dall'art. 3 del dlgs. n. 564/1996. Insieme ai contributi obbligatori versati durante l'attività lavorativa, formano l'importo della pensione dei parlamentari. Questo beneficio, previsto inizialmente per i dipendenti del settore privato, venne esteso anche ai dipendenti pubblici con il dlgs. n. 29/1993 .

In particolare, il beneficio contributivo è previsto in favore di coloro che ricoprono una carica elettiva al Parlamento nazionale, Europeo, alle assemblee regionali e che sono iscritti: all'A.G.O (Gestione dei lavoratori dipendenti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria); ai Fondi Elettrici; a quelli del Trasporto Pubblico, Aereo e delle Ferrovie dello Stato; al Fondo Pensione Sportivi Professionisti (F.P.S.P); e ai Fondi Poste, Telefonici e Volo.

Per i lavoratori chiamati a svolgere altre funzioni pubbliche i contributi figurativi sono previsti solo per le cariche elettive, anche di secondo grado. Preesistendo il principio della preesistenza del rapporto di lavoro, colui che beneficia della contribuzione figurativa conserva la posizione assicurativa dopo il momento della proclamazione.

Recita il comma 1 dell'art. 38 della legge n. 488/1999 : "I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza".

Bisognerebbe allargare la valutazione critica anche ai contributi figurativi calcolati da Cassaforense a favore di quegli avvocati che sono nominati giudici della Corte costituzionale.

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Avvocati dipendenti di studi legali? Sarebbe la peggiore delle incompatibilità, a meno che ...

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... ameno che questa novità sia una semplice conseguenza di un più ampio intervento in tema di incompatibilità nelle professioni e cioè a meno che, come da tempo propone l'Antitrust, non si giunga ad eliminare sia l’incompatibilità dell’esercizio di una attività professionale in forma dipendente, sia il contemporaneo esercizio di più attività professionali libere, sia il contemporaneo esercizio di una attività professionale libera e di una attività in qualità di dipendente.

Il 28/3/2018 è stato presentato alla Camera la proposta di legge n. 428/2018, d'iniziativa dei Deputati Gribaudo (PD), Orfini (PD), Fassina (LEU), Fragomeli (PD), Pezzopane (PD), Pini (PD), Zan (PD), Pastorino (LEU). E' stata assegnata alla Commissione giustizia in sede referente il 4/7/2018.

Scrivono i proponenti ai loro onorevoli colleghi: "... La presente proposta di legge ha dunque l'obiettivo di far cessare questa situazione e di garantire a questi avvocati il giusto riconoscimento e la giusta tutela legislativa, modificando l'articolo 19 della legge n. 247 del 2012 e introducendo un'ulteriore deroga al regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 18 della medesima legge.

Si prevede infatti di far decadere l'incompatibilità tra la professione forense e il lavoro dipendente o parasubordinato, quando questo sia svolto in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense.

Non si tratta, quindi, di permettere che un avvocato possa essere assunto per un qualsiasi tipo di lavoro da un qualunque datore di lavoro, essendo la proposta di legge rivolta solo agli avvocati che lavorano come tali negli studi legali di altri avvocati. ..."

Dunque resterebbe in vigore la generale incompatibilità col lavoro subordinato di cui all'art. 18, lettera d, della l. 247/12. E' PROPRIO QUESTO CHE NON VA BENE, O ALMENO NON BASTA.

Già, infatti, l’Antitrust ebbe ad indicare, nel corso della XIII legislatura, su richiesta del Presidente del Consiglio, ex art. 22, l. 287/1990, quali dovrebbero essere i limiti delle incompatibilità nell’accesso alle professioni e nel loro esercizio (con riguardo anche alla professione forense). Nel suo parere, del 5/2/99, sul disegno di legge 5092, recante “delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali” (c.d. “progetto Mirone”) affermò infatti: “... va rilevata la mancanza nel disegno di legge di previsioni atte a mitigare l’attuale regime delle incompatibilità professionali. Una attenta riforma delle modalità di esercizio della professione coerente con i principi della concorrenza richiede invece l’eliminazione di tutte quelle incompatibilità non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi che esse intendono perseguire o le cui finalità siano perseguibili attraverso strumenti meno restrittivi della concorrenza. Tale eliminazione riguarda sia l’incompatibilità dell’esercizio di una attività professionale in forma dipendente sia il contemporaneo esercizio di più attività professionali liberesia il contemporaneo esercizio di una attività professionale libera e di una attività in qualità di dipendente”.

LA PROPOSTA DI LEGGE 428/2018 PROPONE, INVECE, L'ASSURDO: CANCELLARE L'UNICA INCOMPATIBILITA' CHE, TRA QUELLE DI CUI ALLA LETTERA D DELL'ART. 18, PRESENTA UN MINIMO DI GIUSTIFICABILITA'. UN AVVOCATO, INFATTI, NON PUO' ESSERE COMPLETAMENTE INDIPENDENTE (COME RICHIEDE IL RUOLO DI DIFENSORE) SE E' PROPRIO IL CONTENUTO DELLA SUA ATTIVITA' DIFENSIVA A POTER ESSERE INFLUENZATO DAL SUO DATORE DI LAVORO.

SE SI VUOLE INTRODURRE LA FIGURA DELL'AVVOCATO DIPENDENTE DEL SUO COLLEGA, SI CANCELLI PARALLELAMENTE, IN PRIMO LUOGO, L'INCOMPATIBILITA' TRA AVVOCATURA E IMPIEGO PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO. SI RILEGGANO, AL RIGUARDO: LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 189/2001, LE RIPETUTE SEGNALAZIONI DELL'ANTITRUST IN TEMA DI INCOMPATIBILITA' FORENSI E QUESTO MIO ARTICOLO SULLA CORRETTA DEFINIZIONE DI "INDIPENDENZA DELL'AVVOCATO".

Si consideri poi che la sentenza della Corte Costituzionale dell’11/6/2001, n. 189, afferma: “Per quanto riguarda poi i doveri propri della professione forense, non è dubbio che il diritto di difesa risulta garantito solo se l’avvocato, in piena fedeltà al mandato, è in grado di esercitare compiutamente il ministero tecnico a lui affidato ed in relazione a tale basilare principio, non sembrano, invero, porsi, per i professionisti legati da un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, in regime di part time ridotto, particolari esigenze che non possano trovare soddisfazione, così come per l’opera di tutti i professionisti, in quella disciplina generale dell’attività da essi svolta, che giunge a contemplare anche il presidio, ove occorra, della sanzione penale (artt. 380 e 622 c.p.)”.

E ancora, si consideri la sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2012 nelle cause C-422/11 P e C-423/11 P. Essa ha dato una interpretazione rigorosa, e nel contempo non liberticida, della indipendenza essenziale allo svolgimento della professione forense (innanzi ai giudici dell'Unione Europea ma anche, deve ritenersi, innanzi ai giudici nazionali). In particolare la CGUE:

1) per un verso (ribadendo con rigore, al punto 24, quanto già statuito al punto 45 della sentenza Akzo Chemicals e Akeros Chemicals contro Commissione) ha evidenziato che il concetto di indipendenza dell'avvocato implica mancanza di rapporto di impiego tra l'avvocato e il suo cliente (ma, nota bene, non anche una mancanza di rapporto di impiego con altro soggetto che non sia il cliente);

2) per altro verso ha attuato il principio di proporzionalità -sancito all'art. 5, paragrafo 4, TUE- ed ha chiaramente ammesso (al punto 44) che potrebbero rilevare, ove fossero dimostrate sussistenti, misure materiali e formali che possano "garantire l'indipendenza dell'avvocato allo stesso modo dell'assenza di qualsiasi rapporto di impiego tra quest'ultimo ed il suo cliente". IO RICHIEDEREI ANALOGO RIGORE PER GARANTIRE L'INDIPENDENZA DELL'AVVOCATO DAL SUO COLLEGA CHE SIA ANCHE SUO DATORE DI LAVORO.  CERTAMENTE PIU' FACILE SAREBBE GARANTIRE L'INDIPENDENZA DI UN AVVOCATO CHE INVECE CHE DIPENDERE DA UN SUO COLLEGA SIA UN IMPIEGATO PUBBLICO A PART TIME RIDOTTO: L'HA GIA' DETTO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 189/2001 NEL PASSO CHE HO SOPRA RIPORTATO.

Si consideri infine l'ordinanza della Cassazione, sez. lav., 7320 del 14/3/2019. La stessa, nello statuire che gli insegnanti in part time verticale o misto debbano partecipare all'attività collegiale anche se la convocazione per tale attività è disposta in giorni della settimana non coincidenti in quelli stabiliti per l'insegnamento, ha evidenziato uno dei tanti punti critici del vigente sistema delle compatibilità e incompatibilità forensi, come regolate dalla l. 247/2012. Un tale obbligo di partecipazione all'attività collegiale, infatti, è in contrasto con i rigidi criteri di prevalenza della attività difensiva dell'avvocato rispetto alle altre sue attività lavorative, declamati dalla l. 247/2012. In particolare, è evidente che la permanente compatibilità con l'iscrizione all'albo forense prevista in via d'eccezione dalla l. 247/2012 a favore dei docenti già iscritti all'albo secondo le regole vigenti prima dell'entrata in vigore della l. 247/2012 stessa (permanente compatibilità che ha salvaguardato i loro diritti quesiti alla compatibilità, in contrasto ingiustificabile rispetto al rigore iconosclasta col quale, al contrario, sono stati travolti i diritti quesiti dei dipendenti pubblici a part time ridotto già iscritti all'albo forense in forza della l. 662/1996, art. 1, co 56 e ss.). mette sotto gli occhi di tutti lo svuotamento del detto principio di prevalenza dell'attività difensiva per quei docenti-avvocati che son tenuti  spesso a partecipare alle attività collegiali da insegnante. MA LE INCONGRUENZA DEL REGIME DELLE COMPATIBILITA' E INCOMPATIBILITA' FORENSI SONO NUMEROSISSIME !!!

LEGGI DI SEGUITO IL TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 428/2018 ...

 

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Cass. 9878/08: avvocati soggetti a regole su concorrenza

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Cassazione 9878/2008 è malamente intesa da chi vi trova conferma della tesi per cui le regole comunitarie e interne sul principio di concorrenza non dovrebbero applicarsi neppure agli avvocati. Il caso  deciso dalla Cassazione si riferisce ai soli notai! Leggendo con attenzione la sentenza della Cassazione (depositata il 15/4/2008 e riportata su Rassegna Forense, n. 1, Gennaio-Marzo 2008) si trova, anzi, conferma che solo "ragioni imperative d'interesse pubblico" possono, per gli avvocati, giustificare un intervento legislativo che renda più difficile l'accesso alla professione e costituisca una "restrizione della libera prestazione di servizi". 
LEGGI DI SEGUITO UNO STRALCIO DELLA SENTENZA 9878/08 ...

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Responsabile lo Stato membro se direttiva UE è mal trasposta da privato "emanazione dello Stato"

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L'Avvocato generale della CGUE Eleanor Sharpston , nelle sue conclusioni in causa C-413/15 (Farrel) depositate il 22/6/2017, chiarisce quando uno Stato membro è responsabile per cattiva trasposizione di direttiva imputabile a ente privato. Si sofferma sulla definizione di "emanazione dello Stato" ai fini della determinazione della responsabilità dello Stato membro per aver omesso di trasporre una direttiva in maniera adeguata.

LEGGI QUI LE CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE.

 

LE DISFUNZIONI DELL’E-COMMERCE NEL MIRINO DELL’ANTITRUST

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COMUNICATO STAMPA DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

LE DISFUNZIONI DELL’E-COMMERCE NEL MIRINO DELL’ANTITRUST

Con tre diversi provvedimenti a carico di altrettante aziende, l’Antitrust è intervenuta su alcune disfunzioni nell’esercizio dell’e-commerce per pratiche commerciali scorrette.

I primi due riguardano in particolare la fattispecie della “mancata consegna del prodotto”. In un caso, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 125mila euro all’impresa individuale MGM (50mila per “informazioni relative alla disponibilità dei prodotti e ai tempi di consegna” e altri 75mila euro per “opposizione di ostacoli all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori acquirenti”). Nell’altro caso, sempre per mancata consegna del prodotto, l’Agcm ha disposto che l’impresa Il Mercato dell’Affare “sospenda ogni attività diretta alla vendita di prodotti non disponibili” e ne comunichi all’Autorità l’esecuzione (in caso di inottemperanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 5 milioni di euro).

Un analogo provvedimento è stato disposto, infine, a carico dell’impresa “Zion Smart Shop” per pratiche commerciali scorrette. Anche queste condotte sono consistite nel diffondere informazioni non veritiere sulla disponibilità dei prodotti e sui tempi di consegna e nell’opporre difficoltà di varia natura all’esercizio dei diritti contrattuali dei consumatori.

Roma, 18 maggio 2015

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Non sono certo di ben sapere cosa sia il pessimismo (O. Wilde)