{mosimage} Sul numero 1/2007 di "La previdenza forense" Remo Danovi, ex presidente del C.N.F., scrive un articolo interessante anche per gli avvocati part time, dal titolo "Il principio di incompatibilità e la riforma dell'ordinamento - Troppo rigore per l'incompatibilità"....
Scrive tra l'altro Danovi, fornendo una interpretazione sistematica ed evolutiva dell'art. 3 del r.d.l. 1578/33: "... Insomma, mi sembra un attentato alla stessa dignità dell'avvocato e alla sua professionalità (quando poi, oggi, esistono perfino le società tra avvocati, s.t.p., legittimamente costituite ai sensi degli artt. 16 e segg. del d. lgs. 2 febbraio 2001, n. 96) escludere la possibilità per gli avvocati di assumere cariche all'interno dei consigli di amministrazione. ... A mio parere, dunque, non deve essere proclamata l'esistenza di una incompatibilità di diritto, nella assunzione di cariche societarie, ma di una incompatibilità di fatto, laddove sia impedito lo svolgimento effettivo di una qualsiasi attività professionale in autonomia e indipendenza, per la pluralità degli incarichi o per le modalità di svolgimento degli stessi".
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