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Il decreto legge N. 101/2013 sulla Pubblica amministrazione, convertito in legge 125/2013, punta a garantire gli standard e i livelli di efficienza delle Amministrazioni, anche attraverso un'ulteriore revisione della spesa pubblica. A tal fine impone, tra l'altro, un giro di vite sulle consulenze esterne. Le spese per consulenze non possono essere superiori, per il 2014, all’80% di quanto speso nel 2013 e, per il 2015, al 75% di quanto speso d nell’anno precedente.
La mediaconciliazione si deve svolgere anche su controversie relative ad atti della pubblica amministrazione di natura non autoritativa. Lo chiarisce la circolare 9/2012 emanata dal ministero della Funzione Pubblica il 10 agosto 2012 ed avente ad oggetto . La circolare parte dalla premessa che, "con riferimento alle controversie di cui è parte la pubblica amministrazione, l'articolo 1, comma 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 prevede che la disciplina della mediazione non si estenda, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa nè alle controversie che abbiano ad oggetto la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Rientrano, pertanto, nel novero delle controversie disciplinate dal d.lgs. 28/2010 esclusivamente quelle che implichino la responsabilità della pubblica amministrazione per atti di natura non autoritativa". Ciò chiarito, la circolare fornisce "indicazioni sull'attività che l'amministrazione, come parte attrice o convenuta, è chiamata a svolgere al fine dell'eventuale transazione".
Saranno chiamati a difendere la pubblica amministrazione nella fase della mediazione i dipendenti pubblici, mentre l'Avvocatura dello Stato (come accade rispetto a tutte le procedure non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto) si limiterà a svolgere
E ancora, sulla rappresentanza dell'amministrazione, si legge:
"Fermo restando quanto detto in ordine all'attività di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, si precisa quanto segue.
Ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la sottoscrizione dell'accettazione della proposta di conciliazione e la rappresentanza dell'amministrazione davanti all'organismo di mediazione è demandata al dirigente dell'Ufficio dirigenziale generale competente sulla materia oggetto della controversia ovvero ad altro dirigente a tal fine delegato.
Le suddette funzioni possono essere altresì delegate a dipendenti di qualifica non dirigenziale che, è opportuno, siano dotati di comprovata e particolare competenza ed esperienza nella materia del contenzioso e in quella a cui afferisce la controversia.
Sulla base di criteri trasparenti ed oggettivi le amministrazioni individuano preferibilmente dipendenti di area III del comparto Ministeri o categoria equiparata con formazione di tipo giuridico-economico, in possesso del titolo di studio della laurea (L) ovvero del diploma di laurea (DL) o di titoli di studio equiparati (LS ed LM) che, ove non in possesso della competenza specifica nella materia trattata, possono essere coadiuvati da personale tecnico o professionale nell'espletamento della funzione di rappresentanza dell'amministrazione.
Le amministrazioni pubbliche valutano se assegnare la funzione di rappresentanza ad un Ufficio dirigenziale già esistente, centralizzando la competenza sulla procedura di mediazione, ovvero se attribuire la funzione all'Ufficio dirigenziale di volta in volta competente rispetto alla materia trattata nella controversia.
Ai fini della rappresentanza nel procedimento di mediazione, le amministrazioni, ove possibile, si avvalgono degli Uffici territoriali con sede nel luogo in cui si svolge il procedimento di mediazione.
All'Ufficio individuato per lo svolgimento della funzione di rappresentanza è data, altresì, la competenza a produrre la richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato secondo i criteri sopra descritti.
Appare preferibile che le sedi periferiche di amministrazioni con articolazione sul territorio, preliminarmente alla richiesta di parere all'Avvocatura dello Stato, interessino la propria sede centrale".
Con riguardo alla scelta dell'organismo di mediazione, si legge in circolare: "A garanzia del principio di economicità e come suggerito dall'Avvocatura dello Stato, anche in relazione ai contenuti della propria circolare interna n. 41/2012, le pubbliche amministrazioni provvedono alla scelta dell'organismo di mediazione che comporti minori oneri, avvalendosi, ove del caso, delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.Per massimizzare il risparmio, le amministrazioni pubbliche dovranno anche emanare bandi per l'individuazione dell'organismo di mediazione più economico presente sul mercato".
LEGGI QUI L'INTERA CIRCOLARE 9/2012 DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.
MIO COMMENTO: Non si può sottacere l'importanza della mediazione sui diritti disponibili della pubblica amministrazione. Si tratta, evidentemente, di "soldi" di tutti. Per questo non vanno svenduti anche se si vuole tenere l'Avvocatura dello Stato concentrata su questioni più importanti.
E allora, dopo l'abrogazione della incompatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto ed iscrizione all'albo degli avvocati (ad opera del D.P.R. 137/2012 e, comunque, "in ogni caso" alla data del 13 agosto 2012, in forza del comma 5-bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011 ?; oppure in forza della innovativa disposizione di cui alla lettera ddell'art. 18 della l. 247/12?), appare essenziale riservare ai dipendenti pubblici a part time ridotto che siano anche avvocati (regolarmente iscritti all'albo e non meramente abilitati all'esercizio della professione forense) un ruolo di primo piano nella gestione dei procedimenti di mediazione nei quali sia coinvolta la pubblica amministrazione datrice di lavoro dell' "avvocato prt time". Non è per sfiducia verso le capacità professionali di dirigenti o impiegati particolarmente esperti nei vari settori dell'azione amministrativa, ma è per difendere al meglio gli interessi delle amministrazioni nella gestione della procedura di mediazione, che sarà bene "approfittare" della professionalità di veri avvocati (tali dovranno esser riconosciuti i dipendenti pubblici in part time che potranno iscriversi all'albo forense in forza dell'innovativa disposizione dell'art. 18, lettera d, della l. 247/12 che sostituisce alla previgente "incompatibilità da impiego" una "incompatibilità da attività") una volta sarà riconosciuta abrogata l'incompatibilità in passato prevista dalla l. 339/03. Infatti, gli "avvocati part time" delle Amministrazioni, in quanto, appunto, avvocati, sono avvezzi a trattare le procedure obbligatorie di mediazione. Le pubbliche amministrazioni, dunque, potranno e dovranno "approfittare" (come insegna la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001) della professionalità vera dei loro dipendenti avvocati che s'accressce quotidianamente dalla frequentazione delle aule di giustizia. SULLA COSA PUBBLICA NON SI SCHERZA (ANCHE PER LE POSSIBILI RICADUTE DI RESPONSABILITA' CONTABILE). DUNQUE, MOSTRANDO DI NON VOLER PIU' SEGUIRE IL MOTTO "TODOS CABALLEROS !" SI ATTRIBUISCANO DA PARTE DELLE SINGOLE AMMINISTRAZIONE I RUOLI CHIAVE DELLA GESTIONE DELLA "MEDIACONCILIAZIONE" AI DIPENDENTI A PART TIME RIDOTTO ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI. Ciò tenendo, altresì, presente che, come pure si legge in circolare, la medesima "per la parte relativa ai chiarimenti e alle indicazioni di carattere generale, è rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per ragioni di competenza e di autonomia organizzativa, invece, la parte del documento in cui si forniscono indicazioni sulle modalità procedurali e sulla rappresentanza in giudizio dell'amministrazione non sono rivolte alle Regioni e alle autonomie locali, fermo restando che i principi espressi possono essere considerati utili criteri applicativi ove compatibili".
Un dato normativo indiscutibile va posto a base del ragionamento: l'art. 1 del d.lgs. 61/2000 distingue, anche nell'impiego pubblico, tra e , e tra , e . In particolare si intende:
- a) per «tempo pieno» l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;
- b) per «tempo parziale» l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);
- c) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale» quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- d) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale» quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- d bis) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto» quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d).
Ebbene, mi pare scandaloso che la Pubblica amministrazione non adoperi al meglio le professionalità interne, quelle vere (che se non sono considerate se ne vanno altrove), come quella dei c.d. "avvocati-part-time". La professionalità di questi impiegati che per alcuni giorni a settimana fanno l'avvocato "nel libero Foro" (N.B.: non è loro consentito ricevere incarichi professionali dalla amministrazione di appartenenza e, addirittura, non possono patrocinare in cause nelle quali sia parte una qualunque pubblica ammiistrazione) deriva dall'effettivo esercizio della professione forense nei giorni nei quali essi (impiegati a part time ridotto) non fanno l'impiegato ma fanno l'avvocato. L'esercizio effettivo della professione forense da parte dei c.d. "avvocati-part-time" non è nemmeno lontanamente paragonabile, quanto ad "effetto professionalizzante", ai poco credibili corsi di formazione interni alla Pubblica amministrazione. Nessun Governo interessato ad una buona riforma della P.A. dovrebbe sottovalutare l'utilità per l'efficienza della Amministrazione del poter contare sull'apporto di conoscenze che possono fornire (certo a buon mercato, rispetto ai consulenti esterni) quegli impiegati che, quali avvocati, frequentano costantemente le aule di giustizia (tra gli avvocati-part-time ci sono anche cassazionisti) e, essendo avvocati a tutti gli effetti, sono certamente attenti alla loro formazione continua (e se la pagano da soli), che per loro è obbligatoria per legge a pena di sanzione disciplinari irrogate dai Consigli degli Ordini degli Avvocati.
Mi pare una decisione scellerata quella (presa nel 2003 attraverso la legge n. 339/03) di imporre a tali soggetti la scelta alternativa
tra professione di avvocato o lavoro pubblico:
a) decisione scellerata per la P.A., che conseguentemente dovrebbe insistere a seguire il miraggio della formazione del proprio personale, invece di usare il personale formato che ha a disposizione. Sul punto, schiettamente, chi può negare che la "formazione del personale della pubblica amministrazione" è stata, troppo spesso, una forma di sperpero del pubblico denaro senza adeguati risultati ? Chi può, comunque, non vedere che per la "formazione del personale" i soldi no ci sono più ?
b) decisione scellerata pure per l'Avvocatura italiana, perchè l'idea che l'Avvocatura possa superare la crisi riducendo il numero degli avvocati concorrenti è una pia illusione. Per sopravvivere, anzi, molti avvocati ormai chiedono di poter fare anche un altro lavoro. In primo luogo molti chiedono di rimuovere incompatibilità irragionevoli e liberticide, come quella che impedisce ad un avvocato di avere un rapporto di lavoro subordinato, anche a part time (art. 18, lettera d, della l. 247/12). 
Andando oltre il d.l. 101/2013 bisognerebbe, dunque, inserire l'abrogazione della l. 339/03 (e la correlata modifica dell'art. 18, lettera d, della legge di riforma forense n. 247/12) che fu voluta dalla lobby degli avvocati nonostante le durissime censure dell'Antitrust e che "fece carta straccia" della ragionevolissima sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001. Quest'ultima andrebbe riletta: si apprezzerebbe la lungimiranza dei giudici costituzionali nell'esaltare l'effetto di "buona amministrazione" (non solo il vantaggio economico per la P.A.) derivante dal reciproco arricchimento professionale tra attività di funzionario pubblico e esperienza forense vissuta in concreto dal medesimo.
Non basta che la P.A. compri meno auto blu ... bisogna che le consulenze esterne calino, e affinchè ciò sia fattibile, occorre rendere di nuovo possibile che (come è per tutte le altre libere professioni in forza dell'art. 1, commi 56 e ss., l. 662/96) anche per quella di avvocato sia consentito lo svolgimento della attività forense nel libero Foro ad impiegati pubblici in part time ridotto verticale (tra il 30% e il 50% dell'orario ordinario, con presenza in ufficio pari, in media, alla metà dei giorni dei colleghi).
E' l'uovo di Colombo: basta leggere con attenzione la citata sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001 che il Ministro D'Alia (avvocato) dovrebbe ben conoscere.
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