Per approfondire la questione della responsabilità dello Stato-giudice a seguito della violazione dell'obbligo di rinvio alla Corte di giustizia, leggi, sul sito dell'associazione dei costituzionalisti, l'articolo di Giovanni Zampetti "Rinvio pregiudiziale di interpretazione obbligatorio e giudice amministrativo: natura giuridica, portata dell’obbligo ex art. 267, par. 3, Tfue e conseguenze della sua mancata osservanza (riflessioni a partire da Cons. Stato, sez. VI, n. 1244 del 5 marzo 2012 e Corte giust., C-136/12, del 18 luglio 2013)".
Questo il sommario:
1. La funzione del rinvio pregiudiziale di interpretazione e la ratio dell’obbligo ex art. 267, par. 3, Tfue: il giudice amministrativo di ultima istanza.
2. L’ordinanza del Consiglio di Stato n. 1244 del 5 marzo 2012 sulla portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale e la sentenza della Corte di giustizia, C-136/12, del 18 luglio 2013: le preclusioni processuali interne, la rilevanza della questione interpretativa e il problema della violazione dell’obbligo di rinvio.
3. Il potere di valutazione della rilevanza e del grado di chiarezza della norma di diritto dell’Unione da parte del giudice nazionale a fronte della responsabilità extracontrattuale dello Stato-giudice. Cenni sui possibili rimedi alla omissione del rinvio pregiudiziale obbligatorio.
4. Considerazioni conclusive.
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