Confermato dal T.A.R. Campania, Sez. Napoli, con sentenza n. 3000 del 26/6/2012, l'insegnamento giurisprudenziale (discendente direttamente dal principio generale di cui all'articolo 2697 c.c.), secondo cui <<la domanda di risarcimento del danno non sostenuta dalle allegazioni necessarie all'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione deve essere disattesa, atteso che grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno e dunque almeno di una diminuzione patrimoniale o di perdita di chance, con la conseguenza che la totale assenza di queste indicazioni priva il giudice anche della possibilità di una valutazione equitativa>>: Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2449 (cfr., altresì, T.A.R. Liguria, sez. I, 6 febbraio 2010, n. 303, secondo cui <<Il danno conseguente alla lesione dell'interesse legittimo pretensivo (conseguente all'annullamento dell'illegittimo diniego di titolo edilizio), seppure nel circoscritto ambito della sola c.d. causalità giuridica di cui agli art. 1223 c.c. ss., e non della causalità materiale ex art. 41 c.p., è comunque governato dal rigido principio dell'onere d'allegazione e prova da parte del danneggiato, non suscettibile di essere supplito dalla valutazione equitativa del giudice che è rigidamente circoscritta alla sola definizione del quantum>>).
LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA N. 3000 DEL 26/6/2012 DEL T.A.R. CAMPANIA, SEZ. NAPOLI ...
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6899 del 2001, proposto da:
società cooperativa edilizia “La F.” a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico V., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli, via ...;
contro
Comune di B., in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Arcangelo D., presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, via ...;
per l'accertamento
del diritto della cooperativa ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo comportamento tenuto dal Comune di B. per la realizzazione del complesso edilizio di cui alla concessione n. .... in Località P. zona ..., via G. Marconi, con la declaratoria dell'obbligo a risarcire, a norma dell'articolo 35 D. Lgs. n. 80/1998, come sostituito dall'articolo 7 L . n. 205/2000, i danni subiti sia per il ritardo nella realizzazione dell'intervento, sia i maggiori oneri conseguenti al ritardo stesso; somme che vanno maggiorate di interessi e danni da svalutazione, con decorrenza dal 10 gennaio 1991 - data di annullamento della concessione edilizia - sino all'effettivo soddisfo.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di B.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2012 il cons. dott. Leonardo Pasanisi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1. Con atto notificato in data 28 giugno 2001 e depositato il successivo giorno 29, la società cooperativa edilizia “La F.” a r.l. ricorreva innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale contro il Comune di B. chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate.
Al riguardo, la società ricorrente esponeva in punto di fatto le seguenti circostanze:
- che, con concessione edilizia n. ... dell’8 ottobre 1986, il Comune di B. aveva autorizzato la cooperativa odierna ricorrente alla costruzione di 24 alloggi in P.E.E.P. in Località P. zona ..., via G. Marconi;
- che tale concessione era stata tuttavia annullata dal Sindaco del Comune di B. con provvedimento n. 5 del 10 gennaio 1991;
- che peraltro, con sentenza n. 153 del 8 luglio 1992, il Tar Campania aveva annullato il suddetto provvedimento;
- che il Consiglio di Stato, sull'appello proposto dall'amministrazione comunale, aveva dapprima accolto (con ordinanza n. 1054 del 28 settembre 1992) la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e quindi, con sentenza n. 159 del 13 febbraio 1997, aveva respinto l'appello;
- che soltanto in data 22 giugno 1998 era stato possibile riprendere i lavori.
Tanto premesso, la società ricorrente deduceva la fondatezza della spiegata domanda risarcitoria, alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 500 del 1999.
Sussisterebbero infatti nella specie, a suo parere, tutti gli elementi configuranti la responsabilità risarcitoria, ai sensi dell'articolo 2043 c.c., dell'intimata amministrazione comunale: evento dannoso (consistente nel ritardo nella realizzazione dell'intervento edilizio in questione); condotta colpevole della P.A. (discendente dalla accertata illegittimità dell'annullamento della concessione edilizia); danno patrimoniale (individuabile nel notevole incremento dei costi e nelle maggiori spese sostenute per la realizzazione dell'intervento).
2. Il Comune intimato si costituiva in giudizio in data 12 ottobre 2001, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, di cui chiedeva la reiezione. Successivamente, depositava documentazione e memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento delle proprie conclusioni.
3. In data 17 maggio 2012, la società ricorrente depositava istanza di rinvio, per riunione ad altro ricorso (n. 4582/2011 R.G.) riferito al medesimo intervento edilizio.
4. Alla pubblica udienza del 24 maggio 2012, il procuratore del Comune di B. si opponeva alla richiesta di rinvio ed il ricorso veniva introitato in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, occorre rilevare che non sussiste alcuna ragione per procedere alla trattazione congiunta del presente ricorso con quello (n. 4582/2011 R.G.), indicato dalla parte ricorrente a sostegno della propria istanza di rinvio, dal momento che tale ricorso non si riferisce ad alcuna questione ricollegabile al ritardo nella realizzazione dell'intervento edilizio in questione, ma ha ad oggetto il mancato pagamento degli oneri di costruzione (e quindi attiene ad una fase giuridica e cronologica assolutamente successiva a quella oggetto di causa).
La richiesta di rinvio formalizzata dalla ricorrente pochi giorni prima dell’udienza di discussione (ed a distanza di circa undici anni dalla proposizione del gravame), è evidentemente strumentale al mancato assolvimento dell’onere probatorio (come appresso si vedrà).
Si tratta quindi di una richiesta che, stante anche l’opposizione espressa sul punto dal procuratore della parte resistente, non poteva essere delibata favorevolmente da questo Giudice, in quanto integrante una fattispecie di “abuso del processo” (secondo la definizione recentemente elaborata dalla giurisprudenza <<quale esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa>>: cfr. C.d.S., Sez. V, 7 febbraio 2012, n. 656), da ritenersi quindi vietata, in quanto contraria al principio generale che si riallaccia al canone costituzionale di solidarietà, che <<si applica anche in ambito processuale, con la conseguenza che ogni soggetto di diritto non può esercitare un’azione con modalità tali da implicare un aggravio della sfera della controparte>> (C.d.S. n. 656/2012 cit.).
2. Ciò posto, il presente ricorso è infondato per mancanza di prova e deve quindi essere respinto.
La cooperativa ricorrente, come si diceva, non ha infatti fornito il benché minimo elemento probatorio a sostegno del proprio assunto, né con riferimento alla responsabilità dell'amministrazione (che non è desumibile dalla mera accertata illegittimità dell'annullamento della concessione edilizia: cfr. C.d.S., Sez. IV, 30 gennaio 2009, n. 515, secondo cui <<l’accertata illegittimità del provvedimento amministrativo non integra di per sé gli estremi della condotta colposa, cui ricollegare automaticamente l’obbligo risarcitorio, dovendosi prendere in considerazione, a tal fine, il comportamento complessivo degli organi che sono intervenuti nel procedimento, il quadro delle norme rilevanti ai fini dell’adozione della statuizione finale, la presenza di possibili incertezze interpretative in relazione al contenuto prescrittivo delle disposizioni medesime>>), né con riguardo alla quantificazione del danno asseritamene patito per effetto del diniego in questione.
Nonostante il notevole lasso di tempo trascorso dalla proposizione del gravame, non è stata sino ad oggi prodotta la perizia di cui è menzione in ricorso, né alcun altro atto da cui possano desumersi la responsabilità dell'Amministrazione e la sussistenza di una delle voci di danno esposte dalla ricorrente (pagamento della penale di lire 200.000.000 per la rescissione del contratto concluso con l'impresa costruttrice; incremento dei costi di costruzione per un totale di lire 2.400.000.000; maggiori costi di esproprio per lire 70.000.000; pagamento dei canoni di affitto per 24 soci su nove anni di ritardo per lire 1.296.000.000; perdita del finanziamento agevolato per lire 1.440.000.000; spese di dissequestro e di fermo in cantiere di un escavatore per un totale di lire 54.000.000).
Il Collegio non può quindi che fare applicazione, nella specie, del pacifico insegnamento giurisprudenziale (discendente direttamente dal principio generale di cui all'articolo 2697 c.c.), secondo cui <<la domanda di risarcimento del danno non sostenuta dalle allegazioni necessarie all'accertamento della responsabilità dell'Amministrazione deve essere disattesa, atteso che grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda di risarcimento del danno e dunque almeno di una diminuzione patrimoniale o di perdita di chance, con la conseguenza che la totale assenza di queste indicazioni priva il giudice anche della possibilità di una valutazione equitativa>>: Consiglio di Stato, sez. V, 27 aprile 2012, n. 2449 (cfr., altresì, T.A.R. Liguria, sez. I, 6 febbraio 2010, n. 303, secondo cui <<Il danno conseguente alla lesione dell'interesse legittimo pretensivo (conseguente all'annullamento dell'illegittimo diniego di titolo edilizio), seppure nel circoscritto ambito della sola c.d. causalità giuridica di cui agli art. 1223 c.c. ss., e non della causalità materiale ex art. 41 c.p., è comunque governato dal rigido principio dell'onere d'allegazione e prova da parte del danneggiato, non suscettibile di essere supplito dalla valutazione equitativa del giudice che è rigidamente circoscritta alla sola definizione del quantum>>).
Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la cooperativa ricorrente al pagamento, in favore del Comune di B., delle spese, delle competenze e degli onorari di giudizio, complessivamente liquidati nella somma di euro 2.000,00 (duemila).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Carlo D'Alessandro, Presidente
Leonardo Pasanisi, Consigliere, Estensore
Pierluigi Russo, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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