Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Riforma forense: per abrogarla raccogliere firme per legge d'iniziativa popolare

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 1
ScarsoOttimo 

da www.servizi-legali.it )

Per una "pesante" scelta come quella di ridiscutere in Parlamento la appena approvata legge di PSEUDO riforma forense, credo che si dovrà attendere che a forzare la mano ai parlamentari sia una bella raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare.
PERCHE' NON INIZIARE A PENSARCI? 
LEGGI DI SEGUITO LA PROPOSTA ATTO SENATO 578 DEL GIUGNO 2006 ...

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social networkwww.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni).  Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

———– XV LEGISLATURA ———–


N. 578


DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2006

———–

Abrogazione della legge 25 novembre 2003, n. 339, recante norme in materia d’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato

———–

Onorevoli Senatori. – La legge 25 novembre 2003, n. 339, recante norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato ha reintrodotto l’incompatibilità tra la professione di avvocato e il pubblico impiego a tempo parziale ridotto, abolita dall’articolo 1, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, disposizione di legge, quest’ultima, che è stata dichiarata costituzionalmente legittima dalla sentenza 4-11 giugno 2001, n. 189, della Corte costituzionale.

1. Premessa

Certamente la legge n. 339 del 2003 rappresenta un passo indietro sia per la pubblica amministrazione sia per la professione d’avvocato. Infatti, lede fortemente le attese dei pubblici dipendenti, introducendo una normativa discriminatoria rispetto alla possibilità di esercitare altre professioni e per di più, non riesce affatto a risolvere i problemi autentici dell’attività forense (legata a schemi sorpassati), trattandosi di una semplice «legge tampone». Il risultato conseguito è quello di aver generato un’evidente discriminazione tra categorie di pubblici dipendenti e tipologie di professioni. Non è possibile penalizzare i pubblici dipendenti part-time per il titolo di laurea posseduto oppure a causa della capacità di «fare resistenza» dell’ordine professionale di riferimento riguardante gli studi universitari compiuti. La regola non può che essere unica: pubblico impiego (con orario a tempo definito o parziale) e professione libera devono poter essere compatibili o incompatibili per tutti e non solo per alcuni. Tale legge consente, inoltre, in via d’eccezione (articolo 2, comma 1), ai soli dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto che, iscrittisi all’albo degli avvocati usufruendo dell’articolo 1, commi 56 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996 risultano ancora iscritti, di esercitare la professione d’avvocato in costanza di rapporto di impiego pubblico, ma soltanto per i tre anni successivi all’entrata in vigore della medesima legge.

2.  Princìpi della giurisprudenza costituzionale in materia

La citata sentenza n. 189 del 2001 della Corte costituzionale pur essendo una sentenza di rigetto ciò nondimeno, indicava i princìpi ai quali il legislatore non si sarebbe potuto sottrarre, pena l’incostituzionalità della legge modificativa del «sistema delle compatibilità» che si è voluta approvare. Tra l’altro tale sentenza indica due fondamentali princìpi che non sono stati presi in considerazione nell’emanare la legge n. 339 del 2003:
1) il principio per cui la libera professione d’avvocato rientra nell’ambito del mercato del lavoro «naturalmente concorrenziale» riguardo al quale la discrezionalità del legislatore nell’approvare una normativa che disciplini accesso e incompatibilità non può essere esercitata in modo irragionevole;

2) il principio per cui il legislatore potrà cambiare idea – rispetto al «sistema per la compatibilità» tra avvocatura e impiego pubblico, costruito dall’articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge n. 662 del 1996, solo qualora muti la disciplina della professione forense nel suo complesso.

Al riguardo è da rilevare che il quadro normativo che disciplina la professione forense non è mutato affatto dopo la sentenza n. 189 del 2001 neppure per quanto attiene al regime delle incompatibilità. Se l’avvocato è un imprenditore, così come l’intende il diritto comunitario, la libertà di accesso alla professione e la libertà della sua impresa sono tutelate da inequivocabili garanzie che non possono essere compresse dal diritto alla difesa, il cui titolare è il cliente, se non entro ambiti circoscritti e funzionali alla tutela del diritto del cliente ad essere ben difeso.

La Corte costituzionale ha in pratica affermato nella sentenza n. 189 del 2001 che la specificità della professione forense, riguardo all’attuale e complessiva disciplina positiva delle incompatibilità previste per tale professione, non può ragionevolmente far ritenere che la reintroduzione dell’incompatibilità con l’impiego pubblico in part time, nonostante gli effetti restrittivi della concorrenza ad essa inerenti, risulti necessaria al buon esercizio della professione d’avvocato, come oggi organizzata in Italia.
Peraltro, dalle sentenze Arduino (causa C-35/99) e Wouters (causa C-309/99) della Corte di giustizia delle Comunità europee è confermato quanto affermato già nella sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2001 e vale a dire che lo Stato non può legittimamente introdurre nel suo ordinamento interno una legge che elimina l’effetto utile della previgente regola più ampia sulla concorrenza tra gli avvocati, senza che ciò sia ragionevolmente giustificabile in base al livello di garanzia (nel diritto positivo dello Stato membro) del bene che si asserisce giustificatore della limitazione alla concorrenza.
Nel nostro caso il diritto positivo italiano non tutela affatto in maniera seria e coerente il bene dell’indipendenza dell’avvocato, che i fautori della legge n. 339 del 2003 prospettano quale bene giustificatore del limite alla concorrenza che con la reintroduzione dell’incompatibilità sarebbe posto; pertanto non è ragionevolmente giustificabile l’eliminazione, per legge, della preesistente regola legislativa più ampia sulla concorrenza tra avvocati (articolo 1, comma 56, della legge n. 662 del 1996).

3. Ipotesi di compatibilità previste

Esaminando il diritto positivo italiano ne vien fuori che esso non tuteli il bene dell’indipendenza dell’avvocato in maniera seria, coerente, e scevra da non più accettabili finalità di tutela anticoncorrenziale della corporazione degli avvocati. Infatti, a fronte delle rigidissime incompatibilità previste dall’articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, il nostro ordinamento, contraddittoriamente, prevede tutta una serie di compatibilità che impediscono di ricostruire un sistema coerente e, in ogni caso, impediscono di ragionevolmente ritenere che la reintroduzione dell’incompatibilità di cui alla legge n. 339 del 2003 sia, come richiede la sentenza Wouters, «necessaria al buon esercizio della professione di avvocato, come oggi organizzata in Italia».

Tra queste compatibilità ricordiamo:

1)  quella di avvocato-giudice di pace;

2)  quella di avvocato-pubblico ministero;
3)  quella di avvocato-vice procuratore onorario;
4)  quella di avvocato-giudice onorario del tribunale;
5)  quella di avvocato-giudice tributario;
6)  quella di avvocato-insegnante;
7)  quella di avvocato-arbitro;
8)  quella di avvocato-ministro;
9)  quella di avvocato-sottosegretario di Stato;
10)  quella di avvocato-capo ufficio legislativo di un Ministero;
11)  quella di avvocato-titolare di uffici di vertice delle più diverse amministrazioni pubbliche, uffici nei quali si è incardinati non in base a rapporto di lavoro dipendente ma in virtù di nomina o rapporto di collaborazione continuativa;
12)  tutti casi gravissimi di «immunità» dalla incompatibilità prevista per gli impiegati pubblici in part-time ridotto. Dunque, può dirsi che l’ordinamento giuridico conosca casi di piena compatibilità tra lo status di pubblico dipendente e quello di soggetto esercente attività liberoprofessionale. Nè mai si è dubitato, della necessità o della opportunità di precludere alla classe medica ed a quella dei docenti la facoltà di dedicarsi all’attività professionale privata, oltre all’adempimento dell’attività di servizio alle dipendenze di un’amministrazione od ente pubblico. Con particolare riferimento alla prestazione della professione medica, va osservato che, nonostante i rischi di forte «commistione di interessi» a danno dei cittadini tra lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario onale ed attività libero professionale, mai nessuna obiezione è stata mossa, sotto il profilo costituzionale per violazione del diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione), alla possibilità per il medico di ricoprire entrambi i ruoli di pubblico dipendente e di privato libero professionista.

E non si vede come la reintroduzione dell’incompatibilità di cui alla legge n. 339 del 2003 può essere ragionevolmente giustificabile e compatibile con un ordinamento che riconosce tutte le appena elencate compatibilità tra la professione «di necessità part time» di avvocato e le più diverse funzioni pubbliche ed anche tra le altre libere professioni (medici, dottori commercialisti, architetti, ingegneri). Peraltro, l’eccessivo numero d’iscritti negli albi professionali riguarda anche altre professioni regolamentate come quelle, ad esempio, dei dottori e dei ragionieri commercialisti. Eppure, non per questo, si sono levate richieste di tenore analogo rispetto a quelle provenienti dal mondo forense.

4.  Attenuazione del principio di esclusività per il rapporto di pubblico impiego

Peraltro, è da porre l’accento che con la riforma di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è stato attenuato il principio di esclusività del rapporto d’impiego a certe condizioni e per tutte le categorie del pubblico impiego contrattualizzato. In particolare, l’articolo 1, commi 56 e 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, «collegato alla finanziaria 1997», ha previsto, con specifico riferimento ai rapporti di lavoro pubblico disciplinati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la possibilità per il pubblico dipendente part time, con regime d’orario a tempo parziale ridotto a non meno del 50 per cento, di richiedere ed ottenere l’iscrizione nell’albo professionale, onde svolgere l’attività libero-professionale, ovviamente al di fuori dell’orario di lavoro. Quindi, il pubblico dipendente – poichè il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, è stato contrassegnato da un’accentuazione della disciplina in senso privatistico-aziendale, piuttosto che rigidamente osservante dei crismi pubblicistico-funzionali – non è più tenuto al rispetto di un dovere assoluto di esclusività, potendo optare, nel rispetto di un prefissato limite di contingente di personale calcolato sulla totalità dei dipendenti della amministrazione, un’articolazione dell’orario di lavoro a tempo parziale. Pertanto, egli può svolgere altra attività di lavoro privato «autonomo, parasubordinato o dipendente», anche a carattere professionale, poichè esplicazione della propria libertà di lavoro (articolo 4 della Costituzione) e di scienza (articolo 33 della Costituzione), semprechè sia in possesso di tutti i titoli di studio ed abilitativi fissati dalla legge.

5.  Effetti giuridici della legge n. 339 del 2003

La legge n. 339 del 2003 produce l’effetto di escludere, dall’ambito d’operatività dell’ipotizzata incompatibilità, gravissimi casi di ben più probabile conflitto d’interessi e con un’incetta di clientela al di fuori di una qualsivoglia corretta concorrenza, di modo che appaiono anche evidenti:
la disparità di trattamento;

la palese arbitrarietà;
la manifesta irragionevolezza della legge che legittimano, secondo la giurisprudenza costituzionale, il sindacato di costituzionalità anche sull’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore.

La tutela avanzata di quel mitizzato bene dell’indipendenza dell’avvocato che la legge n. 339 del 2003 vuol realizzare, in altre parole la tutela preventiva a fronte di pericoli già, peraltro, adeguatamente contrastati attraverso un sistema di cautele e preclusioni che opera da anni e ha dato ottima prova di se, è, per quanto detto, ingiustificabile e censurabile sotto vari profili, secondo princìpi chiaramente espressi dalla Corte costituzionale e dalla Corte di giustizia.

È da ritenersi sicuro, perciò, che l’incompatibilità di cui si vuol por rimedio con l’attuale legge non è giustificata da ragioni obiettive e non è proporzionata allo scopo perseguito.
A definitiva riprova che la legge n. 339 del 2003 è solo liberticida e palesemente incoerente col nostro ordinamento, si riporta il caso di cronaca del magistrato Giuseppe Adornato, pubblico ministero a Palmi e, contemporaneamente, assessore all’urbanistica al comune di Reggio Calabria: la giunta distrettuale dell’Associazione onale magistrati (ANM) ha dovuto riconoscere che le due attività di assessore e pubblico ministero, normativamente non sono incompatibili, avuto riguardo agli ambiti territoriali differenti in cui esse sono esercitate. Se addirittura la funzione di magistrato, requirente o giudicante, non è incompatibile con l’attività dell’assessore comunale, come può esistere un’incompatibilità tra due attività «quella di avvocato e quella di impiegato pubblico in part time per giunta a ridottissima presenza al lavoro e a ridottissimo stipendio»? Perchè l’impiegato addetto all’assessorato all’urbanistica del comune di Reggio Calabria, in part time ridotto al 30 per cento, non potrà fare l’avvocato «con tutte le limitazioni previste dall’articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge n. 662 del 1996», mentre il suo assessore, non certo a tempo parziale potrà fare addirittura il giudice?

6.  Effetti economici della legge n. 339 del 2003 e il parere dell’Antitrust

Confermando la valenza anche economica delle valutazioni operate dalla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2001, l’Antitrust, il 12 dicembre del 2001, ha inviato al Presidente del Consiglio e al Parlamento una segnalazione contraria all’approvazione di quella proposta che è poi divenuta legge e alla reintroduzione dell’incompatibilità tra impiego pubblico in part time ridotto ed esercizio della professione d’avvocato, stigmatizzando il tentativo di tutela corporativa ed attribuendogli l’effetto di una turbativa delle regole della concorrenza. Il parere dell’Antitrust è stato poi riproposto dalle linee guida evidenziate nella successiva segnalazione, del 14 gennaio 2002, su «Riforma della regolazione e promozione della concorrenza». Già, peraltro, l’Antitrust ebbe ad indicare, nel corso della XIII legislatura, su richiesta del Presidente del Consiglio, ex articolo 22, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, quali dovrebbero essere i limiti delle incompatibilità nell’accesso alle professioni e nel loro esercizio «con riguardo anche alla professione forense». Nel suo parere, del 5 febbraio 1999, sul disegno di legge, recante «delega al Governo per il riordino delle professioni intellettuali» (atto Camera n. 5092) «cosiddetto “progetto Mirone“» affermò infatti: «Da ultimo, va rilevata la mancanza nel disegno di legge di previsioni atte a mitigare l’attuale regime delle incompatibilità professionali. Una attenta riforma delle modalità di esercizio della professione coerente con i principi della concorrenza richiede invece l’eliminazione di tutte quelle incompatibilità non necessarie e non proporzionate rispetto agli obiettivi che esse intendono perseguire o le cui finalità siano perseguibili attraverso strumenti meno restrittivi della concorrenza. Tale eliminazione riguarda sia l’incompatibilità dell’esercizio di una attività professionale in forma dipendente, sia il contemporaneo esercizio di più attività professionali libere, sia il contemporaneo esercizio di una attività professionale libera e di una attività in qualità di dipendente».

Ora che il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione eleva il principio di concorrenza al rango di principio costituzionale, da regolare ma non certo da violentare con legge ordinaria dello Stato, le ripetute segnalazioni dell’Antitrust dovrebbero assurgere – anche in relazione alla previa verifica di costituzionalità delle leggi, spettante al Presidente della Repubblica – a proposta di parametro di controllo e, nel caso particolare che ci occupa, assurgono ad autorevolissima denuncia di incostituzionalità.

7. Posizione della Commissione europea

I princìpi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2001 e dall’Antitrust, peraltro, corrispondono alla sollecitazione che la Commissione europea, nell’aprile del 2001, ha rivolto all’Italia ad «aumentare la concorrenza e liberalizzare l’accesso ai servizi professionali» la raccomandazione si trova nelle Broad Economic Policy Guidelines-BEPGs, citate anche nel testo del DPEF dello scorso anno, e mira a rafforzare la competitività del nostro sistema economico, in particolare nei settori in cui la conoscenza ha un ruolo chiave e si coniuga benissimo con l’impegno programmatico contenuto nel paragrafo III.2.7 del DPEF 2002-2006, intitolato «Riforme dei mercati dei beni e servizi: la politica industriale» ove si afferma: «Il sistema delle professioni costituisce un patrimonio importante sia per il funzionamento complessivo dell’economia sia per la garanzia di diritti fondamentali del singolo cittadino. Il sistema ha bisogno di importanti ammodernamenti anche in conformità con le linee direttive dell’Unione europea. L’obiettivo del Governo è triplice:
a) massimizzare il livello qualitativo della prestazione professionale;

b) massimizzare il livello di garanzie per l’utente;
c) rendere il sistema delle professioni nel suo insieme più efficiente e più competitivo».

Peraltro, il 21 giugno 2002 la Commissione europea ha inviato una Raccomandazione all’Italia (n. 2002/549/CE) nell’ambito dei «Grandi orientamenti di politica economica» per il 2002, nella quale si legge: «... l’Italia dovrebbe privilegiare i seguenti obiettivi:.. rafforzare la concorrenza effettiva nel settore dei servizi, in particolare dei servizi professionali e dare attuazione a tutte le riforme necessarie per estendere l’apertura dei mercati».

8.  Compressione giuridica ed economica del part-time

Si legge nel «libro bianco sul mercato del lavoro in Italia» del professor Marco Biagi, II.3.2 Part-time: «È bene ricordare come questa tipologia contrattuale, largamente valorizzata negli orientamenti comunitari, pure conoscendo negli ultimi tempi un netto incremento, viene ancora utilizzata in una misura ridotta rispetto agli altri paesi comunitari. In Europa usano il part time meno di noi solo Spagna e Grecia... L’esperienza comparata è assai significativa quanto soprattutto alle tecniche incentivanti utilizzate per incoraggiare la stipulazione di contratti a tempo parziale. La Francia, al pari dell’Italia, rappresenta un caso dove gli incentivi di natura contributiva sono vanificati nella loro finalità promozionale a causa di una disciplina legislativa e regolamentare del tutto disincentivante... In Italia l’attuazione della direttiva europea 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale ad opera dei decreti legislativi 61/2000, e n. 100/2001, costituisce ad avviso del Governo un esempio di trasposizione non rispettosa della volontà delle parti sociali a livello comunitario, confermata dalla suddetta direttiva. Mentre, infatti, la direttiva stessa invita gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla piena utilizzazione di questa tipologia contrattuale in una logica di promozione dell’occupazione, i decreti emanati nel corso della passata legislatura introducono nuovi vincoli e pertanto tradiscono l’intento promozionale del legislatore comunitario.»

Peraltro, l’introduzione del part-time nel settore pubblico aveva anche lo scopo di far emergere il secondo lavoro «in nero» dei pubblici dipendenti con utili ritorni per l’Erario e per la complessiva correttezza e trasparenza dell’attività lavorativa pubblica. Con la legge n. 339 del 2003 si riporta indietro anche questo tentativo di recupero fiscale e morale.
Non è da sottacere poi che la privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico ha comportato l’applicazione del decreto legislativo n. 61 del 2000 anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche. «Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29» dispone l’articolo 10 del decreto legislativo n. 61 del 2000. Con ciò si è operato un chiaro riconoscimento della vincolatività della direttiva 97/81/CE anche nei confronti dei rapporti d’impiego pubblico. La legge n. 339 del 2003 è un chiaro vulnus alla direttiva 97/81/CE.
Da una ricerca realizzata dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), sulla diffusione di forme contrattuali non standard nel pubblico impiego risulta che il numero dei dipendenti part time è in progressiva crescita: pur essendo stati nel 1997 poco più di 35.000, sono risultati però triplicati l’anno dopo e con un trend analogo per il 2000. La legge n. 339 del 2003 blocca tale positiva tendenza.

9.  Confutazione delle tesi favorevoli alla legge n. 339 del 2003

Il principale argomento dei fautori dell’incompatibilità è la pretesa che il divieto di iscrizione all’albo degli avvocati avrebbe dignità costituzionale perchè, a differenza che per ogni altra professione, l’oggetto dell’attività forense, e cioè il diritto di difesa, godrebbe dell’esplicita previsione dell’articolo 4 della Costituzione.

È importante in proposito il rilievo che altro è parlare di diritto di difesa ed altro di diritto dei difensori professionali. Non si può confondere la garanzia di un diritto con quella dell’esercizio d’attività professionali nel settore, quasi che il diritto appartenesse agli avvocati, che ne sono invece strumento, ancorché, forse, il più importante. È da rilevare che la legge n. 339 del 2003 limita la concorrenza nell’offerta del «servizio professionale d’avvocato», per un’eccessiva attenzione ad un’inesistente minaccia al mitizzato bene dell’autonomia e indipendenza del difensore, e col solo scopo di mantenere la classe forense «al riparo» da un salutare incremento di concorrenzialità, con vera e grave limitazione del diritto di difesa. Perciò, ad essere censurabile per violazione del diritto di difesa – sotto il profilo della ingiustificata riduzione delle opportunità di scelta del professionista cui rivolgersi per la propria difesa tecnica – è proprio la legge n. 339 del 2003.
Già la più volte citata sentenza n. 189 del 2001 aveva ritenuto che l’astratta minaccia all’indipendenza dell’«avvocato part time» fosse adeguatamente contrastata dalle norme deontologiche, dalle norme penali e da limitazioni a settori professionali o a territori ove esercitare il patrocinio; aveva inoltre ritenuto che non fosse dunque proporzionata al perseguimento del pur legittimo scopo di tutelare il cliente tramite la tutela della detta indipendenza, l’incompatibilità «di stato» per i dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto. Più recentemente l’ordinanza 10-23 luglio 2002, n. 381, con cui la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 82, secondo e terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, ha rigettato la richiesta di dichiarare incostituzionale la norma che non consente alla parte laureata in giurisprudenza di difendersi personalmente in giudizio nei casi in cui il suo interesse sia in conflitto con quello di tutta la categoria degli avvocati. La Corte ha affermato che «...comunque, qualora la parte che ha bisogno dell’assistenza tecnica di un difensore ritenga di non potersi affidare al patrocinio di un iscritto all’albo territoriale dove il giudizio è in corso, ha la facoltà di scegliere un difensore che proviene da un altro ordine professionale, con ciò eliminando ogni possibilità di conflitto di interessi e di sudditanza psicologica, non configurabile, quindi, rispetto all’intera categoria degli avvocati». La Corte mostra di ritenere, e non si vede come può sostenersi il contrario, inevitabile una manifestazione di conflitti d’interessi tra singoli avvocati e singoli clienti, ma anche di ritenere necessari e sufficienti i rimedi della deontologia e, al limite, delle sanzioni penali verso l’avvocato infedele. Ciò che deve evitarsi, secondo la Corte, è che i conflitti d’interessi e la sudditanza psicologica siano configurabili rispetto all’intera categoria degli avvocati. Non si devono quindi far leggi liberticide per evitare pericoli immaginari per la clientela dell’avvocato: l’avvocatura è un servizio professionale prestato nell’ambito di un mercato naturalmente concorrenziale quindi non è una pubblica funzione.

10.  Profili di incostituzionalità e di violazione di norme comunitarie della legge n. 339 del 2003

In precedenza si è riportato il punto 10 della sentenza n. 189 del 2001 della Corte costituzionale. Al punto 10, alla fine, la Corte precisa che i più recenti interventi del legislatore, e soprattutto il decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 96, sono volti a facilitare l’esercizio permanente dell’attività forense da parte degli avvocati cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. Ciò fa evidenziare la necessità di non porre in essere norme di legge irrispettose della naturale concorrenzialità del «mercato del servizio professionale d’avvocato». Ne deriva che la legge in questione ha profili d’incostituzionalità ed inoltre violerebbe l’articolo 6 del Trattato CE «divenuto, in seguito a modifica, articolo 12 CE» che, quale espressione del principio generale d’uguaglianza, vieta ogni discriminazione basata sulla cittadinanza. La legge n. 339 del 2003 discrimina i cittadini italiani rispetto agli altri cittadini comunitari i cui Stati d’appartenenza prevedono che l’ordinamento giuridico interno quanto la stessa Corte costituzionale asserisce esser naturale: consentire l’accesso alla professione a soggetti abilitati in un settore concorrenziale.

Con riguardo al rilievo della Corte costituzionale circa il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, è possibile, per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea, che non incontrino nella loro legislazione onale il limite della incompatibilità tra avvocatura e impiego pubblico, o privato, esercitare la professione d’avvocato in Italia. A fronte di tale prospettiva la legge n. 339 del 2003 appare ancor più ingiustificatamente penalizzante nei confronti dei dipendenti pubblici italiani in part-time ridotto, poichè limitativa, solo nei loro confronti, delle possibilità d’accesso alla professione d’avvocato nel loro stesso Paese.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogata.

 

Pubblicità


Annunci

Non sono certo di ben sapere cosa sia il pessimismo (O. Wilde)