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Art. 18 l. 247/12: no a "attività" subordinata ma OK a "impiego" se non comporta attività nel giorno

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(da www.servizi-legali.it )

Cosa dispone l'art. 18, lettera d), della legge di riforma forense (l. 247/12) ? Esclude che la professione di avvocato sia compatibile con "qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

 

La soluzione del problema interpretativo che la disposizione pone sta nella parola "orario". La locuzione "orario di lavoro", infatti, si può riferire solo ai giorni in cui almeno per qualche ora si debba svolgere attività di lavoro subordinato. Chi potrà sostenere che un lavoratore in aspettativa o in part time verticale stia svolgendo una "attività di lavoro subordinato con orario limitato" nei giorni in cui non deve recarsi al lavoro ? La limitazione del suo lavoro, evidentemente, riguarda non l' "orario" ma le giornate di lavoro nella settimana, nel mese o nell'anno !!! Lo chiarisce bene l'art. 1 del d.lgs. 61/2000, che al comma 2, lettera d, non cita la parola "orario" ma usa le parole "settimana, mese o anno" per definire l'ambito temporale dell'obbligazione di prestare attività di lavoro subordinato.  DUNQUE, L'ART. 18, LETTERA D), DELLA L. 247/2012 (IUS SUPERVENIENS) CANCELLA OGNI INCOMPATIBILITA' TRA PROFESSIONE DI AVVOCATO E LAVORO SUBORDINATO (PUBBLICO E PRIVATO) "A PART TIME DI TIPO VERTICALE", A MENO CHE IL C.O.A. NON GIUDICHI CHE LA CONCRETA "DISPONIBILITA' DI GIORNI PER FARE L'AVVOCATO" SIA INSUFFICIENTE A TAL PUNTO DA FAR RITENERE CHE, AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA L. 247/12, L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE NON SIA "EFFETTIVO, CONTINUATIVO, ABITUALE E PREVALENTE".

In definitiva la riforma forense, con la lettera d) dell'art. 18, supera, in senso più libertario e proconcorrenziale, la legge professionale forense del 1933 e dice OK all' "impiego" (nel senso di non considerarlo più come incompatibile con la professione di avvocato) se esso impiego non comporti "attività di lavoro subordinato" nel giorno in cui l'avvocato voglia fare l'avvocato. Tutto ciò, beninteso, con l'onere, per l'avvocato medesimo (che non voglia rischiare sanzioni fino alla cancellazione dall'albo), di domandare "sempre" (anche per un solo giorno a settimana che si ripetesse costantemente, come è per i gli impiegati pubblici a part time ridotto al 30% del tempo di lavoro ordinario, quale l'Avv. Maurizio Perelli) la sospensione dall'esercizio della professione derivante dallo svolgimento di attività di lavoro subordinato !!!

Sottolineo che questa è una mia interpretazione della innovativa lettera d) dell'art. 18 della legge di riforma forense. E' interpretazione proconcorrenziale e sistematica, in relazione, tra l'altro, all'art. 20, 21 e 1, comma 1 della l. 247/12. Non mi risulta che questa interpretazione sia condivisa da nessuno. Ciònondimeno la rappresenterò alle SS.UU. all'udienza dell'8 ottobre 2013.

MA APPROFONDIAMO. Un dato normativo indiscutibile va posto a base del ragionamento: l'art. 1 del d.lgs. 61/2000 distingue, anche nell'impiego pubblico, tra <<tempo pieno>> e <<tempo parziale>>, e tra <<rapporto di lavoro a tempo tempo parziale di tipo orizzontale>>, <<rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale>> e <<rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto>>. In particolare si intende:

-  a) per «tempo pieno» l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o l'eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati;

- b) per «tempo parziale» l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a);

- c) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale» quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;

- d) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale» quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;

- d bis) per «rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto» quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere c) e d).

Ebbene, secondo me occorre distinguere nettamente i titolari di un rapporto di lavoro (pubblico o privato) a part time ridotto di tipo verticale (per i quali si deve riconoscere compatibilità tra impiego a part time ridotto e professione forense) e titolari di un rapporto di lavoro a part time ridotto ma di tipo "orizzontale" o "misto" (per i quali, invece, potrebbe continuarsi a riconoscere incompatibilie la professione forense e l'impiego, pur se a part time ridotto, stante la tempistica in cui esso impiego si concreta in "attività di lavoro subordinato").

L'art. 18, della l. 247/12, stabilisce che "la professione di avvocato è incompatibile ...con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato" (lettera d).

L'art. 3 della legge professionale forense del 1933 disponeva, invece, che l'esercizio della professione di avvocato "... È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle Province, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della lista civile, del gran magistero degli ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni.
È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario
."

Tutti i lavoratori subordinati, pubblici o privati, sono ora legittimati a svolgere la professione forense quando siano, appunto, non in "attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato". Scompare, dunque, l'incompatibilità per gli impiegati (pubblici o privati) non in "attività".

In sintesi, per non esser cancellati dall'albo occorre -sia qualora titolari di un rapporto di impiego pubblico che qualora titolari di un rapporto di lavoro subordinato privato-  che a giudizio del COA residui disponibile, per l'avvocato, un numero di giorni totalmente liberi dalla attività di lavoro subordinato tale da consentire lo svolgimento della professione forense con le caratteristiche di effettività, continuatività, abitualità e prevalenza richieste dall'art. 21 della legge di riforma forense. Comunque, se si è titolari di rapporto di impiego pubblico, occorrerà essere impiegati a part time ("verticale") ridotto: tra il 30% e il 50% dell'orario ordinario (art. 1, comma 56 e ss. l. 662/96).

Preciso: una qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato" in un certo giorno manca sia nel caso che in quel giorno non si debba prestare lavoro subordinato per aspettativa, sia nel caso che in quel giorno non si debba prestare lavoro subordinato perchè trattasi di un giorno "libero" in un rapporto di lavoro subordinato a part time "verticale".

Quanto all'aspettativa. Di certo, diverso dal passato dovrà essere il giudizio circa la incompatibilità in costanza di aspettativa. L'aspettativa concessa, ad esempio ad un impiegato pubblico, pur non cancellando il rapporto di impiego, comporterà che non si possa ritenere sussistente, per tutto il periodo di aspettativa, una "attività" di lavoro subordinato e dunque una incompatibilità con la professione di avvocato.

In ordine agli effetti dell'aspettativa nel senso della "rimozione di incompatibilità" si nota incidentalmente che il D.Lgs. 8-4-2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (in vigore dal 4 maggio 2013), stabilisce all'art. 1, comma 1: "Ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico si osservano le disposizioni contenute nel presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19 e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa". All'art. 19, comma 2, stabilisce: "Restano ferme le disposizioni che prevedono il collocamento in aspettativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in caso di incompatibilità."
Che l'aspettativa abbia forza di rimuovere le incompatibilità sembra ormai "patrimonio comune". Si legge, ad esempio, nella "Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190" (c.d. legge anticorruzione): "In linea con quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e dall'art. 19, comma 2, del d.lgs. n. 39 del 2013, si conviene che il collocamento in aspettativa o fuori ruolo del dipendente, ove previsti dalla normativa, consente di superare l'incompatibilità".

Quanto ai giorni "liberi" in un rapporto di lavoro subordinato a part time "verticale". Giorni "liberi" di tal genere (in cui il lavoratore non sia presente in ufficio neppure con orario limitato) si possono avere:

a) se il lavoratore subordinato ha un rapporto di part time verticale in cui "risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana";

b) se il lavoratore subordinato ha un rapporto di part time verticale in cui "risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso del mese o dell'anno; (part time verticale c.d. detto anche "stagionale").

Una tale interpretazione della lettera d) dell'art. 18 della l. 247/12 (oltre a corrispondere al dato letterale della disposizione, che è significativamente mutato rispetto all'art. 3 della legge professionale del 1933, con l'abbandono d'ogni riferimento all'impiego o ufficio retribuito) è anche l'unica capace di dare un senso: 1) alla previsione (all'art. 20, commi 2 e 3, della l. 247/12) della possibilità, per l'avvocato iscritto all'albo, di usufruire "sempre" del nuovo istituto della sospensione "su richiesta" dall'esercizio professionale; 2) alla previsione, all'art. 21, comma 1, della l. 247/12, che "La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente".

Riguardo alla sospensione a domanda dall'esercizio professionale va sottolineato che il comma 2 dell'art. 20 prevede che in ogni momento "L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale", e dunque può chiederlo anche una volta alla settimana (se, ad esempio, questo richiedesse di fare un COA che non ritenesse preferibile, come a me pare, annotare nell'albo la sospensione di un giorno a settimana o di un certo perido nell'anno), quando l'avvocato debba andare a lavorare come impiegato (magari pubblico a part time ridotto verticale). Della sospensione dall'esercizio professionale richiesta dall'avvocato "è fatta annotazione nell'albo", recita il comma 3 dell'art. 20. L'avvocato sospesosi temporaneamente dall'esercizio professionale continua ad esser soggetto agli obblighi contributivi. Il CNF, in tema di "effetti economici"  della sospensione dell'esercizio della professione di avvocato, ha fornito un'interessante parere al COA di Trapani (parere n. 33 del 10 aprile 2013). La newsletter di deontologia forense del CNF del 4 agosto 2013 riporta: "Il Consiglio dell’Ordine di Trapani formula due quesiti relativi all’art. 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il primo, relativo all’essere tenuto o meno l’avvocato colpito da provvedimento di sospensione al pagamento del contributo annuale al Consiglio dell’Ordine d’appartenenza e al pagamento dei contributi minimi alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. Il secondo ... Con riferimento al primo quesito, la Commissione ritiene che la sospensione, non inficiando in capo all’avvocato che ne sia colpito la qualità di iscritto nell’Albo, non faccia venir meno l’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione; né, del pari, gli obblighi di natura previdenziale non dipendenti dalla produzione di un reddito professionale, ma legati esclusivamente all’obbligatoria iscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza forense (cfr. anche l’art. 10 della legge n. 576/80)...".

Dunque, l'unica ratio della "sospensione a domanda" sembra poter essere quella di render noto a clienti e interessati, attraverso la conseguente annotazione nell'albo: 1) che l'avvocato ha dichiarato di non voler esercitare per un certo periodo, anche brevissimo (e salvo ripensamenti che, si deve ritenere, saranno subito efficaci e non condizionati neppure a una presa d'atto da parte del COA, essendo sufficiente freno alla immotivata volubilità dell'avvocato il codice deontologico); 2) che l'avvocato ha dichiarato di non aver esercitato per un periodo, anch'esso di durata lasciata esclusivamente al suo volere. La parola "sempre" (al comma 2 dell'art. 20) non lascia spazio a diversa interpretazione.  Il fatto poi che il comma 3 dell'art. 20 accomuni la sospensione di cui al comma 1 (quella disposta d'ufficio dal COA) alla sospensione di cui al comma 2 (quella "a domanda"), stabilendo che dell'una e dell'altra "è fatta annotazione nell'albo", dimostra che l'istituto della sospensione (sia d'ufficio che "a domanda") non ha finalità di informazione preventiva di del pubblico autorizzato a esaminare l'albo. Infatti, non sarebbe concepibile una informazione preventiva circa le sospensioni di cui al comma 1: esse saranno ovviamente annotate dopo che il divieto di esercizio nei confronti dell'avvocato eletto in una di quelle alte cariche abbia spiegato i suoi effetti. Conseguentemente deve riconoscersi che l'avvocato che sia anche legato da un rapporto di lavoro subordinato che possa svolgersi senza inficiare la effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale (come è per gli impiegati pubblici a part time ridotto verticale ma non per quelli a part time orizzontale) può limitarsi a dichiarare al COA, a fini d'annotazione nell'albo forense, che la sua attività d'avvocato è sospesa in corrispondenza dei giorni nei quali egli svolge "attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".

Riguardo ai requisiti della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio della professione forense, essi appaiono sufficiente garanzia per i clienti dell'avvocato e non v'è alcuna necessità di affiancare ad essi una presunzione odiosa di incompatibilità quale sarebbe quella che azzerasse la portata innovativa della sostituzione della "attività di lavoro subordinato" alla vecchia formulazione di "impiego od ufficio retribuito". Su ciò deve convenirsi anche in considerazione della indicazione interpretativa riveniente dall'art. 1, comma 2, lettera d), della l. 247/12, per cui l'ordinamento forense "favorisce l'ingresso alla professione di avvocato...".

Dunque, con l'art. 18, lettera d), della l. 247/2012 si aprono nuove prospettive di lavoro anche per gli impiegati pubblici a part time ridotto di tipo verticale, altrimenti destinati alla cancellazione dall'albo ex l. 339/03.

E gli avvocati membri dell'Avvocatura della Camera dei deputati ? Anche costoro, quando non svolgono attività da consigliere parlamentare, in quanto siano in part time ridotto di tipo verticale, potranno fare l'avvocato. Si legge sul sito della Camera: "L'Avvocatura della Camera dei deputati assicura la funzione legale nonchè gli adempimenti connessi alla rappresentanza dell'Amministrazione nelle sedi giurisdizionali. Il capo dell'Avvocatura è l'avv. ..."

Il Regolamento dei Servizi e del Personale della Camera, Titolo II: Servizi ed uffici della Camera, all' art. 38 recita:
"Avvocatura (nota 18)
L'Avvocatura cura:
a) la consulenza giuridico-legale agli organi della Camera e al Segretario generale;
b) la predisposizione di memorie, su particolari profili giuridici o legali, a corredo di proposte di deliberazione sottoposte all'Ufficio di Presidenza;
c) l'assistenza legale e le attività connesse alla rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti dinanzi agli organi interni di tutela giurisdizionale nonché nelle sedi giurisdizionali esterne;
d) l'assistenza ai Servizi e agli Uffici della Segreteria generale, in ordine a questioni giuridico-legali di rispettiva competenza; la predisposizione di pareri su schemi di atti negoziali e provvedimenti;
e) i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con gli avvocati del foro esterno per la predisposizione di pareri e per la richiesta di rappresentanza ed assistenza in giudizio.
All'Avvocatura è preposto un consigliere Capo Servizio.
L'Ufficio di Presidenza stabilisce i criteri generali per l'organizzazione dell'Avvocatura, compresi quelli per il ricorso a collaborazioni esterne. (nota 19)
Note:
(18) Articolo modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003.
(19) Il regolamento recante criteri generali di organizzazione dell'Avvocatura è stato approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 301 del 18 aprile 2001, resa esecutiva con D.P. n. 1825 del 18 aprile 2001 e modificato con la deliberazione n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003."

Il Regolamento dei Servizi e del Personale della Camera, Capo II - Assunzioni e progressione giuridica ed economica, all' art. 67 recita:
"Trattamento economico, indennità di funzione e di segreteria.
Lo stipendio, determinato a norma dell'articolo 69, è onnicomprensivo.
Allo stipendio si aggiungono l'indennità di contingenza, le quote di aggiunta di famiglia e le altre indennità nelle misure previste per legge, oltre alle speciali indennità previste dal presente regolamento. Queste ultime sono corrisposte per dodici mensilità e non sono pensionabili.
All'inizio di ogni legislatura l'Ufficio di Presidenza determina l'importo dell'indennità di funzione, oltre che per il Segretario generale, per:
a) i Vicesegretari generali, il consigliere Capo dell'Avvocatura ai sensi dell'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, del regolamento recante criteri generali di organizzazione dell'Avvocatura della Camera dei deputati, i consiglieri Capi Servizio e il consigliere Capo della segreteria del Presidente (nota 41)
b) i consiglieri Capi degli Uffici della Segreteria generale, i consiglieri Titolari di incarichi individuali, i consiglieri Capi degli uffici costituiti nei Servizi o Titolari di incarichi di coordinamento di livello equiparato, i coordinatori delle unità operative o titolari di incarichi di coordinamento di livello equiparato, i titolari degli incarichi di coordinamento degli interpreti-traduttori, i titolari di incarichi di coordinamento di cui al comma 7 dell'articolo 47 e i titolari degli altri incarichi di coordinamento conferiti ai sensi del presente regolamento;
c) i dipendenti addetti alle segreterie del Presidente, dei membri dell'Ufficio di Presidenza e del Segretario generale;
d) l'assistente parlamentare superiore, i vice assistenti parlamentari superiori, i responsabili di zona ed i coordinatori responsabili di reparto.
Le indennità di funzione sono attribuite per il periodo in cui gli incarichi sono effettivamente ricoperti e non sono pensionabili.
Note:
(nota 41) Lettera modificata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 febbraio 2003, resa esecutiva con D.P. n. 727 del 5 febbraio 2003
".

Dai riportati articoli di Regolamenti della Camera risulta inequivocabilmente l'esistenza di un rapporto di impiego tra i membri dell'Avvocatura della Camera e la Camera.

Ma forse gli avvocati dell'avvocatura della Camera non sono interessati al libero Foro visto che da consiglieri parlamentari guadagnano bene. Come riporta ilsole24ore "i consiglieri parlamentari che svolgono attività di responsabilità e sono, in pratica, i funzionari della Camera dei deputati, partono da una retribuzione di ingresso di oltre 64mila euro. Dopo 10 anni sono poco al di sotto dei 145mila euro, dopo venti superano i 228mila. Dopo trent'anni di anzianità si possono portare a casa 318mila euro, dopo i 40 anni svettano a 358mila euro."

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