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Segnalo altre due evidenti incostituzionalità della legge di riforma forense:
1) LA PREVISIONE, ALL'ART. 41, COMMA 11, DI UN VERO E PROPRIO DIVIETO DI RETRIBUZIONE A FAVORE DEI PRATICANTI AVVOCATI NEI PRIMI SEI MESI DI TIROCINIO, IN VIOLAZIONE EVIDENTE DELL'ART. 35 DELLA COSTITUZIONE, E -DATO IL DIVERSO TRATTAMENTO PER IL CASO DI PRATICA PRESSO ENTI PUBBLICI ED AVVOCATURA DELLO STATO- ANCHE IN EVIDENTE VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
All'articolo 41 ("contenuti e modalità di svolgimento del tirocinio"), comma 11, si formula un vero e proprio divieto di retribuzione a favore dei praticanti avvocati nei primi sei mesi di tirocinio. La norma, che non trova precedenti in nessun'altra professione, di tipo ordinistico o meno (salvo l'unico precedente, deplorevole, di una disposizione contenuta nel codice deontologico dei Consulenti del lavoro) appare "ictu oculi incostituzionale, oltre che penalizzante nei confronti dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro". Così ha giustamente rilevato il Sen. Ichino nel corso della seduta 366 del 26/11/2012 della Commissione Lavoro del Senato, insistendo sulla contrarietà rispetto all'art. 35 della Costituzione assieme ai Sen. Castro, Cristina De Luca e Passoni, i quali hanno pure rilevato la contraddizione (incostituzionalità per disparità di trattamento) con quanto stabilito in tema di apprendistato nel decreto legislativo del 14 settembre 2011 e confermato nella legge n. 92 sul mercato del lavoro. Inoltre, pure il Presidente della Commissione lavoro, Sen. Giuliano, nel corso della medesima seduta ha riconosciuto la "sperequazione che verrebbe a crearsi tra enti pubblici ed Avvocatura dello Stato e studi privati" attraverso il comma 11 dell'art. 41. Tale ultimo aspetto integra evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione, in danno dei praticanti negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, i quali neppure decorso il primo semestre di pratica potrebbero vedersi riconosciuti con apposito contratto un'indennità o un compenso per l'attività svolta.
Questo il testo del parere approvato dalla Commissione Lavoro del Senato: "La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, evidenziando tuttavia rilevanti perplessità sull'articolo 41, comma 11, modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, che sembrerebbe imporre, di fatto, un divieto di erogazione di indennità o compenso ai praticanti durante il primo semestre del tirocinio stesso. La disposizione, oltre a confliggere con l'articolo 35 della Costituzione, introduce una immotivata quanto ingiusta sperequazione tra il tirocinio effettuato presso l'Avvocatura dello Stato e gli enti pubblici e gli studi legali privati. Si sollecita pertanto la Commissione di merito a tenere in considerazione quanto sopra ed a rivedere la disposizione in parola."
2) L' EVIDENTE INCOSTITUZIONALITA' (art. 33 e 3 della Costituzione) DELL'ART. 19 DELLA RIFORMA FORENSE NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORENSE ANCHE AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE.
Come insegna la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 226236/2010), <<Secondo quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2006, l'eccezione al regime di incompatibilità stabilita dall'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, deve essere considerata <principio costituzionale della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense>>. Se questa è la ratio d'ogni possibile eccezione all'incompatibilità tra professione forense e attivià di insegnamento (e non si vede come si possa altrimenti ritenere), allora appare evidente la incostituzionalità della norma (art. 19 della legge di riforma della professione forense) che limita l'eccezione all'incompatibilità per rapporto di lavoro, tra i docenti, solo a "l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici", escludendo, tra gli altri, gli insegnanti elementari. Detto in altri termini: l'art. 33 della Costituzione impone che sia consentito a tutti gli insegnanti, di ogni ordine e grado, di poter esercitare la professione di avvocato.
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