
(da www.servizi-legali.it )
L'art. 21 della legge di riforma forense è evidentemente contrario al diritto dell'Unione europea, anche come interpretato dalla Corte di giustizia e pertanto sarà immediatamente disapplicato in forza del principio di primazia del diritto
dell'Unione europea.
L'art. 21 della legge di riforma forense prevede al comma 1, primo periodo: "La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effetivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anc he in riferimento ai primi anni di esercizio professionale."
Prevede poi al comma 4, primo periodo: "La mancanza della effettività, continuatività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale comporta, se non sussitono giustificati motivi, la cancellazione dall'albo."
Aggiunge al comma 6: "La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è richiesta durante il periodo della carica, per gli avvocati componenti di organi con funzioni legislative o componenti del Parlamento europeo".
Ricordiamo, al riguardo, che la Corte di giustizia europea, con indirizzo ben consolidato, si è espressa sempre contro norme che individuano nella continuità di un’attività professionale il requisito cui venga subordinato il riconoscimento di un qualsiasi beneficio, la possibilità di accesso a uno status determinato, una qualifica o un trattamento, e ciò lo ha fatto a tutela della dignità del professionista poiché ravvisava in tali norme possibilità di discriminazione anche indiretta a scapito delle donne e dei soggetti deboli in genere.
Ormai, stante la crisi, tanti avvocati non possono più fare un solo lavoro ma se ne faranno anche un altro, in base alla legge di riforma forense saranno addirittura cancellati dall'albo per incompatibilità: assurdo ed evidentemente in contrasto con il riferito indirizzo della Corte di giustizia.
MA NON BASTA: In tema di continuità e prevalenza dell'esercizio della professione la legge di riforma forense prevede anche dei privilegi irragionevoli e intollerabili a favore degli avvocati parlamentari e membri di organi legislativi rispetto a quanto disposto per i loro colleghi avvocati che però non sono parlamentari nè membri di altri organi legislativi.
Costituisce evidente profilo di incostituzionalità per irragionevolezza e disparità di trattamento il fatto che la riforma forense preveda che un avvocato sia cancellato dall'albo per mancato esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, e che poi di tale principio non faccia applicazione nei confronti dei parlamentari avvocati.
Stando al testo della riforma forense, i parlamentari avvocati potranno continuare, durante il loro mandato, ad essere iscritti negli albi degli avvocati e ad esercitare la professione senza limiti, nonostante sia evidente e sacrosanto che la democrazia elettiva impone che il parlamentare deve alla Nazione un effettivo, continuativo, abituale e prevalente esercizio del mandato parlamentare al quale va sacrificato l'effettivo, continuativo, abituale e prevalente esercizio della professione di avvocato.
Se, dunque, si vorrà consentire ai parlamentari di continuare a fare l'avvocato lo si dovrà consentire riconoscendo, però, che alla professione di avvocato essi debbano riservare solo una piccola parte del lovo impegno.
Conseguentemente, per esigenze evidenti di parità di trattamento, si dovrà espungere dal testo della riforma forense la norma che commina la cancellazione dall'albo per tutti gli altri avvocati (i non parlamentari) in conseguenza del mancato esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione.
Inoltre, per logica conseguenza, bisognerà cancellare la previsione di incompatibilità tra esercizio della professone di avvocato e lavoro privato o impiego pubblico a part time ridotto.
Infatti, se si riterrà che non ci sia nulla di scandaloso nel consentire al parlamentare di svolgere anche la professione di avvocato (purchè, ovviamente, in maniera non prevalente rispetto alla sua altissima funzione di rappresentante del popolo nel Parlamento), si dovrà ammettere che anche il semplice dipendente privato o l'impiegato pubblico a part time ridotto (tra il 30% e il 50% dell'orario ordinario di lavoro) possa svolgere anche la professione di avvocato. Tali lavoratori dipendenti, evidentemente, se fanno anche l'avvocato, sono meno "pericolosi" (per usare lo stesso metro di valutazione adoperato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 390/2006), dell'avvocato parlamentare (o membro di altri organi legislativi) riguardo ai rischi di conflitti di interesse, di accaparramento di clientela, di carenza di autonomia e indipendenza.
Basta leggere la sentenza della Corte costituzionale n. 189/2001 per capire come nei confronti del dipendente pubblico a part time ridotto siano ampiamente sufficienti le regole di prevenzione dei conflitti di interessi, di prevenzione dell'accaparramento di clientela e di prevenzione della carenza di autonomia e indipendenza che furono approntate dalla l. 662/96 (art. 1, commi da 56 a 65).
Inoltre, non si può non riconoscere che il DPR 137/12, esplicitamente affermando che "non sono ammesse limitazioni ... con attività anche abituale e prevalente", stabilisce che è possibile esercitare qualsiasi professione, compresa quella di avvocato, non abitualmente e in maniera non prevalente.
Ne consegue che, di certo, all'esercizio delle professioni, compresa quella di avvocato, non è ammessa alcuna limitazione che impedisca "preventivamente" l'iscrizione agli albi a causa dello svolgimento d'altra attività lavorativa. Tra l'altro per tal genere di limitazione occorrerebbe una deroga espressa che sia oggettivamente fondata su ragioni di pubblico interesse. Ebbene, se l'Italia vuol essere una Repubblica fondata sul lavoro (come l'art. 1 della Costituzione solennemente proclama) tali ragioni di pubblico interesse non possono individuarsi in valutazioni di prudentissima prevenzione "ex ante" di sempre possibili conflitti di interesse (vedasi l'insegnamento di Corte costituzionale 189/2001). Ovviamente sarà possibile (e doverosa per i Consigli degli Ordini), la verifica della ricorrenza in concreto dell'indipendenza di giudizio intellettule e tecnico nei confronti dell'abilitato (pensiamo, ad es. ad un dipendente pubblico in part time ridotto, che abbia superato l'esame di Stato da avvocato) che abbia ottenuto l'iscrizione nell'albo professionale. Dunque, niente più impedimenti ex ante all'accesso alle professioni (compresa quella di avvocato) per presunzioni odiose di incompatibilità fondate sullo svolgimento d'altri lavori !
Il ministro Severino ha censurato in parte (nel suo parere sul passaggio alla Commissione giustizia della Camera in sede legislativa) il progetto di legge di riforma forense (allora Atto Camera 3900), riconoscendo che non potrà contraddire il DPR 137/12. Il ministro ha affermato che -se si vuole rispettare il DPR 137/12- all'esercizio della professione di avvocato non deve essere ammessa alcuna limitazione (come invece si prevede all'art. 18 della proposta di legge che impedisca "preventivamente" l'iscrizione agli albi a causa dello svolgimento d'altra attività lavorativa, autonoma o di dipendente a part time. Ebbene, il ministro avrebbe pure dovuto riconoscere che, nell'affermare che "non sono ammesse limitazioni ... con attività anche abituale e prevalente", il DPR 137/2012 stabilisce chiaramente che è possibile esercitare qualsiasi professione, compresa quella di avvocato, non abitualmente e in maniera non prevalente.
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