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D.P.R. 137/12 di riforma delle professioni: non sono incompatibili gli avvocati parlamentari

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Il D.P.R. 137/2012, di riforma delle professioni, non introduce una incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e la funzione di parlamentare, funzione che, ovviamente, deve rendere (e spesso rende) marginale, o comunque non prevalente, l'attività di avvocato di colui che viene eletto in Parlamento. Il D.P.R. 137/2012, al comma 3 dell'art. 2 "Accesso ed esercizio dell'attività professionale", stabilisce, infatti, che all'esercizio della professione di avvocato non è d'ostacolo il fatto che lo stesso non sia attività abituale e prevalente. Quindi, così come i lavoratori dipendenti o autonomi, anche i parlamentari (pur potendo esser ritenuti "a maggior rischio di conflitti di interessi" rispetto ai lavoratori autonomi o subordinati, pubblici e privati che siano), potranno esercitare la professione di avvocato in forma anche non abituale e non prevalente.

Quanto a Senatori e Deputati-avvocati il D.P.R. 137/2012 di riforma delle professioni sembra esprimersi a chiare lettere, nell'art. 2, comma 3.

(l'art. 2 "Accesso ed esercizio dell’attività professionale", recita:

"1. Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell’attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all’accesso e all’esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell’associazione professionale o della società tra professionisti.")

La chiarezza era essenziale, vista l'assurda mancata applicazione, fino ad oggi (per una sorta di interpretazione abrogatrice?) della norma dell'art. 3 della legge professionale forense del 1933 -r.d.l. 27/11/1933, n. 1578-, nella parte in cui prevede l'incompatibilità della professione con " ... qualunque ... impiego o ufficio retribuito con stipendio sul bilancio ... del Senato, della Camera dei Deputati ...".   Era essenziale esprimersi in maniera inequivocabile anche perchè non può eludersi il chiaro insegnamento della Cassazione (Cass., Sez. III, 20/7/04, n. 13445) per cui i membri del Parlamento italiano sono percettori di uno stipendio, o meglio, di "reddito lavorativo" (la massima recita: "L’indennità percepita dai membri del parlamento (pubblici funzionari elettivi che prestano la loro attività a titolo oneroso) ha funzione di corrispettivo, con la finalità di garantirne l’indipendenza economica consentendo loro di provvedere anzitutto alle necessità personali e familiari, con la conseguenza che, almeno per la parte non destinata a coprire le spese, ne va riconosciuta la natura di reddito lavorativo"): occorreva rispondere al dubbio (legittimo) che i parlamentari fossero dei lavoratori privilegiati.

Forse tenendo in considerazione tale qualificazione ad opera di Cass. 13445/04, il D.P.R. di riforma delle professioni, per non perpetrare una (secondo me, comunque, dubbia) violazione dell'art. 3 della Costituzione, non ha fatto differenze tra parlamentare e lavoratore subordinato o autonomo ed ha ammesso anche il parlamentare ad esercitare la professione in maniera non prevalente e non continua (non trattando i parlamentari in maniera "deteriore" neppure rispetto ai dipendenti pubblici). Probabilmente, anche tenendo in considerazione l'insegnamento di Cass. 13445/04 il D.P.R. di riforma delle professioni, ha potuto ritenere non imperativa l'esigenza  "preventiva" espressa nella proposta di legge n. 4252 (intitolata "Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità tra il mandato parlamentare e l'esercizio della professione di avvocato") che l'On. Antonio Di Pietro ha presentato alla Camera, il primo aprile 2011. La proposta dell'On. Di Pietro (che è stata assegnata alla Commissione giustizia il 3 maggio 2011 e sulla quale non risulta avviata la discussione: vedasi all'indirizzo http://www.camera.it/126?Pdl=4252 ) prevede in sostanza che il mandato parlamentare sia incompatibile con l'esercizio delle professioni intellettuali regolamentate, il cui esercizio e' condizionato all'iscrizione a un albo professionale. Essa propone, non solo per gli avvocati ma per tutti gli esercenti una professione ordinistica, che: a) l'esercizio della professione sia doverosamente sospeso dal parlamentare durante il periodo del mandato parlamentare; b) i membri del Parlamento per i quali sussiste o si determina l'incompatibilita' siano tenuti a optare fra il mandato parlamentare e l'esercizio della libera professione. Agli Onorevoli colleghi l'On. Di Pietro spiega che in materia di libera professione il legislatore si e' sempre mosso con particolare prudenza, circondandone di necessarie cautele l'esercizio, poichè la libera professione intellettuale "regolamentata" è profondamente connessa alla realizzazione di valori costituzionalmente garantiti e volta a integrare funzioni di pubblico interesse. Ricorda in particolare il proponente che si è sempre cercato di consentire un esercizio dell'attivita' professionale in condizioni di piene indipendenza e autonomia, organizzative e di giudizio, mentre "l'esercizio della libera professione, cumulata all'ufficio parlamentare, non puo' ritenersi immune da diversi, piu' o meno piccoli, conflitti di interesse, annidati tra le pieghe dell'attivita' parlamentare (cio' e' documentato anche da ricerche metodologiche che hanno studiato l'incremento percentuale e per categorie dei redditi dei liberi professionisti-parlamentari nel periodo dei mandati)". D'altro canto, al fine di garantire piena indipendenza di pensiero e di giudizio, sono stati previsti per gli uffici parlamentari benefici economici e previdenziali adeguati all'impegno richiesto. Pertanto, si ritiene da parte dell'On. Di Pietro, sarebbe ragionevolmente fondata e costituzionalmente legittima la previsione legislativa di un'incompatibilita' tra l'esercizio di una libera professione ordinistica e il mandato parlamentare: chi intende assumersi la responsabilita' di diventare rappresentante del popolo nelle istituzioni deve potervisi dedicare interamente, a tempo pieno!

Certo, poi, contro i parlamentari-avvocati si possono usare argomenti suggestivi e stringenti. Sono argomenti stringenti quelli che ha usato, ad es., nel corso della discussione al Senato sulla proposta di legge di riforma forense (ora all'esame della Camera come Atto camera 3900) il Sen. Maritati, nel suo intervento in Aula del 14 aprile 2010.  Ha detto nell'occasione il Senatore del partito democratico, raccogliendo gli applausi dal Gruppo PD: "Pensiamo a quanto sia delicato il tema della corretta definizione delle incompatibilità. È un punctum dolens, ma i colleghi della maggioranza, soprattutto coloro i quali hanno maggiore sensibilità ed esperienza anche per aver praticato e continuare a praticare l'attività forense, dovrebbero riflettere con molta serenità. Pensiamo ad un avvocato che acceda al ruolo ed alle funzioni di parlamentare, se non addirittura di componente del Governo, che vada nelle Commissioni parlamentari o interparlamentari, ovvero che assuma il compito di presiedere organismi economici, finanziari o di alta dirigenza di strutture pubbliche regionali o nazionali. Compiti questi che comportano un potere ed una capacità da porre l'avvocato in una condizione di obiettiva, potenziale possibilità di influenzare il corso regolare dei procedimenti, quando nello stesso tempo egli svolga la duplice funzione. Mi rendo conto che tocchiamo punti delicati e interessi di particolare rilievo ma dobbiamo farlo, amici della maggioranza.
Così come si sarebbe dovuto riflettere con maggiore attenzione in ordine ai rischi che comporta, sul piano generale, la mancata previsione di un adeguato sistema di incompatibilità: le troppe leggi ad personam non sono forse il frutto della ormai consolidata commistione tra il ruolo di avvocato e quello di parlamentare?
Consentitemi la franchezza. Lungi da me la benché minima intenzione di sfiorare solamente la rispettabilità dei colleghi interessati, ma vi chiedo: non percepite alcun disagio nel momento in cui avvocati difensori in piena attività, come difensori per esempio del Presidente del Consiglio dei ministri o di altri eminenti e potenti personaggi del sistema politico-istituzionale del Paese, svolgendo le funzioni parlamentari, presentino e sostengano in Aula o nelle Commissioni disegni di legge che servono innanzi tutto ed immediatamente - anche se non in maniera esclusiva - a risolvere problemi inerenti a processi in pendenza o a carico proprio dello stesso Premier o di altri potenti suoi collaboratori?
Sono questi i profili che il disegno di legge non ha il coraggio di affrontare e che pertanto non ci consentono di condividerne appieno l'impianto, nella convinzione che il tema della riforma dell'avvocatura sia un tema centrale per la giustizia su cui si gioca una sfida per il Paese, che trascende le sole categorie professionali direttamente interessate, per coinvolgere invece la generalità dei cittadini e l'effettività della tutela dei diritti.
Per queste ragioni, noi ci rivolgiamo alla maggioranza di Governo affinché rifletta e perché non si perda questa grande occasione storica di una riforma che sia veramente tale ed adatta a soddisfare gli interessi superiori della giustizia nel nostro Paese
".

Ritengo però che a tal genere di argomenti abbia ben replicato il D.P.R. 137/2012 di riforma delle professioni, onerando i Consigli degli Ordini di un difficile lavoro  (del controllo cioè, in contraddittorio, delle incompatibilità realizzatesi in concreto. Ossia, secondo la nuova formulazione letterale del concetto: controllo della realizzatasi carenza dell'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista) ma evitando di accogliere nell'ordinamento norme "rozze" di prevenzione del conflitto d'interessi che risultassero irrispettose del "criterio di proporzionalità-adeguatezza della regolazione". In particolare, infatti, occorre sempre verificare:
1) se le presunzioni di incompatibilità all'esercizio di una professione (che è sempre e comunque -per logica elementare che voglia rispettare la natura umana e i diritti inviolabili dell'uomo- un esercizio a part-time di quella professione) siano tutte idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito di tutela dei consumatori (o, se si preferisce, dei clienti del professionista) e la buona amministrazione della giustizia;
2) se alcuna delle presunzioni di incompatibilità all'esercizio della professione vada oltre quanto necessario per il raggiungimento dello scopo, rivelandosi sproporzionata rispetto ad esso;
3) se ricorrano o meno ragioni imperative di interesse pubblico in grado di giustificare, in relazione alla primazia del diritto dell'Unione Europea, la restrizione della concorrenza nella prestazione del servizio professionale (“naturalmente concorrenziale”, come insegna Corte costituzionale 189/01, con riguardo specifico alla professione di avvocato) che si determina attraverso la introduzione o reintroduzione nell'ordinamento di previsioni di incompatibilità. Viene in mente, in particolare, l'ipotetica reintroduzione -che viene confermata dal testo di riforma forense in discussione alla Camera come Atto Camera 3900- della incompatibilità tra professione forense e impiego pubblico a part time ridotto appena abrogata con D.P.R. 137/2012. Solo ragioni imperative d'interesse pubblico giustificherebbero, se esistessero (e non esistono), una tale limitazione della concorrenza, come riconoscono le sentenze Wouters e Arduino della Corte di Giustizia e come riconosce l'Antitrust, nel suo parere di agosto 2012. Tali ragioni imperative si possono ritenere sussistenti se: 1) oggettivamente apprezzabili e non soltanto asserite, 2) se non smentite dall'analisi complessiva della regolazione delle compatibilità e incompatibilità disegnate per l'esercizio della professione.  Ebbene la eventuale reintroduzione per legge di tali incompatibilità, avvenendo in mancanza di dette ragioni imperative, integrerebbe violazione del diritto dell'Unione Europea. Si violerebbe, infatti,  il combinato disposto degli artt. 10 e 81 del T.C.E. (norme oggi riprodotte, dopo il Trattato di Lisbona, rispettivamente, nell'art. 4, comma 3, della versione consolidata del Trattato sull'Unione Europea <T.U.E.>, e nell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea <T.F.U.E.> );
4) se le norme professionali relative all'esercizio della professione e in particolare quelle di organizzazione, di qualificazione, di deontologia, di controllo e di responsabilità siano (o debbano essere strutturate in modo da essere) di per se sufficienti per raggiungere gli obiettivi che il vigente sistema di compatibilità-incompatibilità persegue attraverso presunzioni odiose di conflitti di interessi.

Volendo rispettare gli insegnamenti della sentenza della Corte di Giustizia del 5/12/2006 resa nei procedimenti riuniti “Cipolla” (C-94/04) e “Macrino” (C-202/04) -vedi specialmente i paragrafi 60 e seguenti della sentenza, con riguardo ai punti da 1 a 4 sopra enunciati- il D.P.R. 137/2012 ha sostanzialmente ribadito che i sopra quattro elencati limiti si impongono anche al legislatore italiano nel disegnare una disciplina dell'accesso alle professioni ordinistiche per salvaguardare il bene della concorrenza. Ciò non solo per rendere la regolazione delle professioni legittima dal punto di vista del diritto dell'Unione Europea ma anche affinchè essa sia costituzionalmente legittima in relazione all'art. 117 Cost. che ormai recepisce il principio di concorrenza, nonchè in relazione agli artt. 3, 41, 35 Cost. (che vietano irragionevole compressione di diritti fondamentali di libertà).
Nè potrebbe sostenersi che la peculiarità della professione forense ed i fini di interesse generale che ispirerebbero le incompatibilità che si volessero reintrodurre (Atto camera 3900) consentono di escludere la legge di riforma forense dalla soggezione al giudizio di proporzionalità e ragionevole necessità. Non lo si può sostenere in quanto, come insegna la Corte di giustizia, solo i provvedimenti (anche legislativi) motivati da “esigenze imperative di interesse generale”  (che siano ragionevolmente credibili e non solo asserite) possono andare esenti dalla detta verifica di proporzionalità e ragionevole necessità.
In tale ottica si dovrà evitare di strumentalizzare in senso anticoncorrenziale la risoluzione del Parlamento europeo del 23 marzo 2006 che ha riconosciuto l'indipendenza, l'assenza di conflitti di interessi e il segreto/confidenzialità quali valori fondamentali della professione forense e ha ribadito che la loro conservazione è di interesse pubblico. Il riconoscimento, in detta risoluzione, della “necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali per l'esercizio corretto della professione legale, nonostante gli effetti restrittivi sulla concorrenza che ne potrebbero derivare” non potrà giustificare regolamenti di protezione che abbiano effetti sproporzionati e ingiustificatamente limitanti la concorrenza. Allo stesso modo dovrà evitarsi ogni strumentalizzazione anticoncorrenziale e corporativa dell'altra affermazione fatta nella detta risoluzione del Parlamento europeo e cioè dell'affermazione per cui l'importanza di una condotta etica, del mantenimento della confidenzialità con i clienti e di un alto livello di conoscenza specialistica rende necessaria l'organizzazione di sistemi di autoregolamentazione, quali quelli oggi governati da organismi e ordini della professione legale.

E ancora: forse s'è ritenuto, nello scrivere il comma 2 dell'art. 2 del D.P.R. 137/2012, che se si fosse stabilito un maggior rigore per i parlamentari (attraverso la previsione di una sospensione o cancellazione dall'albo) ne sarebbe risultata una incompatibilità non fondata su esigenze imperative di interesse generale, la quale incompatibilità poteva essere ritenuta in contarsto con un quadro ordinamentale legislativo "ispirato all'esigenza del minimo sacrificio delle opportunità professionali" (le parole tra virgolette sono del TAR Lazio, sez. I, ordinanza di rimessione in Corte costituzionale n. 10125 del 28/4/2004, che si riferiva, in particolare, alle compatibilità e incompatibilità previste per il giudice di pace-avvocato). E va pure riconosciuto che tale quadro ordinamentale è stato di recente significativamente integrato -a conferma ulteriore della scelta del legislatore e dell'amministrazione per il minimo sacrificio delle opportunità professionali- da normative settoriali coerenti col sistema e cioè dalla c.d. "legge sul conflitto di interesse delle alte cariche" (vedasi art. 2, comma 1, lett. d, della l. 215/2004) e dalla disciplina sul registro degli organismi di conciliazione  di diritto societario, bancario, finanziario (vedasi art. 4, comma 5, e comma 4, lett. a, del D.M. Giustizia 23/7/2004, n. 222).

Comunque sia, attraverso il D.P.R. 137/2012, (o, altrimenti, "in ogni caso" alla data del 13 agosto 2012, -in forza del comma 5-bis dell'art. 3 del d.l. 138/2011-  se si ritenga che, indipendentemente dall'entrata in vigore del D.P.R. di riforma delle professioni, si sia avuta una  abrogazione automatica di norme in contrasto con i principi di cui alle lettere da a) a g) del comma 5 dell'art. 3 del d.l. 138/2011) s'è avuta parificazione -quanto all'incompatibilità ad esercitare la generalità delle professioni- del parlamentare professionista e di tutti gli altri percettori di reddito da lavoro (pubblico o privato, con contratto di lavoro part time o full time non importa). Anche in ciò il ruolo della deontologia e dei Consigli dell'Ordine, chiamati ad applicarla, viene potenziato dal D.P.R. di riforma delle professioni. Onori e oneri ai Consigli degli Ordini, dunque (in un quadro ormai preoccupantemente lontano dalla auspicabile cancellazione degli Ordini come enti pubblici). I Consigli non avranno più da aaplicare odiose norme liberticide che impediscono l'iscrizione per presunta incompatibilità; dovranno giudicare "in concreto" il soggetto titolato all'iscrizione obbligatoria e, semmai, all'esito del procedimento in contraddittorio, potranno anche applicare la sanzione espulsiva della cancellazione dall'albo per accertata carenza della necessaria indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista.

Certo, le spinte alla reintroduzione di incompatibilità abrogate il 13/8/2012 (specie con riguardo alla professione forense) non mancano. Cosa rispondere?

E' ovvio che se si volesse reintrodurre l'incompatibilità tra professione di avvocato e esercizio di un diverso lavoro pubblico o privato, non sarebbe accettabile (come sottintende l'Antitrust col suo parere di agosto 2012 sul testo di riforma forense atto Camera 3900) la mancata previsione di incompatibilità nei confronti di numerose tipologie di soggetti ben più "pericolose" di altri (ad esempio i "vecchi avvocati part time") considerati incompatibili per il bene della indipendenza dell'avvocato, nonchè per il rischio di conflitti di interesse e di accaparramento di clientela.

IN DEFINITIVA:
Secondo me, non c'è nulla di scandaloso nel fatto che i parlamentari facciano anche l'avvocato (o altre professioni) mentre sono parlamentari, ma  di certo non si devono (re)inventare e (re)introdurre incompatibilità che limitano il diritto di lavorare di chi non ha il potere del parlamentare (penso soprattutto ai dipendenti pubblici e privati, che non possono, in ciò, esser trattati come pericolosissimi faccendieri).
Per i membri del Governo, invece (come per tutte le alte cariche considerate dalla legge sul conflitto di interessi, n. 215/2004), dev'essere disposta la cancellazione (ad oggi non esiste la sospensione dall'albo, come misura non sanzionatoria di illecito) dall'albo professionale.
Non mi pare, peraltro, serio consentire di mantenere l'iscrizione, con tanto di indicazione, nell'albo consultabile on line, della via e numero di telefono dello studio legale del ministro.
Potrebbe benissimo succedere che in quella via, a quel numero civico, ci sia uno studio legale. Addirittura potrebbe rispondere uno studio legale se si chiamasse il numero di telefono riportato sull'albo on line. O no?

Spingiamoci un pò oltre. Per allargare il ragionamento alle ipotizzabili incompatibilità all'esercizio di una professione da parte dei parlamentari, leggi di seguito alcuni dati in tema di parlamentari avvocati, loro assenteismo e redditi extra-parlamentari...

Uno studio realizzato, tra gli altri, da Tommaso Nannicini, docente all'Università Bocconi, forniva interessanti dati su parlamentari assenteisti e loro redditi (tali dati furono anticipati a Firenze durante la presentazione della quarta edizione di Eunomiamaster, svoltasi poi dal 23 gennaio 2009). La ricerca è basata su una banca dati di parlamentari dal 1987 al 2008 (ma si estende anche ai sindaci, esaminando una banca dati riferita al periodo dal 1993 al 2007).
L'analisi dei dati sull'attività dei parlamentari, divisi per professione precedente, rivela che le categorie professionali leader nella graduatoria dell'assenteismo sono anche quelle che percepiscono un reddito extraparlamentare più elevato. La classifica dei redditi è guidata dagli avvocati (che peraltro, quanto alla percentuale di assenze, si attestano al 37%) con 113.500 euro annui, i professori guadagnano 109.300 annui, gli imprenditori 106.000 euro annui, i militari 82.800 euro annui.

Leggevo pure, tempo addietro, su www.lavoce.info un articolo del maggio 2008 dal titolo "Massima spesa minima resa" che riportava: "... i redditi totali dei deputati nel primo anno alla Camera aumentano in media del 77 per cento. A questo si somma il reddito di eventuali attività professionali esterne: in media un ulteriore 38 per cento dell'indennità. Ma le stime suggeriscono che 10mila euro di reddito guadagnato in attività al di fuori del Parlamento riducono il tasso di partecipazione del parlamentare dell'1 per cento. Nasce da qui la proposta di abolire la possibilità di cumulo".

Ma anche altra indagine mi pare di grande interesse: in una ricerca curata dall' Università La Sapienza di Roma, dall'università Carlos III di Madrid e dal Cemefi di Madrid (presentata al Senato nel corso della XIV legislatura assieme all'annuario del Parlamento italiano "La Navicella") è stato fatto l'identikit dei nostri deputati e senatori, dedicando separati capitoli alle "caratteristiche dei parlamentari italiani", agli "effetti del sistema elettorale sulla selezione politica", a "quale classe politica ci attende?", all' "attività legislativa", alle "dinamiche dei redditi". Particolare interesse -al fine di riconoscere se e quando sia ragionevolmente fondata (e dunque costituzionalmente legittima) la previsione legislativa di una incompatibiltà coll'esercizio di una professione e in particolare coll'esercizio della professione forense- assumono alcuni passi della detta relazione dedicati alle dinamiche dei redditi e dell'attività parlamentare dei legislatori.
Si legge nella relazione, quanto all'evoluzione dei redditi, che gli effetti sul reddito reale di una permanenza parlamentare di sei anni si rivelano per gli avvocati del + 27%, cioè decisamente superiori alla media dei parlamentari (+13%).
"Che cosa determina dinamiche così differenziate a seconda del lavoro di provenienza? - si chiedevano i ricercatori Stefano Gagliarducci, Tommaso Nannicini e Paolo Naticchioni- Un primo elemento da considerare è la differenza fra il reddito dichiarato dai parlamentari, che include anche i proventi da attività esterne, e l’insieme delle competenze di carica a loro spettanti nello stesso lasso di tempo. L’appartenenza ad alcune categorie professionali è associata a una maggiore crescita del reddito derivante da attività esterne, che in media aumenta del 51 per cento. Più precisamente, i redditi esterni degli avvocati aumentano in media del 73 per cento, quelli dei magistrati del 127 per cento, quelli dei liberi professionisti dell’80 per cento, e quelli degli imprenditori del 102 per cento. Per molte altre categorie (impiegati, dirigenti politici, sindacalisti) si assiste a una crescita inferiore o addirittura a una diminuzione. Sembra quindi che alcune professioni siano in una posizione tale da catturare un consistente vantaggio in termini di crescita del reddito derivante da attività esterne a quella di parlamentare, nel periodo in cui si trovano in carica. Anche se, naturalmente, un’analisi più dettagliata richiederebbe il confronto di questi aumenti con quelli registrati dalle categorie professionali considerate nel corso degli stessi anni.
In conclusione, non è da escludere l’esistenza di diversi, più o meno piccoli, conflitti di interesse che si annidano tra le pieghe dell’attività parlamentare. Qualsiasi iniziativa volta ad aumentarne la trasparenza, come pubblicare il dettaglio dell’attività di ogni singolo deputato o senatore, o rendere noti gli andamenti dei redditi di chi ricopre incarichi pubblici (troppo spesso limitata, purtroppo, a qualche classifica sui più famosi), non può che migliorare la qualità del processo di selezione e di controllo degli eletti da parte dei cittadini".
A questi dati è da aggiungere quanto si leggeva su il sole 24 ore del 4/5/2007, che citando la relazione dei detti studiosi afferma: "l'impegno extra parlamentare di coloro che, oltre a far parte delle Camere, svolgono una professione è inversamente proporzionale alla produttività nelle Aule e Commissioni di Camera e Senato: un aumento dei redditi fuori dal Parlamento pari a centomila euro comporta un aumento delle assenze nelle votazioni elettroniche pari al 6% e una diminuzione del numero dei Ddl presentati del 4".

 

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