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Non superare il corporativismo è, per gli avvocati, errore fatale

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(da www.dirittodelleprofessioni.it)

Attenzione all'errore fatale! Tale sarebbe, per gli avvocati, insistere nella richiesta alle forze politiche di approvare senza modifiche il testo di riforma forense già approvato dal Senato a novembre 2010.
Chiedere l'accettazione "a scatola chiusa", senza emendamenti che lo rendano coerente con la inevitabile "liberalizzazione delle professioni" (da intendere come superamento del corporativismo medieval - fascista) sarebbe, per gli avvocati, l'errore fatale poichè li "marchierebbe" definitivamente innanzi all'opinione pubblica come corporazione non attenta neppure agli evidenti profili di incostituzionalità (il più evidente è la creazione del Consiglio Nazionale Forense come giudice speciale nuovo per composizione e per provvista di giurisdizione)  della controriforma che chiede.

Perciò ritengo pericolosa la posizione che pare al riguardo assunta dal CNF. Leggo sul sito del C.N.F., il 18/10/2011, in un articolo intitolato "Riforma forense: piena compatibilità con la manovra di agosto. E’ strumentale la tesi contraria, che si prefigge lo scopo di ritardarne l’approvazione, o peggio ancora, di affossarla del tutto. Una rapida disamina dei singoli punti della manovra d’agosto in tema di professioni non può che confermarne la piena compatibilità con quanto previsto nel ddl AC 3900, all’esame della commissione giustizia della camera":
"13/10/2011
I principi della manovra sono disposizioni di principio: con l’art. 3, comma 5 D.L. cit., il legislatore ha infatti opportunamente respinto lo strumento della delega legislativa, che pure era stato proposto, e che avrebbe recato criteri e principi direttivi obbligatoriamente precettivi e conformativi rispetto alla successiva legislazione delegata, con conseguente incostituzionalità delle norme delegate in caso di scorretta attuazione della delega.
È stato dunque scelto uno strumento meno rigido in grado di fornire un quadro a maglie larghe, nel quale ciascuna professione possa ritagliare le modifiche di dettaglio opportune in relazione alle proprie specificità.      Non ha dunque senso postulare una presunta incoerenza tra queste norme di principio e il ddl AC 3900: le prime recano previsioni che per definizione debbono essere declinate nei singoli ordinamenti, e che non possono non rimanere ad un livello molto generale, dovendo andare bene per professioni tra loro diversissime.
Sul piano del rapporto tra le fonti, la fonte successiva chiamata a recepire i principi nei singoli ordinamenti con modifiche puntuali potrà validamente sia interpretare il principio secondo le esigenze della professione, sia, se necessario, derogarvi nel caso singolo, in base al principio di specialità.
Il legislatore successivo, infatti, è sovrano come quello della manovra e la fonte successiva non è tenuta a rispettare puntualmente le indicazioni di questa: se questo il legislatore avesse voluto, avrebbe dovuto dar luogo ad una legge delega, cosa che – come detto – non ha fatto.
A conferma di quanto sopra esposto si ricorda che l’art. 3 comma 5 non prevede alcuna abrogazione automatica delle disposizioni eventualmente contrastanti, né prevede – come invece la manovra fa per molti altri settori – una abrogazione automatica decorso un certo periodo di tempo
".

Non sono per niente daccordo. Ritengo poi azzardato affermare (come si legge -nella newsletter del sito www.consiglionazionaleforense.it n. 38 del 2011-  avrebbe fatto il consiglere del C.N.F. Mascherin al Congresso delle Camere penali tenutosi  a Rimini tra il 14 e il 16 ottobre 2011) che "Esiste la teoria delle fonti del diritto. I principi contenuti nella manovra, che non sono di delega e per questo non sono vincolanti, ben possono trovare attuazione in una legge speciale che ne adegui l’impatto per una professione che ha copertura costituzionale, come quella forense”. Ancor più azzardato ritengo affermare (come pure avrebbe fatto il detto consigliere) che "Se la maggioranza non farà passare la legge professionale gli avvocati non lo dimenticheranno e denunceranno l’inadeguatezza di questa classe politica a governare. Nonostante ci siano 500 emendamenti, in realtà quasi tutti dell’opposizione, se c’è la volontà politica la riforma può essere approvata".

Ma consideriamo, in aggiunta quel che scrive l'Ufficio studi del C.N.F. nel suo dossier (vedilo all'indirizzo http://fe-mn1.mag-news.it/nl/l.jsp?f-.BER.k__.I6.Ev.08Cq ) intitolato "La manovra economica bis 2011 (decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148) Cosa cambia per ll’’Avvocato - Elementi di interesse per la professione forense". Scrive, con riguardo al rapporto tra i principi in materia di professioni di cui all'art. 3 del d.l. n. 138/2011 e il disegno di legge di riforma della professione forense all'esame della Camera:
"La manovra di agosto reca all’art. 3, comma 5 alcune disposizioni di principio in materia di riforma delle professioni. Pur non recando misure di immediata applicazione, e dunque di diretto impatto per gli avvocati, è opportuna una breve analisi volta ad illustrarne i contenuti, anche al fine di valutare l’eventuale ricaduta di tali previsioni sulla riforma dell’ordinamento forense già approvata dal Senato ed attualmente all’esame della Commissione giustizia della Camera (AC 3900).
L’art. 3, comma 5 D.L. cit. reca una serie di principi e prevede che i singoli ordinamenti professionali siano adeguati entro 12 mesi: il legislatore ha dunque respinto lo strumento della delega legislativa, che pure era stato proposto da più parti (da ultimo anche da Confindustria nel progetto per l’Italia siglato insieme con altre organizzazioni produttive), e che avrebbe recato criteri e principi direttivi obbligatoriamente precettivi e conformativi rispetto alla successiva legislazione delegata, con conseguente incostituzionalità delle norme delegate in caso di scorretta attuazione della delega. È stato dunque scelto uno strumento meno rigido in grado di fornire un quadro a maglie larghe, nel quale ciascuna professione possa ritagliare le modifiche di dettaglio opportune in relazione alle proprie specificità. Non ha dunque senso postulare una presunta incoerenza tra queste norme di principio e il ddl AC 3900 recante “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”: le prime recano previsioni che per definizione debbono essere declinate nei singoli ordinamenti, e che non possono non rimanere ad un livello molto generale, dovendo occuparsi di professioni tra loro diversissime. Sul piano del rapporto tra le fonti, la fonte successiva chiamata a recepire i principi nei singoli ordinamenti con modifiche puntuali potrà validamente sia interpretare il principio secondo le esigenze della professione, sia, se necessario, derogarvi nel caso singolo, in base al principio cronologico ed a quello di specialità. Il legislatore successivo, infatti, è sovrano come quello della manovra e la fonte successiva non è tenuta a rispettare puntualmente le indicazioni di questa: se questo il legislatore avesse voluto, avrebbe dovuto dar luogo ad una legge delega, cosa che – come detto – non ha fatto. Piuttosto, sul piano politico, per quanto il termine sia ordinatorio, la manovra spinge ad una riforma degli ordinamenti professionali entro tempi brevi (12 mesi), e quella forense è la riforma in stato di maggiore avanzamento nei lavori parlamentari. A conferma di quanto sopra esposto si ricorda che l’art. 3 comma 5 non prevede alcuna abrogazione automatica delle disposizioni ordinamentali eventualmente contrastanti, né prevede – come invece la manovra fa per molti altri settori – una abrogazione automatica decorso un certo periodo di tempo.
Di seguito i principi affermati nella disposizione in commento, correlati a quelli affermati nel ddl di riforma dell’ordinamento forense:
A) L’opzione di fondo e di sistema è quella della distinzione tra impresa e professione: su questo punto è evidente che il ddl AC 3900 si pone in piena continuità, confermando la netta distinzione tra impresa e professione;
B) È salvaguardato l'esame di Stato per l'accesso e l'eventuale anticipo del tirocinio è subordinato alla volontà dei CN (tramite convenzione); così anche nel ddl AC 3900;
C) Sono ribaditi i principi di autonomia e indipendenza come caratteri distintivi del professionista; così anche nel ddl AC 3900;
D) È imputato direttamente ai CN il potere regolamentare sulla formazione permanente, quindi la manovra spinge nel senso della devoluzione ai Consigli nazionali del potere regolamentare, perno del ddl AC 3900, pur attenuato nel passaggio parlamentare;
E) Le tariffe sono regolate nella manovra in un modo ben più equo di quanto non avesse fatto il decreto legge Bersani: quando è parte un ente pubblico, il giudice non può derogare ai minimi; il ddl AC 3900 si muove su questa scia, sancendo la inderogabilità dei minimi per assicurare la qualità delle prestazioni professionali in funzione della corretta amministrazione della giustizia e a difesa del cliente-consumatore (in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia);
F) È introdotta l'assicurazione obbligatoria, cosa che fa anche il ddl AC 3900;
G) La disciplina della pubblicità è del tutto in linea con il codice deontologico forense e non sono colpiti i poteri degli ordini in materia; analoghe le previsioni del ddl AC3900;

A proposito del disciplinare, il principio di cui alla manovra è chiaramente nel senso di imporre al livello locale la distinzione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari; il ddl AC 3900 prevede proprio questa distinzione a livello locale, ma lascia integra la composizione e la funzione disciplinare del CNF per salvaguardarne la natura giuridica di giudice speciale, che consente la sollevazione di questione di legittimità costituzionale. Attualmente ogni distretto di Corte d’appello elegge un rappresentante al CNF, e la composizione dell’organo riflette la geografia giudiziaria italiana, il che è assolutamente indispensabile, avuto riguardo alle attribuzioni del Consiglio stesso in materia di amministrazione della giustizia. La natura di giudice speciale del CNF consente all’organo di adire la Corte costituzionale per far valere la eventuale incostituzionalità di norme applicabili ai procedimenti disciplinari, salvaguardando l’interesse generale alla corretta attuazione dell’ordinamento giuridico, e rappresenta simbolicamente e funzionalmente il legame inscindibile tra avvocatura e giurisdizione.
È dunque evidente che, lungi dal costituire un ostacolo all’approvazione del ddl AC 3900, la manovra costituisce piuttosto un incentivo a procedere celermente, con il termine di 12 mesi per adeguare gli ordinamenti professionali, e con previsioni di merito coerenti con quelle proprie della riforma forense
".

Dunque, la posizione del Consiglio Nazionale Forense (dopo la "manovra" di luglio 2011 che ha assegnato ad una Alta Commissione, composta anche di membri di organismi internazionali, il compito di formulare proposte di liberalizzazione dei servizi in Italia, e dopo la "manovra" di ferragosto 2011, di cui al d.l. 138/2011 che all'art. 3 è stato tradotto in legge 148/2011 senza modifiche) è quella del rigetto di ogni confronto nel merito dei provvedimenti da adottare "pro liberalizzazione". Il CNF insiste nella richiesta d'approvazione definitiva della riforma forense così come il Senato l'ha approvata a fine 2010.
ERRARE E' UMANO MA PERSEVERARE E' DIABOLICO, DICO IO. SE L'AVVOCATURA E' GIUNTA AL PUNTO D'ESSERE L'OGGETTO PREFERITO DEGLI ATTACCHI DEI SEMPRE PIU' NUMEROSI CERCATORI DI CAPRI ESPIATORI (PER LA CRISI ECONOMICA INCALZANTE) E' COLPA DI QUELLA PARTE DELL'AVVOCATURA STESSA CHE CONTINUA A SOSTENERE UN PROGETTO DI RIFORMA DELLA PROFESSIONE SEMPLICEMENTE ANTISTORICO NELLA SUA ISPIRAZIONE CORPORATIVA.
E' profondamente ingiusto, di certo, che l'intera categoria dei professionisti sia dipinta come una zavorra allo sviluppo del Paese.
E' pure vero che, per archiviare ogni strumentalizzazione, come ha sostenuto Ester Perifano, segretaria dell'Asociazione Nazionale Forense, serve una regolamentazione adeguata ai tempi e all'attuale contesto economico.
E' parimenti indiscutibile che, data la crisi montante, tutti i professionisti autonomi rischiano di pagare un prezzo esorbitante per l'identificazione sbagliata con "la casta".

Ebbene, gli avvocati italiani, se non cambiano radicalmente strategia e invece si attardano a difendere posizioni indifendibili, saranno semplicemente spazzati via (cioè diventeranno rapidamente quasi tutti professionisti dipendenti -magari di loro colleghi-).
Che i professionisti autonomi italiani siano assorbiti rapidamente dalle grandi imprese professionali all'italiana  sarebbe una bruttissima fine per l'esperienza sociale sana e bella (e vecchia ben più dell'Italia unita) della libera Avvocatura italiana ma non sarebbe, a ben vedere, un esito stravagante, visto che i professionisti autonomi (mi riferisco agli autonomi nella sostanza e non agli autonomi solo formalmente, visto che la tipologia più diffusa di dipendenza dei professionisti e la parasubordinazione con partita IVA) rappresentano ormai una eccezione alla attuale fase dello sviluppo capitalistico. C'è una via d'uscita per i liberi avvocati italiani (che del numero totale degli avvocati italiani sono la stragrande maggioranza)? Si, imporre ai vertici istituzionali (CNF) e "politici" (OUA) dell'avvocatura nostrana di abbandonare ogni antistorica salvaguardia del corporativismo (la giurisdizione domestica, il ruolo del CNF di legislatore di settore e di gestore di vertice della deontologia), buttare alle ortiche concetti antipatici e incomprensibili ai contemporanei, come decoro della professione, che farebbero perdere le elezioni persino al partito delle veline. E, soprattutto, occorre dimostrare a maggioranza, opposizione e opinione pubblica quanto sia "fonte di prodotto interno lordo" l'organizzazione per piccoli professionisti indipendenti: svelare la verità banale che, nella italica società della conoscenza, il "tessuto produttivo" a rischio non è solo quello delle piccole e medie imprese ma anche quello dei piccoli e medi professionisti. IN REALTA' I NEMICI DEI PICCOLI E MEDI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI SONO I GRANDI IMPRENDITORI E I GRANDI PROFESSIONISTI, ENTRAMBI NON VEDONO L'ORA DI DIVENTARE DATORI DI LAVORO SUBORDINATO DEL VASTO E LABORIOSO POPOLO DELLE PARTITE IVA "SPARPAGLIATE E DEBOLI". PARADOSSALMENTE SOLO L' "ALTA COMMISSIONE" (CHE DALLA "MANOVRA" DELL'ESTATE 2011 LEGGE, E' STATA PROGRAMMATA -E ANDREBBE NOMINATA AL PIU' PRESTO- PER FARE PROPOSTE DI LIBERALIZZAZIONE DEI SERVIZI) POTRA' SALVARE I PICCOLI E MEDI LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI DA UN FUTURO DA LAVORATORI SUBORDINATI DI GRANDI IMPRESE PROFESSIONALI (RETTE DAL GRANDE AVVOCATO, DAL GRANDE ARCHITETTO O DAL GRANDE CAPITALISTA CHE CONTROLLI LA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI  POCO CAMBIA).  MA AFFINCHE', INVECE, L' "ALTA COMMISSIONE" INFARCITA DI ESPERTI STRANIERI NON CONDANNI I LIBERI PROFESSIONISTI ITALIANI, RITENENDOLI OSTACOLI ALLE MAGNIFICHE SORTI E PROGRESSIVE DEL TERZIARIO AVANZATO,  BISOGNA CHE I VERTICI ISTITUZIONALI E POLITICI DELLE PROFESSIONI -E IN PARTICOLARE DELL'AVVOCATURA- ABBIANO VOGLIA DI PARLARLE. MA NON  DEVONO PARLARLE DI "DECORO DELLA PROFESSIONE" QUALE FONTE DELL'OBBLIGO DI REINTRODURRE LE TARIFFE MINIME, E NEPPURE DEVONO PARLARLE DI "GIURISDIZIONE DOMESTICA" QUALE SISTEMA PER LA SALVAGUARDIA DELL'INTERESSE GENERALE ALLA CORRETTA ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E, ADDIRITTURA, RAPPRESENTAZIONE SIMBOLICA E FUNZIONALE DEL LEGAME INSCINDIBILE TRA AVVOCATURA E GIURISDIZIONE.
BISOGNA CHE I VERTICI DELE PROFESSIONI PARLINO ALL' "ALTA COMMISSIONE" DELLA FUNZIONE MACROECONOMICA DEI PICCOLI E MEDI PROFESSIONISTI IN ITALIA, IN UN SISTEMA CIOE' CHE NON PUO' DIVENTARE TROPPO IN FRETTA SIMILE A QUELLO ANGLOSASSONE E CHE SE IN TAL SENSO COATTIVAMENTE TRASFORMATO PRODURREBBE MENO RICCHEZZA. CONCLUSIONE: COSA NON SI DEVE FARE NELLO SMONTARE FINALMENTE LA REGOLAZIONE CORPORATIVA DELLE PROFESSIONI? NON SI DEVE AZZERARE IL SISTEMA ORDINISTICO, BISOGNA CHE GLI ORDINI NELLA ATTUALE COMPOSIZIONE PERSONALE RIMANGANO IN VITA MA SIANO NON PIU' MONOPOLISTI, ABBIANO DEI CONCORRENTI, PERDANO LA NATURA DI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI E OGNI POTERE DISCIPLINARE E DI NORMAZIONE GENERALE. BASTEREBBE QUESTO.

 

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In ogni grido di ogni Uomo, in ogni grido di paura di Bambino, in ogni voce, in ogni divieto, odo le catene forgiate dalla mente (W. Bllake 1794)