Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

C.N.F.: le norme su incompatibilità sono "di stretta interpretazione"

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

(da www.servizi-legali.it )

Il C.N.F., con parere 93/2005, confermò il principio che "le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli". Occorre ricordarsene nell'interpretare l'art. 18, lettera d, della l. 247/12.

Leggi di seguito il parere del C.N.F. ...

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni !

Sulla necessità di una stretta interpretazione delle ipotesi di incompatibilità.
Parere 14 dicembre 2005, n. 93
Quesito del COA di Pescara, rel. cons. Morgese
Il quesito verte sull'applicabilità ai praticanti avvocati, i quali non abbiano richiesto l'abilitazione al patrocinio, delle norme in tema di incompatibilità di cui all'art. 3 del R.D.L. 1578/1933.
Contrario salvo per le ipotesi in cui il soggetto sia sottoposto ad obblighi gerarchici o di condotta di tale intensità da risultare non coniugabili con i doveri di indipendenza e riservatezza che sono imposti anche al praticante avvocato.
La Commissione, dopo ampia discussione, delibera il seguente parere:

Allo stato attuale la legislazione professionale non prevede alcuna estensione al praticante delle situazioni di incompatibilità previste per gli avvocati.
Si deve confermare, peraltro, che le ipotesi di incompatibilità devono essere di stretta interpretazione, posto che pongono sostanziali limitazioni ai diritti dei singoli.
Ciò premesso, non può escludersi che vi siano situazioni nelle quali, in concreto, il soggetto sia sottoposto ad obblighi gerarchici o di condotta di tale intensità da risultare non coniugabili con i doveri di indipendenza e riservatezza che sono imposti anche al praticante avvocato. Questo è il caso, che si è posto nel passato, della possibilità di svolgere la pratica per militari in servizio nei Carabinieri o nella Guardia di Finanza, nei confronti dei quali vige un obbligo di denuncia di fatti di reato comunque appresi ed un intenso vincolo di subordinazione gerarchica.
(cfr. parere 14 aprile 2000, n. 124, in I pareri del Consiglio nazionale Forense (1998-2000) , Milano 2001, p. 97).
A ciò si aggiunge la circostanza che i praticanti che esercitano altresì un'attività per la quale la legge prevede un'incompatibilità con la professione forense non possono ottenere l'abilitazione al patrocinio (cfr. parere 24 marzo 2000, n. 121, ivi , p. 95).

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni !

 

Pubblicità


Annunci

Le generalizzazioni intellettuali sono sempre interessanti, ma le generalizzazioni in fatto di morale sono prive di ogni significato (O. Wilde)