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Semel advocatus semper advocatus? TAR Calabria 102 dell'11/2/11

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Il T.A.R. della Calabria, Sez. Reggio Calabria, con sentenza N. 102 dell'11/2/2011, è intervenuto in tema di consolidamento, per forza di legge, degli effetti che siano stati prodotti (iscrizione all'albo forense) a seguito dei provvedimenti di ammissione con riserva all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA 102 DEL 2011 DEL TAR CALABRIA ...

N. 00102/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00426/2010 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 426 del 2010, proposto da:
Fabio Iannò, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Romano, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Manganaro in Reggio Calabria, piazza Camagna, 6;


contro

Ministero della Giustizia - Commissione esami avvocato presso la Corte d'appello di Reggio Calabria - Commissione esami avvocato presso la Corte d'appello di Genova, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata per legge in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;


per l'annullamento

- del provvedimento di non ammissione del ricorrente alle prove orali degli esami per l’iscrizione all’Albo degli avvocati per l’anno 2009/2010;

- del verbale del 10 maggio 2010 della Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, redatto dalla terza sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di Genova, con il quale viene annullato l’elaborato di diritto civile del ricorrente;

- nonché di ogni atto connesso, collegato o presupposto, in quanto diretto ad impedire all’odierno ricorrente di poter sostenere le prove orali di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2009/2010;

 


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;

Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 186 del 28 luglio 2010, di accoglimento della domanda di sospensione cautelare dell’esecuzione del provvedimento impugnato, con conseguente ammissione con riserva del ricorrente alle prove orali, e quella del Consiglio di Stato, IV, n. 5338 del 24 novembre 2010, di accoglimento dell’appello proposto dall’amministrazione avverso la prima;

Vista l’istanza di cessazione della materia del contendere depositata dal ricorrente il 30 settembre 2010;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Giuseppe Caruso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 10 luglio 2010 e depositato il 13 luglio 2010, il dott. Iannò impugna il provvedimento di non ammissione alle prove orali degli esami per l’iscrizione all’Albo degli avvocati per l’anno 2009/2010, il verbale del 10 maggio 2010 della Commissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, redatto dalla terza sottocommissione per gli esami di avvocato presso la Corte di appello di Genova, con il quale viene annullato il suo elaborato di diritto civile, nonché ogni atto connesso, collegato o presupposto, in quanto diretto ad impedirgli di sostenere le prove orali di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2009/2010.

Il ricorrente fa presente di avere in un primo tempo superato la prova scritta, riportando i voti di 30 in diritto civile, 35 nell’atto giudiziario e 25 in diritto penale. In un secondo momento, tuttavia, a seguito di riesame del suo elaborato di diritto civile, quest’ultimo è stato annullato, in quanto (verbale del 10 maggio 2010) “contiene trascrizioni pressoché integrali, ovvero evidentemente parafrasate, del tema svolto sul medesimo argomento quale pubblicato su ED. SIMONE 2009 Ultimi pareri di diritto civ. pagg. 135 e segg. reperibile in commercio anteriormente alla prova … pertanto non può ritenersi frutto di genuina redazione da parte del candidato”.

Deduce il seguente motivo unico:

Eccesso di potere per travisamento dei fatti.

I brani dell’elaborato del ricorrente che corrispondono a quanto riportato nella raccolta di pareri cui fa riferimento l’amministrazione si troverebbero pure – pressoché identici – in numerosi codici commentati con la giurisprudenza liberamente consultabili dai partecipanti alle prove di abilitazione in parola (“Codici civile e penale annotati con la giurisprudenza”, 2008/2009, ed. Dike, pagg. 285 ss.; “Codice civile annotato con la giurisprudenza” 2009, Simone, pagg. 1173 ss. e pag. 1524; “Codice civile annotato con la giurisprudenza, 2006, Giuffré, pagg. 1541 ss.). Essi corrisponderebbero, infatti, a massime o interi brani di sentenze riportati senza citazione nei pareri di cui alla raccolta predetta.

Il ricorrente conclude per l’accoglimento del gravame.

Per l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sostenuto la piena legittimità dei provvedimenti impugnati, chiedendo la reiezione del ricorso.

Il ricorrente ha poi reso noto (memoria depositata il 30 settembre 2010) che, a seguito della misura cautelare disposta dal Tribunale, ha superato le prove orali e ottenuto l’iscrizione all’albo presso l’Ordine degli avvocati di Reggio Calabria. Chiede dunque la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 4, comma 2 bis, del D.L. n. 115/2005, conv. dalla legge n. 168/2005.

La causa è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 12 gennaio 2011.

E’ preliminare l’esame dell’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dal ricorrente con la memoria depositata il 30 settembre 2010.

Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 4 del D.L. n. 115/2005, conv. con modif. dalla legge n. 168/2005, “conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”.

Il collegio ritiene che la fattispecie in esame rientri nell’ambito di applicazione della predetta disposizione, la quale prevede, in sostanza, il "consolidamento" ex lege degli effetti prodotti da provvedimenti di ammissione con riserva, anche scaturenti da provvedimenti giurisdizionali cautelari.

In altre parole, la disciplina speciale di cui all'art. 4, comma 2 bis, del D.L. n. 115/2005, conv. con modif. dalla legge n. 168/2005, comporta, a guisa di factum principis, effetti irreversibili: cioè, è la legge stessa a prevedere, per coloro che abbiano superato le prove scritte e orali anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali (ivi comprese le ordinanze cautelari) o di autotutela, il conseguimento dell'abilitazione professionale o del titolo per il quale concorrono (v. T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 5 febbraio 2010, n. 581).

Ne deriva che il ricorso in esame va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorrente, a seguito dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 186 del 28 luglio 2010, è stato ammesso e ha superato, in data 29 settembre 2010, le prove orali, conseguendo l’abilitazione all'esercizio della professione di avvocato sulla base di un provvedimento giurisdizionale la cui validità ed efficacia è perdurata per tutta la durata della procedura, dato che l’accoglimento dell’appello è sopravvenuto solo in data 24 novembre 2010 (cfr. C.S., IV, 4 maggio 2010, n. 2557).

Deve per completezza osservarsi che, in ogni caso, il ricorso sarebbe stato fondato, giacché i brani dell’elaborato di diritto civile che la commissione ha ritenuto copiati da una raccolta di pareri rispecchiano sostanzialmente massime giurisprudenziali di libera consultazione, riportate in pubblicazioni puntualmente indicate dal ricorrente.

Sussistono i presupposti di legge per l’integrale compensazione tra le parti delle spese di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:

 

Ettore Leotta, Presidente

Giuseppe Caruso, Consigliere, Estensore

Caterina Criscenti, Consigliere


L'ESTENSORE  IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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