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Riforma forense: sarebbe costituzionalmente legittima la compatibilità avvocato - dipendente

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 Leggo su ilsole24ore del 5 novembre 2010, in un articolo dal titolo "Avvocati mai alle dipendenze. Soddisfatte le associazioni" le reazioni favorevoli dell'Associazione Nazionale Forense, del Consiglio Nazionale Forense e dell' O.U.A., Organismo Unitario dell'Avvocatura, alla reintroduzione da parte del Senato, nel testo del disegno di legge di riforma forense, della incompatibilità tra impiego privato e iscrizione all'albo degli avvocati.
Leggo in particolare che il presidente dell'O.U.A., Maurizio De Tilla, avrebbe affermato: "L'albo ordinario deve contenere solo avvocati liberi professionisti, con chiari requisiti di indipendenza e autonomia; in tal senso si era già espressa la Corte costituzionale che, a suo tempo, aveva dichiarato per esempio il part time illegittimo e incompatibile con l'esercizio della libera professione. Il legislatore con il voto in Aula al Senato ha ripristinato una norma di buon senso che tutela l'integrità della professione e garantisce la qualità della prestazione per i cittadini."
Ebbene, le affermazioni dell'avv. De Tilla sono imprecise: mai la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima norma di legge che prevedesse il regime di compatibilità tra impiego part time e esercizio della professione forense.
La Corte è intervenuta, infatti, con sentenza 189/2001 a confermare la piena legittimità costituzionale  di quelle disposizioni dell'art. 1, commi 56 e ss., della l. 662/1996 che prevedevano la compatibilità tra impiego pubblico a part time ridotto (tra il 50% e il 30% dell'orario ordinario) e la professione forense.
E' poi intervenuta, con sentenza 390/2006, a dichiarare la legittimità costituzionale di una disposizione della l. 339/2003, quella cioè che, sancendo un "ripensamento" del legislatore, reintroduceva il divieto di ulteriori iscrizioni agli albi forensi di impiegati pubblici a part time ridotto.
La Corte delle leggi ha ritenuto, in particolare, nella sentenza 390/2006:
"5.1.2.– Il secondo profilo di preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione, fondato su quanto questa Corte ha statuito con la sentenza n. 189 del 2001, sembra presupporre che le considerazioni allora svolte per argomentare la non manifesta irragionevolezza della disciplina che consentiva ai pubblici dipendenti a part-time cosiddetto ridotto di iscriversi agli albi degli avvocati valgano anche a dimostrare l'irragionevolezza (rectius, la manifesta irragionevolezza) dell'opposta disciplina introdotta dalla legge n. 339 del 2003.
Al contrario, è evidente che non c'è equivalenza tra il dire (come diceva la citata sentenza) che – nel quadro di una generale elisione del «vincolo di esclusività della prestazione in favore del datore di lavoro pubblico» – il legislatore aveva posto, con i commi 56 bis e 58, adeguati limiti «per evitare eventuali conflitti di interessi» e che, conseguentemente, non poteva parlarsi di «assoluta mancanza di ragionevolezza e logicità» delle disposizioni allora censurate, ed il dire (come fa il giudice rimettente) che al legislatore sarebbe inibito di reintrodurre il divieto di iscrizione agli albi degli avvocati dei pubblici dipendenti a part-time ridotto.
È ovvio che la non irragionevolezza di una disciplina non esclude la non irragionevolezza di una opposta disciplina e che il legislatore conserva integro – con il solo limite, appunto, della non manifesta irragionevolezza – il potere di disciplinare diversamente la medesima materia che abbia superato, in precedenza, il vaglio di legittimità costituzionale.
5.1.3.– Poste queste premesse, l'unico problema che deve porsi in questa sede è se debba ritenersi manifestamente irragionevole la scelta del legislatore di escludere la sola professione forense dal novero di quelle – e cioè di tutte le altre per l'esercizio delle quali è prescritta l'iscrizione in un albo – alle quali i pubblici dipendenti a part-time cosiddetto ridotto possono accedere.
Il rilievo del giudice a quo – secondo cui i possibili inconvenienti derivanti dalla «commistione» tra pubblico impiego e libera professione non sarebbero esclusivi della professione forense – non vale, di per sé, a dimostrare la manifesta irragionevolezza dell'opzione legislativa, non potendo ritenersi priva di qualsiasi razionalità una valutazione – operata dal legislatore – di maggiore pericolosità e frequenza di tali inconvenienti quando la «commistione» riguardi la professione forense. Un rilievo del genere attiene all'opportunità della scelta ovvero all'opportunità della non estensione di essa ad altre attività libero-professionali, non alla manifesta irragionevolezza."
E', dunque, evidente che non è affatto precluso al legislatore ordinario, ora che una complessiva e profonda riforma della professione forense finalmente sta per farsi, tornare indietro rispetto al divieto di iscrizioni all'albo forense stabilito (ovviamente per il perodo successivo alla sua entrata in vigore) dalla l. 339/03 nei confronti dei dipendenti pubblici a part time ridotto. Parimenti non è affatto precluso al legislatore ordinario cambiare idea circa l'opportunità di considerare incompatibili l'esercizio della professione di avvocato e l'impiego privato (magari a part time ridotto).
Un cambio di indirizzo, al riguardo, da parte del legislatore sarebbe anzi auspicabile in quanto coerente con altra indicazione, sicuramente ancora attuale, lasciata al legislatore ordinario dalla sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2001: quella per cui l'esercizio della professione forense è un ambito del mercato dei servizi professionali che deve esser riconosciuto "naturalmente concorrenziale".
Data la rilevanza delle citate sentenze della Corte costituzionale nell'attuale momento di elaborazione della riforma forense, invitiamo il presidente dell'O.U.A. a rileggerle.

 

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... non c'è per l'uomo preoccupazione più ansiosa che di trovar qualcuno cui affidare al più presto quel dono della libertà, col quale quest'essere infelice viene al mondo. Ma s'impossessa della libertà degli uomini solo colui che rende tranquille le loro coscienze. (Dostoevskij)