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Riforma avvocatura: la pessima proposta del C.N.F.

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Il CNF, nella seduta del 20/2/09, ha approvato il testo definitivo della sua proposta di legge di riforma della professione forense da trasmettere al ministro della giustizia (che aveva promesso avrebbe fatto propria una proposta di riforma che fosse approvata dalle varie componenti dell'avvocatura). Nella seduta del CNF del 20/2/09 si è registrato il no dell'Associazione onale Forense e degli avvocati amministrativisti e l'astensione degli avvocati del Lazio. Già al vaglio della Commissione Giustizia del Senato è la proposta di legge del Senatore Mugnai (identica ad una delle ultime versioni elaborate dal CNF).
Secondo me la proposta dal CNF è inadeguata alla realtà professionale, è ancora peggiore della legge attuale e presta il fianco a numerose censure di incostituzionalità. CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO IL MIO PRIMO COMMENTO E SOPRATTUTTO IL TESTO DELLA PROPOSTA DEL C.N.F. ... (lo trovi anche su network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com )

La più gravecensura di incostituzionalità che si può muovere allla proposta del CNF mi pare la configurazione di una nuova giurisdizione speciale in capo a soggetto (il CNF ) diversamente strutturato rispetto a quello che era (ed è ad oggi) titolare di una giurisdizione precostituzionale che era stata semplicemente prorogata da una disposizione transitoria della Costituzione. In sostanza si vogliono riformare tutti gli organi di governo dell'avvocatura, si vuol fare finalmente una legge organica che svecchi la professione ma, non si capisce perchè, si vuol mantenere nella massima istituzione di settore il triplice ruolo di legislatore (e non solo come artefice del codice deontologico ma anche come integratore -attraverso una marea di regolamenti- delle lacunose norme di legge), di amministratore (i poteri nei confronti degli ordini locali sono addirittura ampliati e comportano una mostruosa carenza di terzietà del CNF vestito da giudice) e di giudice speciale. E la giustizia amministrativa a che serve, allora? Con la sua "proposta di legge" (e comunque già in Parlamento era stata presentata una proposta di legge identica -financo nei refusi- a precedente bozza di riforma targata CNF) il CNF ritaglia per se una provvista di giurisdizione addirittura ampliata rispetto a quella speciale ora vigente, in riferimento alla quale al T.A.R. ancora oggi residuano spazi che sembravano destinati ad ampliarsi. Quanto poi alla potestà regolamentare del CNF essa è dimensionata, nel detto progetto, in maniera elefantiaca, tanto da fare del CNF stesso l'organo motore della professione. Ma non basta! Tanti altri problemi di costituzionalità si pongono in riferimento ad una disiplina che pone nuovi e rilevantissimi limiti al previgente livello (già basso) di libertà d'accesso ad una professione che la Corte costituzionale n. 189/2001 ha riconosciuto essere un ambito del mercato dei servizi professionali "naturalmente concorrenziale". Per fortuna non mancano le voci critiche che censurano l'approccio di fondo, verticistico e centralista, che esaltando il CNF riduce in maniera intollerabile l'autonomia collettiva e individuale e riporta indietro all'inizio del XIX secolo. Lo sottolinea acutamente Bruno Sazzini, presidente dell'Associazione onale Forense, in un intervento su ilsole24ore del 4/3/2009, intitolato "Riforma forense da rivedere", ricordando come allora, nei nascenti Stati italiani, si fece calare dall'alto la professionalizzazione, attraverso norme rigide sull'accesso, la formazione, e il comportamento.

ECCO IL TESTO DEL CNF

CONSIGLIO ONALE FORENSE
Commissione consultiva per la riforma dell’ordinamento
professionale
Testo modificato ed approvato nella seduta del 20 febbraio 2009
DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Disciplina dell’ordinamento forense e della professione di avvocato)
1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei princìpi
costituzionali, e della normativa comunitaria.

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa
comunitaria, disciplina in modo autonomo la professione di avvocato e le norme in
essa contenute hanno carattere di specialità.
2. L’avvocato è un libero professionista che opera con attività abituale e prevalente in piena
libertà, autonomia, e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in
attuazione dei princìpi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, e dell’articolo 15
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
3. L’avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l’attuazione concreta della
giustizia nella società e nell’esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di
garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti in ogni sede.
4. In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l’ordinamento
forense:
a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato onde garantire
la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;
b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la
partecipazione dell’avvocatura all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese,
al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità
della persona e dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;
c) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni
dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti;
d) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, favorendo correttezza dei
comportamenti e qualità della prestazione professionale.
5. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal
Consiglio onale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF prevista dalla presente
legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa
richiesta di parere dei consigli dell’ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente
rappresentative, come tali individuate dal Congresso onale forense di cui all’articolo 37,
nonché la Cassa onale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo
interesse e, in quanto costituito, l’organismo eventualmente previsto dallo statuto del
Congresso onale forense.

6. Al fine della consultazione di cui al comma precedente il CNF trasmette ai soggetti
ivi indicati lo schema di regolamento, fissando un termine per l’invio dei pareri non
inferiore a trenta giorni.
7. Scaduto il termine di cui al comma precedente il CNF raccoglie il parere di una
commissione composta da un delegato per ogni regione designato dagli ordini
circondariali della stessa e da un delegato di ciascuno degli altri soggetti di cui al
comma quinto.
8. Tale commissione viene costituita entro sessanta giorni dall’elezione del CNF e
dura in carica quanto il CNF.

Art. 2.
(Funzioni dell’avvocato)
1. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di
avvocato. L’avvocato può esercitare l’attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della
Repubblica; per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale
regolato dall’articolo 20.
2. Nell’esercizio delle loro funzioni ed attività, l’ordine forense e l’avvocato sono soggetti
soltanto alla legge.
3. Sono attività esclusive dell’avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del
diritto alla difesa costituzionalmente garantito: la rappresentanza, l’assistenza e la difesa nei
giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di
fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e
nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salvo quanto previsto dalle leggi speciali
per l’assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione.
4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari
disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l’assistenza, la

rappresentanza e la
difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare.
5. È riservata, altresì, agli avvocati in quanto necessari ed insostituibili per la tutela
dei diritti e per assicurare al cittadino una tutela competente e qualificata, l’attività, svolta
professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto,

fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto.
6. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale.
7. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.
8. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quando non costituiscano
più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi dell’ articolo 498
del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell’articolo 348 dello
stesso codice.

Art. 3.
(Doveri e deontologia)
1. L’avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontologico, a tutela dell’interesse
pubblico al corretto esercizio della professione. L’esercizio dell’attività dell’avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. È dovere
dell’avvocato adempiere agli obblighi della difesa d’ufficio e del patrocinio in favore dei
non abbienti.
2. La professione forense deve essere esercitata con
indipendenza, lealtà, probità, dignità,
decoro e diligenza tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i princìpi della
corretta e leale concorrenza.
3. Le norme deontologiche, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono
emanate dal CNF
, sentiti gli Ordini forensi circondariali, con la finalità di tutelare l’interesse
pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente
tutela dell’interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate
periodicamente e realizzano i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle
leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni
italiane.
4. Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque
secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4.
(Associazioni e società tra avvocati
e multidisciplinari)
1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma
associativa o societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, tutti
necessariamente iscritti all’albo. Lo svolgimento di attività professionale è personale anche
nell’ipotesi in cui l’incarico sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o
società professionale. L’appartenenza a un’associazione o a una società non pregiudica l’autonomia o l’indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili.
2. È vietata la costituzione di società di capitali che abbiano nel proprio oggetto l’
esecuzione delle prestazioni indicate nell’articolo 2.
3. Le associazioni e le società di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari,
comprendendo, oltre agli iscritti all’albo forense, altri professionisti iscritti in albi appartenenti
a categorie individuate dal CNF con regolamento.

4. Le società o associazioni multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto
l’esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia
tra i soci ed associati almeno un avvocato iscritto all’albo. Solo gli iscritti nell’albo degli avvocati e praticanti avvocati nel periodo di abilitazione al patrocinio, nei limiti della loro competenza, possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate, indicate nell’art.
2. Le associazioni e le società hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività
professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle
procedure fallimentari e concorsuali.
5. L’associato e il socio possono far parte di una sola associazione o società.
6. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo

forense
nel cui circondario hanno sede. La sede dell’associazione o della società è fissata nel
circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci e gli associati hanno

domicilio
professionale nella sede della associazione o della società.
7. Alle società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano

le
società tra avvocati indicate nel comma 1.
8. L’attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai

diritti
previsti dalle norme previdenziali.
9. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa,
come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
10. L’avvocato, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare

fra
loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 e seguenti del

codice
civile, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato dal CNF al fine di adeguare

le
suindicate norme del codice civile alle previsioni della presente legge ed alle specificità

della
professione forense.
11. Il socio o l’associato deve essere escluso se cancellato dall’albo con
provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo non
inferiore ad un anno e può essere escluso secondo quanto previsto dall’art. 2286 c.c.

Art. 5.
(Segreto professionale)
1. L’avvocato è tenuto nei confronti della parte assistita alla rigorosa osservanza del

segreto
professionale nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello

svolgimento
dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.
2. L’avvocato è altresì tenuto all’osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in

cui è
stato chiamato a svolgere la sua opera.
3. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui al presente

articolo
anche ai suoi collaboratori e dipendenti.
4. L’avvocato, i suoi collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei
giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della
professione o dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvo

quanto
disposto nel codice di procedura penale.

Art. 6.
(Prescrizioni per il domicilio)
1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio
professionale. Il domicilio professionale è il luogo ove l’avvocato svolge la professione in

modo
prevalente. Ogni variazione è tempestivamente comunicata per iscritto all’ordine. In
mancanza ogni comunicazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza si intende
validamente effettuata presso l’ultimo domicilio.
2. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha

domicilio
professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’

ordine
del luogo ove si trova l’ufficio.
3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano

ufficio
nel circondario ove ha sede l’ordine.
4. La violazione degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

Art. 7.
(Impegno solenne)
1. Per poter esercitare la professione, l’avvocato assume dinanzi al consiglio dell’ordine

in
pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole
della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno

solennemente
ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini

della
giustizia».

Art. 8.
(Specializzazioni)
1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di

specialista,
secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell’articolo

1,
comma 5, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del

comma 8.
2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo
dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale:
a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità
formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;
b) i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il
conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli

avvocati che
alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di
iscrizione all’albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni;
c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri

enti ed
istituzioni pubbliche o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e

corsi di
alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;
d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione;
e) il regime transitorio.
3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non
possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 400 ore di formazione
complessive. All’esito della frequenza l’avvocato sostiene un esame di specializzazione,

presso
il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. La

commissione
d’esame sarà designata dal Consiglio onale forense e composta da suoi membri, da
avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da

componenti
indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1.
4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.
5. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di
formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al
comma 1.
6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività

professionale.
7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito
titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le

opportune
specificazioni.
8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel
rispetto dei seguenti requisiti:
a) l’associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo
quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 1, comma 5, per il
riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente
rappresentativa a livello onale per il relativo settore specialistico;
b) lo statuto dell’associazione prevede espressamente come scopo la promozione del
profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;
c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell’associazione di attestati di
competenza professionale;
d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed
esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;
e) l’associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad
assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo
aggiornamento professionale;
f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.
9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui

requisiti e le
condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il

controllo
sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lett. c).

Art. 9.
(Pubblicità e informazioni sull’esercizio della professione)
1. È consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione,
purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.
2. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della
tutela dell’affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e

degli
obblighi di segretezza e di riservatezza dei princìpi del codice deontologico.

Art. 10.
(Formazione permanente)
1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria
competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e

di
contribuire al miglior esercizio della professione nell’interesse degli utenti.
2. Con apposito regolamento approvato dal CNF sono disciplinate, in maniera da garantire
la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale, le

modalità e le
condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione permanente da parte degli iscritti

e per
la gestione e l’organizzazione dell’attività di formazione da parte degli ordini

territoriali, delle
associazioni forensi e di terzi.
3. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o
convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di
lucro.
4. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo 117 della

Costituzione,
disciplinano l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di

formazione
professionale per avvocati.

Art. 11.
(Assicurazione per la responsabilità civile)
1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti stipulano polizza assicurativa

a
copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa

quella
per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti

in
deposito dai clienti. L’avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della

propria
polizza assicurativa.
2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data
comunicazione, se richiesta, al consiglio dell’ordine.
3. La mancata osservanza delle disposizioni previsti nel presente articolo costituisce

illecito
disciplinare.
4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da
ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi.
5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle

direttive
comunitarie in corso di emanazione.
6. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5 l’avvocato rende noto, se

richiesto,
se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante
dall’esercizio della professione indicandone gli estremi.

Art. 12.
(Tariffe professionali)
1. Il compenso professionale è determinato consensualmente tra le parti in forma scritta tra
cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera

determinazione di
cui all’articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. I

compensi sono
determinati in modo da consentire all’avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e
particolari, un guadagno adeguato alla sua condizione sociale e al decoro della professione.
2. L’avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni
utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata

determinazione
consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con
decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato

interministeriale per
la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.
3. Per ogni incarico professionale, l’avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al

rimborso
delle spese documentate, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile. L’avvocato può

prestare
la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le

difese
d’ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.
4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono
articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.
5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle
particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, e sono individuati garantendo che gli stessi
perseguano l’obiettivo di tutela dei consumatori ed il buon andamento dell’amministrazione
della giustizia
.
6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto
a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della

controversia,
fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la

cessione
all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano
all’avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a
pena di nullità, ogni accordo:
a) quando l’ammontare del compenso è predeterminato per accordo tra le parti.;
b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;
c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il
caso di conciliazione, come previsto nel comma 6.
7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita
mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono

solidalmente
tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti

che
hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.
8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al
Consiglio del’Ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è
raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai
sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l).
9. Sono abrogate le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223 così come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 13.
(Sostituzioni e collaborazioni)
1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti,
l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato
professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà
di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.
2. L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in

cui
sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale; con
l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata,
solidalmente con l’associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire in

giudizio da
altro avvocato con delega scritta.
3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane
personalmente responsabile verso i clienti.
4. L’avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve
corrispondere loro adeguato compenso per l’attività svolta, commisurato all’effettivo

apporto
dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con
retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.
5. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario,
depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza.

TITOLO II
ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 14.
(Albi, elenchi e registri)
1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:
a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la
professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;
e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, cha va
indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio continuativo

della
professione;
f) il registro dei praticanti;
g) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro;
h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel

circondario;
i) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con
l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
l) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 2 dell’articolo 6;
m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento.
2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di

iscrizione
e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti

resi in
materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento
emanato dal CNF.
3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel

sito
internet dell’ordine. Almeno ogni due anni, essi sono a stampa ed una copia è inviata al
Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d’appello, ai presidenti dei

Tribunali del
distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa

nazionale di
assistenza e previdenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell’ordine trasmette per via telematica

al
CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai

consigli
dell’ordine, l’elenco onale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell’anno

precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e
pubblicazione dell’elenco onale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato
dal CNF.

Art. 15.
(Iscrizione e cancellazione)
1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:
a) avere superato l’esame di abilitazione non oltre i cinque anni antecedenti la data di
presentazione della domanda di iscrizione;

b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio
dell’ordine;
c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito,

salvo
aver ottenuto la esdebitazione;
d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 16;
e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o
interdittive;
f) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio
dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.
2. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui

alle lettere
b), c), d), e) e f).

3. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale.
4. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del circondario nel quale il
richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai
documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti,

provvede
alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto

della
domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di

cui al
comma 9. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici

giorni
all’interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i

documenti
giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con

parere
motivato al procuratore generale presso la Corte d’appello. Quest’ultimo e l’interessato
possono presentare entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al CNF. Il ricorso del

pubblico
ministero ha effetto sospensivo. Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel
termine di tre mesi stabilito nel presente comma l’interessato può entro dieci giorni dalla
scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, il quale decide sul merito dell’

iscrizione. La
sentenza del CNF è immediatamente esecutiva.
6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell’ordine ogni
variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a
richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su

richiesta
del pubblico ministero:
a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’articolo 7 senza
giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;
c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio continuativo della
professione ai sensi dell’articolo 19;
d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo 22, quando sia cessata
l’appartenenza all’ufficio legale dell’Ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo
ordinario, sulla base di apposita richiesta.
8. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti
abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberato, osservata la procedura prevista nei
commi 9 -10 - 11, nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi; è in
ogni caso giustificata l’interruzione per maternità;
b) al compimento del cinquantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono
sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l’esame di abilitazione,
già indetto, e fino alla conclusione di questo;
c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto
trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica; l’iscrizione può tuttavia
permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta
l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, fermo restando il limite di età stabilito nella
lettera b);
d) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo di avvocato, in quanto compatibili.
Gli effetti della cancellazione si hanno:
1) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui alle lettere a), c) e
d) del comma 8;
2) con effetto di accertamento, dall’avverarsi di cui alla lettera b) del medesimo
comma;
3) alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.

9. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione,

il
Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non

inferiore
a dieci giorni. L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.
10. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate,
entro quindici giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la Corte d’appello e

il
tribunale.
11. L’interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al CNF nel termine di
quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto

sospensivo.

12. L’avvocato cancellato dall’albo a termini del presente articolo ha il diritto di esservi
nuovamente iscritto qualora dimostri, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno
determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu
originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del

comma 1.
Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 5.
13. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento
disciplinare, fermo quanto previsto dall’articolo 60.
14. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 12 è anche reiscritto nell’albo
speciale di cui all’articolo 20 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione

dall’albo del
tribunale al quale era assegnato.
15. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi
motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell’articolo

57. Il
ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via

sostitutiva.
16. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al
CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 16.
(Incompatibilità)
1. La professione di avvocato è incompatibile:
a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o
professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e

culturale; è
consentita l’iscrizione, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;
b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per
conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza

nelle
procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di
persone, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o
consigliere delegato di società di capitali, nonché con la qualità di presidente di

consiglio
di amministrazione con poteri di gestione; l’incompatibilità non sussiste se l’oggetto
della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni,
personali o familiari, senza lo svolgimento di attività di impresa;
d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;
e) con la qualità di ministro di o;
f) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di
lavoro limitato.

2. Qualora l’esercizio di una attività incompatibile, ancorchè non rilevato dal
Consiglio dell’Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all’esercizio della
professione di avvocato, la Cassa onale di Previdenza forense può dichiarare,
senza limiti temporali, l’inefficacia dell’iscrizione ai fini previdenziali, secondo
quanto previsto nell’art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319. La prevalenza è definita
dal Comitato dei Delegati della Cassa onale di Previdenza forense con la delibera
che determina i requisiti per l’esercizio continuativo della professione. La prevalenza
sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato.
La Cassa da
notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell’Ordine di iscrizione dell’avvocato.

Art. 17.
(Eccezioni alle norme sull’incompatibilità)
1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 16, l’esercizio della professione di avvocato

è
compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università e nelle

scuole
secondarie pubbliche o private parificate.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività
professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato

esercizio
professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.
3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività

legale
per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 21.

Art. 18.
(Sospensione dall’esercizio professionale)
1. È sospeso dall’esercizio professionale durante il periodo della carica l’avvocato

nominato
presidente della Repubblica, presidente della Camera dei deputati, presidente del Senato,
presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato,
presidente di giunta regionale e assessore regionale, membro della Corte costituzionale,
membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario governativo,
componente di una autorità indipendente, presidente di provincia o assessore provinciale di
provincia con più di trecentomila residenti, sindaco o assessore comunale di comune con più

di
centomila residenti.
2. L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la sospensione dall’esercizio professionale per

un
periodo non superiore a cinque anni. La sospensione non può essere concessa per più di una
volta.

3. Della sospensione è fatta annotazione dell’albo.

Art. 19.
(Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)
1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in

modo
effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste per regolamento. Le modalità di
accertamento dell’esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reiscrizione sono
disciplinate con regolamento del CNF che preveda anche eventuali criteri presuntivi, sentita

la
Cassa onale di assistenza e previdenza forense. Può costituire criterio presuntivo il

livello
minimo di reddito in vigore per la Cassa di previdenza e assistenza per l’accertamento
dell’esercizio effettivo e continuativo della professione.
2. Il consiglio dell’ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche
mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all’ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine esegue la revisione degli albi, degli
elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e

provvede di
conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.
4. La mancanza della continuità ed effettività dell’esercizio professionale comporta la
cancellazione dall’albo, con l’applicazione dei criteri dell’articolo 15, comma 8.
5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla revisione periodica dell’esercizio
effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina
uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche

iscritti
presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso

delle
spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e
indennità sono a carico del consiglio dell’ordine inadempiente.
6. L’effettività e la continuità non sono richieste durante il periodo della carica, per
gli avvocati sospesi di diritto dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 18 e per

gli
avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento onale o del Parlamento
europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia
con numero di abitanti inferiore ad un milione, sindaco di comune con più di
diecimila abitanti e meno di cinquecentomila, membro di giunta comunale di un
comune con più di trentamila abitanti e che ricopre un incarico politico giudicato
equivalente dal C.N.F..


Art. 20.
(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)
1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori

può
essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno

cinque
anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio
decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo. A
modificazione di quanto prescritto nell’articolo 4 della citata legge n. 1003 del 1936, sono
dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non
inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette. Alternativamente,
l’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione
all’albo di anni dieci dodici, e successivamente abbia lodevolmente e proficuamente
frequentato la Scuola superiore dell’Avvocatura del CNF, istituita e disciplinata con
regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione

per
l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita

da una
commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori
universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato
prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. Coloro che alla data di
entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle
giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l’

iscrizione
entro il limite massimo di tre anni coloro che alla data di entrata in vigore della presente

legge
abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

Art. 21.
(Avvocati degli enti pubblici)
1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli

avvocati
degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati

in
persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da

enti
pubblici ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella
trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente,ed un trattamento
economico adeguato alla funzione professionale svolta sono iscritti in un elenco speciale
annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni

indicate
nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di

giudizio
intellettuale e tecnica dell’avvocato.

2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla

quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli
affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato
in forma esclusiva di tali funzioni.
3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio
dell’ordine.

TITOLO III
ORGANI E FUNZIONI
DEGLI ORDINI FORENSI
Capo I
L’ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI

Art. 22.
(L’Ordine forense)
1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’Ordine forense.
2. L’Ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel Consiglio onale
forense.
3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere

associativo
istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle

regole
deontologiche
. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi

pubblici
connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione

giurisdizionale.
Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria

organizzazione
con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti
esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
4. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e la

legge
14 gennaio 1994, n. 20, né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

27
febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l’amministrazione e la contabilità degli

enti
pubblici. In relazione all’attività svolta essi redigono scritture contabili cronologiche e
sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere

in
ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la
loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento emanato
dal CNF.

Art. 23.
(L’Ordine circondariale forense)
1. Presso cias ribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti

tutti gli
avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine territoriale

ha la
rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura a livello locale.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell’ordine, con le

modalità
stabilite dall’articolo 29 e dal regolamento approvato dal CNF.
3. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti

nominato dal
presidente del locale Tribunale.

Art. 24.
(Organi dell’ordine circondariale)
1. Sono organi dell’ordine circondariale:
a) l’assemblea degli iscritti;
b) il Consiglio;
c) il presidente;
d) il segretario;
e) il tesoriere;
f) il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.

Art. 25.
(L’assemblea)
1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa
elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

esprime
il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione

attribuita
dall’ordinamento professionale.
2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo
impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché per
l’assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal

CNF
ai sensi dell’articolo 1, comma 5.
4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci,
consuntivo e preventivo; quella per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo

normale,
entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell’assemblea ogni qualvolta lo ritenga
necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà un terzo dei suoi componenti o
almeno un decimo degli iscritti nell’albo. negli ordini sino a duemila iscritti, oppure

almeno un
quinto degli iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.


Art. 26.
(Il consiglio dell’ordine)
1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto mediante elezione:
a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti;
b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti;
c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti;
d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;
e) da quindici membri qualora l’ordine conti a duemila iscritti;
f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti;
g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti.
2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità
previste dal regolamento emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano
iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti

universitari a
tempo pieno e nell’elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle

operazioni
elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi
dall’esercizio della professione.
3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei
consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei

cinque
anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.
5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità

di
voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale

anzianità di
iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più

di
tre volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del consiglio se
l’incarico è durato meno di un anno.
6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di
uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra

il più
anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il

maggiore di
età. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni
successivi al verificarsi dell’evento.
7. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il

consiglio
uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del

consiglio
neoeletto.
8. L’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno
quindici componenti, il consiglio può eleggere fino a due un vicepresidente. A ciascuna

carica è
eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è

eletto
presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all’albo,

o in
caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere onale, di
componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa

nazionale
di previdenza e assistenza forense . L’eletto che viene a trovarsi in condizione di
incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione;

nel
caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.
11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della
maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza

assoluta
di voti dei presenti.
12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun

avvocato
iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione,

tuttavia la
presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio.

Art. 27.
(Compiti e prerogative del consiglio)
1. Il consiglio:
a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
b) approva i regolamenti interni; i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e
quelli previsti come integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, e

secondo
modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza le scuole forensi,

promuove
e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro

dei
praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di

compiuta
pratica;
d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento
dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di

disciplina
ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti
della commissione distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo

50;
g) esegue il controllo della continuità ed effettività dell’esercizio professionale;
h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la
cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
i) svolge i compiti indicati nell’articolo 10 per controllare la formazione continua degli
avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di
chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei
documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa
delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF;
o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra

gli
iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi

per
comporle; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la

cancelleria
del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della
prescritta formula;
p) può costituire o aderire ad Unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto
dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le Unioni possono

avere, se
previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con

le
università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono

assumere
deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di
formazione professionale. Ciascuna Unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;
q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché
abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
r) favorisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51 della Costituzione;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.
2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine spettano al consiglio,

che
provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio
preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento
approvato dal CNF
, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, che devono garantire l’economicità

della
gestione.
3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo e

ad
ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la

tutela del
ruolo dell’Avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior
esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli

iscritti
di ciascun albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il

rilascio di
certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.
4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3

e di
quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della

riscossione delle
imposte dirette, di cui al decreto del presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n.

858,
mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza.
5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale previa contestazione
dell’addebito e loro personale convocazione, fissato sono sospesi, dal consiglio dell’ordine

con
provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia
provveduto al pagamento.

Art. 28.
(Sportello per il cittadino)
1. Ciascun consiglio dell’ordine degli avvocati istituisce lo sportello per il cittadino

volto a
fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni

professionali di
avvocato e per l’accesso alla giustizia.
2. L’accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.
3. Il consiglio dell’ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per
l’accesso allo sportello per il cittadino.
4. Per regolare l’accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell’ordine degli

avvocati
può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali e con le Camere di

commercio.
5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni

di
disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l’ordine

degli
avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L’accesso allo

sportello per
il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato

alle
persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo sportello,

si
trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese

dello
Stato ai sensi della legislazione vigente.
6. Il consiglio dell’ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per
l’accesso allo sportello per il cittadino e per l’accertamento del requisito di reddito per

l’accesso
medesimo.

Art. 29.
(Il collegio dei revisori)
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal
presidente del Tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori

contabili.
2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un

revisore
unico.
3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte
consecutive.
4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in

sede
di approvazione del bilancio.
5. Le competenze dovute ai revisori saranno liquidate tenendo conto degli onorari previsti
dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.

Art. 30.
(Funzionamento dei Consigli
dell’ordine per commissioni)
1. I consigli dell’ordine composti da nove o più membri, possono svolgere la propria

attività
mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti
presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.
2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno di cui
all’articolo 27, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle
commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati
riservati, anche tra gli avvocati iscritti all’albo, anche se non consiglieri dell’ordine.

Art. 31.
(Scioglimento del consiglio)
1. Il consiglio è sciolto:
a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti
con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario
straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità,

il
quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca
l’assemblea per le elezioni in sostituzione.
4. Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni, può nominare un
comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di cui uno con

funzioni di
segretario.

Capo II
CONSIGLIO ONALE FORENSE

Art. 32.
(Durata e composizione)
1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articolo 52 e seguenti del regio decreto-legge 27
novembre 1933, n. 1578, e 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37,
ha sede
presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non

possono
essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il consiglio uscente resta in carica per il
disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto.
2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 36, , in numero di

un
componente per ciascun distretto di Corte d’appello. Il voto è espresso per un solo

candidato;
risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei
componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del consiglio

in
carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal consiglio in carica, il

quale cessa
dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo consiglio convocata dal presidente in

carica.
3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a
duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto

ogni
trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il

candidato più
anziano per iscrizione nell’albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione,

il
maggiore di età.
4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che,

formano
il consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle commissioni, del collegio dei
revisori dei conti
e degli altri organi previsti dal regolamento.
5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, per
quanto non espressamente previsto.

Art. 33.
(Compiti e prerogative)
1. Il CNF:
a) ha la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello onale e promuove i
rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
b) adotta i regolamenti per l’attuazione dell’ordinamento professionale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, e i regolamenti interni per il suo funzionamento;
c)
esercita la giurisdizione, in conformità all’articolo 34; esercita la funzione
giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del RD 22 gennaio
1934 nr. 37

d) emana e aggiorna periodicamente, il codice deontologico, curandone la pubblicazione
e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli

ordini,
anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro
consigliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF, e da consiglieri designati

dagli
ordini in base al regolamento interno del CNF;
e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio avanti alle
giurisdizioni superiori e redige l’elenco onale degli avvocati ai sensi dell’articolo

15;
f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli territoriali;
g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;
h) collabora con i consigli dell’ordine circondariali alla conservazione e alla tutela
dell’indipendenza e del decoro professionale;
i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 41 e 42 per i rapporti con le

università
e dagli articoli 44 e 45 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione

professionale;
l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 5;
o) propone al Ministro di giustizia di sciogliere i consigli dell’ordine circondariali

quando
sussistano le condizioni previste nell’articolo 31;
p) cura, mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti
d’interesse dell’avvocatura;
q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge
che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della
giustizia;
r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l’osservatorio permanente
sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a

favorire
una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi onali o
internazionali;
t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.
2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da avvocati gli iscritti negli
albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie
c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto
dall’iscritto nell’albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni superiori.
3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo
quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell’articolo 1, comma 5.

Art. 34.
(Competenza giurisdizionale)
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di

albi,
elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi

relativi alle
elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini

circondariali; esercita
il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti. La funzione giurisdizionale si
svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del RD 22 gennaio 1934 nr.
37

2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero,
un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore
generale presso la Corte di cassazione.
3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato e al pubblico
ministero presso la Corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’

interessato
appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell’ordine della

circoscrizione
stessa.
4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico

ministero
presso la Corte di cassazione.
5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del
CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazioni,

per
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle
sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi

alla
decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 35.
(Funzionamento)
1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 34 con la presenza di almeno otto
componenti, secondo le norme del codice di procedura civile.
Il CNF pronuncia sui ricorsi
indicati nell’articolo 34 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del RD 22
gennaio 1934 nr. 37 applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di
procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile

sulla
astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere

dei
Consigli distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti
nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al

registro
dei revisori, nominando anche due revisori supplenti.
4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all’articolo 29, comma 5.

Art. 36.
(Eleggibilità e incompatibilità)
1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti le

giurisdizioni
superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di
parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale
anzianità di iscrizione, il maggiore di età.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti,
condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento.
3. La carica di consigliere onale è incompatibile con quella di consigliere dell’ordine

e di
componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa

nazionale
di previdenza e assistenza forense.
4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli
incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade
automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.

Capo III
CONGRESSO ONALE FORENSE

Art. 37.
(Congresso onale forense)
1. Il CNF convoca il congresso onale forense.
2. Il congresso onale forense è il momento di confluenza di tutte le sue componenti
dell’Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia; tratta e formula proposte sui

temi
della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni

che
riguardano la professione forense.
3. Il congresso onale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e
statutarie, e, in quanto previsto dallo statuto, elegge l’organismo chiamato a dare
attuazione ai suoi deliberati”.
.
TITOLO IV
ACCESSO ALLA PROFESSIONE
Capo I
RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ

Art. 38.
(Corsi di laurea specialistici)
1. Ferma restando l’autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei
docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano il

carattere
professionalizzante dei propri insegnamenti, promuovendo altresì l’orientamento pratico e
casistico degli studi.

Art. 39.
(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)
1. Ai fini di cui all’articolo 38, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati

dal
presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l’università,

o da un
avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute convocate per discutere profili
applicativi del principio di cui all’articolo 38.
2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di
giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell’ordine degli avvocati nel cui territorio non

esistono
facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di
giurisprudenza della università viciniore.

Art. 40.
(Accordi tra università e ordini forensi)
1. Le università e i consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-

quadro
per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.
2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche
mediante la stipulazione di apposita convenzione e l’istituzione di un osservatorio

permanente
congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi,

per il
perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Capo II
IL TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 41
(Contenuti e modalità di svolgimento)
1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico,

del
praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio

della
professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e
rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.
2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’

iscrizione al
quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione

nel
registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi
periodicamente con modalità informatiche presso la sede dei consigli degli ordini

distrettuali,
tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui princìpi generali degli
ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali.
3. Il test di ingresso è disciplinato da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono
determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai

candidati,
l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto

attiene alla
esecuzione e alla correzione della prova stessa. L’aspirante praticante avvocato è ammesso a
sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la

residenza. Ai
fini dell’espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene

istituita, per
la durata massima di due anni, presso l’ordine distrettuale apposita commissione, formata da
avvocati, magistrati e docenti universitari.
4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 15.

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o
privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l’esercizio di attività di

impresa;
al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative

eccezioni
previsto per l’avvocato dagli articoli 16 e 17.
6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione

per
oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei

praticanti,
salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata
previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti

stabiliti
dalla presente legge.
7. Il tirocinio può essere svolto:
a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;
b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;
c) per non più di sei mesi, in altro paese dell’Unione europea presso professionisti legali,
con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione;
8. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso
per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di due
praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio
dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’

organizzazione del
suo studio.
9. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato
anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un
adeguato compenso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ovvero
quello convenzionalmente pattuito.
10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno
dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in
sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e
la
responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e
in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16
luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore
11. Il CNF disciplina con regolamento:
a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte
del
competente consiglio dell’ordine;
b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni
riferibili
all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative
procedure di
accertamento;
c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell’Unione
europea.

12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’

ordine
del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il

trasferimento,
valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo

di tirocinio
che risulti regolarmente compiuto.

Art. 42.
(Corsi di formazione per l’accesso
alla professione di avvocato)
1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste

altresì
nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro

mesi di
corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e
associazioni forensi.
2. Il CNF disciplina con regolamento:

a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1

da
parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la
libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;
b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto
essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la

tecnica
impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di
redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca.
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore
a duecentocinquanta ore per l’intero biennio;
d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del
praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che

sono
affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo
da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio onale.
3. I costi per la istituzione e lo svolgimento dei corsi di formazione possono essere, in

parte,
a carico dei praticanti che le frequentano, ferma restando la possibilità per gli ordini e

le
associazioni forensi di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle

regioni, da
altri enti pubblici e da privati. I consigli dell’ordine possono istituire borse di studio o

altre
forme di agevolazione.

Art. 43.
(Certificato di compiuto tirocinio)
1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il

relativo
certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l’

ammissione
all’esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di

ripetere il
biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da
altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto

fino alla
data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti

completato,
rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di Corte di
appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell’ipotesi in cui il

tirocinio sia
stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede

in
distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo
periodo di tirocinio.
Capo III
ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 44.
(Disposizioni generali)
1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può

essere
sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale,

che
non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la
presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione
informatica di cui all’articolo 45.
2. La prova di preselezione informatica e l’esame di Stato si svolgono con periodicità
annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d’appello determinate con apposito decreto

del
Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la

presentazione
delle domande di ammissione.

Art. 45.
(Prova di preselezione informatica)
1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro
della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le

caratteristiche ed il
contenuto dell’archivio dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati,
l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi

elaborati e
quant’altro attiene all’esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed
aggiornamento dell’archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta
giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il
regolamento.
2. Nell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene

ai
seguenti criteri:
a) predisposizione dell’archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a
diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test

diversi ai
candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a

tutti i
libri dei codici;
b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà,

affinché
ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di
distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a ciascun
candidato di un numero di domande di pari difficoltà;
c) aggiornamento costante dell’archivio;
d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato
nell’ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;
e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare
la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie

sulle
quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;
f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia
e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;
g) previsione che, nell’attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo
differente a seconda della difficoltà del quesito;
h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l’espletamento
della prova di preselezione.
3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un
punteggio pari all’80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a

tutti
i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1.

Art. 46.
(Esame di Stato)
1. L’esame di Stato si articola:
a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la
conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura

civile
o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa;
b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante
la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti

materie:
ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale

civile, diritto
processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le
seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto

commerciale,
diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.
2. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d’esame
dispone di dieci punti di merito.
3. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato,
le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma
dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante
sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi

di Corte
di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella
medesima sede della prova scritta.
4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non
inferiore a trenta punti nella prova scritta.
5. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF disciplina con regolamento le modalità e le
procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed

orali
da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri:
a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
6. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni
giurisprudenziali.
Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro

di
giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi

di legge
portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori

all’inizio
della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello

dei
candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all’ora fissata dal

Ministro
della giustizia.
7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta

di
strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento
di un commissario presente.
8. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od
appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa
immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma
7.
9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la
prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall’articolo

326
del codice penale. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati

sono
denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo

di
iscrizione all’albo, per i provvedimenti di sua competenza.
10. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle
materie di esame.
11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti
per ciascuna materia.

Art. 47.
(Commissioni esaminatrici)
1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per
l’esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri
effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati

designati dal
CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni

superiori, uno dei
quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a

quella di
magistrato di corte d’appello, un effettivo e un supplente professore universitario o

ricercatore
confermato in materie giuridiche.
2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d’appello, è nominata una
sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.
3. Presso ogni Corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere
formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento

candidati.
4. Esercitano le funzioni di segretario alle dirette dipendenze del presidente, uno o più
funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
5. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o
componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa

nazionale
di previdenza ed assistenza forense e del CNF.
6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti
del consiglio dell’ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati

della
Cassa onale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente
successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.
7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestivamente
pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro
di giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il

patrocinio
avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle

prove
d’esame scritte ed orali e l’uniformità di giudizio tra le varie commissioni d’esame. Gli

ispettori
possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più
distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di

intervenire e far
inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano

al CNF
la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro di

giustizia
può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere

dichiarata
per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una Commissione o per tutte le

prove
dell’intero distretto.
9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione
rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva

efficacia ai
fini dell’iscrizione negli albi.

Art. 48.
(Disciplina transitoria per la pratica
professionale)
1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche

superando
l’esame di cui all’articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni,

condotto
secondo le modalità sopraindicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui
all’articolo 42. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato una volta sola,

per
altri due anni.
2. Alla proroga si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.
3. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti, dopo la data di entrata in vigore

della
presente legge, è necessario il superamento di un test di ingresso secondo quanto previsto
dall’articolo 41.

4. All’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre
2001, n. 475, le parole: «di avvocato e» sono soppresse.

Art. 49.
(Disciplina transitoria per l’esame)
1. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato previsto all’articolo

48,
comma 1, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall’articolo 45, si articola:
a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:
1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal

candidato tra
il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;
2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto
sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato

tra
il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;
3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata
dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;
b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e
dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia
forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale

penale; oltre
ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto
costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto

comunitario
ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.
2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 46, commi da due a undici”

TITOLO V
IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Capo I
REGOLE GENERALI

Art. 50.
(Organi del procedimento disciplinare)
1. L’azione disciplinare è esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina e dai Consigli
dell’Ordine costituiti in Collegio Giudicante.
2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina è organo degli ordini circondariali del distretto,

istituito a
livello distrettuale presso il Consiglio dell’Ordine nel cui circondario ha sede la Corte

d’Appello.
3. Ciascun Consiglio dell’Ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i

componenti
del Consiglio Istruttore di Disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento

del
CNF. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.
4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno
riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano

per
iscrizione all’albo.
5. La carica di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è incompatibile con quella

di
consigliere onale forense, consigliere dell’ordine, componente di uno degli organi della
Cassa onale di previdenza ed assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa

di
incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell’ordine.
Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla carica è ineleggibile

alle
cariche di cui sopra per il periodo di anni tre immediatamente successivo alla cessazione.

Nei
tre anni si computa l’anno solare in corso all’atto della cessazione dalla carica di

consigliere
istruttore.
6. Le riunione di insediamento del Consiglio Istruttore di Disciplina viene convocata per la
prima volta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine nel cui circondario ha sede la Corte
d’appello entro trenta giorni dalla ricezione dell’ultima comunicazione da parte dei

Consigli
dell’Ordine circondariali dell’esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal
componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina elegge

tra i
propri componenti il Presidente.
7. I collegi del Consiglio Istruttore di Disciplina siedono presso la sede del Consiglio

dell’Ordine
distrettuale, sono composti da tre membri effettivi e da un supplente, vengono costituiti
mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e sono presieduti dal
componente più anziano per iscrizione all’albo.
8. I Consigli dell’Ordine costituiti in Collegio Giudicante sono composti per ogni

procedimento
da sette membri effettivi e da tre supplenti: il Presidente del Consiglio dell’Ordine

competente
ai sensi dell’art. 51, c. 2 o altro consigliere da lui delegato per l’ipotesi di sua

impossibilità o
incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal Consiglio dell’Ordine
competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri Consigli dell’

Ordine
del distretto. Il Consiglio dell’Ordine competente indica un componente supplente, gli altri
Consigli dell’Ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. I Collegi vengono

costituiti
mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non potranno mutare

la
loro composizione dopo l’inizio del dibattimento. Il regolamento disciplinerà anche la
formazione dei collegi giudicanti per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro,

ne sia
impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.
9. Il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente

del
Consiglio dell’Ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi dell’art. 50,

n.8.
10. Fermo quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 per i componenti del Consiglio dell’

Ordine
costituito in Collegio Giudicante, nell’ipotesi in cui il procedimento riguardi un

Consigliere di un
ordine circondariale, al Collegio Giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello

stesso
ordine ed il dibattimento dovrà tenersi presso la sede del Consiglio dell’Ordine

distrettuale; se
il procedimento riguarda un componente del Consiglio dell’Ordine distrettuale l’istruttoria

e il
giudizio si terranno presso la sede distrettuale determinata dall’Art. 11 del Codice di

Procedura
Penale.
11. I componenti dei Consigli dell’Ordine costituiti in Collegio Giudicante possono essere
ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura

civile e
devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non
contestato.
12. Per la validità delle riunioni dei collegi dei Consigli Istruttori di Disciplina e dei

Consigli
dell’Ordine costituiti in Collegio Giudicante è necessaria la presenza di tutti i

componenti.
13. I costi del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Collegio Giudicante sono sostenuti

dai
consigli dell’ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti

all’albo
ordinario.
14. Il Consiglio onale Forense disciplina con regolamento il funzionamento,
l’organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli Ordini del

Distretto dei
Consigli Istruttori di disciplina e del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio

Giudicante. Il
regolamento potrà determinare altresì i criteri di formazione delle tabelle periodiche per

la
composizione dei Consigli Istruttori di disciplina e dei Consigli dell’Ordine costituiti in

Collegi
Giudicanti che dovranno essere trasmesse al Consiglio onale Forense per l’approvazione.
15. Rimangono regolati dalla precedente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali

alla
data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di

incolpazione,
altrimenti gli atti sono trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina degli ordini.

Art. 51.
(Competenza)
1. La competenza territoriale del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Consiglio dell’

Ordine
costituito in Collegio Giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l’ordine presso il

cui
albo, elenchi speciali o registro è iscritto l’avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal

luogo
ove l’iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto.
2. Nell’ipotesi in cui l’indagato o l’incolpato sia uno dei componenti del Consiglio

Istruttore di
Disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è

determinata ai
sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.

Art. 52.
(Azione disciplinare)
1. L’azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio Istruttore di

Disciplina
d’ufficio o a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da
parte del Consiglio dell’Ordine o da parte di altri. Nel caso in cui la segnalazione non provenga dal
Consiglio dell’Ordine, il Consiglio Istruttore di Disciplina ne da immediata notizia al

Consiglio
dell’Ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.
2. Al fine di cui al punto 1:
a) il Consiglio dell’Ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili

di rilievo
disciplinare ovvero l’abbia acquisita d’ufficio, la trasmette entro 15 giorni al Consiglio

Istruttore
di Disciplina;
b) l’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell’Ordine

circondariale
competente quando nei confronti di un iscritto all’albo, agli elenchi speciali o al registro

è
esercitata l’azione penale, è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza,

sono
effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di
giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi. Il Consiglio dell’Ordine

circondariale
trasmette al Consiglio Istruttore di Disciplina la notizia nel termine di cui alla

precedente
lettera a).
3. Se l’esponente è un avvocato e l’esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o

dei
rapporti con il Consiglio dell’Ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati

dal codice
deontologico forense, fatta salva l’immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di

cui
al precedente punto 2, lettera a), il Consiglio dell’Ordine circondariale che abbia ricevuto

la
segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l’esito al Consiglio

Istruttore di
Disciplina.

Art. 53.
(Prescrizione dell’azione disciplinare)
1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.
2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la
riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 59 è di due anni dal

passaggio in
giudicato della sentenza penale di condanna.
3. Il termine della prescrizione è interrotto:
a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare;
b) dalla comunicazione all’iscritto del capo di incolpazione;
c) dalla delibera di convocazione dell’incolpato;
d) dalla notifica della decisione del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio

Giudicante
emessa all’esito del dibattimento;
e) dalla notifica all’iscritto della sentenza pronunciata dal ai sensi dell’articolo 57;
4. Dalla data di comunicazione o notifica dell’atto interruttivo della prescrizione di cui

al comma
3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti

interruttivi la
prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di

cui al
comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

Art. 54.
(Istruttoria disciplinare)
1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina provvede senza

ritardo ad
iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un

procedimento
disciplinare, indicando il nome dell’iscritto a cui la stessa si riferisce e assegna il

procedimento
al collegio competente per la trattazione dell’istruttoria. Del collegio non può far parte

un
iscritto allo stesso Albo dell’indagato.
2. Il Presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro

componente
del collegio stesso. L’istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a

lui
affidata e comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio di detta fase, a mezzo di

raccomandata con
avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per

iscritto le
proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L’interessato

può
chiedere di essere ascoltato personalmente dall’istruttore ed ha la facoltà di farsi

assistere da
un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria

nel
termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di

cui al comma 1.
Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii
ottenuti dall’interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei

termini.
3. Conclusi gli atti di sua competenza, ed nel solo caso di manifesta infondatezza della

notizia
di illecito disciplinare, l’istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta

motivata di
archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa

seconda
ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in

segreteria. Il
collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell’istruttore, l’archiviazione o l’

apertura del
procedimento. In questo secondo caso, approva il capo di incolpazione.
4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all’iscritto, al Consiglio dell’Ordine

presso il
quale l’avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all’esponente.
5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio

sono
impugnabili al Consiglio onale Forense solo insieme alla decisione che contenga
l’applicazione di una sanzione.

Art. 55.
(Dibattimento disciplinare)
1. Qualora il Consiglio Istruttore di Disciplina disponga l’apertura del procedimento

disciplinare
ne dà comunicazione all’incolpato, al pubblico ministero e al Consiglio dell’Ordine

competente.
2. La comunicazione contiene il capo d’incolpazione con l’enunciazione:
1) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
2) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli

stessi
sono contraddistinti da lettere o numeri;
3) della data della delibera di approvazione del capo d’incolpazione;
4) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha

diritto di
accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia
integrale; ha facoltà di depositare memorie e documenti.
3. Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio

Istruttore di
Disciplina trasmette gli atti al competente Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio
Giudicante.
4. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante nomina il

consigliere
relatore, ne dà comunicazione all’incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento.
Il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante può disporre il proscioglimento

nelle
forme di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell’

incolpato.
5. Il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante notifica a mezzo dell’

ufficiale
giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al

Consiglio
Istruttore di Disciplina, al pubblico ministero, all’incolpato e all’esponente.
In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all’

incolpato,
nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza

dibattimentale, nel
termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e
almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione.
La citazione contiene:
1) le generalità dell’incolpato;
2) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme
violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;
3) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione avanti al collegio

giudicante
per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato potrà essere assistito da un

difensore, e
che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta
impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
4) l’avviso che l’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e

di
indicare testimoni, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno
essere sentiti, nel termine di giorni sette prima della data fissata per il dibattimento;
5) l’elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare;
6) la data e la sottoscrizione del Presidente.
6. Nel corso del dibattimento, che si apre con l’esposizione dei fatti da parte del

relatore,
l’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o far
interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L’incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta,

è
sottoposto all’esame del collegio. L’incolpato ha la parola per ultimo.
7. Il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante acquisisce i documenti

prodotti
dall’incolpato e dal pubblico ministero; provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo,
all’esame dell’incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d’

ufficio, o
su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova
necessaria od utile per l’accertamento dei fatti.
8. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato e dal pubblico ministero, gli

atti
formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono
utilizzabili per la decisione, così gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di

illecito
disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria.
9. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al

pubblico
ministero, all’incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione,

che si
svolge nell’ordine che precede; l’incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola

per
ultimi.
10. Conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a maggioranza.
11. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l’indicazione del termine

per
l’impugnazione.
12. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il
Presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente del collegio

e
dal relatore e depositato nella segreteria del Consiglio dell’Ordine entro il termine di

sessanta
giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificato all’

incolpato,
al pubblico ministero, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello

del
distretto, al Consiglio Istruttore di Disciplina, nonché all’autore dell’esposto nel solo

caso di
proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della

motivazione
può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del Presidente del Consiglio
dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante allegato al dispositivo della decisione.
13. per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di
procedura civile, se compatibili.
14. Il procedimento avanti il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante si

conclude
entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura; nel termine non sono calcolati i

periodi di
sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall’incolpato o gli eventuali rinvii dovuti
all’impossibilità di costituire il collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della

sospensione
feriale dei termini.

Art. 56.
(Decisione disciplinare e sanzioni)
1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:
a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; il
Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante può pronunciarsi con la medesima
formula in ogni stato del procedimento;
b) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura,

sospensione
dall’esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.
2. L’avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo
di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni.
L’avvertimento consiste nell’

informare
l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di
legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
3. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando per la gravità dell’

infrazione, il
grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivo al

fatto
non sia irrogata altra sanzione più grave.
4. La sospensione importa l’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal
tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e gradi di responsabilità

gravi o
quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
5. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco speciale o registro e
impedisce l’iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro

Consiglio
dell’Ordine, salvo quanto stabilito nell’articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per
violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco speciale

o
registro.
6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto dell’eventuale reiterazione di
comportamenti illeciti.

Art. 57.
(Impugnazioni)
1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio onale Forense da

parte
dell’incolpato, da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale presso

la
Corte d’Appello, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il Consiglio
dell’Ordine che ha emesso la decisione; e da parte del Consiglio Istruttore di Disciplina

nel solo
caso di proscioglimento.
2. L’autore dell’esposto ha facoltà di presentare al Procuratore della Repubblica, al

Procuratore
generale, competenti per territorio e al Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina

richiesta
motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.
3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio

dell’Ordine
cui appartiene il collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata nel termine di
venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera m). Si

applica, per
quanto non specificato nel presente articolo, l’articolo 50 del regio decreto-legge 27

novembre
1933, n. 1578, e successive modificazioni.
4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la

data del
medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l’

impugnazione, i
motivi dell’impugnazione con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli

elementi di
fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.
5. Il ricorso è notificato al pubblico ministero ed al Procuratore Generale della Corte d’

Appello
che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. Ne è

altresì
data comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato, se diverso dal
Consiglio dell’Ordine che ha deciso.
6. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo il
provvedimento di sospensione cautelare di cui all’articolo 61.
7. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al Consiglio
Nazionale Forense di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; le funzioni requirenti

sono
svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.
8. In ogni caso di impugnazione da parte dell’incolpato, il Consiglio onale Forense può
irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal Consiglio dell’Ordine
costituito in Collegio Giudicante.
9. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al

Consiglio
Nazionale Forense si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.

37.
10. Avverso la sentenza del Consiglio onale Forense può essere proposto ricorso alle
Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, dall’incolpato, dal pubblico ministero e dal
procuratore generale della corte d’appello al cui distretto appartiene l’incolpato. Il

ricorso non
ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l’

articolo 56
del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla

legge
22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio

decreto
22 gennaio 1934, n. 37.
11. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle

disposizioni
del codice di procedura civile.

Art. 58.
(Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)
1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni
autonome rispetto all’eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina e il Consiglio dell’Ordine in sede Giudicante hanno

il
potere di acquisire atti e documenti appartenenti al processo penale presso l’Autorità
Giudiziaria.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato

procedibile
d’ufficio, l’organo procedente ne informa l’autorità giudiziaria.
4. La durata della pena accessoria dell’interdizione dalla professione inflitta all’avvocato
dall’autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare

della
sospensione dalla professione.

Art. 59.
(Riapertura del procedimento disciplinare)
1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’autorità

giudiziaria ha
emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha
commesso;
b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di
condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l’accertamento della
responsabilità disciplinare, che il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante

non ha
potuto valutare.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’

ufficio
con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il
Consiglio dell’Ordine che ha emesso la decisione. In tal caso il Presidente lo assegna ad un
Collegio Giudicante che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il
precedente provvedimento.

Art. 60.
(Divieto di cancellazione volontaria dall’albo)
1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel

registro
di cui all’articolo 54, comma 1, non può essere deliberata la richiesta di cancellazione

fatta
dall’avvocato o dal praticante dell’avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare, né
essere accolta la richiesta del suo trasferimento. E ciò fino alla fine del procedimento.
2. Nel caso di cancellazione d’ufficio, il procedimento disciplinare rimane sospeso; può

essere
ripreso qualora l’avvocato o il praticante avvocato, cessate le ragioni che hanno imposto la
cancellazione, si iscriva nuovamente. Dalla delibera di cancellazione rimangono sospesi i
termini per la celebrazione del giudizio ed i termini di prescrizione.

Art. 61.
(Sospensione cautelare)
1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve essere deliberata dal
Consiglio dell’Ordine competente, previa audizione dell’interessato, fatta salva la sua

rinuncia,
anche a mezzo di un Consigliere delegato, nei seguenti casi:
a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non
impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
b) pena accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la
sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado;
c) applicazione di misura di sicurezza detentiva;
d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640,
646, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis

e
648-ter del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;
e) in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria

la
sospensione per la tutela del decoro dell’Avvocatura o dei diritti di terzi.
2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il
deposito di difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimento e la decisione

devono
essere immediatamente trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina. . Nei casi di

eccezionale
urgenza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il provvedimento di
sospensione. In tale caso il Consiglio prende in esame le difese al fine della conferma,

modifica
o revoca del provvedimento assunto, quindi trasmette immediatamente gli atti del
procedimento ed i provvedimenti assunti al Consiglio Istruttore di Disciplina.
3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore a un anno ed è esecutiva dalla
data della notifica all’interessato.
4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di un anno (o due anni?)
dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si
computano i periodi di cui all’articolo 55, comma 14.
5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se venga deliberato di non esservi luogo

a
provvedimento disciplinare, ovvero se venga disposta l’irrogazione dell’avvertimento o della
censura.
6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d’ufficio o

su
istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti
commessi.
7. Contro la sospensione cautelare, l’interessato può proporre ricorso avanti il Consiglio
Nazionale Forense nel termine di venti giorni dall’avvenuta notifica nei modi previsti per
l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 62.
(Esecuzione)
1. La decisione emessa dal Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante non
impugnata, quella emessa ai sensi dell’articolo 61 e la sentenza del Consiglio onale
Forense sono immediatamente esecutive.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell’impugnazione,

per
le decisioni del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante, o dal quindicesimo

giorno
successivo alla notifica all’incolpato della sentenza emessa dal Consiglio onale Forense

.
3. Per l’esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell’Ordine al cui albo, elenco
speciale o registro è iscritto l’incolpato. A tal fine il Consiglio onale Forense

trasmette
senza ritardo al Consiglio dell’Ordine competente, affinché provveda all’immediata notifica
all’incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica

stessa.
4. Il Consiglio dell’Ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della

stessa,
invia all’incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella
quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.
5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di

esse è
data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede

il
Consiglio dell’Ordine competente per l’esecuzione, nonché a tutti i Consigli dell’Ordine.

Copia
della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine competente per
l’esecuzione.
6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al

quale per il
medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio dell’Ordine

determina
d’ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione
cautelare già scontato.
7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della
radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all’albo, all’elenco speciale o al

registro,
fermi restando i requisiti di cui all’articolo 15.

Art. 63.
(Poteri ispettivi del CONSIGLIO ONALE FORENSE)
1. Il Consiglio onale Forense può richiedere ai Consigli Istruttori di disciplina e ai

Consigli
dell’Ordine notizie relative all’attività disciplinare svolta; può inoltre nominare,

scegliendoli tra
gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori,

ispettori
per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli Istruttori di Disciplina e dei

Consigli
dell’Ordine quanto all’esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori

possono
esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli

ispettori
redigono ed inviano al Consiglio onale Forense la relazione di quanto riscontrato,
formulando osservazioni e proposte. Il Consiglio onale Forense può disporre la decadenza
dei componenti i Consigli Istruttori di Disciplina chiedendo la loro sostituzione agli

Ordini.
2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in
corso presso i Consigli dell’Ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui

all’articolo
50.


TITOLO VI
DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 64.
(Delega al Governo per il testo unico)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in

vigore
della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo

unico di
riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi

seguenti:
a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche
implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non

inserite
nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l’elenco delle disposizioni,

benché non
richiamate, che sono comunque abrogate;
b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di
tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e

sistematica
della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.
2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e
regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella

adozione
del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative

sia
regolamentari vigenti.

Art. 65.
(Disposizioni transitorie)
1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti in questa legge, da approvare
entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto applicabili, le
norme vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
2. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui
sussistano incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo

innovativo
dalla presente legge, hanno l’obbligo, pena la cancellazione dall’albo, di adeguarsi alle
nuove
disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il CNF ed i Consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della

presente
legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.
4. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del
mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell’anno
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

 

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