Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

PSEUDO riforma forense: sono ammessi o no gli avvocati subordinati o parasubordinati di colleghi?

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

(da www.servizi-legali.it )

Non è abbastanza chiaro il testo del comma 4 n dell'art. 14 del progetto di legge di riforma forense (come risulta dall'emendamento approvato nella seduta della Camera n. 699 del 9 ottobre 2012): " 4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato". Non chiarisce se sono ammessi o no gli avvocati subordinati o parasubordinati di colleghi. Eppure la questione è importantissima; non merita d'essere relagata nelle poche e vaghe parole sopra riportate, all'interno d'un articolo intitolato "Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni".

Si realizzarebbe, se fosse approvata la riforma dell'avvocatura nel testo ora all'esame della Camera (Atto Camera 3900) una "pulizia etnica" degli albi degli avvocati tanto grave quanto passata, finora, sotto silenzio: la cancellazione dall'albo di quelle decine di migliaia di avvocati sostanzialmente dipendenti di altri avvocati e dunque privi dell'asseritamente necessario requisito della "indipendenza" per il fatto d'esser parte d'un rapporto di lavoro che, seppur definito di collaborazione nel quadro della generale titolarità di partita IVA, è qualificabile rapporto di lavoro subordinato secondo i parametri giuslavoristici e tale dovrà essere disvelato dai controlli doverosi dei Consigli degli Ordini degli avvocati (altrimenti i COA che ci stanno a fare?).
Si tratta di una "pulizia etnica"  ben più ponderosa, quanto a numeri, di quella che si sta operando da qualche anno a danno dei c.d. "avvocati-part-time" (quegli avvocati, cioè, iscritti negli albi tra il 1997 e il 2003 dopo aver trasformato il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione da full time a part time ridotto).
Un collega mi segnalava, tempo addietro, un interessantissimo ed unico precedente rispetto a quella cancellazione di massa dall'albo ordinario degli avvocati alla quale si stava dando attuazione  già dal 2003, secondo una interpratazione non costituzionalmente orientata della (comunque incostituzionale) legge 339/2003: mi segnalava, cioè, come squallido precedente, la cancellazione dagli albi operata nel ventennio fascista nei confronti dei colleghi avvocati ebrei.
Ora però -ricordando un vecchio articolo di Paola Parigi (pubblicato su ilsole24ore del 28 settembre 2009), dal titolo "L'avvocato-collaboratore è davvero dipendente"- va gridata a gran voce anche la assurdità di una ulteriore cancellazione di massa dagli albi forensi, quella che, secondo il testo della  iforma forense ora all'esame della Camera, si abbatterebbe inevitabilmente su tutti gli avvocati che, non avendo clienti propri (o avendone in misura tale da non consentire la sopravvivenza professionale autonoma), collaborano stabilmente con altri avvocati secondo modalità che senza dubbio integrano rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato. I colleghi meno fortunati sarebbero soggetti a cancellazione dall'albo se la riforma della professione forense non ammettesse, come sembra non ammettere il testo Atto Camera 3900 (ma il condizionale è d'obbligo), la figura dell'avvocato subordinato o parasubordinato ad altro avvocato.

IMPORTANTE QUEL CHE SI LEGGE NELLA SENTENZA N. 20269/2010 DELLA SEZIONE LAVORO DELLA CASSAZIONE RIGUARDO ALLA ESIGENZA DI TUTELARE L'AVVOCATO CHE SIA PARTE DI UN RAPPORTO DI LAVORO DI NATURA PARASUBORDINATA:

"Con il sesto motivo le ricorrenti denunciando violazione e lo falsa applicazione degli artt. 409 e 429 c.p.c., e del principio dispositivo per la concessione "automatica" della rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamentano che il Giudice di appello abbia applicato in modo assolutamente automatico la rivalutazione monetaria, nonostante, nel caso di specie, sia configurabile un rapporto che, ancorchè ricompreso tra quelli di cui all'art. 409 c.p.c., dalla sentenza 9.1.1996 n. 96 (in sede di regolamento di competenza) si differenzia qualitativamente da quelli "di lavoro dipendente" per non essere assoggettato alla speciale tutela di cui all'art. 36 Cost..
Tale tesi, che, almeno sotto certi aspetti, ha trovato riscontro favorevole in tempi meno recenti sia in dottrina che in giurisprudenza (v. Cass. 23 marzo 1983 n. 2036), ha finito con l'essere successivamente soppiantata da altra ricostruzione della normativa di riferimento, alla quale il Collegio intende aderire. Ed invero -ed a voler trattare più diffusamente la questione in considerazione della ampie argomentazioni svolte dalle ricorrenti sul punto-, va osservato che secondo quest'ultima ricostruzione, pur non negandosi che la ratio della estensione del "nuovo rito" ai rapporti c.d. parasubordinati sia riposta in una esigenza di protezione, richiesta anche in questi casi dalla attività lavorativa, - benchè non nelle penetranti forme previste dall'art. 36 Cost., una volta accertata la presenza dei requisiti espressamente richiesti dalla ipotesi normativa (art. 409 c.p.c., n. 3: continuatività, coordinazione, prevalenza personale della prestazione), devono poi operare tutte le garanzie sia di ordine processuale che sostanziale, contemplate dalla legge per detti rapporti.
Deve, infatti, escludersi, già in linea teorica, una scissione degli aspetti garantistici, che il mero rito assicura al lavoratore, da quelli di natura più propriamente sostanziale, previsti dalla legge medesima, essendovi tra gli stessi una stretta e reciproca connessione, in forza di una valutazione operata, una volta per tutte, dal legislatore.
E' noto che i criteri informatori della speciale disciplina processuale sono espressione di una chiara scelta del legislatore, il quale - come non ha mancato di rilevare la dottrina- ha abbandonato la posizione tradizionale, che vorrebbe limitare il suo intervento ad assicurare il rispetto delle regole del gioco individuale, ed ha preso decisamente posizione a favore della parte socialmente più debole, considerando la tutela che ne consegue un momento necessario dei suoi fini politici generali.
Il processo, tuttavia, come è stato in più occasioni affermato, non è un bene in se stesso, ma è uno strumento per l'attuazione del diritto, e quindi per il raggiungimento degli scopi che un dato ordinamento giuridico si propone; onde il potenziamento dei poteri processuali a favore di una parte costituisce il mezzo per l'attuazione dei diritti sostanziali che a quella parte l'ordinamento attribuisce. Una riprova sul terreno concreto della validità di tale assunto la si ricava dalle argomentazioni adottate dalla Corte Costituzionale proprio in relazione alla disposizione prevista dall'art. 429 c.p.c., comma 3, laddove ha dovuto esaminare l'asserita incostituzionalità in rapporto agli artt. 3 e 35 Cost., in quanto non applicabile ai crediti di lavoro autonomo.
La Corte, con ordinanza 10 maggio 1978, n. 65 (17), ha ritenuto la manifesta infondatezza della questione nel senso che "la norma denunciata è applicabile anche ai rapporti di lavoro autonomo, la cui prestazione si concreti in una attività continuativa e coordinata, prevalentemente personale, e la sua mancata applicazione nei residuali rapporti di lavoro, non è priva di razionale giustificazione poichè in questa ipotesi non sussiste la posizione di debolezza del lavoratore rispetto al datore di lavoro, che rappresenta la ratio del particolare strumento di tutela". Una ratio questa, che - come accennato - è posta alla base dell'intero complesso normativo introdotto dalla L. n. 533 del 1973, diretto a favorire il lavoratore in vario modo, garantendo, ad esempio, l'immediata e concreta percezione delle somme che gli sono dovute, attraverso la previsione sia dell'ordinanza di pagamento, sia della provvisoria esecuzione delle sentenza di primo grado in base finanche alla sola copia del dispositivo. La rilevata stretta compenetrazione tra i profili di rito e quelli di diritto sostanziale e l'altrettanto evidenziata esigenza di uniformità dalla disciplina garantistica per tutti i rapporti previsti dalla L. n. 533, lasciano, dunque, agevolmente comprendere come, nel momento stesso in cui si afferma la sottoposizione della fattispecie in esame a detta legge debba applicarsi altresì la disposizione contenuta nell'art. 429 c.p.c., comma 3.
Deve, dunque, ribadirsi che alla natura parasubordinata del rapporto consegue l'applicazione del disposto dell'art. 429 c.p.c., comma 3, circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma - come sottolineato nelle decisioni della Corte costituzionale n. 65 del 1978 e 76 del 1981 - riguarda tutti i rapporti elencati nel precedente art. 409 c.p.c., e quindi anche quelli dei lavoratori autonomi quando siano caratterizzati dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite (Cass. S.U. n. 1912/1999; Cass. n. 19206/1999; Cass. n. 7602/1986; Cass. n. 6298/1988; Cass. n. 8838/1992)
."

MIA CONSIDERAZIONE FINALE: MA COME SI FA, MI DOMANDO, A FARE UNA RIFORMA DELLA PROFESSIONE D'AVVOCATO DISEGNANDO UN COMPLESSO DI NORME CHE TRASCURA DI REGOLARE A FONDO UN FENOMENO ORMAI RIGUARDANTE AMPLISSIMA PARTE DEGLI AVVOCATI ITALIANI E DI PORTATA SOCIO-ECONOMICA INDISCUTIBILE, TANTO CHE SE NE TRATTA IN OGNI SERIA INDAGINE SULLA CONDIZIONE DELL'AVVOCATURA ITALIANA?
COME SI FA, PER DI PIU', A DISEGNARE UN SISTEMA CHE RISCHIA D'ESSERE INTERPRETATO IN MODO DA COMPORTARE LA CANCELLAZIONE DAGLI ALBI FORENSI  DI DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI, RIBADENDO IL REQUISITO, PER L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI, DELLA ASSENZA DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE ANCHE DA ALTRO AVVOCATO?
COME SI FA A NEGARE CHE DEVE ESSERCI OMOGENEITA' DI TRATTAMENTO GIURIDICO DEI FENOMENI SOCIALI (QUAL E' ORMAI IL FENOMENO "AVVOCATURA DIPENDENTE") E PERCIO' NON PUO' AMMETTERSI CHE MENTRE PER IL FISCO E' CONSENTITO ESSERE UN AVVOCATO DIPENDENTE (E PERCIO' ESSERE ESONERATO DALL'IRAP)  SIA POI LA LEGGE PROFESSIONALE FORENSE A NEGARE CHE  POSSANO ESISTERE GLI AVVOCATI DIPENDENTI -FINANCO DI COLLEGHI- E, CORRELATIVAMENTE, DISPORRE CHE DECINE DI MIGLIAIA DI AVVOCATI DEBBANO ESSER CANCELLATI DAGLI ALBI?

FAI VALERE IL TUO DIRITTO AL LIBERO LAVORO INTELLETTUALE ! Aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com (conta già centinaia di adesioni).

 

Pubblicità


Annunci

Colui che si tiene più lungi dal proprio secolo, è altresì colui che meglio lo rispecchia  (O. Wilde)