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La riforma forense dovrà cancellare l'incompatibilità anche per gli avvocati insegnanti elementari

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EVIDENTE INCOSTITUZIONALITA' (art. 33 e 3 della Costituzione) DELL'ART. 19 DELLA RIFORMA FORENSE NELLA PARTE IN CUI NON CONSENTE L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORENSE ANCHE AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE.

Come insegna la Suprema Corte di Cassazione (sentenza 226236/2010), <<Secondo quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza n. 390 del 2006, l'eccezione al regime di incompatibilità stabilita dall'art. 3, comma 4, lettera a), R.D.L. n. 1578 del 1933, deve essere considerata <principio costituzionale della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), dal quale discende che il rapporto di impiego (ed il vincolo di subordinazione da esso derivante), come non può incidere sull'insegnamento (che costituisce la prestazione lavorativa), così, ed a fortiori, non può incidere sulla libertà richiesta dall'esercizio della professione forense>>. Se questa è la ratio d'ogni possibile eccezione all'incompatibilità tra professione forense e attivià di insegnamento (e non si vede come si possa altrimenti ritenere), allora appare evidente la incostituzionalità della norma del disegno di legge di riforma della professione forense (Atto Senato 601-b) che, all'art. 19, limita l'eccezione all'incompatibilità per rapporto di lavoro, tra i docenti, solo a "l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici", escludendo, tra gli altri, gli insegnanti elementari. Detto in altri termini: l'art. 33 della Costituzione impone che sia consentito a tutti gli insegnanti, di ogni ordine e grado, di poter esercitare la professione di avvocato.

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