In data 5 settembre 2012 il ministro della Giustizia, Paola Severino, ha indirizzato alla Presidente della Commissione giustizia della Camera, Giulia Bongiorno, il richiesto parere sull'assegnazione alla detta Commissione Giustizia, in sede deliberante, della proposta di legge di riforma forense, Atto Camera 3900.
Il parere è favorevole ma con significative eccezioni in ordine a numerosi articoli che costituiscono parte non marginale della complessa disciplina di riforma.
In sostanza il ministro ha indicato molti temi che -in quanto in contrasto con quanto previsto dal D.P.R. 137/2012, di riforma delle professioni- dovranno essere stralciati dal testo del progetto di riforma della professione forense se lo si vuole esaminare da parte dellla Commissione Giustizia in sede deliberante.
Secondo la lettera/parere del Ministro Severino (lettera alla quale s'è affiancata altra del ministro per i rapporti con il parlamento, Piero Giarda) numerosi articoli del progetto di legge di riforma forense Atto Camera 3900 "meritano un eventuale approfondimento da parte dell'Aula".
In particolare:
l'articolo 2, comma 6, che «introduce una riserva in favore degli avvocati in materia di consulenza legale assistenza legale stragiudiziale»;
l'art. 9, che <<nel disciplinare l'istituzione del titolo di specialista,esclude la possibilità di valutare – in alternativa alla frequenza di corsi - esperienze professionali qualificanti e significative effettivamente maturate per gli avvocati che sono iscritti da meno di vent’anni>>;
l'art. 10, che «disciplina in modo restrittivo la possibilità di farsi pubblicità ed attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere di determinare i criteri concernenti le modalità di informazione e della comunicazione senza stabilire i principi, con ciò conferendo una delega in bianco lesiva della libertà economica dell’avvocato»;
l'art. 13, comma 2, <<per la parte in cui disciplina la possibilità di determinazione del compenso, in caso di disaccordo tra le parti, afferma il vincolante riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale. Inoltre, sempre all’art.13 comma 8, si prescrive che la determinazione del compenso può essere imposta ai clienti in via autoritativa dal Consiglio dell’ordine. In tal modo si reintroducono nella sostanza le tariffe, in contrasto con gli indirizzi normativi citati>>;
l’art. 18, <<per la parte in cui stabilisce in via generale tipologie di incompatibilità eccessivamente ampie, come quella relativa a qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, a qualsiasi attività di lavoro dipendente anche con orario parziale, ovvero alla qualità di amministratore o consigliere delegato di società di capitali, indipendentemente dalla sussistenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi con l’esercizio della professione forense, ovvero limita l’iscrizione in altri albi, senza che vengano enunciati specifici motivi ostativi>>;
l'art. 41, comma 4, «per la parte in cui esclude che il tirocinio possa essere compatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, indipendentemente dalla sussistenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi e dalla compatibilità di modalità ed orari, come invece previsto per l’impiego privato;
l'art. 41, comma 5 e l’art.43, comma 1, in ordine ai quali si valuta <<incongruo il termine di ventiquattro mesi di durata, in contrasto con la regola generale dei diciotto mesi, e con gli stessi principi ispiratori della proposta di legge che, all’art.1 comma 2 lett. e) dichiara la volontà di favorire l’accesso alla professione alle giovani generazioni»;
Questo il testo del parere che il ministro Severino ha indirizzato al presidente della Commissione giustizia della Camera, Giulia Bongiorno:
"Illustre Presidente,
Le scrivo in relazione alla Sua del 27 luglio u.s. con la quale chiedeva il parere del Governo rispetto all’assegnazione in sede legislativa dell’ AC 3900, recante la “Nuova disciplina dell’ ordinamento forense” .
Il Governo, tenuto conto del fatto che la richiesta da Lei veicolata è sostenuta dai rappresentanti di Gruppi la cui consistenza è superiore ai quattro quinti dei componenti della Commissione, ha ritenuto di poter dare il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa dell’ AC 3900, subordinandolo allo stralcio di alcune disposizioni che meritano un eventuale approfondimento da parte dell’Aula.
Tale soluzione trova il suo fondamento nella consapevolezza che – in coerenza con l’art. 92 del Regolamento della Camera e come da Lei stessa sottolineato nella Sua del 27 luglio u.s. – si rende comunque necessario lo stralcio delle deleghe contenute negli artt. 5 e 65.
In considerazione del fatto che tale parere – nella sua stesura formale – rappresenta in maniera molto sintetica, secondo prassi parlamentare, i punti attentamente esaminati dal Governo, ho ritenuto doveroso – d’intesa con gli altri Ministri – fornire alla Commissione le motivazioni sottostanti alle indicazioni rese.
Nella materia delle professioni questo Governo ha attuato una riscrittura delle regole comuni ispirandosi ai principi di delega contenuti nella l. 14.9.2011 n° 148 ed incentivando, ove possibile, la concorrenza e la trasparenza, per la necessità di rendere le professioni un volano della crescita economica, in accordo peraltro con le raccomandazioni che provengono dall’Unione europea.
Ciò si è realizzato attraverso vari interventi normativi e da ultimo con il DPR – attuativo della richiamata l. 14.9.2011, n° 148 - di riforma degli ordinamenti professionali nel quale, attuandosi i principi generali di cui sopra e nei limiti da essi imposti, si è tenuto conto della specificità di alcune professioni, quale quella forense.
Nel corso dell’iter parlamentare del disegno di legge sulla professione forense sono state adottate alcune modifiche che hanno reso l’articolato più coerente con i principi di liberalizzazione richiamati.
Questo tendenziale avvicinamento alla normativa già varata e ai suoi principi ispiratori, ad avviso del Governo, può consentire di guardare con la dovuta serenità al lavoro che continuerà a svolgersi in Commissione Giustizia ed in Aula, chiarendo in ogni caso, doverosamente, i motivi per i quali si è ritenuto, per singoli punti del disegno di legge, di chiedere un eventuale approfondimento nella più ampia sede di confronto dell’Aula.
In particolare:
L’art. 2, comma 6, pur prevedendo alcune mitigazioni, introduce una riserva in favore degli avvocati in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale. Si tratta di una limitazione, attualmente assente nella maggior parte degli ordinamenti e che non sembra trovare giustificazione nella tutela di interessi generali, espressamente segnalata dalla Commissione Affari costituzionali come dubbiamente compatibile con la disciplina comunitaria e con la relativa giurisprudenza della Corte di giustizia.
L’art. 9, nel disciplinare l’istituzione del titolo di specialista, esclude la possibilità di valutare – in alternativa alla frequenza di corsi - esperienze professionali qualificanti e significative effettivamente maturate per gli avvocati che sono iscritti da meno di vent’anni.
L’art. 10, disciplina in modo restrittivo la possibilità di farsi pubblicità ed attribuisce al Consiglio nazionale forense il potere di determinare i criteri concernenti le modalità di informazione e della comunicazione senza stabilire i principi, con ciò conferendo una delega in bianco lesiva della libertà economica dell’avvocato.
L’art. 13, comma 2, per la parte in cui disciplina la possibilità di determinazione del compenso, in caso di disaccordo tra le parti, afferma il vincolante riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale. Inoltre, sempre all’art.13 comma 8, si prescrive che la determinazione del compenso può essere imposta ai clienti in via autoritativa dal Consiglio dell’ordine. In tal modo si reintroducono nella sostanza le tariffe, in contrasto con gli indirizzi normativi citati.
L’art. 18, per la parte in cui stabilisce in via generale tipologie di incompatibilità eccessivamente ampie, come quella relativa a qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, a qualsiasi attività di lavoro dipendente anche con orario parziale, ovvero alla qualità di amministratore o consigliere delegato di società di capitali, indipendentemente dalla sussistenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi con l’esercizio della professione forense, ovvero limita l’iscrizione in altri albi, senza che vengano enunciati specifici motivi ostativi.
L’art. 41, comma 4, per la parte in cui esclude che il tirocinio possa essere compatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico, indipendentemente dalla sussistenza di specifiche ragioni di conflitto di interessi e dalla compatibilità di modalità ed orari, come invece previsto per l’impiego privato. Nel comma 5 dello stesso articolo e nel comma 1 dell’art.43 appare, inoltre, incongruo il termine di ventiquattro mesi di durata, in contrasto con la regola generale dei diciotto mesi, e con gli stessi principi ispiratori della proposta di legge che, all’art.1 comma 2 lett. e) dichiara la volontà di favorire l’accesso alla professione alle giovani generazioni.
Si concorda, infine, sulla necessità procedurale che dal testo da trasferire in sede legislativa siano espunte tutte le deleghe al Governo ed in particolare, quindi, gli artt. 5 e 65, in coerenza con quanto previsto dall’art. 92 del Regolamento della Camera.
Il Governo auspica che il disegno di legge sulla professione forense, a seguito degli approfondimenti suggeriti e del contributo che certamente la Commissione Giustizia saprà dare, anche sulle modalità di accesso alla professione, possa rappresentare una straordinaria occasione per incentivare una sempre maggiore qualificazione dell’avvocatura.
Con i migliori saluti
Paola Severino"
Non si è fatto attendere un duro comunicato stampa del Consiglio Nazionale Forense del 5/9/2012. Eccolo:
"Riforma forense, attacco alla democrazia parlamentare da parte del Governo. L’avvocatura decide di impugnare i regolamenti dell’esecutivo su professioni e parametri
05/09/2012 - Inaccettabile il metodo del Governo di condizionare il passaggio in deliberante della riforma. Oggi riunione presso il Cnf con la Cassa, i presidenti degli Ordini forensi, presenti nella quali totalità, le Unioni, l’Oua e le Associazioni forensi rappresentate nel Congresso.
Roma. Inaccettabile il metodo con il quale il Governo ha posto delle condizioni al Parlamento per il passaggio della riforma forense in deliberante in commissione giustizia della Camera. Si profila una prevaricazione che punta a esautorare il parlamento, che l’avvocatura denuncia con forza.
In questi termini l’Avvocatura, riunita oggi presso il Cnf (presenti la Cassa forense, la quasi totalità dei 165 Ordini forensi e le Unioni, l’Oua e le associazioni riconosciute dal Congresso) per fare il punto dopo la pubblicazione in Gazzetta dei primi regolamenti del Governo in tema di professioni (il dpr n. 137 del 7 agosto 2012 e il decreto ministeriale parametri del 20 luglio 2012), ha accolto la notizia della lettera/parere con il quale il Governo con ingiustificato ritardo ha sciolto la riserva sulla richiesta parlamentare di approvare l’esame della riforma in commissione legislativa alla Camera.
Il presidente del Cnf Guido Alpa ha commentato: “Prendiamo atto di questa decisione tuttavia le condizioni poste dal Governo appaiono non solo irrispettose dell’autonomia del Parlamento ma mettono anche a rischio alcune scelte normative irrinunciabili della riforma forense a tutela dei principi di autonomia e indipendenza di una professione che ha rilievo costituzionale. Siamo costretti a rilevare l’intollerabile deficit di democrazia, visto che in uno stato democratico non sono ammissibili limitazioni alla libertà dell’ azione del parlamento. Duole sottolineare che il comportamento del Governo, in quanto volto a escogitare espedienti per ritardare il compimento dell’iter della riforma smembrando il testo, è abnorme e fuori da ogni prassi costituzionale”.
La decisione del Cnf di impugnare i regolamenti sulle professioni e i parametri, oggi condivisa da tutta l’avvocatura, appare tanto più necessaria."
IL MIO COMMENTO:
GLI AVVOCATI ITALIANI DOVREBBERO DESIDERARE DI MANDARE A CASA GLI ATTUALI MEMBRI DEGLI ORGANISMI CHE LI RAPPRESENTANO (IN PRIMIS C.N.F. E O.U.A.) CHE INSISTONO IN UNA INCONCLUDENTE LINEA DI CONTRASTO COL GOVERNO. QUEST'ULTIMO, INFATTI, STA SEMPLICEMENTE CERCANDO DI APRIRE LA PROFESSIONE DI AVVOCATO ALLA SANA CONCORRENZA E ALLA RIDUZIONE DELLE RENDITE DI POSIZIONE.
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