SEGUI SU www.avvocati-part-time.it TUTTE LE TAPPE PARLAMENTARI DELLA RIFORMA FORENSE.
La riforma forense (Atto Camera 3900) è tornata all'attenzione della Commissione giusizia della Camera, in sede referente, martedi primo febbraio 2011.
Il relatore ha proposto di fissare a breve le audizioni delle associazioni di categoria interessate alla riforma forense per poi eventualmente costituire un Comitato ristretto per verificare se sia opportuno apportare delle modifiche al testo approvato dal Senato. Ritiene, in particolare, il relatore che potrebbero essere sentiti i rappresentanti del Consiglio nazionale forense, dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Unione camere penali italiane, dell'Associazione italiana giovani avvocati, dell'Associazione nazionale forense nonché dell'Associazione degli enti previdenziali privati. Inoltre potrebbe essere opportuno sentire anche il presidente del Comitato Unitario delle Professioni. Come mai nessuna voce si è levata a chiedere che venga sentito anche l'Antitrust?
Il presidente del Cnf Guido Alpa, commentando le parole pronunciate nel corso del convegno su Regole e mercato tenutosi a Roma il 1/2/2011 ha affermato (secondo quanto riporta il sito del CNF): “In occasione dell’inizio dell’esame del disegno di legge sulla riforma della professione forense alla Camera dei Deputati sono scesi in campo i suoi tenaci oppositori, che si contano anche all’esterno al Parlamento. Dobbiamo contestare gli argomenti svolti dal presidente dell’Autorità garante della concorrenza”. Ha poi aggiunto: “La distinzione tra impresa e professionista non solo è principio indiscutibile del diritto italiano vigente e della tradizione giuridica italiana ma è soprattutto acquisizione ormai definitiva anche nel diritto dell’Unione europea: il Trattato di Lisbona tutela la libertà di impresa e la libertà professionale in due disposizioni distinte con gradi e forme di protezione diverse; il lavoro professionale è una tipo di lavoro di natura intellettuale, reso in forma autonoma e indipendente, non si avvicina alla produzione di beni o servizi come quella dell’imprenditore, implica una attività personale. Quanto all’ordinamento professionale, la riforma forense che l’ Avvocatura si attende è volta a rafforzare la qualità delle prestazioni, migliorare le modalità di accesso e assicurare l’aggiornamento costante degli avvocati nell’interesse cittadini”.
Lo scontro tra due visioni opposte di come la professione di avvocato dovrebbe esser regolata in Italia non potrebbe esser più evidente.
MA PERCHE' LA COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA VUOL SENTIRE SOLO UNA CAMPANA? L'ANTITRUST INVIO' UNA SEGNALAZIONE AD HOC PER CRITICARE IL PROGETTO DI LEGGE DI RIFORMA FORENSE CHE, CERTO SENZA STRAVOLGIMENTI, E' STATO POI APPROVATO DAL SENATO. DEVE TORNARE A SCRIVERE ALTRA SEGNALAZIONE PER ESSER RITENUTO DEGNO D'ESPORRE LE PROPRIE RAGIONI IN PARLAMENTO?
Leggi di seguito il resoconto della seduta in Commissione, tratto dal sito della Camera ...
Martedì 1o febbraio 2011. - Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. - Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Giacomo Caliendo.
La seduta comincia alle 14.40.
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900, approvato dal Senato, C. 420 Contento, C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1545 Barbieri, C. 1837 Mantini, C. 2246 Frassinetti e C. 2419 Cassinelli.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato il 26 gennaio 2011.
Fulvio FOLLEGOT, presidente, ricorda come nella precedente seduta il relatore abbia illustrato il contenuto della proposta di legge n. 3900. Nell'odierna seduta egli integrerà la relazione illustrando il contenuto delle ulteriori proposte di legge abbinate.
Roberto CASSINELLI (PdL), relatore, rileva che tra le proposte di legge abbinate alla proposta approvata dal Senato, le proposte C. 1004 Pecorella, C. 1447 Cavallaro, C. 1494 Capano, C. 1837 Mantini e C. 2419 Cassinelli sono volte a riformare l'ordinamento forense, mentre le proposte C. 420, C. 1445 Barbieri e C. 2246 Frassinetti hanno per oggetto aspetti particolari di tale professione.
Le proposte di legge C. 420 Contento e C. 1445 Barbieri prevedono nuove disposizioni per l'accesso alla professione forense, che ricordo essere uno dei temi trattati dalla proposta di legge C. 3900 approvata dal Senato.
La proposta presentata dall'onorevole Contento prevede l'accesso con selezione ad una scuola forense, verifiche costanti ed effettive dello svolgimento della pratica da parte degli iscritti al registro, a cura del consiglio dell'ordine; la facoltà, dopo il compimento del primo anno di iscrizione alla pratica, di iscriversi al registro speciale dei praticanti abilitati al patrocinio avanti ai tribunali, con la possibilità di fungere da sostituti processuali del proprio dominus in udienza; un esame da sostenere presso la corte d'appello nel cui distretto si è svolta la pratica, consistente in tre prove scritte e una prova orale su sei materie.
La proposta presentata dall'onorevole Barbieri prevede che il limite di sei anni di esercizio del patrocinio sia abolito; che i praticanti avvocati abilitati, identificati come «procuratori legali abilitati», siano ammessi, dopo due anni di tirocinio ad esercitare il patrocinio davanti ai tribunali del distretto; che, dopo un periodo di tre anni di patrocinio legale continuativo, effettivo, documentato, controllato dal consiglio dell'ordine e certificato anche dall'iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza forense, i «procuratori legali abilitati» siano iscritti, a domanda, all'albo professionale degli avvocati, sul presupposto della equipollenza tra l'esame di Stato e l'attività di patrocinio legale; che tutti coloro che sceglieranno di abilitarsi come «procuratori legali abilitati» dovranno autocertificare di non svolgere altre attività professionali o di lavoro dipendente o pubblico, pena la cancellazione dall'albo professionale. Le autocertificazioni saranno soggette a controllo a cura dei consigli dell'ordine territoriali.
La proposta di legge C. 2246 Frassinetti interviene in materia di compensi e di società tra professionisti. All'articolo 1, modificando l'articolo 2233 del codice civile, prevede la reintroduzione del divieto del cosiddetto «patto di quota-lite», precludendo agli avvocati la possibilità di pattuire compensi in relazione al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. Allo stesso tempo, attraverso l'eliminazione dell'obbligo di redigere in forma scritta i patti tra professionista e cliente pena la nullità del patto stesso, il medesimo articolo 2233 del codice civile, riferito al compenso delle professioni intellettuali, è ricondotto alla sua formulazione originaria, antecedente il decreto-legge n. 223 del 2006. L'articolo 2 specifica che dalla concessa facoltà di esercitare le libere professioni mediante costituzione di società tra professionisti deve intendersi comunque escluso lo svolgimento mediante società di capitale, affinché non ne risulti limitata la responsabilità personale del singolo professionista per le obbligazioni assunte e reintroduce, limitatamente agli avvocati, il divieto di applicare tariffe inferiori ai minimi tariffari. Inoltre stabilisce un termine entro il quale dovrà provvedersi ad armonizzare le disposizioni recate dalla presente proposta di legge con quelle deontologiche relative alla professione forense.
Le altre proposte di legge, come si è detto, hanno una portata più ampia essendo dirette a riformare l'intero ordinamento forense.
La proposta di legge C. 1004 Pecorella si ispira al testo elaborato dalle associazioni forensi specialistiche quali: Unione delle camere penali italiane (UCPI), Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori (AIAF), Associazione giuslavoristi italiani (AGI) e Unione nazionale camere avvocati tributaristi (UNCAT). Nel disciplinare la professione di avvocato si è infatti inteso, da un lato, porre un argine alla «dequalificazione» professionale che, unitamente al sensibilissimo aumento del numero degli iscritti agli albi, ha caratterizzato quest'ultimo decennio, e dall'altro, recuperare alla professione forense una qualità adeguata a far fronte alla complessità dell'attuale normativa e idonea a garantire la funzione costituzionale cui la stessa avvocatura è chiamata. Per tale ragione, ad esempio, viene dato un importante risalto alla questione della specializzazione forense.
La proposta di legge C. 1447 Cavallaro si ispira nell'impianto generale a quello predisposto fin dal 2003 dal CNF e più recentemente anche a quello riproposto congiuntamente all'inizio di questa legislatura dall'Unione delle camere penali italiane (UCPI), dall'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori (AIAF), dagli Avvocati giuslavoristi italiani (AGI) e dall'Unione nazionale camere avvocati tributaristi (UNCAT). Tra i punti più significativi secondo il presentatore vi è quello di richiamare senza esitazioni l'aspetto economico della professione forense, pur senza cadere nell'errore di una frettolosa equiparazione fra attività professionale e attività d'impresa. Altra questione estremamente rilevante affrontata dalla proposta di legge è quella relativa alla materia disciplinare. In questa materia si è introdotto un correttivo all'usuale previsione di un'identificazione totale fra struttura ordinistica e struttura disciplinare, mediante l'attuazione di un meccanismo di trasferimento dell'esercizio dell'azione disciplinare a organismi disciplinari diversi dagli ordini. È stata recepita l'introduzione, prospettata da più parti, di un sistema di qualificazione e di certificazione anche specialistica, con il corollario finale che persino l'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è diviso per specialità. Fra gli elementi distintivi della presente proposta di legge vi sono la centralità dell'organo di autogoverno e l'esclusione per tutto quanto possibile di una sovraordinazione gerarchica del Ministero della giustizia, a cui residuano generali poteri di controllo.
La proposta di legge C. 1494 Capano riprende una proposta di legge che era stata già presentata dal senatore Calvi nel corso della XV legislatura. Nella relazione di accompagnamento sono indicate le esigenze delle quali il nuovo ordinamento della professione forense deve tenere conto. In particolare la riforma di tale ordinamento deve mirare a: coordinare le nuove norme con la disciplina comunitaria; prescrivere una nuova disciplina di accesso alla professione, che garantisca un'adeguata formazione dei nuovi avvocati e un'opportuna selezione tra i molti aspiranti; imporre un'elevata professionalità a tutti gli iscritti, della quale siano garanti i Consigli dell'ordine, con l'obbligo del costante aggiornamento, per il quale vanno predisposti gli opportuni istituti; prescrivere, come essenziale, l'esercizio effettivo e continuativo della professione, da considerare quale requisito essenziale per garantire la conservazione della competenza professionale acquisita con l'università, per le nozioni culturali, e con gli istituti previsti per l'accesso, per le nozioni pratiche; inserire la nuova disciplina del difensore nel quadro complessivo della riforma della giustizia in atto e di quelle future; strutturare la professione di avvocato come strumento di attuazione del diritto costituzionale alla difesa e come principale strumento di tutela della libertà dei cittadini; adeguare le strutture della professione alla realtà sociale, economica e politica in continua evoluzione; preparare la professione di avvocato ad applicare le regola della concorrenza secondo le norme comunitarie.
La proposta di legge C. 1837 Mantini, firmata da deputati del PD, si basa sull'elaborazione condotta dal Consiglio nazionale forense, in collaborazione con l'Organizzazione unitaria dell'avvocatura (OUA), con l'Associazione italiana giovani
avvocati (AIGA) e con le altre associazioni forensi maggiormente rappresentative, a seguito di un intenso e approfondito dibattito. Il titolo I della proposta di legge, intitolato «disposizioni generali», afferma i princìpi fondamentali per l'esercizio della professione e, in particolare, disciplina i doveri e la deontologia, l'esercizio in forma societaria e il fondamentale e innovativo ruolo delle associazioni specialistiche, la pubblicità, la formazione continua, l'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile a garanzia degli utenti e le tariffe professionali. Il titolo II è dedicato ad «albi, elenchi e registri». Il titolo III riguarda il profilo organizzativo e, in particolare, il delicato tema del rapporto tra Consiglio nazionale forense e ordini territoriali, alla ricerca di punti avanzati di equilibrio anche sotto il profilo della rappresentatività e dell'organizzazione democratiche. Il titolo IV è espressamente dedicato all'accesso alla professione e, in particolare, alla formazione professionale, al tirocinio e alle forme dell'esame di Stato. Il titolo V in materia di procedimento disciplinare, che tende a soddisfare, in una sorta di modello «duale», le esigenze di una più chiara dicotomia tra funzione gestionale, propria del consiglio dell'ordine, e funzione disciplinare, che dovrebbe essere svolta con l'apporto di soggetti ulteriori a garanzia dell'imparzialità e dell'interesse pubblico.
La proposta di legge C. 2419 è stata da me presentata il 6 maggio 2009 al fine di sottoporre alla Camera dei deputati il testo che era stato elaborato dal Consiglio nazionale forense. Questo testo peraltro è stato utilizzato proprio nel corso dell'esame parlamentare da parte del Senato, esame che ha poi portato all'approvazione del testo che ho illustrato la scorsa settimana.
Quale relatore propone di fissare a breve le audizioni delle associazioni di categoria interessate alla riforma forense per poi eventualmente costituire un Comitato ristretto per verificare se sia opportuno apportare delle modifiche al testo approvato dal Senato.
Ritiene, in particolare, che potrebbero essere sentiti i rappresentanti del Consiglio nazionale forense, dell'Organismo unitario dell'avvocatura, dell'Unione camere penali italiane, dell'Associazione italiana giovani avvocati, dell'Associazione nazionale forense nonché dell'Associazione degli enti previdenziali privati. Inoltre potrebbe essere opportuno sentire anche il presidente del Comitato Unitario delle Professioni.
Fulvio FOLLEGOT, presidente, avverte che la richiesta di audizioni sarà esaminata nell'ambito della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15
| < Prec. | Succ. > |
|---|





