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Riforma forense: resoconto seduta Senato n. 443 del 21 ottobre 2010

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seduta n. 443 del 21/10/2010

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente MAURO

La seduta inizia alle ore 9,33.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(601) GIULIANO. - Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria

(711) CASSON ed altri. - Disciplina dell'ordinamento della professione forense

(1171) BIANCHI ed altri. - Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare

(1198) MUGNAI. - Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato


PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla Commissione. Nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 16 (Iscrizione e cancellazione). Avverte che sono stati ritirati gli emendamenti 16.201, 16.203, 16.210 e 16.215.


VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 16.208, 16.209, 16.214, 16.219 (testo corretto), 16.221 e 16.224; invita a ritirare l'emendamento 16.207 ed esprime parere contrario sui restanti emendamenti e sull'ordine del giorno G16.100. Invita infine il senatore Mazzatorta a riformulare l'emendamento 16.200, prevedendo che anche per il praticante sussistano le stesse condizioni di iscrizione all'ordine vigenti per l'avvocato. (Applausi ironici dei senatori Poretti e Perduca).


MAZZATORTA (LNP). Accoglie la riformulazione dell'emendamento 16.200 proposta dal relatore (v. testo 2 nell'Allegato A).


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme al relatore, precisando che, pur condividendo le ragioni poste alla base dell'emendamento 16.204, la collocazione di tale previsione all'interno di un provvedimento di riforma della professione forense non appare pertinente, mentre sarebbe preferibile inserirla nel codice deontologico.


PERDUCA (PD). Non si capisce perché debbano accedere alla professione forense solo cittadini italiani o appartenenti all'Unione europea, privando così il Paese della possibilità di avvalersi della competenza di professionisti, magari di chiara fama, provenienti da altri Stati.


ICHINO (PD). Esistono accordi internazionali che prevedono la possibilità per cittadini extraeuropei di accedere in Italia alla professione forense. Pertanto, in assenza di una riformulazione, il Partito Democratico voterà contro l'emendamento in esame.


Con votazione, seguita da controprova mediante procedimento elettronico, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato approva l'emendamento 16.200 (testo 2). (Proteste del senatore Legnini sulla regolarità delle operazioni di voto. Il Presidente dà disposizioni alla senatrice Segretario Amati affinché verifichi la corrispondenza tra voti espressi e senatori presenti in Aula).

Il Senato respinge l'emendamento 16.202.


MARITATI (PD). L'emendamento 16.204 propone che per iscriversi all'albo sia necessario non aver riportato condanne per reati di mafia. Anche in considerazione del particolare momento attraversato dal Paese, la materia non può essere considerata una questione da relegare in ambito deontologico; non si comprende pertanto per quali ragioni tale previsione non possa essere inserita all'interno del provvedimento di riordino della professione forense. L'emendamento potrebbe essere accantonato per pervenire ad un accordo.


LUSI (PD). Propone una riformulazione dell'emendamento che faccia riferimento a condanne passate in giudicato. Con tale modifica sarebbe difficile per il relatore non esprimere parere favorevole.


VALENTINO, relatore. L'articolo 16, comma 1, lettera f), del provvedimento in esame stabilisce che l'avvocato deve essere di condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico forense, pertanto il fatto di non aver riportato condanne per mafia, come pure di non aver commesso reati molto meno gravi, è ovviamente ricompreso nel concetto di irreprensibilità. Appare inappropriato inserire tipizzazioni come quella proposta dall'emendamento 16.204 in una disciplina professionale che deve avere carattere generale.


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. L'Esecutivo in carica sarà ricordato come quello che ha conseguito maggiori risultati nel contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata; non è quindi accettabile che si voglia far passare l'idea che il Governo si oppone ad esplicitare l'esclusione dall'albo per i soggetti che abbiano riportato condanne per mafia. Il codice deontologico contiene previsioni molto più ampie di quelle previste dall'emendamento in esame e che richiamano tutti i reati. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).


SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Sono state le Forze dell'ordine e la magistratura, non il Governo, a conseguire i risultati che la Sottosegretario ha ricordato. La lotta alla mafia non si fa solo aumentando le pene ma con l'attività che da sempre gli organi dello Stato svolgono, cui però oggi si dà maggior rilevanza mediatica. Dalla Commissione antimafia, ad esempio, è emersa la proposta di un codice etico per impedire che nelle liste elettorali siano presenti soggetti coinvolti in reati di mafia: l'Assemblea dovrebbe accogliere l'indicazione e trasmettere un segnale positivo al Paese. (Applausi dal Gruppo PD).


FINOCCHIARO (PD). La lotta alla mafia è condotta dalle Forze dell'ordine e dalla magistratura, che non è oggetto della benevola attenzione del Presidente del Consiglio. La sottosegretario Casellati non si attribuisca dunque meriti che non sono ascrivibili all'azione di Governo. La legge sull'ordinamento giudiziario ha introdotto un codice deontologico per i magistrati molto dettagliato: non si comprende dunque per quale motivo una legge dello Stato non possa escludere dall'ordine degli avvocati coloro che siano stati condannati per reati di mafia. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore De Toni).


LI GOTTI (IdV). L'argomento secondo cui il riferimento al codice deontologico è più comprensivo del riferimento a certi articoli del codice penale ha natura formale e non sostanziale: è dovere del Parlamento scrivere regole limpide e rigorose. Nella Commissione antimafia il codice di autoregolamentazione è stato adottato solo dall'IdV e dal PD; il Governo in carica, che ha tra i suoi componenti il sottosegretario Cosentino, si è rifiutato di sciogliere per infiltrazioni mafiose il consiglio comunale di Formia e continua a proporre l'abrogazione dell'articolo 13 della legge Falcone sul percorso privilegiato per le inchieste su reati di mafia: i fatti dicono dunque che l'Esecutivo oscilla tra la propaganda sulla sicurezza e gli ammiccamenti alla mafia. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).


LUSI (PD). Il codice deontologico degli avvocati fa riferimento a principi etici molto generici. Prevedere l'esclusione dall'albo di coloro che si siano macchiati dei gravissimi reati di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale, dovrebbe essere una scelta normale, ampiamente condivisa. (Applausi dal Gruppo PD).


VALDITARA (FLI). Per evitare dubbi e strumentalizzazioni, suggerisce al relatore di proporre un'integrazione della lettera f) richiedendo in ogni caso l'assenza di condanne per reati dolosi compiutamente individuati.


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. L'azione di contrasto della mafia da parte delle Forze dell'ordine e della magistratura è coadiuvata dalle iniziative normative del Governo. Ritenendo opportuno ampliare la portata della previsione, in modo da ricomprendervi tutti i reati, chiede che sia accantonato l'emendamento 16.204. (Applausi dal Gruppo PdL).


VALENTINO, relatore. E' disponibile a valutare la proposta del senatore Valditara. E' perciò favorevole alla richiesta di accantonare l'emendamento 16.204 e quelli connessi.


CASSON (PD). L'emendamento 16.205 viene incontro all'esigenza di prevedere una fattispecie più ampia dei reati di mafia. Il testo, infatti, menziona i reati non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza e potrebbe essere integrato con il riferimento alla condanna con sentenza definitiva. Questo emendamento, associato al 16.204 e all'identico 16.206, rispondono con chiarezza a tutte le esigenze prospettate nel dibattito: non vi è quindi necessità di accantonarne la votazione.


MAZZATORTA (LNP). Il requisito della condotta irreprensibile secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio nazionale forense esclude qualsiasi ipotesi di reato semplicemente contestato. Il riferimento alla condanna con sentenza definitiva per reati specifici costituisce dunque un passo indietro. (Applausi dal Gruppo LNP).


BENEDETTI VALENTINI (PdL). Bisogna evitare la polemica sulla lotta alla mafia, che non è in discussione. E' obiettivo comune escludere dall'albo gli avvocati che si siano macchiati di reati: la scelta della tipizzazione è tuttavia rischiosa, perché comporta l'esclusione di altri comportamenti riprovevoli. (Applausi del senatore Izzo).


BERSELLI (PdL). Occorre trovare una soluzione che concili rigore e specificazione. Per evitare un'operazione riduttiva si potrebbe integrare la lettera f) con l'emendamento 16.205, che andrebbe tuttavia corretto. Esso, infatti, per quanto più dettagliato nell'indicazione di reati che precludono l'iscrizione all'albo, è poi costretto a far riferimento ad una formula generica "o altro grave delitto" per non correre il rischio di una interpretazione riduttiva: propone di correggere questa formula generica con un riferimento alla condotta irreprensibile secondo i canoni previsti dal codice deontologico. (Applausi dal Gruppo PdL).


LUMIA (PD). L'obiettivo degli emendamenti in discussione è quello di specificare meglio che non può iscriversi all'albo chi sia stato condannato per reati gravi, in particolare per reati di mafia; ciò non è in contraddizione ma è in aggiunta a quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 16, relativo al requisito della condotta irreprensibile in base al codice deontologico. Anche in altri settori della vita economica e sociale si è ritenuto opportuno specificare con chiarezza l'esclusione di chi è stato condannato per reati di mafia; ciò ha consentito di compiere importanti passi in avanti nella lotta alla criminalità organizzata, che rappresenta una grave minaccia per il Paese. (Applausi dal Gruppo PD).


CASSON (PD). Condivide la proposta del senatore Berselli di modifica dell'emendamento 16.205 e propone di specificare che la condanna deve essere con sentenza definitiva.


VALENTINO, relatore. Poiché è emersa la possibilità di trovare una soluzione condivisa, chiede l'accantonamento degli emendamenti 16.204, 16.206 e 16.205.


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il relatore.


PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti 16.204, 16.206 e 16.205.


GALPERTI (PD). Non ritira l'emendamento 16.207, su cui sembrava si potesse raggiungere un accordo con il relatore.


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 16.207.


VALENTINO, relatore. Concorda con la rappresentante del Governo.


PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.207.


Il Senato approva gli emendamenti 16.208 e 16.209.


ICHINO (PD). L'emendamento 16.211 dispone la soppressione della lettera c) del comma 8 dell'articolo 16, che prevede la cancellazione dall'albo qualora venga meno il requisito dell'esercizio continuativo della professione. Tale previsione comporta una discriminazione indiretta a danno degli avvocati donna, che sono più soggetti ad interruzioni dell'attività professionale per ragioni di maternità e non solo, e rischia di essere oggetto di censura da parte della Corte di giustizia europea. Sarebbe opportuno che il relatore e il Governo chiarissero la loro posizione in merito; un loro silenzio significherebbe una sostanziale indifferenza nei confronti dell'ordinamento comunitario.


MARITATI (PD). Sottoscrive l'emendamento 16.212, identico all'emendamento 16.211. Al di là delle considerazioni espresse dal senatore Ichino in riferimento alle donne, non si capisce perché si debba disporre la cancellazione dall'albo di coloro che non esercitano la professione in modo continuativo, dal momento che la sospensione dell'attività potrebbe dipendere dalla scelta personale di dedicarsi temporaneamente ad altri compiti, ad esempio a svolgere a tempo pieno la funzione di parlamentare.


LI GOTTI (IdV). C'è un'evidente contraddizione tra quanto previsto dalla lettera c) del comma 8 dell'articolo 16 e la previsione del comma 4 dell'articolo 20; in quest'ultimo caso si dispone infatti la cancellazione dall'albo per mancanza di continuità dell'esercizio professionale solo se non sussistono giustificati motivi. Sarebbe pertanto il caso di eliminare tale contraddizione provvedendo subito alla soppressione della lettera c).


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il testo in esame rappresenta il frutto di un accordo raggiunto in Commissione giustizia tra maggioranza ed opposizione e non è quindi il caso di criticare continuamente il Governo in riferimento ad esso. Non è opportuno sopprimere la lettera c), in quanto essa reca un riferimento all'articolo 20. Eventuali rimodulazioni della norma potranno essere effettuate attraverso emendamenti presentati all'articolo 20.


MUGNAI (PdL). La questione sollevata dal senatore Ichino è meritevole di attenzione; si tratta tuttavia di un aspetto che, se si vuole legiferare in modo corretto, andrebbe affrontato nell'ambito dei regolamenti attuativi. Peraltro vi sono anche degli emendamenti presentati all'articolo 20 che riguardano il medesimo tema.


LUSI (PD). Suggerisce di accantonare gli emendamenti 16.211 e 16.212 per dar modo al relatore e ai presentatori di giungere alla definizione di un testo condiviso.


VALENTINO, relatore. Poiché le riflessioni svolte appaiono apprezzabili, chiede l'accantonamento degli emendamenti 16.211 e 16.212.


PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento degli emendamenti 16.211 e 16.212.


PERDUCA (PD). Auspica che la Conferenza dei Capigruppo che si svolgerà alla fine della seduta tenga in considerazione il modo in cui si è lavorato finora, attraverso continui accantonamenti di emendamenti ed articoli.


PORETTI (PD). Il modo in cui si sta procedendo, con continui accantonamenti di emendamenti, rende poco probabile la conclusione dell'esame del provvedimento entro la prossima settimana e richiederebbe forse un rinvio dello stesso in Commissione per un esame più approfondito. Peraltro, in apertura di seduta è stato approvato un emendamento che limita l'accesso alla professione di avvocato ai soli cittadini italiani e dell'Unione europea; in tal modo gli studi legali esteri continueranno di fatto ad esercitare in Italia attraverso dei prestanome e non saranno tenuti al rispetto delle leggi italiane. L'emendamento 16.213 prevede che l'interruzione del tirocinio per oltre un anno da parte del praticante sia giustificata, e quindi non comporti la cancellazione dal relativo registro, non solo in caso di maternità e di adozione, ma anche in caso di paternità e di accertati motivi di salute.


INCOSTANTE (PD). Non si capisce perché il relatore abbia espresso parere favorevole sull'emendamento 16.214 e parere contrario sull'emendamento 16.213; i due testi sono quasi identici, con la differenza che il secondo prevede anche il caso di interruzione del tirocinio per paternità. Proprio ieri il Parlamento europeo ha approvato importanti norme che riconoscono il diritto ad una paternità consapevole.


VALENTINO, relatore. Alla luce degli argomenti introdotti, esprime parere favorevole sull'emendamento 16.213. (Applausi dal Gruppo PD).


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il relatore.


INCOSTANTE (PD). Sottoscrive e ritira l'emendamento 16.214, convergendo sull'emendamento 16.213.


Il Senato approva gli emendamenti 16.213 e 16.219 (testo corretto, con conseguente preclusione dell'emendamento 16.220).

Il Senato respinge gli emendamenti 16.216, 16.217, 16.218 e 16.225.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva gli emendamenti 16.221 e 16.224 e respinge gli emendamenti 16.222 e 16.223.


ICHINO (PD). L'ordine del giorno G16.100 impegna il Governo a rivedere il regime delle incompatibilità per l'esercizio della professione di avvocato. Il disegno di legge in esame mira a rendere obbligatorio per tutti quello che oggi è il modello prevalente, caratterizzato dall'esercizio esclusivo e a tempo pieno della professione di avvocato, e a vietare la possibilità di esercizio della professione unitamente ad altre attività di lavoro dipendente o autonomo. Ciò configura una strana idea del concetto di libertà, che dovrebbe invece consentire lo svolgimento e la sperimentazione di tutto ciò che non sia socialmente pericoloso, anche se non corrisponde ad un modello tradizionale. La stessa Autorità antitrust ha giudicato eccessive e non proporzionali tali limitazioni. (Applausi dal Gruppo PD).


MUGNAI (PdL). Il modello che ispira il pensiero del senatore Ichino è diverso dallo spirito che informa il disegno di legge in esame ed anche molti degli emendamenti presentati dal Gruppo Partito Democratico. Sebbene la maggior parte degli avvocati si avvalga di collaboratori e di dipendenti e la loro attività assuma quindi le dimensioni di una piccola impresa, il ruolo dell'avvocato non può assolutamente essere confuso o equiparato con nessun'altra attività a carattere meramente merceologico, in quanto l'avvocato svolge la funzione altissima di interpretare e dispensare diritto e di tutelare i diritti dell'individuo. Si consideri inoltre che l'articolo 4 del provvedimento consente comunque agli avvocati di costituire società multidisciplinari con altri professionisti. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dal Gruppo PD).


Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato respinge l'ordine del giorno G16.100. (Commenti dei senatori Perduca e Garraffa sulla regolarità delle operazioni di voto).


PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 (Incompatibilità), ricordando che sull'emendamento 17.214 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.


ICHINO (PD). L'emendamento 17.201 propone di abrogare la norma che prevede l'incompatibilità della professione di avvocato con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, svolta continuativamente o professionalmente. Tale norma, che appare incoerente con la disposizione che consente agli avvocati di associarsi con altri professionisti, deriva infatti da una visione tradizionale e stantia della professione e riflette quella chiusura all'innovazione che costituisce una delle cause della scarsa crescita del sistema economico italiano. (Applausi dal Gruppo PD).


BENEDETTI VALENTINI (PdL). Secondo quanto sostiene la maggioranza, l'avvocato deve svolgere la sua professione in maniera seria, continuativa e affidabile e la sua opera deve essere degna del rapporto fiduciario che si instaura con il cliente, la cui tutela è al centro della proposta normativa. Le proposte del senatore Ichino, invece, prospettano un'idea aberrante della professione forense e delineano una figura di avvocato occasionale o industrializzato che, lavorando all'interno di una società, rischia di essere condizionato dalla volontà di chi ne detiene il capitale sociale. (Applausi dal Gruppo PdL. Commenti dei senatori Ichino, Garraffa e Morando).


Presidenza del vice presidente CHITI


FINOCCHIARO (PD). Per non ingenerare equivoci, occorre chiarire che le società di professionisti che propone il Partito Democratico non prevedono la possibilità di associarsi attraverso il mero conferimento di quote del capitale sociale. Dunque, mentre la maggioranza sta proponendo una visione arcaica della professione forense, difendendo la situazione esistente per tutelare rendite e piccoli privilegi, il centrosinistra è aperto a nuove soluzioni organizzative, che consentano ai giovani professionisti italiani di essere competitivi in Europa. (Applausi dal Gruppo PD).


CAROFIGLIO (PD). L'emendamento 17.208 propone di abrogare la norma che rende incompatibile la professione di avvocato con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato. Tale norma, che riflette una visione antica e limitativa della professione, impedirebbe ad esempio ai professori di diritto delle scuole superiori di esercitare la professione forense. Anticipa pertanto la richiesta di votazione elettronica su tale emendamento. (Applausi dal Gruppo PD).


ZANDA (PD). L'insufficiente approfondimento della materia emerso nel dibattito rende opportuno rinviare il testo in Commissione, per procedere ad un esame più approfondito, piuttosto che continuare nella discussione in Assemblea armonizzando i tempi, come verrà proposto nella prossima Conferenza dei Capigruppo. I problemi emersi nella discussione sono infatti emblematici dell'inadeguatezza dell'organizzazione dei lavori del Senato, che riduce eccessivamente i tempi di lavoro in Commissione e porta alla discussione dell'Assemblea dei testi su cui non si è sviluppato il necessario confronto. (Applausi dal Gruppo PD).


LI GOTTI (IdV). Rinnova la proposta di rinviare il testo il Commissione, che aveva già formulato in precedenza - a causa dei numerosi emendamenti presentati in Assemblea - e che non era stata accolta, nonostante l'esame del provvedimento sia stato sospeso per un lungo periodo. Auspica quindi che la fretta con cui si intende concludere il provvedimento non sia dovuta soltanto alla volontà del Ministro della giustizia di raccogliere consensi nel mondo forense, in vista del prossima congresso nazionale dell'Organismo unitario dell'avvocatura, e che ciò non comporti la necessità di procedere a numerose letture da parte dei due rami del Parlamento. (Applausi del senatore Perduca).


SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Si associa alla richiesta di rinviare il testo in Commissione, dal momento che i dubbi emersi nel corso del dibattito non possono essere risolti contingentando i tempi di discussione.


VALENTINO, relatore. Non concorda con la proposta avanzata dai senatori della minoranza, dal momento che la Commissione, anche in sede di comitato ristretto, ha lavorato per mesi in modo serio e approfondito, incontrando i rappresentanti dell'avvocatura italiana e accogliendo numerose proposte dell'opposizione, una parte della quale ha però sconfessato il lavoro proficuamente svolto in precedenza. Ritiene dunque vi siano le condizioni per proseguire l'esame del provvedimento ed arrivare ad approvare un testo importante e complesso, fortemente richiesto dal mondo dell'avvocatura italiana. (Applausi dal Gruppo PdL).


PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, che si riunirà al termine della seduta antimeridiana, potrà assumere un orientamento definitivo sulle questioni poste.


LI GOTTI (IdV). L'emendamento 17.214 prevede che la Cassa nazionale di previdenza forense possa, senza limiti temporali, dichiarare l'inefficacia ai fini previdenziali dell'iscrizione di un avvocato, qualora riscontri l'esistenza di cause di incompatibilità non rilevate dal Consiglio nazionale forense. Ciò è da considerarsi utile per continuare a garantire la tenuta del sistema previdenziale dell'avvocatura.


SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). L'emendamento 17.212 propone di rendere incompatibile con la professione forense anche lo svolgimento della funzione di magistrato non togato, ponendo così una norma inequivoca, che regoli in modo chiaro un problema irrisolto da anni.


VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole agli emendamenti 17.204, 17.206 e 17.210. Condividendo l'esigenza posta dall'emendamento 17.214, chiede di trasformarlo in ordine del giorno, dal momento che la materia dovrebbe essere regolata all'interno della legge istitutiva della Cassa nazionale di previdenza forense. Il parere è contrario sui restanti emendamenti.


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere è conforme a quello del relatore.


LI GOTTI (IdV). Accetta di trasformare l'emendamento 17.214 in un ordine del giorno, purché sia chiaro che la Cassa nazionale di previdenza forense possa svolgere un ruolo di supplenza degli organi deputati a rilevare le eventuali incompatibilità.


VALENTINO, relatore. A tal fine ritiene che si possa rendere più incisiva la facoltà ispettiva della Cassa nazionale di previdenza forense.


MORANDO (PD). L'ordine del giorno annunciato dal senatore Li Gotti andrà discusso perché conterrà previsioni di grande rilievo dal punto di vista della correttezza dei rapporti tra i diritti soggettivi di chi versa i contributi e il soggetto che deve erogare le prestazioni.


PRESIDENTE. Al momento è stata espressa solo la volontà di presentare un ordine del giorno. Quando sarà presentato, verrà certamente discusso.


Il Senato respinge l'emendamento 17.200.


ICHINO (PD). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 17.201, che chiede di sopprimere la lettera a) dell'articolo 17. Non è infatti comprensibile per quale ragione tutto ciò che non corrisponda alla configurazione tradizionale della professione forense debba essere vietato. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).


Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 17.201.


PERDUCA (PD). Annuncia il voto favorevole sull'emendamento 17.202, rammaricandosi di non aver presentato alcun emendamento mirante a sopprimere la lettera d) del comma 1 dell'articolo 17, che stabilisce l'impossibilità per i ministri di culto di esercitare tra la professione forense. Il problema non si pone per la religione cattolica, ma altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano hanno un'organizzazione diversa in cui i ministri di culto esercitano anche professioni.


Il Senato respinge l'emendamento 17.202.


BENEDETTI VALENTINI (PdL). Gli emendamenti 17.203 e 17.205 hanno lo scopo di evitare un contenzioso sotto il profilo dell'incompatibilità: mantenendo l'attuale formulazione dell'articolo 17, il rischio è che in ordine ad ogni fattispecie si apra un dibattito per stabilire se l'amministratore abbia realmente avuto ingerenza nello svolgimento dell'attività gestionale. Chiede pertanto al relatore se è disponibile a modificare il suo parere sulle proposte in parola.


VALENTINO, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 17.203 e 17.205; il parere è contrario sull'emendamento 17.204.


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme al relatore.


Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva gli emendamenti 17.203, 17.205 e 17.206.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 17.204 e 17.207.


ICHINO (PD). La previsione che la professione forense sia incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato pubblico o privato anche se con orario di lavoro limitato, oltre a presentare problemi di opportunità, evidenzia problematiche di ordine costituzionale, perché la Corte costituzionale ha stabilito che la retribuzione del lavoratore a tempo parziale può essere inferiore a quella prevista dai minimi contrattuali, proprio perché può essere integrata con il reddito derivante da altre occupazioni. È dunque opportuno che anche in questo ambito la normativa prenda coscienza della realtà presente e non si arrocchi su posizioni superate dai tempi. (Applausi dal Gruppo PD).


PORETTI (PD). L'emendamento 17.208, identico all'emendamento 17.209 va approvato, perché la previsione di cui alla lettera e) del primo comma dell'articolo 17 danneggia i giovani avvocati che, in una situazione di crisi, dovranno confrontarsi anche con la minaccia della cancellazione dall'albo in caso di mancato raggiungimento del reddito che prova il continuo esercizio della professione. E' una delle norme che concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di ridurre il numero dei giovani avvocati iscritti all'albo.


Saluto ad una rappresentanza di studenti


PRESIDENTE. Saluta, a nome dell'Assemblea, gli studenti dell'istituto superiore "Artemisia Gentileschi" di Napoli, presenti nelle tribune. (Applausi).


Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 601-711-1171-1198


VALDITARA (FLI). Se, a seguito di una riformulazione, venissero accolti dal Governo gli emendamenti presentati dalla senatrice Germontani all'articolo 18, in materia di eccezioni alle norme sull'incompatibilità, Futuro e Libertà per l'Italia è disponibile a votare contro l'emendamento 17.208.


ALBERTI CASELLATI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Gli emendamenti 18.200 e 18.201 della senatrice Germontani presentano differenze che vanno valutate attentamente. Il Governo mantiene su di essi il parere contrario, ma guarda con favore ad una riformulazione dell'emendamento 18.201 che appare più puntuale.


PRESIDENTE. Invita a procedere con ordine. Al momento l'Assemblea sta esaminando l'articolo 17.


LI GOTTI (IdV). Annuncia il voto contrario sull'emendamento 17.208, perché la soppressione della lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 appare troppo drastica. Una soluzione più saggia è quella approntata dall'emendamento 17.210, che prevede l'incompatibilità con il solo lavoro subordinato pubblico.


Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 17.208, identico all'emendamento 17.209.


PERDUCA (PD). Chiede che rimanga agli atti la sua intenzione di voto favorevole sulla precedente votazione. Ribadisce la necessità che venga presentato un emendamento soppressivo della lettera d) del comma 1, perché prevedere l'incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e la qualità di ministro di culto creerebbe forti problemi per molte confessioni religiose diverse da quella cattolica.


Il Senato approva l'emendamento 17.210.


MARITATI (PD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico sull'emendamento 17.211, che propone di estendere l'incompatibilità della professione di avvocato all'esercizio del mandato parlamentare. Se si ritiene che da un punto di vista ontologico la professione forense sia incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, ci si chiede come la si possa ritenere compatibile con il mandato parlamentare, che si caratterizza per l'esercizio della funzione legislativa. Essendo diretta a preparare atti normativi e a modificare quelli esistenti, la funzione parlamentare incide direttamente su luoghi, funzioni e regole che riguardano l'attività giudiziaria; è pertanto opportuno che chi svolge la funzione parlamentare sospenda l'attività giudiziaria, che sia magistrato o avvocato. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).


MORANDO (PD). Chiede al relatore di presentare un emendamento soppressivo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 17. (Applausi dal Gruppo PD).


VALENTINO, relatore. Annuncia la propria intenzione di presentare un emendamento soppressivo della lettera d) del citato articolo.


LUSI (PD). Intervenendo in dissenso dal Gruppo sull'emendamento 17.211, precisa che l'applicazione del ragionamento del senatore Maritati dovrebbe essere estesa ad ogni professione o incarico che abbia rilevanza pubblica. Gli avvocati parlamentari avrebbero la possibilità di autoregolamentarsi non presentandosi nelle sedi giurisdizionali durante l'esercizio del mandato parlamentare. (Applausi del senatore Perduca).


Il Senato respinge l'emendamento 17.211.


SERRA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). L'incompatibilità tra l'attività dell'avvocato e quella del magistrato onorario dovrebbe risultare ovvia. Opponendosi all'emendamento 17.212, la maggioranza evidenzia la volontà di tutelare privilegi di categoria.


ICHINO (PD). Non si comprende per quale ragione l'attività dell'avvocato debba essere incompatibile con quella del medico e dell' ingegnere, ma non con quella del parlamentare. La maggioranza vuole difendere un privilegio della casta. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).


BERSELLI (PdL). Un conto è stabilire l'incompatibilità tra professioni, altro è voler impedire ai soli avvocati, e non a qualsiasi altra categoria professionale, di assumere un mandato parlamentare. Il ragionamento del senatore Ichino non tiene conto di un dato oggettivo: mentre il magistrato al termine del mandato parlamentare può tornare a svolgere il proprio lavoro senza difficoltà, per l'avvocato che abbia interrotto l'esercizio della professione non sarà facile il reinserimento nell'attività forense. (Applausi dal Gruppo PdL).


PRESIDENTE. Su richiesta del senatore GIAMBRONE (IdV), dispone la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 17.212, identico all'emendamento 17.213. Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprezzate la circostanze, rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.


La seduta termina alle ore 12,35

 

Ultimo aggiornamento Mercoledì 20 Novembre 2013 18:46  

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