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L'opposizione è divisa sulla controriforma forense: questo è il vero problema

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Gli interventi degli esponenti dell'opposizione nella discussione generale nell'aula del Senato sul disegno di legge di riforma della professione di avvocato sono andati dalla critica rigorosa e puntuale all'apprezzamento generico. L'opposizione è divisa -come hanno evidenziato il Senatore Benedetti Valentini (pdl) e il relatore Valentino (pdl) al termine della seduta antimeridiana (n. 363) del 21 aprile 2010- e solo gli interventi dei Senatori Poretti (pd), Maritati(pd) e Ichino(pd) mi paiono embrione di censure specificabili, in sede di esame dei singoli articoli, come capaci di evitarci il "medioevo prossimo venturo" d'una "pseudoriforma", sicuramente peggiore e sicuramente più autenticamente corporativa e classista della legge del 1934 che vuole sostituire.
E dire che ci sarebbero tutte le premesse maggiori perchè l'opposizione "di sinistra" trascini con successo, per la via del liberalismo proconcorrenziale, la riottosa "destra" italiana nel seguire le indicazioni dell'Antitrust, che ha criticato aspramente il disegno di legge quand'era all'esame della Commissione giustizia (e che non è affatto cambiato nella sostanza). C'è l'appoggio di un numero nel tempo sempre più ampio di avvocati (non solo di giovani avvocati e di studenti in giurisprudenza); c'è l'appoggio di fondamentali settori del mondo imprenditoriale; c'è l'appoggio di numerosi "pensatoi" liberali e della dottrina giuridica più avveduta circa la globalizzazione del servizio professionale di avvocato (vedi in questo sito l'articolo in cui riporto l'autorevole intervento, già di qualche tempo addietro, del giudice costituzionale Giuseppe Tesauro).
Forse l'opposizione del partito democratico si porta dietro il "freno" costituito dal fatto che la proposta a suo tempo avanzata dall'ex Sen. Calvi era, in fondo, assimilabile a quella ora all'esame dell'Aula del Senato, tanto che la figura del giurista dell'opposizione Calvi è stata evocata in Aula proprio dal relatore Valentino (pdl).
Sorprende invece la posizione di altre forze dell'opposizione che, per essere avanguardie di libertà e anticorporativismo, non debbono rimangiarsi proposte poco innovatrici.
Speriamo che il dibattito parlamenare sugli emendamenti faccia emergere diversi equilibri; speriamo che l'opposizione si schieri compatta con Maritati, Poretti e Ichino e rivendichi "radicalmente" come propria una china di "sregolatezza, di iperliberismo selvaggio, una disarticolazione auspicata e, direi quasi, un'anarco-demagogia" (così il Sen Benbedetti Valentini ha qualificato la china seguita dal Sen. Ichino) che in realtà è solo resistenza liberale a una corporazione arrogante che in pochi rigorosi hanno sinora propugnato.
DI SEGUITO RIPORTO GLI INTERVENTI, VERAMENTE SIGNIFICATIVI, DEI SENATORI MARITATI,  PORETTI E ICHINO...

MARITATI (PD). Signor Presidente, colleghi, credo che la garanzia dei diritti e della loro tutela giurisdizionale presupponga necessariamente, oltre ad un giudice indipendente, un'adeguata difesa tecnica, addirittura imposta per processi particolarmente delicati come quello penale. Si pensi, nella storia più o meno recente, ai processi contro i capi storici delle Brigate Rosse, in particolare quelli seguiti a Torino dall'avvocato Croce, poi ucciso dalle stesse BR. A dimostrazione del loro rifiuto dell'ordinamento giuridico inteso nel suo complesso e definito borghese, quegli imputati rifiutavano di essere difesi da un avvocato, perché identificavano il sistema giustizia con l'avvocato. Si dovette tentare all'epoca un'interpretazione dei codici tale da poter escludere la necessità della difesa tecnica nel giudizio penale: questa interpretazione - ritengo a ragione - fu rigettata dalla suprema magistratura, perché si riaffermò il principio dell'indispensabilità dell'avvocato in quei processi come in altri.

Analogo problema si pone, in maniera devo dire pregnante, per quanto attiene i settori civile ed amministrativo, con le ulteriori e connesse specializzazioni, se si pensa a come siano mutati negli ultimi decenni i rapporti economici e finanziari, a livello commerciale, societario ed economico tra persone, società o gruppi finanziari appartenenti ed operanti all'interno di uno stesso Stato o in Stati differenti: l'internazionalizzazione del sistema giustizia è ormai una realtà.

L'avvocato è sì il difensore, prima di ogni altro, del suo assistito, ma nel contempo è in sostanza anche il garante del corretto svolgimento dei procedimenti e concorre quindi con il giudice a fare in modo che ogni procedimento giudiziario si svolga in conformità delle procedure di legge. Dovremmo concordare quindi sulla necessità che l'avvocato, fermo restando il suo principale compito di difensore, svolga in sostanza anche il ruolo di «garante di legalità». Per fare ciò, però, la vecchia figura e la vecchia organizzazione dell'avvocato in Italia non bastano più.

Aggiungo che non poche questioni e confronti/scontri che da tempo caratterizzano i lavori del Parlamento, a mio giudizio scaturiscono o sono decisamente influenzati, se non talvolta originati, dalla condizione in cui versa la categoria degli avvocati. Sono presenti nel nostro Paese in numero di gran lunga superiore rispetto agli altri Paesi europei e non appaiono sempre e tutti all'altezza del compito importante loro affidato. È chiaro, quindi, come sia centrale e prioritario dovere dello Stato quello di assicurare al cittadino che gli avvocati iscritti all'albo siano in grado di esercitare al meglio, con rigore e professionalità, la propria delicata funzione, al fine di garantire non solo la migliore tutela giurisdizionale dei diritti degli assistiti, ma anche l'efficace amministrazione della giustizia.

La legge forense - lo ha ricordato il Presidente poco fa in apertura dei lavori - è un regio decreto-legge del 27 novembre 1933. Siamo quindi chiamati a modificare un impianto normativo che nel nostro Paese fu varato nel lontano 1933. C'è la necessità di apportare significativi miglioramenti, una necessità che non può essere ulteriormente procrastinata. È stato in più occasioni ricordato e precisato, durante i lavori in Commissione, che si tratta di una riforma attesa ormai da 75 anni e, aggiungerei, attesa non solo dalla classe forense ma da tutti cittadini.

Pertanto, nella convinzione dell'assoluta importanza della valorizzazione della difesa tecnica ai fini del miglioramento complessivo della qualità della giustizia e della tutela giurisdizionale dei diritti, il Partito Democratico, fin dall'inizio della legislatura, e in ciò proseguendo in un impegno assunto da diverse legislature, ha presentato un progetto di legge in materia, alcune parti del quale sono state riprese dal testo elaborato dal Comitato ristretto e successivamente proposto all'Aula dalla Commissione giustizia. In particolare, la riforma proposta dal mio partito mirava ad attuare pienamente il diritto alla difesa, valorizzando il ruolo dell'avvocatura all'interno del sistema giudiziario, secondo l'indirizzo sancito dal diritto comunitario e dalla giurisprudenza di Strasburgo e Lussemburgo.

Delle molte proposte innovative avanzate nel nostro disegno di legge, si segnalano in particolare le seguenti: attribuzione al Consiglio nazionale forense della competenza ad approvare il codice deontologico, coordinandone le disposizioni con quelle contenute nei codici di condotta degli avvocati di matrice comunitaria; disciplina delle società professionali tra avvocati come società di persone, con la previsione di norme adeguate a tutela del segreto professionale e dei diritti previdenziali dei soci, sulla riga ormai tracciata a livello europeo, come ricordava poc'anzi il senatore Carofiglio; subordinazione della possibilità per l'avvocato di dichiarare il possesso di una specializzazione al previo conseguimento di un titolo di abilitazione specifica, quindi una specializzazione reale, all'esito di un corso apposito; nuova disciplina del tariffario, con previsione di limiti minimi e massimi anche a garanzia dell'assistito; semplificazione delle procedure necessarie al rilascio della procura e alla prova della sua validità, nonché eliminazione dei formalismi eccessivi previsti per la sostituzione processuale, che non siano effettivamente funzionali alla tutela dei diritti dell'assistito e del regolare svolgimento del processo; nuova disciplina dell'accesso all'Albo degli avvocati, con la previsione di un elenco speciale per coloro che svolgano attività incompatibili con la professione e debbano quindi sospenderne temporaneamente l'esercizio (principio delicato sul quale tornerò alla fine di questo intervento); subordinazione del rilascio dell'abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al previo superamento di un esame teorico e pratico, con la previsione del necessario ed effettivo svolgimento del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori quale requisito indispensabile per la conservazione dell'iscrizione all'albo speciale; previsione dell'aumento del numero dei componenti degli organi consiliari, al fine di consentire loro di svolgere al meglio le nuove funzioni attribuite (ad esempio, il controllo della formazione permanente degli iscritti, che si aggiunge al controllo sul tirocinio e sulle modalità con cui esso viene svolto); valorizzazione del merito e della effettiva preparazione teorico-pratica del tirocinante ai fini dell'accesso alla professione; nuova disciplina dell'esame di abilitazione con una preselezione per test e una maggiore selettività delle prove; nuove norme in materia di procedimento disciplinare (altro aspetto quanto mai delicato), con l'attribuzione della competenza, relativamente al giudizio disciplinare, a commissioni distrettuali (che in tal senso sostituirebbero i consigli dell'ordine nel controllo disciplinare), le cui decisioni possono essere impugnate dinanzi al Consiglio nazionale forense. La pronuncia di tale organo sarà infine appellabile (come avviene oggi) dinanzi alle sezioni unite della Cassazione.

Come già accennato, talune parti di questo nostro disegno di legge sono state sostanzialmente recepite dal testo approvato dalla Commissione, con particolare riferimento ai profili relativi all'adempimento degli obblighi della difesa d'ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti; all'iscrizione all'albo degli avvocati italiani, che esercitano la professione all'estero e che ivi hanno la loro residenza; a talune specifiche prerogative del Consiglio nazionale forense; alla nullità degli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia; alla sostituzione in udienza; alla sospensione dall'esercizio professionale; alla cancellazione dall'albo; all'applicabilità ai praticanti delle norme disciplinari previste per gli avvocati; alla frequenza dei tirocinanti alle udienze.

Se sotto questi profili dunque può certamente condividersi - e lo condividiamo - il lavoro del Comitato ristretto e della Commissione, sotto altri aspetti esso è decisamente carente e non coglie alcuni dei propositi di riforma suggeriti dal PD, che sono tuttavia necessari per migliorare davvero la qualità del sistema-giustizia, con particolare riferimento ai temi della retribuzione per i tirocinanti, dei minimi tariffari, del sistema delle incompatibilità, della valorizzazione del merito e della ridefinizione dell'esame di abilitazione. Sono tutti punti cruciali e caratterizzanti, sui quali torneremo ad offrire il nostro contributo attraverso gli emendamenti.

Pensiamo a quanto sia delicato il tema della corretta definizione delle incompatibilità. È un punctum dolens, ma i colleghi della maggioranza, soprattutto coloro i quali hanno maggiore sensibilità ed esperienza anche per aver praticato e continuare a praticare l'attività forense, dovrebbero riflettere con molta serenità. Pensiamo ad un avvocato che acceda al ruolo ed alle funzioni di parlamentare, se non addirittura di componente del Governo, che vada nelle Commissioni parlamentari o interparlamentari, ovvero che assuma il compito di presiedere organismi economici, finanziari o di alta dirigenza di strutture pubbliche regionali o nazionali. Compiti questi che comportano un potere ed una capacità da porre l'avvocato in una condizione di obiettiva, potenziale possibilità di influenzare il corso regolare dei procedimenti, quando nello stesso tempo egli svolga la duplice funzione. Mi rendo conto che tocchiamo punti delicati e interessi di particolare rilievo ma dobbiamo farlo, amici della maggioranza.

Così come si sarebbe dovuto riflettere con maggiore attenzione in ordine ai rischi che comporta, sul piano generale, la mancata previsione di un adeguato sistema di incompatibilità: le troppe leggi ad personam non sono forse il frutto della ormai consolidata commistione tra il ruolo di avvocato e quello di parlamentare?

Consentitemi la franchezza. Lungi da me la benché minima intenzione di sfiorare solamente la rispettabilità dei colleghi interessati, ma vi chiedo: non percepite alcun disagio nel momento in cui avvocati difensori in piena attività, come difensori per esempio del Presidente del Consiglio dei ministri o di altri eminenti e potenti personaggi del sistema politico-istituzionale del Paese, svolgendo le funzioni parlamentari, presentino e sostengano in Aula o nelle Commissioni disegni di legge che servono innanzi tutto ed immediatamente - anche se non in maniera esclusiva - a risolvere problemi inerenti a processi in pendenza o a carico proprio dello stesso Premier o di altri potenti suoi collaboratori?

Sono questi i profili che il disegno di legge non ha il coraggio di affrontare e che pertanto non ci consentono di condividerne appieno l'impianto, nella convinzione che il tema della riforma dell'avvocatura sia un tema centrale per la giustizia su cui si gioca una sfida per il Paese, che trascende le sole categorie professionali direttamente interessate, per coinvolgere invece la generalità dei cittadini e l'effettività della tutela dei diritti.

Per queste ragioni, noi ci rivolgiamo alla maggioranza di Governo affinché rifletta e perché non si perda questa grande occasione storica di una riforma che sia veramente tale ed adatta a soddisfare gli interessi superiori della giustizia nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Poretti. Ne ha facoltà per venti minuti.

 

PORETTI (PD). Signor Presidente, lei sottolinea che ho a disposizione venti minuti, ma non è che sono un caso singolare: è una delle poche occasioni in cui quest'Aula si trova a discutere senza avere i tempi contingentati, quindi ciascun senatore può liberamente intervenire fino ad un tempo massimo di venti minuti. Non bisogna essere obbligatoriamente prolissi, anzi, la sintesi spesso è un buon dono; ciò non vuol dire che se occorre argomentare maggiormente le proprie tesi e vi sono motivazioni che spingono ad intervenire, credo che questa sia una delle poche occasioni dove il non contingentamento dei tempi dà a quest'Aula l'occasione di essere davvero Parlamento, nel senso di poter parlare ed intervenire sull'argomento.

Stiamo discutendo della riforma dell'ordine forense. Riforma forse è una parola che mal si addice al testo che andiamo ad esaminare; controriforma forse già potrebbe essere più idoneo come termine. Perché dico controriforma? L'accenno alla data del testo che andiamo a rivedere ormai lo abbiamo già fatto.

Se consultiamo il dossier del Servizio studi del Senato, si nota come l'Italia arrivi ben ultima nel rivedere un testo di legge che risale al 1934. Se guardiamo la prima parte del dossier elaborato dal Servizio studi del Senato, vediamo come i Paesi a noi vicini e membri, come noi, dell'Unione europea siano intervenuti in altri anni: l'Inghilterra e il Galles nel 1990 e nel 1999. Nel 2004 si tutelano ulteriormente i consumatori, quelli che poi si rivolgono agli avvocati. La Spagna ha delle leggi del 1995, ma interviene anche nel 2001 con lo statuto generale dell'avvocatura spagnola; la Francia ha una legge del 1971, ma sopravvengono ulteriori modifiche nel 1991, nel 2004, nel 2005; la Germania interviene in materia nel 2007.

Noi nel 2010 incredibilmente facciamo un'operazione che, secondo me, ha quasi del grottesco perché è quasi una parodia del regime fascista. Nel 1934 c'era il fascismo e c'era Mussolini che decideva di ordinare, dirigere e gestire la società dei fasci e delle corporazioni e, in qualche modo, di indirizzarla. Nel 2010 abbiamo una situazione praticamente inversa, dove i fasci e le corporazioni - in questo caso gli ordini - dettano la legge al Parlamento. Non lo dico io, ma il relatore Valentino che è intervenuto in Aula la scorsa settimana dicendo: «È accaduto qualcosa, signor Presidente, che a mia memoria - ormai da qualche anno siedo in questi banchi - non ricordo sia mai avvenuto prima.

Addirittura il Consiglio nazionale forense, l'organo istituzionale più alto dell'avvocatura, ha ritenuto doveroso e opportuno - questo ci lusinga molto - prendere una intera pagina di grandi quotidiani a tiratura nazionale per dire che il documento licenziato dalla Commissione giustizia del Senato, riguardante il nuovo ordinamento forense, è apprezzabile e condiviso, un documento del quale si auspica la celere definizione. Reputo questo un motivo di grande soddisfazione».

Io, invece, non reputo motivo di soddisfazione il fatto che un ordine ci consegni un testo e noi, come Parlamento, lo prendiamo, lo recepiamo e ne facciamo una legge. Nel frattempo, infatti, la Camera dei fasci e delle corporazioni è stata abolita e siamo in uno Stato democratico (forse sarebbe più adeguato in questo caso definirlo partitocratico), facciamo parte dell'Unione europea e poi viviamo in un contesto più aperto. A livello internazionale, quindi, sarebbe forse utile confrontarsi con le altre legislazioni per vedere come gli altri Paesi hanno affrontato questa materia, anche perché nel mondo dei liberi scambi avviene che, nonostante in Italia esistano oltre 220.000 avvocati, andiamo perfino ad importare la consulenza legale dall'estero. Qualche dubbio, quindi, sul fatto che non siamo più negli anni nel fascismo forse ci dovrebbe davvero venire.

Al di là delle date delle leggi che citavo prima, nel dossier del Servizio studi del Senato si trova anche un buon riassunto su come Inghilterra, Galles, Spagna, Francia e Germania affrontino i punti nodali che sono già emersi fino ad oggi. Come è organizzata dunque questa libera professione? Esistono dei professionisti, delle società di persone, ma anche di capitali; esistono dei liberi professionisti, ma anche degli avvocati che svolgono la loro attività come lavoro subordinato. Ciò accade in Inghilterra, in Galles, in Spagna, in Francia ed in Germania, anche se lì le forme societarie sono meno diffuse, poiché non sono previste le società di capitale.

In tutti i Paesi menzionati esiste la possibilità di fare della pubblicità. In Italia, invece, decidiamo che la pubblicità, anima del commercio, in questo caso non si possa utilizzare, perché non si tratta certo di commercio! Basterebbe semplicemente far rispettare la normativa generale in materia di pubblicità, ma sembra che la parola pubblicità sia sconveniente se abbinata al lavoro del libero professionista. Ma perché mai lo è?

Ricordo che è vero che in Italia ci sono tanti avvocati, ma la necessità da parte dei cittadini di avere consulenze legali e supporti di tipo legale e stragiudiziale è enorme, tanto è vero che esistono associazioni di consumatori, patronati, sindacati; addirittura a breve - come certo saprete tutti benissimo - apriranno dei veri e propri negozi, delle botteghe giuridiche con la scritta su strada, con una vetrina: ogni persona entrando vede il tariffario, chiede una consulenza ed esce con la sua consulenza. Gli avvocati dovranno pure chiedersi perché quella consulenza non venga chiesta a loro, ma in un negozio, per strada.

E pensate che la risposta possa essere rappresentata da un provvedimento che chiude l'accesso alla professione? Questo forse poteva accadere nel 1934, ma è il caso di chiedersi se abbia un senso nel 2010.

Scorrendo il dossier del Servizio studi del Senato, ci si rende conto che in tema di tariffe siamo sotto osservazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee da anni. Continuiamo ad accumulare sentenze, continuano ad essere aperte nuove procedure nei confronti del nostro Paese, ma non vi è alcun tentativo da parte nostra di adeguarci alle decisioni assunte da tutti gli altri Paesi europei. L'Unione europea è già intervenuta per ribadire come armonizzare le modalità di accesso e di esercizio della professione forense fra tutti i Paesi, ma noi ci chiudiamo a riccio e poniamo ostacoli e gabelli che lo rendono un percorso ad ostacoli difficilissimo per scoraggiare. Si poteva dire nel disegno di legge che in Italia non deve esistere più di un certo numero di avvocati, stabilendo un numero fisso e dicendo chiaramente che la torta da spartire era quella.

Ma non funziona così. Soprattutto perché in questo modo forse si può tutelare il numero di avvocati a cui si decide di permettere la loro esistenza. Vien da chiedersi: ma facciamo una legge per permettere l'esistenza degli avvocati, o nell'interesse di tutti i cittadini? È così che si tutela un cittadino che ri rivolge ad un avvocato e che vorrebbe avvalersi di un buon professionista? Come fa il cittadino a scegliere, in un mercato così organizzato, il buon professionista? Siamo certi poi che attraverso tariffe uguali per tutti si garantisca un buon servizio? Che disponendo di tariffe minime e di tariffe massime il cittadino sia tutelato? Anzi, mi correggo. Per le tariffe massime prevedete la possibilità che l'eccezione si possa fare, ma non per le tariffe minime.

È abbastanza scontato e banale che qui si vada a toccare l'impossibilità per un giovane avvocato di entrare, di farsi dei clienti e di poter iniziare la sua attività. Sulle tariffe siamo in osservazione dal 2002, da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea di Lussemburgo, eppure continuiamo su questa strada.

Abbiamo, anzi avete esaminato il disegno di legge in Commissione giustizia: anche in questo caso sollevo un dubbio sul metodo, chiedendo se esso fosse davvero di competenza della sola Commissione giustizia. La Commissione lavoro su questo tema davvero non esiste? La professione dell'avvocato non può essere affrontata anche come professione, come lavoro? È un'entità astratta che deve essere esaminata nella sola Commissione giustizia? L'Autorità antitrust vi ha mandato una serie di osservazioni lunghissime e approfondite, ma non c'è stato nessun approfondimento su quelle segnalazioni.

Che cos'è l'Antitrust: un partito di opposizione che non può essere preso in considerazione? Se davvero continuiamo a disattendere completamente e a non prestare mai la benché minima attenzione alle segnalazioni dell'Autorità antitrust, credo sarebbe utile che il Governo e la maggioranza considerino seriamente l'opportunità di abolirla. Altrimenti che utilità ha un'autorità indipendente che viene presa in considerazione solo se esprime un parere conforme a quello della maggioranza e del Governo? Credo che la sua inutilità sarebbe davvero scritta.

Abbiamo trasformato il parere dell'Antitrust in una serie di ordini del giorno, che interviene meticolosamente, articolo per articolo: mi chiedo come il Governo intenderà porsi di fronte a un dispositivo banale, come quello con cui gli si chiede di prendere in considerazione gli appunti che fa l'Antitrust sull'accesso alla professione, sul Consiglio nazionale forense e su quanta potestà di regolamentazione è rimasta in capo ad esso, sulle associazioni multidisciplinari, sulle incompatibilità, sulle tariffe, sulla pubblicità, sulle specializzazioni e sulle rigidità ancora una volta del Consiglio nazionale forense. Mi chiedo se davvero il Governo - e già inizio a sollecitarlo - non ha alcuna intenzione di prendere in seria considerazione tutti questi appunti fatti dall'Antitrust.

Siccome quelli in esame sono disegni di legge di iniziativa parlamentare, e visto che per ora la Commissione parlamentare non ha tenuto in alcun conto tali osservazioni, considerandole come una «letterina» spedita da un qualsiasi cittadino per segnalare alcune criticità di un disegno di legge, mi auguro che almeno il Governo le prenda in considerazione. Non sono particolarmente ottimista, anche perché sappiamo bene che domani, proprio al Ministero della giustizia, sono stati organizzati gli stati generali delle corporazioni. È una definizione forse un po' di parte, ma di questo si tratta, degli stati generali degli ordini professionali e quindi delle corporazioni. Tra l'altro, colgo l'occasione per ricordare che domattina alle ore 10 «Radicali italiani» organizzerà un presidio proprio davanti al Ministero della giustizia contro gli stati generali delle corporazioni, perché le professioni siano davvero libere.

Su questo argomento stiamo preparando degli emendamenti. Tra l'altro, è slittato ulteriormente il termine per la loro presentazione, e mi auguro che ciò sia di buon auspicio, nel senso che si stia iniziando a riflettere su che tipo di disegno di legge si stava predisponendo. Non tutta l'avvocatura, come segnalava il relatore Valentino, è d'accordo sul disegno di legge in esame. Anche se il Consiglio nazionale forense ha avuto il buon gusto di spendere dei soldi per fare pubblicità al disegno di legge in discussione, in realtà non tutti gli avvocati e non tutti i liberi professionisti concordano su tale testo; basta andare su Internet, in particolare su Facebook, per verificarlo. Credo infatti che sia utile aprire quest'Aula alle riflessioni e alle argomentazioni di tanti giovani avvocati che stanno segnalando le criticità del disegno di legge in esame.

Con Irene Testa abbiamo aperto un gruppo e l'abbiamo chiamato «Opposizione radicale in Parlamento contro la (contro)Riforma Forense»; ebbene, ad esso hanno già aderito diversi gruppi. Vi do questa informazione, che non vuol significare che bisogna fare una legge scritta su Facebook: credo tuttavia che anche questi siano appunti utili al dibattito e alla discussione, e che le pagine del Consiglio nazionale forense non rappresentino tutta l'avvocatura e tutti i professionisti. Ricordo che ci sono tanti professionisti non iscritti all'ordine, quindi a maggior ragione bisognerebbe sentirli; ci sono inoltre i poveri cittadini, utenti e consumatori della giustizia, che pure dovrebbero avere voce in capitolo. Al gruppo a cui ho fatto riferimento hanno già aderito: Unione Giovani Avvocati Italiani, con 2.243 contatti (ricordo che per contatti si intendono delle persone); Consulta Studenti Giurisprudenza Ugai, con 810 contatti; Universitari Giurisprudenza Studenti Legge, con 1.969 contatti; Avvocato Legale Avvocati Legali, con 1.080 contatti; Unione Giovani Avvocati Italiani; ForumGiovani Avvocati, con 1.762 contatti; i Giovaniavvocati Praticantavvocato, con 2.024 contatti; Rompiamo il muro.

Con i nostri emendamenti cercheremo di ridurre il danno prodotto dal disegno di legge in discussione, ma il danno sta nell'impianto, sta nell'articolo 2, quando si prevede: "L'iscrizione a un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato". È quindi l'iscrizione all'albo che dà titolo per esercitare, non l'avere studiato all'università ed avere superato l'esame di Stato. È l'ordine che dà la patente per potersi dire avvocato. Si va avanti nell'assurdo quando, all'articolo 22, si legge: «Il Consiglio nazionale forense e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza...». Come si fa a pensare che un'associazione di avvocati abbia come finalità prevalente quella di tutelare tutti gli altri, tutti quelli che non sono iscritti a quell'ordine? È normale che un ordine, un'associazione, una corporazione tuteli i propri iscritti; non si può pensare che non si tutelino i propri iscritti, ma gli altri, quelli che, caso mai, hanno da presentare delle lamentele. Qualcuno ha mai provato a rivolgersi all'ordine per far presente che un avvocato ha chiesto una parcella esorbitante? Qualcuno ha mai tentato di fare una causa ad un avvocato in questo modo?

È normale che l'ordine cerchi di tutelare i propri iscritti anche perché... (Il microfono si disattiva automaticamente).

 

PRESIDENTE. Senatrice Poretti, deve concludere.

 

PORETTI (PD). Mi auguro, quindi, che queste ore servano ancora a riflettere e a rimettere in discussione il provvedimento al nostro esame.


ICHINO (PD). Signora Presidente, colleghi, non ho partecipato all'elaborazione del testo di questo disegno di legge, né al lavoro del Comitato ristretto; quindi, intervengo su questa materia dall'esterno rispetto al lavoro parlamentare già svolto, ma dall'interno rispetto al ceto forense, cui appartengo ormai da oltre 30 anni. E intervengo per manifestare la preoccupazione principale, per quel che mi riguarda, la preoccupazione per il prestigio di questo ceto, di questa professione. Un prestigio che io vedo insidiato pesantemente, anzi - direi di più - compromesso ormai da molto tempo da alcune figure, se vogliamo stereotipi, che purtroppo corrispondono a molta parte della realtà di questa professione e che certamente non giovano, anzi pregiudicano gravemente la sua credibilità.

Vi è innanzitutto lo stereotipo dell'azzeccagarbugli, dell'avvocato causidico che si esprime con formule verbose, abile nel produrre ipertrofie testuali e normative; poi c'è la figura del professionista rapace, del rapporto professionale come trappola economica pericolosa per il cittadino e per l'utente. Questa è un'immagine dell'avvocato molto presente nella visione del cittadino comune, dell'uomo della strada; dobbiamo starci molto attenti e predisporre misure che tolgano spazio a questa figura. Dobbiamo considerare attentamente, infine, l'immagine del ceto forense come casta, come gruppo chiuso, privilegiato, gerontocratico e impermeabile al nuovo, inaccessibile alle nuove generazioni.

Mi chiedo e vi chiedo: questo disegno di legge, di cui tutti sanno che è espressione del ceto forense e che è stato scritto da avvocati, quale immagine dà degli avvocati stessi e della loro professione? Quale immagine dà in rapporto a quei tre stereotipi che nuocciono gravemente al prestigio della professione? La mia impressione è che questo disegno di legge nuoccia gravemente sotto tutti e tre i profili, dal punto di vista di tutti e tre quegli stereotipi.

Cominciamo dalla verbosità e dall'ipertrofia normativa. Se c'è un compito che dovrebbe caratterizzare il buon giurista, quel compito dal «Corpus iuris» di Giustiniano in poi dovrebbe essere quello di rendere il più possibile chiaro e leggibile il diritto, la formulazione della norma, di sfrondare la legge di tutto ciò che è superfluo e che, in quanto tale, genera incertezza ed è «sabbia negli ingranaggi». Questo significa, innanzitutto, che nella legge non si deve dare alcuno spazio a espressioni retoriche e prive di contenuto pratico. Questo ci insegnano i maestri del diritto. Allora, io chiedo ai colleghi senatori, ma anche ai colleghi avvocati che hanno contribuito a stendere questo testo: che significa dire - come leggiamo all'articolo 1 - che l'ordinamento forense «valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense al fine di garantire in ogni sede, in attuazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, la tutela dei diritti, delle libertà e della dignità delle persone»? Questa è una frase che, nel caso migliore, è priva di senso e, nel caso peggiore, dice invece qualcosa di profondamente sbagliato e cioè che l'ordinamento e il suo organo, che è l'Ordine degli avvocati, è lì per promuovere gli interessi economici della professione. Ma questo è compito di un sindacato o di un'associazione professionale; e da 60 anni a questa parte di sindacati unici imposti dalla legge in Italia non dovrebbero più essercene. Dal 1943 l'ordinamento corporativo è stato abolito e la Costituzione non consente allo Stato di imporre a un intero ceto professionale un'associazione per la promozione degli interessi economici di una categoria.

Guardiamo anche ad altre norme, come, ad esempio, l'articolo 5, sul segreto professionale. Colleghi, c'è una norma chiarissima, distillato di secoli di cultura giuridica penale e civile, l'articolo 622 del codice penale, che definisce tutti gli aspetti del segreto professionale: il campo di applicazione soggettivo; le persone che vi sono soggette, tra cui, ovviamente, per primi, gli avvocati; l'ambito oggettivo delle norme protette dal segreto professionale, che non sono tutte le informazioni che possono essere conosciute in occasione di un rapporto professionale, ma quelle su cui c'è un interesse meritevole di tutela al riserbo, alla non diffusione; la giusta causa di rivelazione, che è il cuore della norma, del contemperamento tra interesse alla conoscenza delle informazioni e interesse del singolo soggetto al segreto. L'articolo 5 interviene su questa materia, in modo grossolano, creando dei pasticci normativi che non ho qui il tempo di illustrare - ne discuteremo quando lo esamineremo - ma che sono, vi assicuro, inestricabili. Innanzitutto - mi chiedo - che bisogno c'è di aggiungere cinque commi su questa materia, dal momento che l'articolo 622 la disciplina già perfettamente? Viceversa non rischiamo, sovrapponendovi una norma scritta oltretutto malissimo, che non fa onore alla competenza giuridica degli avvocati, di far sorgere gravi problemi di interpretazione? Anche in questo caso si sovrabbonda di espressioni vacue, retoriche e inutili, come quella che vincola l'avvocato alla «rigorosa» osservanza del segreto professionale. L'obbligo giuridico, o si adempie o non si adempie. È ovvio che l'adempimento debba sempre essere rigoroso. C'è un caso di verbosità inutile e retorica anche nell'articolo 7 dove, nella formula del giuramento, si dice: «mi impegno solennemente ad osservare con lealtà...». Perché se invece fosse un impegno non solenne, l'impegno varrebbe di meno, avrebbe un minore contenuto giuridico? Questo è fumo negli occhi. Questo è un modo di parlare da azzeccagarbugli, non da giurista. Il giurista è chiaro, semplice. Il suo linguaggio è «sì, sì; no, no»; il «rigorosamente» e «solennemente» non sono termini che appartengono al suo linguaggio.

Poi, sempre per rimanere su questo tema specifico, l'avvocato e i suoi collaboratori, dice il quarto comma dell'articolo 5 «non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie - questa idea della "specie" dei giudizi è nuova - su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della professione». Ma nell'esercizio della professione si può anche venire a conoscenza del fatto che un gatto attraversa la strada o di altre notizie del tutto irrilevanti dal punto di vista dell'interesse al segreto. L'articolo 622 del codice penale definisce in modo molto preciso e rigoroso quali sono le notizie su cui l'avvocato può e deve rifiutare di deporre, ed è perciò esentato dall'obbligo di deporre in giudizio, dalle altre sulle quali questa esenzione non si dà. La disposizione così come è formulata, autorizza l'avvocato a rifiutare di deporre su qualsiasi notizia, allargando a dismisura un'esenzione che non c'è alcun motivo di allargare, se non quello di allentare i doveri civili dell'avvocato, di creare un privilegio processuale al di là di ciò che è ragionevolmente proponibile.

Veniamo al problema, forse il più rilevante dal punto di vista della tutela del prestigio della professione, di cancellare l'immagine del professionista rapace, del rapporto professionale come trappola economica pericolosa per il cittadino. Oggi la situazione è questa. Il cittadino che si rivolge all'avvocato entra in un sistema di rapporti economico-professionali che per il cittadino stesso è pericoloso. Infatti, in caso di contrasto di interessi o di controversia su quanto sia dovuto all'avvocato come compenso per la sua opera, a giudicare di quel conflitto, di quella controversia sono, attraverso il loro Ordine, gli avvocati stessi, vale a dire una delle parti in causa. Questo è il dato attuale e questo è il dato da correggere, non da confermare o addirittura da consolidare, come viene confermato e consolidato nel disegno di legge al nostro esame.

Occorre dar vita a un Ordine degli avvocati che sia posto prioritariamente non a tutela e promozione degli interessi economici della categoria - questa non può, non deve essere la funzione dell'ordine professionale - ma a tutela e promozione dell'affidamento della collettività sulla qualità e correttezza della prestazione forense. Questa è la sua funzione: quella che, sia detto per inciso, occorre mettere al primo posto nell'articolo 1, e non al quarto posto, lettera d), dove attualmente è collocata. Se questa è la funzione dell'ordine, ed è giusto che sia così, allora l'organo che decide sull'eventuale conflitto tra l'avvocato e il suo cliente non può essere un organo composto soltanto da avvocati. È evidente che deve essere un organismo quantomeno composto pariteticamente da avvocati, magistrati e rappresentanti delle associazioni degli utenti, dei consumatori, dei cittadini. Questo è il minimo che come avvocati dobbiamo chiedere all'ordinamento, e oggi al Parlamento. Perché qui sto parlando da avvocato, prima che da senatore. Dobbiamo chiedere ed esigere questo per recuperare prestigio, per spogliarci di quella brutta maschera, costruitasi nel tempo, di professionisti preoccupati di tutelare il proprio interesse prima che l'interesse economico del cliente. Se vogliamo liberarci di questa immagine ingiusta, che non corrisponde al modo di essere reale della stragrande maggioranza degli avvocati, dobbiamo dotarci di organismi preposti a dirimere le controversie strutturati in modo da rispettare il principio di terzietà tra avvocato e cliente.

La terza immagine negativa che grava sul nostro prestigio e della quale dobbiamo liberarci è quella del ceto forense come casta privilegiata, come categoria chiusa, gerontocratica. Onorevoli colleghi, in questo caso i problemi non sono pochi: sono molto numerosi. C'è innanzi tutto il problema di distinguere ciò che è riservato alla categoria degli avvocati e ciò che non è vietato fare a chi non è iscritto all'albo. È evidente - anche se magari opinabile nei dettagli - il motivo per cui l'assistenza in giudizio, con tutto ciò che comporta (accesso alle cancellerie, ai fascicoli giudiziali), deve essere riservata, a soggetti preventivamente selezionati per la loro capacità professionale e sottoposti a un vincolo deontologico, di trasparenza, di correttezza e ad un controllo permanente; nulla quaestio su questo punto. Ma mi spiegate un solo motivo per cui la consulenza stragiudiziale, l'assistenza giuridica che non comporta accesso alle aule giudiziarie, questa attività debba essere riservata soltanto a chi è iscritto all'albo degli avvocati? Mi dite un solo motivo per cui il quivis de populo non possa esprimere un proprio parere su una qualsiasi questione giuridica e non possa farlo anche se è esperto in quel settore non perché avvocato, ma perché se ne è occupato comunque in modo continuativo e professionale?

Se mi rispondete che bisogna che il cittadino possa fare affidamento sulla competenza del consulente, sulla competenza giuridica, vi dico che allora l'intero assetto della disciplina va completamente riscritto, perché oggi noi abilitiamo a dare parere su dieci materie giuridiche diverse avvocati che sono competenti soltanto su una undicesima materia e sanno poco o niente di quelle altre dieci. Lo dico in riferimento a me per primo. Se mi chiedessero un parere in materia penalistica, tributaria o di diritto canonico, e se avessi l'ardire di accettare l'incarico e di fornire quel parere, commetterei un atto scorretto e irresponsabile; ma sarei «abilitato» a farlo dall'essere iscritto all'albo. Su questo terreno, quello dell'assistenza e consulenza stragiudiziale, lasciamo che siano i cittadini liberamente a scegliere di chi fidarsi; e anche a chi vuole svolgere questa attività in modo professionale lasciamo che la possa svolgere: saranno i risultati di questa attività a dire se il suo consiglio è affidabile o non lo è.

Questo è ciò che accade in tutti i campi del sapere umano; e deve poter avvenire anche sul terreno giuridico. Questo è tanto vero che questo stesso disegno di legge consente di svolgere professionalmente questo mestiere, cioè dare pareri giuridici, nella forma del rapporto di lavoro subordinato. Il «giurista d'impresa» è pacificamente ammesso a svolgere questa attività per il proprio datore di lavoro. Se questo è consentito nella forma del lavoro subordinato anche al non iscritto all'albo, perché mai non dovrebbe essere consentito di farlo in forma, che so, di consulenza coordinata e continuativa, piuttosto che libero-professionale? Abbiamo una grande ricchezza di dirigenti esperti in materia di diritto industriale, diritto dei brevetti, di diritto commerciale, di diritto internazionale, che hanno passato una vita a studiare e applicare questi rami dell'ordinamento giuridico, arrivando a saperne, spesso, molto di più degli avvocati. Perché mai dovremmo inibirci nella valorizzazione di questa ricchezza? Perché mai non deve essere loro consentito di smettere di farlo in forma di dipendenti e cominciare a farlo aprendo uno studio di consulenza in materia di diritto internazionale, piuttosto che industriale o dei brevetti? Non c'è un solo motivo al mondo perché questo venga vietato, tranne un malinteso interesse economico della categoria degli avvocati.

Tra le altre chiusure contenute in questo provvedimento vi è l'aggiunta di cavalli di Frisia contro l'accesso dei giovani. Addirittura è previsto l'esame di accesso al tirocinio. Vi è un incremento degli ostacoli che fa dell'accesso alla professione una gimcana difficile e costosa anche sul piano burocratico; ostacoli formali prima ancora che sostanziali. Anche questo è profondamente sbagliato. Vogliamo rendere più rigoroso l'esame di accesso, o l'esame di Stato per l'iscrizione all'albo? Facciamolo. Ma concentriamoci su quel passaggio, evitando di porre un insieme di ostacoli intesi soltanto a rendere più difficile ai nostri figli di fare ciò che noi abbiamo potuto fare accedendo alla professione in modo molto più facile.

In conclusione, chiedo che questo impianto venga profondamente riveduto non tanto e soltanto - seppure dovrebbe essere la nostra preoccupazione prevalente - nell'interesse della collettività, di una società aperta, ma anche e prima ancora nell'interesse dello stesso ceto degli avvocati: di quelli di oggi e di quelli che verranno. (Applausi dal Gruppo PD).

 

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