Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Il "rimborso forfettario" spetta all'avvocato anche se non richiesto espressamente

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

Cassazione, Sez. III, 19 aprile 2010, n. 9192 (Pres. Finocchiaro – Rel. Massera) ha statuito che: “Il rimborso (cosiddetto forfettario) delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all’avvocato a norma dell’art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (attualmente 12,5% in virtù del D.M. n. 127 del 2004), ed è quindi un credito che consegue e la cui misura è determinata per legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali”.
(l'illustrazione: Der Procurator di Jost Amman)

 

Pubblicità


Annunci

E' tanto facile avere simpatia per la sofferenza. E tanto difficile avere simpatia per il pensiero (O. Wilde)