Avvocati Part Time

  • Aumenta dimensione caratteri
  • Dimensione caratteri predefinita
  • Diminuisci dimensione caratteri

Il "rimborso forfettario" spetta all'avvocato anche se non richiesto espressamente

E-mail Stampa PDF
Valutazione attuale: / 0
ScarsoOttimo 

Cassazione, Sez. III, 19 aprile 2010, n. 9192 (Pres. Finocchiaro – Rel. Massera) ha statuito che: “Il rimborso (cosiddetto forfettario) delle spese generali, nella misura del dieci per cento degli importi liquidati a titolo di onorari e diritti procuratori, spetta all’avvocato a norma dell’art. 15 della tariffa professionale forense, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (attualmente 12,5% in virtù del D.M. n. 127 del 2004), ed è quindi un credito che consegue e la cui misura è determinata per legge, sicché spetta automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi, quest’ultima, ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali”.
(l'illustrazione: Der Procurator di Jost Amman)

 

Pubblicità


Annunci

In ogni grido di ogni Uomo, in ogni grido di paura di Bambino, in ogni voce, in ogni divieto, odo le catene forgiate dalla mente (W. Bllake 1794)