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Agenzia Entrate su tassazione dei giudici onorari

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Su istanza di interpello del Ministero della Giustizia l'Agenzia delle Entrate ha dato una interpretazione dell'art. 50, comma 1, lett. f), del DPR n. 917 del 1986, riguardo alle indennita' percepite dai Magistrati onorari che prestano la loro opera in studi associati. Il Ministero della Giustizia, in particolare, al fine di impartire le opportune disposizioni agli uffici giudiziari, ha chiesto parere in merito alla disciplina applicabile, ai fini Irpef, alle indennita' percepite dalle categorie di magistrati onorari non espressamente menzionate dall'art. 50, comma 1, lett. f), che prestano la loro opera nell'ambito di uno studio associato. Richiamando la risoluzione n. 68/E del 2004 della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, il Ministero della Giustizia ha chiesto se il trattamento tributario da applicare alle predette indennita' sia quello previsto per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente oppure sia da ricondurre nella sfera del reddito di lavoro autonomo. LEGGI DI SEGUITO IL PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE ...

RISOLUZIONE DELL?AGENZIA DELLE ENTRATE 363/E dell'11/12/2007

Oggetto:
Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Ministero della
Giustizia - Dipartimento Affari Giustizia. Interpretazione dell'art. 50,
comma 1, lett. f), del DPR n. 917 del 1986. Indennita' percepite dai
magistrati onorari che prestano la loro opera in studi associati
Testo:
ESPOSIZIONE DEL QUESITO
Il Ministero della Giustizia, al fine di impartire le opportune
disposizioni agli uffici giudiziari, ha chiesto il parere della scrivente in
merito alla disciplina applicabile, ai fini Irpef, alle indennita' percepite
dalle categorie di magistrati onorari non espressamente menzionate dall'art.
50, comma 1, lett. f), che prestano la loro opera nell'ambito di uno studio
associato.
In particolare chiede, richiamando la risoluzione n. 68/E del 2004
emanata da questa Direzione, se il trattamento tributario da applicare alle
predette indennita' sia quello previsto per i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente oppure sia da ricondurre nella sfera del reddito di lavoro
autonomo.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante non prospetta nessuna soluzione interpretativa.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Con riferimento alla questione prospettata si osserva che, come
chiarito con la risoluzione n. 68/E del 2004, richiamata dall'interpellante,
l'art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR, statuisce che l'assimilazione ai
redditi di lavoro dipendente si applica alle "indennita', i gettoni di
presenza e gli altri compensi corrisposti... dallo Stato... per l'esercizio
di pubbliche funzioni, sempre che le prestazioni non siano rese da soggetti
che esercitano un'arte o professione di cui all'art. 49, comma 1, (oggi art.
53) e non siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale" nonche' ai
"compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di
pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli
che per legge devono essere riversati allo Stato".
Il legislatore tributario ha inteso, in tal modo, disciplinare in
maniera specifica i compensi percepiti dalle categorie di giudici onorari
espressamente individuate nel richiamato articolo 50 (membri delle
commissioni tributarie, giudici di pace, esperti di tribunale di
sorveglianza), diverso da quello riservato alla generalita' dei compensi
corrisposti per l'esercizio di pubbliche funzioni.
Tali compensi infatti devono essere considerati quali redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente ancorche' le prestazioni siano rese
da soggetti che esercitano un'arte o una professione di cui all'art. 53,
comma 1 del TUIR.
Al contrario, i compensi percepiti in relazione all'esercizio delle
altre pubbliche funzioni, non espressamente individuate dall'art. 50, comma
1, lettera f), del TUIR (la cui elencazione deve ritenersi tassativa), come
nella fattispecie in questione, devono essere qualificati come redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente solo nel caso in cui le pubbliche
funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o una
professione ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR. In tale ultima
ipotesi i compensi percepiti saranno considerati quali redditi di lavoro
autonomo.
Cio' premesso, nel caso in esame occorre verificare se il soggetto
Pagina 1
Risoluzione del 11/12/2007 n. 363
titolare della funzione pubblica, che nel contempo partecipa ad una societa'
tra professionisti, debba essere considerato tra i "soggetti che esercitano
un'arte o una professione" ai sensi dell'art. 53, comma 1, del TUIR, cui fa
riferimento il citato art. 50, comma 1, lett. f).
Al riguardo si osserva che l'articolo 53 del TUIR ricomprende nel
novero dei redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e
professioni anche quelli scaturenti dall'esercizio in forma associata,
purche' l'associazione non assuma la forma di societa' di capitali, di Snc o
di Sas, in quanto il reddito prodotto da questi tipi di societa' e' in ogni
caso considerato reddito d'impresa.
Questa Direzione con la risoluzione n. 118/E del 2003 ha chiarito che
i redditi prodotti durante l'esercizio della professione di avvocato
compiuta in forma associata (secondo il modello delle societa' tra
professionisti (s.t.p) definito dal decreto legislativo n. 96 del 2001),
costituiscono redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR, in
quanto alle societa' tra professionisti si applica la disciplina dettata
per le associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone
fisiche per l'esercizio in forma comune di arti e professioni.
La qualificazione del reddito prodotto dalla societa' tra
professionisti come reddito di lavoro autonomo e' coerente con l'articolo
2238 del codice civile, che nega, anche indirettamente, la natura
commerciale dell'attivita' dei professionisti intellettuali e degli artisti.
La disciplina delle societa' tra professionisti presenta, dunque, la
peculiarita' di derivare sotto il profilo civilistico dalle norme sulle
societa' in nome collettivo e sotto il profilo fiscale dagli articoli 53 e
54 del TUIR relativi ai redditi di lavoro autonomo.
Ad analoghe conclusioni si perviene nell'ipotesi in cui il magistrato
onorario presti la propria opera nell'ambito di uno studio associato.
Dal punto di vista fiscale, infatti, il reddito prodotto dallo studio
associato, e' determinato facendo riferimento alle norme previste per il
reddito di lavoro autonomo (art. 54, DPR 917/1986) e viene attribuito ai
singoli associati, indipendentemente dalla percezione effettiva, in forma di
reddito di partecipazione (art. 5, DPR 917/1986). Le modalita' di
ripartizione degli utili conseguiti dallo studio associato vengono stabilite
nel relativo statuto.
Sulla base dello schema sopra rappresentato, si ritiene che i
professionisti associati, sebbene percepiscono un reddito tecnicamente
riconducibile tra quelli "da partecipazione", debbono essere comunque
considerati in sede di interpretazione delle disposizioni di cui all'art.
50, comma 1, lett. f), del TUIR, soggetti che esercitano "un'arte o
professione di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR".
Ne consegue che le indennita' percepite dai magistrati onorari in
argomento, che prestano la loro opera nell'ambito di in uno studio associato
o di un'associazione professionale, devono essere attratte all'ambito del
reddito di lavoro autonomo.
Risulta quindi applicabile la disciplina prevista per i redditi di
natura professionale dall'articolo 54 del TUIR.

 

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