Nella sentenza Procola contro Lussemburgo, del 28/9/1995 (serie A n. 236, par. 45), la Corte di Strasburgo ha esaminato l'imparzialità del giudice con riguardo alla commistione di competenze consultive e giurisdizionali. In particolare ha vagliato tale commistione, presente in capo al Consiglio di Stato del Lussemburgo, organo simile a quello omonimo esistente da noi. In questo contesto la Corte di Strasburgo ha osservato che "nel quadro di una istituzione come il Consiglio di Stato il solo fatto che certe persone esercitino successivamente, a proposito delle stesse decisioni, i due tipi di funzioni [consultiva e giurisdizionale] può pregiudicare l'imparzialità strutturale di tale istituzione".
Nel caso Piersack contro Belgio (sentenza 1° ottobre 1982, Serie A, n. 53), la Corte ha espresso con una certa compiutezza i principi seguiti nel decidere in tema di imparzialità del giudice. In quella fattispecie uno stesso magistrato aveva presieduto la Corte d'assise in un certo processo penale dopo essersi occupato dello stesso caso come pubblico ministero. Qui, premesso, secondo lo schema abituale, di doversi occupare sia dell'imparzialità soggettiva sia di quella oggettiva, la Corte di Strasburgo ha osservato che l'imparzialità soggettiva, cioè l'assenza di pregiudizi e di partito preso nel foro interiore del giudice si presume fino a prova contraria e che nel caso che ad essa era stato sottoposto l'imparzialità personale del magistrato non era stata messa in discussione dallo stesso ricorrente, almeno in modo esplicito. Sul piano oggettivo, però, dopo aver rilevato che "anche le apparenze possono rivestire una certa importanza", la Corte è giunta ad affermare che la Convenzione era stata violata. In particolare la Corte ha osservato che non c'era bisogno d'esaminare quale fosse stato nel processo il ruolo effettivo di quel magistrato come pubblico ministero, posto che egli era il superiore gerarchico dei sostituti che si erano occupati del caso: "perchè i tribunali ispirino al pubblico l'indispensabile fiducia", ha detto la Corte, "bisogna tener conto di considerazioni di carattere organico. Se un giudice, dopo aver occupato nel seno del pubblico ministero una carica tale che lo abbia portato ad occuparsi di un certo processo nel quadro delle sue attribuzioni, si trova a dover trattare lo stesso caso come magistrato giudicante (perdipiù presidente della Corte), i giudicabili possono legittimamente temere che egli non offra sufficienti garanzie di imparzialità".
Nella sentenza De Cubber contro Belgio (sent. 26/10/1984, Serie A n. 86), la Corte ha precisato che l'art. 6 § 1 concerne in primo luogo le giurisdizioni di prima istanza, e non impone l'esistenza di giurisdizioni superiori, ma non c'è dubbio -dice la Corte- che le garanzie del giusto processo, tra le quali figura l'imparzialità, debbano essere assicurate dalle corti d'appello o di cassazione che siano state create da uno Stato contaente, senza che questo possa implicare, però, in questi casi, che le giurisdizioni inferiori siano esonerate dal rispetto delle garanzie, perchè un tale risultato sarebbe contrario alla volontà che sottende la previsione di più gradi di giudizio, la volontà cioè di rafforzare la protezione di chi deve essere giudicato. Ancora, la Corte, con un approccio simile a quello adottato per altri profili del diritto ad una buona amministrazione della giustizia, primo tra tutti quello che attiene alla garanzia della durata ragionevole del processo, ha sentito il bisogno di precisare che uno Stato contraente non si potrebbe rifugiare dietro le particolarità del proprio diritto nazionale per fornire una tutela della imparzialità del giudice più tenue di quella che è richiesta dagli standard convenzionali: nel caso De Cubber, la Corte ha affermato che incombe sugli Stati contraenti l'obbligazione di "organizzare il loro sistema giudiziario in modo da consentire ad esso di rispondere alle esigenze dell'art. 6 § 1, ..., al primo posto delle quali figura certamente l'imparzialità" (paragrafo 35 della sentenza).
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