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Corte europea diritti dell'uomo su certezza del diritto in caso di sentenza definitiva

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(da www.servizi-legali.it )

La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza della V Sezione, del 19/7/2007, nel ricorso 69533/01, è intervenuta a riaffermare il principio della certezza del diritto, come patrimonio comune di tradizioni degli Stati contraenti, che sopporta eccezioni solo se giustificate dal sopraggiungere di rilevanti circostanze di ordine sostanziale. Il tema è evidentemente collegato alla questione dei diritti quesiti dei c.d. avvocati-part-time, specie dopo l'intervento della Corte costituzionale con sent. 189/2001. Questa la massima: Il diritto a un'equa udienza dinanzi a un tribunale deve essere interpretato alla luce del Preambolo della Convenzione che, per quanto rileva in materia, afferma che il primato del diritto appartiene al patrimonio comune di tradizioni degli Stati contraenti. Un aspetto fondamentale di tale primato è il principio della certezza del diritto, il quale esige, tra l'altro, che un provvedimento giudiziario definitivo non può, di regola essere messo in discussione, specie se l'istanza di revisione miri a una nuova decisione sul caso. La revisione da parte di organismi giudiziari di grado elevato non deve mascherare un appello. Un'eccezione è ammissibile soltanto se giustificata dal sopraggiungere di rilevanti circostanze di ordine sostanziale. Se il provvedimento definitivo riconosce al ricorrente una posizione giuridica che rientra nell'ambito dell'art. 1, Protocollo n. 1, l'eventuale sua revisione non giustificata nei predetti termini, dà luogo alla violazoione di tale disposizione oltre che dell'art. 6. In particolare ciò accade là dove una sentenza definisca l'ammontare di una pensione - rispetto alla quale si fonda dunque una fondata pretesa di natura patrimoniale tutelata dall'art. 1, Protocollo n. 1 - e la ingiustificata sentenza di revisione lo riduce retroattivamente.

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