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La Corte di giustizia conferma principi cari agli avvocati-part-time

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La Corte di giustizia delle Comunità europee, con sent. 13 marzo 2008 in causa C-446/05 ha ribadito diversi principi utili alla difesa dei c.d. avvocati-part-time. Vedi su Guida al diritto n. 13 del 29 marzo 2008, a pag. 119 e ss., il commento di Marina Castellaneta. Leggi di seguito la sentenza ...

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

13 marzo 2008 (*)

«Art. 81 CE, in combinato disposto con l’art. 10 CE – Normativa onale che vieta la pubblicità in materia di prestazioni di cure dentistiche»

Nella causa C‑446/05,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgio), competente in materia di polizia correzionale, con ordinanza 7 dicembre 2005, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2005, nel procedimento penale a carico di

Ioannis Doulamis,

con l’intervento di:

Union des Dentistes et Stomatologistes de Belgique (UPR),

Jean Totolidis,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. K. Schiemann, J. Makarczyk (relatore), J.‑C. Bonichot e dalla sig.ra C. Toader, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Doulamis, dal sig. E. Koeune, avocat;

–        per il governo belga, dalla sig.ra A. Hubert, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F. Arbault, nonché dalle sig.re O. Beynet e K. Mojzesowicz, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 novembre 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione dell’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale intentato contro il sig. Doulamis, odontotecnico, per violazione, da un lato, della normativa relativa all’esercizio della professione dentistica e all’esercizio della professione medica e, dall’altro lato, della normativa relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche.

Contesto normativo

3        L’art. 3 della legge 15 aprile 1958, relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche (Moniteur belge del 5 maggio 1958, pag. 3542; in prosieguo: la «legge 15 aprile 1958»), sanziona le condotte che violano l’art. 1 della legge medesima, che così recita:

«È vietata qualsiasi pubblicità, diretta o indiretta, al fine di curare o di far curare da una persona qualificata o meno, in Belgio o all’estero, le affezioni, le lesioni o le anomalie del cavo orale e dei denti, segnatamente per mezzo di affissioni o insegne, iscrizioni o cartelli idonei ad indurre in errore circa la legalità dell’attività segnalata, di prospetti, di circolari, di note e di opuscoli illustrativi, a mezzo stampa, a mezzo cinematografico, con la promessa o la concessione di benefici di qualsivoglia genere, quali sconti, trasporto gratuito dei pazienti, ovvero mediante l’intervento di procacciatori d’affari o mediatori.

Non costituisce pubblicità ai sensi del presente articolo il fatto che le cliniche e i policlinici mutualistici portino a conoscenza dei propri membri i giorni e le ore di consultazione, i nomi dei rispettivi titolari e le modificazioni ivi apportate».

Causa principale e questione pregiudiziale

4        Dalla decisione di rinvio risulta che il sig. Doulamis è imputato, in particolare, per aver effettuato pubblicità in un elenco telefonico per il Laboratorio dentistico Jean DOULAMIS e la Clinica dentistica Jean DOULAMIS, in violazione della legge 15 aprile 1958. Gli annunci pubblicitari sono stati pubblicati, l’uno nelle pagine dedicate ai laboratori dentistici, l’altro in quelle relative alle cliniche dentistiche. Tali annunci contenevano informazioni oggettive, come i servizi offerti, l’indirizzo, il numero di telefono e gli orari di apertura dei due istituti.

5        Il sig. Doulamis ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che la pubblicità costituisce uno strumento essenziale alla libera concorrenza economica. Così, dopo aver invocato il combinato disposto degli artt. 10 CE e 81 CE, ha richiamato la sentenza 21 settembre 1988, causa 267/86, Van Eycke (Racc. pag. 4769), per sostenere che, considerato l’obbligo posto a carico degli Stati membri di non adottare o mantenere in vigore misure tali da eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese, le imputazioni a suo carico relative alla pubblicità per cure dentistiche sono prive di fondamento.

6        A tale proposito il sig. Doulamis ha sostenuto che la clinica dentistica di cui è proprietario, in considerazione dell’attività ivi svolta, risponde ai criteri della nozione di «impresa» ai sensi dell’art. 81 CE, che si applica a chi esercita una libera professione. Il giudice del rinvio è propenso a considerare che l’imputato abbia agito nell’ambito dell’esercizio di una libera professione nonché in veste di gestore e di proprietario di una clinica dentistica.

7        Tale giudice rileva che il combinato disposto degli artt. 3, n. 1, lett. g), CE, 10, secondo comma, CE e 81 CE sembra implicare che uno Stato membro non possa adottare o mantenere in vigore misure suscettibili di alterare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese.

8        A tale proposito, il detto giudice constata che non è escluso che le disposizioni della legge 15 aprile 1958 siano idonee a pregiudicare la libertà di commercio tra gli Stati membri, in quanto potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di un mercato unico tra tali Stati membri.

9        Secondo il giudice del rinvio, che si richiama, in proposito, al paragrafo 89 delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa decisa con sentenza 12 settembre 2000, cause riunite da C‑180/98 a C‑184/98, Pavlov (Racc. pag. I‑6451), in ragione dell’eterogeneità delle libere professioni e delle specificità dei mercati sui quali esse operano, appare necessario valutare attentamente, caso per caso, se una determinata restrizione alla libertà di azione conduca in effetti ad una restrizione della concorrenza sul mercato interessato ai sensi dell’art. 81 CE, eventualmente in considerazione di altre disposizioni del Trattato CE, come gli artt. 152 CE e 153 CE relativi alla protezione, rispettivamente, della sanità pubblica e dei consumatori.

10      Infine, il giudice del rinvio osserva che dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 9 febbraio 2004 sulla concorrenza nel settore delle libere professioni [COM(2004) 83 def.] risulta che le restrizioni in materia di pubblicità nell’ambito di tali professioni costituiscono un pregiudizio per la libera concorrenza.

11      Ciò premesso, il Tribunal de première instance de Bruxelles ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, [n.] 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, [debba essere interpretato] nel senso che [osti] a che una normativa onale, nella specie la [legge 15 aprile 1958], vieti (a chiunque e) a prestatori di cure dentistiche, nell’ambito dell’esercizio di una libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità, direttamente o indirettamente, nel settore delle cure dentistiche».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

12      I governi belga e italiano esprimono dubbi quanto alle ricevibilità della presente domanda di pronuncia pregiudiziale.

13      A questo proposito si deve rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della collaborazione tra la Corte e i giudici onali istituita all’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice onale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di pronunciare la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni pregiudiziali sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (v. sentenze 13 marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I‑2099, punto 38, e 19 febbraio 2002, causa C‑35/99, Arduino, Racc. pag. I‑1529, punto 24).

14      Tuttavia, in ipotesi eccezionali, è compito della Corte esaminare le condizioni in cui è adita dal giudice onale al fine di verificare la propria competenza. Un rifiuto della Corte di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice onale è possibile solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, oppure qualora il problema sia di natura ipotetica o la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., in particolare, sentenze Arduino, cit., punto 25, e 21 febbraio 2008, causa C‑425/06, Part Service, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).

15      Tuttavia, nella specie non ricorre alcuna di tali condizioni.

16      Infatti, occorre rilevare che la decisione di rinvio definisce il contesto di fatto e di diritto a livello onale in cui si colloca la questione posta. Inoltre, il giudice del rinvio indica le ragioni precise che l’hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessario sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte.

17      Di conseguenza, occorre constatare che la domanda di pronuncia pregiudiziale del Tribunal de première instance de Bruxelles è ricevibile.

Nel merito

18      Con la questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, osti ad una normativa onale, come quella della legge 15 aprile 1958, che vieti a chiunque e a chi fornisca cure dentistiche, nell’ambito di una libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità relativa alle cure dentistiche, in quanto tale divieto potrebbe compromettere la libera concorrenza.

19      Secondo costante giurisprudenza, sebbene di per sé gli artt. 81 CE e 82 CE riguardino esclusivamente la condotta delle imprese e non le disposizioni legislative o regolamentari emanate dagli Stati membri, è pur vero che tali articoli, in combinato disposto con l’art. 10 CE, che instaura un dovere di collaborazione, obbligano gli Stati membri a non adottare o a mantenere in vigore provvedimenti, anche di natura legislativa o regolamentare, idonei ad eliminare l’effetto utile delle regole di concorrenza applicabili alle imprese (v. sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C‑94/04 e C‑202/04, Cipolla e a., Racc.pag. I‑11421, punto 46).

20      La Corte ha dichiarato che si è in presenza di una violazione degli artt. 10 CE e 81 CE qualora uno Stato membro imponga o agevoli la conclusione di accordi in contrasto con l’art. 81 CE, o rafforzi gli effetti di tali accordi, o revochi alla propria normativa il suo carattere pubblico delegando ad operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica (sentenza Cipolla e a., cit., punto 47).

21      Orbene, occorre rilevare che una normativa come quella della legge 15 aprile 1958, nella parte in cui vieta ai prestatori di cure dentistiche di effettuare pubblicità, non rientra in alcuna delle ipotesi di applicazione combinata degli artt. 10 CE e 81 CE.

22      Infatti, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, nella causa principale non esiste alcun elemento di natura tale da dimostrare che la legge 15 aprile 1958 agevoli, rafforzi o codifichi un’intesa o una decisione di imprese. Dalla decisione di rinvio non risulta neppure che la disposizione normativa di cui trattasi sia stata privata del suo carattere pubblico in conseguenza del fatto che lo Stato membro in questione avrebbe delegato a operatori privati la responsabilità di adottare decisioni di intervento in materia economica.

23      Infine, anche supponendo che il sig. Doulamis possa, in quanto proprietario di una clinica dentistica, essere qualificato come «impresa» ai sensi dell’art. 81 CE, come interpretato dalla Corte (v., in tal senso, sentenza 23 aprile 1991, causa C‑41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I‑1979, punto 21), dalla decisione di rinvio non risulta che si tratti, nella specie, di un qualsiasi accordo tra imprese, di una decisione di associazione di imprese o di una pratica concordata che possano compromettere il commercio tra gli Stati membri e che avrebbero l’effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune.

24      Di conseguenza, occorre risolvere la questione proposta dichiarando che l’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, non osta ad una normativa onale come quella della legge 15 aprile 1958, che vieti a chiunque nonché ai prestatori di cure dentistiche, nell’ambito di una libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità nel settore delle cure dentistiche.

Sulle spese

25      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice onale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’art. 81 CE, letto in combinato disposto con gli artt. 3, n. 1, lett. g), CE e 10, secondo comma, CE, non osta ad una normativa onale come quella della legge 15 aprile 1958, relativa alla pubblicità in materia di cure dentistiche, che vieti a chiunque nonché ai prestatori di cure dentistiche, nell’ambito di una libera professione o di uno studio dentistico, di effettuare qualsivoglia pubblicità nel settore delle cure dentistiche.

Firme

 

 

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