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Corte di giustizia ribadisce l'importanza della proporzionalità della regolazione (art 49 e 56 TFUE)

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La Corte di giustizia (Quarta Sezione), nella sentenza resa il 7/3/2013 nella causa C-577/11, DKV Belgium SA, sull'assicurazione sulla vita, la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la tutela del consumatore, Scrive in particolare:
" Sull'interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE

Sulla nozione di restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi

30      La Test-Achats afferma che un sistema di aumento tariffario come quello di cui al procedimento principale non configura una restrizione ai sensi degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE, a meno di dover qualificare quale restrizione qualunque misura nazionale che miri a definire le modalità della modifica di un elemento essenziale di un contratto nel corso della sua esecuzione.
31      Al riguardo, secondo costante giurisprudenza, la nozione di «restrizione» ai sensi degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE comprende tutte le misure che vietano, ostacolano o rendono meno attraente l’esercizio della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi (sentenza Commissione/Italia
[causa C-59/01 N.D.R.], cit., punto 62 e giurisprudenza ivi citata).
32      Per quanto attiene alla questione dell’individuazione delle circostanze in presenza delle quali una misura indistintamente applicabile, quale il sistema di aumento tariffario di cui trattasi nel procedimento principale, possa ricadere in tale nozione, si deve rammentare che una normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del Trattato FUE per il solo fatto che altri Stati membri applichino regole meno severe o economicamente più interessanti ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio (v. sentenza Commissione/Italia
[causa C-59/01 N.D.R.] , cit., punto 63 e giurisprudenza ivi citata).
33      Per contro, la nozione di restrizione ricomprende le misure adottate da uno Stato membro che, per quanto indistintamente applicabili, pregiudichino l’accesso al mercato per le imprese di altri Stati membri, ostacolando in tal modo il commercio intracomunitario (sentenza Commissione/Italia
[causa C-59/01 N.D.R.]
, cit., punto 64 e giurisprudenza ivi citata).
34      Orbene, come hanno fatto giustamente valere la DKV e la Commissione, un sistema di aumento tariffario come quello di cui trattasi nel procedimento principale è atto a dissuadere le imprese di assicurazioni, la cui sede sociale sia situata in uno Stato membro diverso da quello che ha istituito siffatto sistema, dall’aprire una succursale in quest’ultimo Stato o di venirvi ad offrire i propri prodotti in regime di libera prestazione di servizi.
35      Infatti, tali imprese dovrebbero non solo modificare le proprie condizioni e tariffe per rispondere ai requisiti posti da detto sistema, ma dovrebbero anche determinare le proprie posizioni tariffarie, e quindi la propria strategia commerciale, al momento della fissazione iniziale dei premi, con il rischio che gli aumenti tariffari futuri siano insufficienti a coprire le spese alle quali esse dovranno far fronte.
36      Ne consegue che le imprese di assicurazioni che accedono al mercato di uno Stato membro che abbia istituito un sistema di aumento tariffario come quello di cui trattasi nel procedimento principale sono obbligate, qualora intendano poter accedere al detto mercato in condizioni compatibili con la normativa di questo Stato membro, a ripensare la propria politica e la propria strategia commerciale (v., in tal senso, sentenza Commissione/Italia, cit., punto 69).
37      Ciò premesso, un sistema di aumento tariffario come quello di cui trattasi nel procedimento principale deve essere considerato una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

Sulla giustificazione di una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi

38      Una restrizione alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi può essere ammissibile ove risulti che essa risponde a motivi imperativi di interesse pubblico, che è idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e che non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (v., in particolare, sentenza Commissione/Italia[causa C-59/01 N.D.R.] , cit., punto 72 e giurisprudenza ivi citata).
39      La Test-Achats e i governi belga, dei Paesi Bassi e portoghese fanno sostanzialmente valere che tali condizioni sono soddisfatte per quanto riguarda un sistema di aumento tariffario come quello di cui trattasi nel procedimento principale, mentre la DKV sostiene la tesi opposta. La Commissione, dal canto suo, esprime dubbi quanto al carattere proporzionato di una simile sistema rispetto all’obiettivo perseguito.
40      A questo riguardo si deve ricordare, innanzi tutto, che, come risulta dal punto 9 della presente sentenza, un sistema di aumento tariffario come quello di cui trattasi nel procedimento principale ha l’obiettivo di tutelare il consumatore e, in particolare, di impedire che l’assicurato sia posto di fronte ad aumenti notevoli e inaspettati dei premi assicurativi.
41      Orbene, l’obiettivo della tutela del consumatore configura un motivo imperativo di interesse generale, dato che il settore dell’assicurazione è un campo particolarmente sensibile dal punto di vista della tutela del consumatore in quanto contraente e assicurato (v., in tal senso, sentenza del 4 dicembre 1986, Commissione/Germania, 205/84, Racc. pag. 3755, punti 32 e 33).
42      In secondo luogo, un sistema di aumento tariffario come quello di cui trattasi nel procedimento principale, impedendo alle imprese di assicurazioni di procedere ad aumenti notevoli e inaspettati dei premi assicurativi, è adeguato a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito.
43      Per quanto riguarda, in terzo luogo, la questione se un simile sistema vada al di là di quanto è necessario per conseguire l’obiettivo perseguito, si deve rilevare, da un lato, che, come hanno osservato la Test-Achats e il governo belga, una delle caratteristiche dell’assicurazione di ospedalizzazione consiste nel fatto che le probabilità di intervento degli assicuratori aumentano con l’avanzamento dell’età degli assicurati, dal momento che la maggior parte delle spese mediche sono sostenute nel corso degli ultimi anni di vita. Pertanto, come ha peraltro osservato anche la Commissione, mentre un’assicurazione complementare di ospedalizzazione del tipo «camera particolare», come quella di cui trattasi nel procedimento principale, può essere offerta a tariffe ridotte ad assicurati relativamente giovani, tali tariffe sono suscettibili di subire aumenti con l’avanzare dell’età dell’assicurato e l’aumento dei costi che quest’ultimo determina per il suo assicuratore.
44      Orbene, considerata tale caratteristica, un sistema di aumento tariffario come quello di cui trattasi nel procedimento principale consente di garantire che un assicurato, avente un’età più avanzata, in cui specificamente ha bisogno di tale assicurazione, non venga messo a confronto con un aumento notevole e inaspettato dei suoi premi assicurativi, che lo priverebbe del beneficio di tale assicurazione ove non sia in grado di assumerne il costo.
45      D’altra parte, dal momento che è pacifico che un sistema di aumento tariffario, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, non vieta alle imprese di assicurazioni di fissare liberamente il premio di base, un simile sistema non impedisce loro neanche di tener conto, al momento della fissazione di tale premio di base, dei costi più elevati che la copertura di assicurazione comporterà loro, allorché l’assicurato avrà raggiunto un’età più avanzata.
46      Oltretutto, come ricordato al punto 27 della presente sentenza, l’autorità amministrativa incaricata del controllo delle imprese di assicurazioni può, su richiesta di un’impresa di assicurazione, autorizzare la stessa ad adottare misure per bilanciare le proprie tariffe qualora diano luogo o rischino di dar luogo a perdite.
47      Tenuto conto delle suddette circostanze specifiche, e sempreché non sussistano misure meno restrittive che consentano di conseguire, alle medesime condizioni, l’obiettivo di tutela del consumatore contro aumenti notevoli e inaspettati dei premi assicurativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, non risulta che un sistema di aumento tariffario come quello di cui trattasi nel procedimento principale vada al di là di quanto è necessario per conseguire detto obiettivo.

48      Alla luce di tutto quanto precede, si deve rispondere alla questione posta dichiarando che gli articoli 29 e 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/49 e l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 73/239 devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede, nell’ambito dei contratti di assicurazione malattia non legati all’attività professionale, disposizioni ai sensi delle quali il premio, la franchigia e la prestazione possono essere adeguati annualmente solo:
–        sulla base dell’indice dei prezzi al consumo, o
–        sulla base di un indice denominato «medico», se e nella misura in cui l’evoluzione di tale indice superi quella dell’indice dei prezzi al consumo, o
–        dietro autorizzazione di un’autorità amministrativa, incaricata del controllo delle imprese di assicurazioni, adita su richiesta dell’impresa di assicurazione interessata, qualora tale autorità constati che l’applicazione della tariffa di detta impresa, nonostante gli adeguamenti tariffari calcolati in base a tali due tipi di indice, dà luogo o rischia di dar luogo a perdite.
49      Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una simile normativa, sempreché non sussistano misure meno restrittive che consentano di conseguire, alle stesse condizioni, l’obiettivo di tutela del consumatore contro aumenti notevoli e inaspettati dei premi assicurativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

...

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichira:

Gli articoli 29 e 30, paragrafi 2 e 3, della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa d[a]ll’assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva «assicurazione non vita»), e l’articolo 8, paragrafo 3, della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, nel testo di cui alla direttiva 92/49, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che prevede, nell’ambito dei contratti di assicurazione malattia non legati all’attività professionale, disposizioni ai sensi delle quali il premio, la franchigia e la prestazione possono essere adeguati annualmente solo:
–        sulla base dell’indice dei prezzi al consumo, o
–        sulla base di un indice denominato «medico», se e nella misura in cui l’evoluzione di tale indice superi quella dell’indice dei prezzi al consumo, o
–        dietro autorizzazione di un’autorità amministrativa, incaricata del controllo delle imprese di assicurazioni, adita su richiesta dell’impresa di assicurazione interessata, qualora tale autorità constati che l’applicazione della tariffa di detta impresa, nonostante gli adeguamenti tariffari calcolati in base a tali due tipi di indice, dà luogo o rischia di dar luogo a perdite.
Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una simile normativa, sempreché non sussistano misure meno restrittive che consentano di conseguire, alle stesse condizioni, l’obiettivo di tutela del consumatore contro aumenti notevoli e inaspettati dei premi assicurativi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
"

Dall'ultima parte del dispositivo risulta quanto sia importante il principio di proporzionalità della regolazione per la Corte di giustizia e come la stessa demandi al giudice nazionale la verifica della sussistenza della proporzionalità.

 

Tutta l'argomentazione riportata chiarisce il significato degli articoli 49 e 56 TFUE in relazione alle due questioni, che vanno esaminate una dopo l'altra: 1) se si debba riconoscere sussistente una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi, 2) se una volta riconosciuta sussistente la si possa ritenere comunque giustificata.

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