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Parità di trattamento a meno di obiettive giustificazioni

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La Corte di Giustizia delle Comunità europee -Sezione VII- con sentenza 15 maggio 2008 - causa C-276/07, al punto 19 afferma: "Il rispetto del principio della parità di trattamento, di cui l'art. 39 CE è espressione specifica, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 3 maggio 2007, causa C-303/05, Advocaten voor de Wereld, Racc. pag. I-3633, punto 56)". Al richiamato punto 56 si legge, in effetti: "Occorre rilevare che il principio di uguaglianza e di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (si veda in particolare, sentenza 26 ottobre 2006, causa C-248/04, Koninklijke Cooperatie Cosun, Racc. pag. I 10211, punto 72 e giurisprudenza citata)".

 

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