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Caso Mastrapasqua: ddl incostituzionale su incompatibilità professionali (impiegati discriminati)

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Il disegno di legge del Governo, teso a porre rimedio a quella che il premier Letta, commentando il "caso Mastrapasqua", ha definito una lacuna normativa del regime di incompatibilità delle alte cariche pubbliche, è l'ennesima riprova che in Italia il rigore vero lo si esercita sino in fondo  solo verso i "deboli"; mai, sino in fondo, verso le tante lobby di privilegiati che dalla concorrenza di quei "deboli" potrebbero veder erose le proprie sedimentate posizioni di privilegio.

Nel disegno di legge, stando al comunicato stampa del Governo del 31 gennaio 2014, "è previsto che il presidente e gli amministratori degli enti pubblici nazionali non possano esercitare attività professionale o di consulenza, in materie connesse con l’ambito di competenza dell’Ente di appartenenza."

Quanto all'insufficienza della preclusione d'attività professionali limitatamente a materie connesse all'alta carica ricoperta, si legga la Relazione semestrale sul conflitto di interessi (legge 20 luglio 2004, n. 215), pubblicata dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato il 12 febbraio 2014. Si vedano, in particolare, le pag. 15, 16, 31, 32 della Relazione dell'Antitrust.

Si legge a pag. 15 della Relazione semestrale "alcuni divieti non risultano immediatamente comprensibili e richiedono valutazioni non sempre agevoli per il titolare interessato". A pag. 16, con riferimento all’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge, 215/2004, si precisa che "l’accertamento della connessione tra gli ambiti di esercizio dell’attività professionale o di lavoro autonomo, da un lato e delle funzioni di governo, dall’altro, presenta indubbie complessità".

Importantissime appaiono le Conclusioni formulate dall'Autorità Antitrust a pag. 31 e 32 della Relazione semestrale resa pubblica il 12 febbraio 2014:

"Per quanto attiene, poi, all’accertamento delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 2 della legge, i poteri dell’Autorità sono limitati alle seguenti iniziative: adozione di pronunce aventi natura essenzialmente ricognitiva che, nella sostanza, danno luogo ad una forma di responsabilità politica che accede al rapporto fiduciario che lega il Governo al Parlamento; esercizio del potere di avviare (nei confronti dei titolari di carica che non diano seguito all’obbligo di far cessare la situazione di incompatibilità) il procedimento che conduce alla rimozione o alla decadenza dalla carica o dall’ufficio ad opera dell’amministrazione competente o di quella vigilante l’ente o l’impresa, nonché alla sospensione del rapporto di impiego o di lavoro pubblico o privato o alla sospensione dall’iscrizione in albi e registri professionali, sempre ad opera degli ordini professionali competenti.
Tale potere di impulso procedimentale, al di là dell’intrinseca debolezza, ha anche il limite specifico di non essere attivabile nei confronti delle cariche assunte in società non assoggettate alla vigilanza pubblica (di gran lunga le più frequenti nelle pronunce dell’Autorità), per le quali va evidenziata l’assenza nella legge di norme che garantiscano la possibilità di ricorso a misure autoritative per la rimozione delle corrispondenti situazioni di incompatibilità.
L’Autorità ha fatto presente, altresì, che il meccanismo di responsabilità politica prima richiamato, operante prevalentemente sotto il profilo reputazionale e nell’ambito del rapporto fiduciario che lega il Governo al Parlamento, non sembra poter funzionare nei confronti degli ex-titolari di carica che del Parlamento non facciano più parte. Per questi ultimi, la decisione dell’Autorità produce invero effetti assai limitati, in quanto al termine del mandato di governo termina anche quel rapporto fiduciario che motiva l’obbligo di comunicare l’avvenuta violazione ai Presidenti di Camera e Senato.
Fra l’altro, per gli ex titolari di cariche governative, non è previsto neanche un obbligo di comunicazione preventiva degli incarichi assunti, ai fini della verifica del rispetto dei divieti post-carica. Tale obbligo, infatti, è limitato testualmente dalla legge ai soli titolari il cui incarico sia in corso (art. 5) e, come suggerito in altre occasioni dall’Autorità (nota 14: cfr. Relazione del Presidente dell’Autorità, Giovanni Pitruzzella, nell’audizione del 29 marzo 2012, dinanzi alla I Commissione permanente della Camera dei Deputati) prevedendo, fra l’altro, non soltanto l’obbligo di dichiarare le situazioni di incompatibilità sussistenti alla data di assunzione della carica, bensì di comunicare tutte le cariche, gli uffici e le funzioni sussistenti alla data di assunzione dell’incarico di governo, lasciando poi all’Autorità la valutazione sull’eventuale qualificazione delle stesse come incompatibili.
...
L’introduzione di più efficaci misure sanzionatorie contribuirebbe certamente a rafforzare il vigente sistema delle incompatibilità governative previsto dalla legge n. 215/2004, conformandolo, peraltro, al contesto normativo generale che, in materia di incompatibilità pubbliche ha subito, per effetto dei recenti interventi normativi (in primo luogo ad opera della citata legge anticorruzione), una netta evoluzione verso più decisi e puntuali strumenti di intervento capaci di promuovere nella collettività una più diffusa sensibilità sui temi dell’etica pubblica
."

 

Stando a fonti governative, la scelta di un disegno di legge si sarebbe resa necessaria per evitare che si ripeta il "caso Mastrapasqua" e, comunque, per completare quanto previsto in tema di inconferibilità e incompatibilità tra cariche nelle pubbliche amministrazioni (o enti vigilati) e incarichi professionali esterni nel decreto legislativo n. 39/2013, il quale non prevede tutte le doverose ipotesi di incompatibilità (o inconferibilità di incarichi) per i vertici di enti pubblici nazionali.

Ebbene, perchè mai un Presidente d'ente pubblico nazionale di primaria importanza (si pensi, ad es., a INPS, ISTAT, INAIL, ma anche ai tanti "enti pubblici non economici", quali il Consiglio Nazionale Forense e gli altri enti di vertice delle professioni regolamentate secondo il sistema ordinistico -soprattutto quelli che assommano in se il potere amministrativo, normativo e  giurisdizionale <quali giudici speciali> di settore) potrà continuare a svolgere anche la attività professionale, ad esempio di avvocato, in materia non connessa con l'ambito di competenza dell'Ente che presiede, mentre un semplice impiegato di quel medesimo ente, nonostante sia in part time ridotto e lavori alle dipendenze del suddetto Presidente per un solo giorno a settimana (magari come semplicissimo commesso) non può esercitare la professione per la quale è abilitato (per la professione forense il divieto è posto dalla l. 339/03 e dall'art. 18, lettera d, della legge di riforma forense n. 247/12) ?      CREDO NON CI SIANO DUBBI SU QUALE SAREBBE LA RISPOSTA DELLACORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO.

La Corte costituzionale, nella sentenza 189/2001, ha definitivamente chiarito che, per i dipendenti pubblici a part time ridotto, il c.d. vincolo d'esclusività dell'attività lavorativa a favore della pubblica amministrazione deve ritenersi superato. Eppure, in concreto, i dipendenti pubblici a part time ridotto che intendano fare anche l'avvocato vengono ancora costretti alla suddetta esclusività del rapporto di lavoro pubblico: vengono, in ciò, trattati peggio dei "servi fisci" dell'antica Roma. E nemmeno, al riguardo, sembra esser valutato l'indirizzo fornito dal piano nazionale anticorruzione elaborato dal dipartimento della funzione pubblica. Nell'allegato 1 a tale piano nazionale anticorruzione (paragrafo b7, intitolato "Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extraistituzionali") si rammenta, a quanto pare inutilmente, che la l. 190/2012 è intervenuta a modificare anche il regime contenuto nell'art. 53 del d.lgs. 165 del 2001, in particolare prevedendo che: "...in sede di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 7, del d.lgs. n 165 del 2001, le amministrazioni debbono valutare tutti i profili di conflitto di interesse, anche quelli potenziali; l’istruttoria circa il rilascio dell’autorizzazione va condotta in maniera molto accurata, tenendo presente che talvolta lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali costituisce per il dipendente un’opportunità, in special modo se dirigente, di arricchimento professionale utile a determinare una positiva ricaduta nell’attività istituzionale ordinaria; ne consegue che, al di là della formazione di una black list di attività precluse la possibilità di svolgere incarichi va attentamente valutata anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un’opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente".

Al solito, presidenti e alti vertici sono trattati coi guanti e "sono sempre gli stracci a volare" !

 

MA APPROFONDIAMO  IL TEMA DELLA NECESSARIA PREVENZIONE DEI GRAVISSIMI  CONFLITTI DI INTERESSI DEGLI AVVOCATI CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E CIOE' D'UN "ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO" NAZIONALE DAGLI ENORMI POTERI AMMINISTRATIVI, GIURISDIZIONALI E NORMATIVI DI SETTORE.

 

Anche prescindendo dalla necessità di applicare anche ai vertici degli enti pubblici non economici le norme di prevenzione dei conflitti di interessi che il Governo si accinge a proporre, con apposito disegno di legge, a seguito del "caso Mastrapasqua", si consideri quanto segue, con riguardo all' "ente pubblico non economico" Consiglio Nazionale Forense.

 

Visto che le Sezioni Unite hanno, anche di recente, affermato che il CNF ha qualità di giudice, conseguenza di una tale ribadita qualità dovrebbe essere che TUTTI GLI AVVOCATI CONSIGLIERI  DEL CNF SIANO ASSOGGETTATI A INCOMPATIBILITA' ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER I MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO (SEMPRE DI PREVENIRE CONFLITTI DI INTERESSI SI TRATTA; O NO?).

 

La Commissione sull'efficienza della giustizia (Cepej) rileva che la media dei procedimenti disciplinari promossi all'anno per ogni mille avvocati nei 48 Stati del Consiglio d'Europa è 49/1000, in Italia 2/1000 !!! E' un caso ??? E le statistiche sulle sentenze del CNF le conoscete ???

 

E' GIUDICE IL CNF? E ALLORA LE REGOLE SU INCARICHI E INCOMPATIBILITA' DEVONO ESSERE PARIMENTI "PRUDENZIALI" RISPETTO A QUELLE CHE VALGONO PER I MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E MILITARI. Lo si deve ricavare da una interpretazione costituzionalmente orientata (tesa a garantire l'indipendenza e imparzialità del giudice speciale CNF) dell'art. 53, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (nel testo modificato dalla l. 190/2012, c.d. legge "anticorruzione", attuata con d.lgs. 39/2013).

Se, invece, si ritenesse che il testo del comma 3 dell'art. 53 -stante il suo riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili- non possa essere interpretato nel senso che imponga che anche gli incarichi consentiti e quelli vietati ai consiglieri del giudice speciale CNF siano individuati con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, allora sarebbe evidente l'incostituzionalità (art. 3 e 111 Cost.) del detto comma 3 per mancata previsione dei consiglieri del CNF tra i soggetti per i quali (come è per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) è necessario prevedere con regolamento gli incarichi consentiti e quelli vietati.

Recitano, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001:

"2.  Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4.  Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5.  In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente." (comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190)

La legge di riforma forense  riconosce al CNF (peggio che ai tempi del corporativismo fascista) il triplo ruolo di giudice speciale, amministratore (con enormi poteri) e legislatore di settore (attraverso il codice deontologico). Per questo non potrà non incappare in radicali censure di incostituzionalità, fondate sulla carenza delle essenziali garanzie di autonomia e indipendenza di giudice.

Già oggi (senza attendere i giudizi caducatori della Corte costituzionale) i consiglieri del CNF dovrebbero rendersi conto che l'essere tutti indistintamente giudici, amministratori e legislatori li pone in condizione reciprocamente limitatrice dello svolgimento di ciascuna di tali funzioni. Inoltre, li pone nella condizione di esercitare la professione forense senza quel livello di indipendenza e autonomia che essi stessi, costantemente, reclamano essere un connotato indispensabile della professione di avvocato: si pensi all'enorme mole di conflitti di interessi che si possono ipotizzare a seguito della imputazione a ciascun consigliere del CNF della attività giurisdizionale, amministrativa e di redazione del codice deontologico che l'unitario CNF svolge senza distinzioni di attribuzioni tra i detti consiglieri (altro che i conflitti di interessi degli impiegati pubblici a part time ridotto, tenuti in gran conto dalla l. 339/03!!!). Si potrebbe motteggiare, -per chiedere che incarichi e incompatibilità dei membri del CNF siano identici auelli dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari- dicendo che "non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca", altrimenti si rischia di incappare nell'altro proverbio "chi troppo vuole nulla stringe".

Inoltre, anche i commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, come modificato a seguito della legge "anticorruzione" (l. 190/2012, attuata con d.lgs. 39/2013, entrato in vigore il 4 maggio 2013), dovrebbero essere applicati ai consiglieri del CNF-giudice, visto che tali commi sono applicabili a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in forza del richiamo, ad opera del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, all'art. 3 del d.lgs. 165/2001.  Altrimenti sarebbe evidente l'incostituzionalità del detto comma 6 per irragionevole mancata previsione d'una necessaria norma di cautela, con irragionevole privilegio d'una certa categoria di giudici (i consiglieri del CNF). Peraltro, non sembra possibile che i consiglieri del CNF-giudice, per sottrarsi alla doverosa applicazione dei commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, invochino (sarebbe il colmo) la qualità di "dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali" (vedasi art. 53, comma 6).

Nè mi pare che in senso contrario si possa argomentare in maniera analoga a Cassazione, SS.UU., n. 8737/2008, che ritenne (sulla scia di Cass. 4905/1997) che un giudice di pace con anzianità di cinque anni non può invocare detta anzianità per ottenere, in base alla legge professionale forense, l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati, come invece è consentito al magistrato togato, il quale sarebbe -a differenza del giudice di pace- organicamente inserito nell'ordine giudiziario. L'organicità di un tale inserimento pare individuata dalle Sezioni Unite nel fatto che solo il magistrato togato: 1) è nominato a seguito di concorso per la magistratura ordinaria; 2) è stabilmente e non temporaneamente incardinato nella funzione giurisdizionale; 3) è retribuito e non esercente un mandato tendenzialmente gratuito <la gratuità non sarebbe esclusa dalle "indennità" di cui gode il giudice di pace.

Quindi, il Ministro della giustizia dovrebbe vigilare (art. 24 l. 247/2012) affinchè, con riguardo anche ai consiglieri del giudice speciale CNF (e non solo con riguardo ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) siano emanati i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che individuino gli incarichi consentiti e quelli vietati.

Nel caso, poi, che non siano emanati (ovviamente dopo che la loro emanazione sia stata riconosciuta necessaria), riguardo ai consiglieri del giudice-CNF, i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53, si dovrebbe attivare la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Infatti, ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. 165/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica deve disporre verifiche del rispetto delle disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera di intesa con i servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

Già da oggi, comunque, mi pare che l'Antitrust dovrebbe segnalare l'enorme vulnus alle regole della concorrenza nel servizio professionale di avvocato e alla indipendenza del giudice CNF  che si realizzerebbe attraverso una normativa che consenta ai consiglieri del CNF-giudice (tutti indistintamente, oltre che giudici, anche amministratori e artefici del codice deontologico forense) di non soggiacere all'individuazione -attraverso l'apposito regolamento di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001- degli incarichi loro consentiti e di quelli a loro vietati.

Del pari dovrebbe attivarsi CIVIT.

Sollecita, in tal senso, la Presidenza del Consiglio, l'Antitrust, CIVIT, il Ministro della giustizia e il CSM !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... e scrivi a parlamentari e giornalisti per segnalare la discriminazione dei semplici dipendenti pubblici rispetto ai "loro" capi, che si vorrebbe confermare e aggravare col disegno di legge governativo sulle incompatibilità dei vertici degli enti pubblici nazionali  . E' intollerabile la regolazione anticoncorrenziale che limita i diritti al lavoro professionale di tanti lavoratori subordinati (pubblici e privati) mentre chiude un occhio sui gravissimi conflitti di interesse che possono aversi quando al Presidente d'un "ente pubblico economico" o "ente pubblico non economico" di rilievo nazionale si consente anche di svolgere attività professionale con l'evanescente limite delle  "materie connesse con l’ambito di competenza dell’Ente di appartenenza."

 

Leggi di seguito il comunicato del Governo del 31 Gennaio 2014 sul contenuto del disegno di legge elaborato per superare il "caso Mastrapasqua" ...

 

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...


"La Presidenza del Consiglio comunica che:
Il Consiglio dei Ministri si è riunito oggi alle ore 12.45 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Segretario il Sottosegretario di Stato alla Presidenza, Filippo Patroni Griffi.
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente, Enrico Letta, e del Ministro per la Pubblica amministrazione e la Semplificazione, Gianpiero D’Alia, ha approvato un disegno di legge contenente disposizioni in materia di incompatibilità presso enti pubblici nazionali, in particolare per presidenti e amministratori.
Il disegno di legge, che verrà trasmesso al Parlamento con procedura d’urgenza, è volto a colmare una lacuna normativa disciplinando il regime di incompatibilità per tutte le posizioni di vertice degli enti pubblici nazionali, prevedendo in particolare un regime di esclusività volto a prevenire situazioni di conflitto di interesse negli enti di notevole rilevanza.
Si prevede che in relazione all’importanza degli enti e alla loro sfera di attività, il presidente e gli amministratori degli enti pubblici nazionali non potranno rivestire la carica di amministratori o componenti degli organi di controllo e revisione in enti e società né esercitare attività imprenditoriali o commerciali o intrattenere rapporti di lavoro.
Allo stesso modo è previsto che il presidente e gli amministratori degli enti pubblici nazionali non possano esercitare attività professionale o di consulenza, in materie connesse con l’ambito di competenza dell’Ente di appartenenza.
Il governo ha deciso di accelerare i tempi della riforma della governance dell’Inail e dell’Inps soprattutto dopo la fusione avvenuta con Inpdap. Per questo il ministro del Lavoro, Enrico Giovannini, accelererà il confronto con le parti sociali e con le forze politiche in modo da assicurare la presentazione al Parlamento del disegno di legge di riforma in tempi brev
i."

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "concorrenzaeavvocatura" su facebook (contano già centinaia di adesioni). Unisciti ai tanti che rivendicano una vera libertà di lavoro intellettuale per gli outsiders e, finalmente, il superamento del corporativismo nelle professioni ! ...

 

 

MA APPROFONDIAMO IL TEMA DELL'ESIGENZA DI TUTELA DAI RISCHI DI CONFLITTI DI INTERESSI DI SOGGETTI CHE, COME I CONSIGLIERI DEL CONSIGLIO AZIONALE FORENSE, SONO POSTI A VERTICE D'UN "ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO" DAGLI IMMENSI POTERI  (AMMINISTRATLEGISLATIVI DI SETTORE) . Visto che le Sezioni Unite hanno affermato che il CNF ha qualità di giudice, conseguenza di una tale ribadita qualità dovrebbe essere che I MEMBRI DEL CNF SIANO ASSOGGETTATI A INCOMPATIBILITA' ANALOGHE A QUELLE PREVISTE PER I MAGISTRATI DELL'ORDINE GIUDIZIARIO (SEMPRE DI PREVENIRE CONFLITTI DI INTERESSI SI TRATTA; O NO?).

La Commissione sull'efficienza della giustizia (Cepej) rileva che la media dei procedimenti disciplinari promossi all'anno per ogni mille avvocati nei 48 Stati del Consiglio d'Europa è 49/1000, in Italia 2/1000 !!! E' un caso ??? E le statistiche sulle sentenze del CNF le conoscete ???

E' GIUDICE IL CNF? E ALLORA LE REGOLE SU INCARICHI E INCOMPATIBILITA' DEVONO ESSERE PARIMENTI "PRUDENZIALI" RISPETTO A QUELLE CHE VALGONO PER I MAGISTRATI ORDINARI, AMMINISTRATIVI, CONTABILI E MILITARI. Lo si deve ricavare da una interpretazione costituzionalmente orientata (tesa a garantire l'indipendenza e imparzialità del giudice speciale CNF) dell'art. 53, comma 3, del d.lgs. 165/2001 (nel testo modificato dalla l. 190/2012, c.d. legge "anticorruzione", attuata con d.lgs. 39/2013).

Se, invece, si ritenesse che il testo del comma 3 dell'art. 53 -stante il suo riferimento ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili- non possa essere interpretato nel senso che imponga che anche gli incarichi consentiti e quelli vietati ai consiglieri del giudice speciale CNF siano individuati con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400, allora sarebbe evidente l'incostituzionalità (art. 3 e 111 Cost.) del detto comma 3 per mancata previsione dei consiglieri del CNF tra i soggetti per i quali (come è per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) è necessario prevedere con regolamento gli incarichi consentiti e quelli vietati.

Recitano, in particolare, i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001:

"2.  Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

4.  Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5.  In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente." (comma così modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190)

La legge di riforma forense  riconosce al CNF (peggio che ai tempi del corporativismo fascista) il triplo ruolo di giudice speciale, amministratore (con enormi poteri) e legislatore di settore (attraverso il codice deontologico). Per questo non potrà non incappare in radicali censure di incostituzionalità, fondate sulla carenza delle essenziali garanzie di autonomia e indipendenza di giudice.

Già oggi (senza attendere i giudizi caducatori della Corte costituzionale) i consiglieri del CNF dovrebbero rendersi conto che l'essere tutti indistintamente giudici, amministratori e legislatori li pone in condizione reciprocamente limitatrice dello svolgimento di ciascuna di tali funzioni. Inoltre, li pone nella condizione di esercitare la professione forense senza quel livello di indipendenza e autonomia che essi stessi, costantemente, reclamano essere un connotato indispensabile della professione di avvocato: si pensi all'enorme mole di conflitti di interessi che si possono ipotizzare a seguito della imputazione a ciascun consigliere del CNF della attività giurisdizionale, amministrativa e di redazione del codice deontologico che l'unitario CNF svolge senza distinzioni di attribuzioni tra i detti consiglieri (altro che i conflitti di interessi degli impiegati pubblici a part time ridotto, tenuti in gran conto dalla l. 339/03!!!). Si potrebbe motteggiare, -per chiedere che incarichi e incompatibilità dei membri del CNF siano identici auelli dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari- dicendo che "non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca", altrimenti si rischia di incappare nell'altro proverbio "chi troppo vuole nulla stringe".

Inoltre, anche i commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, come modificato a seguito della legge "anticorruzione" (l. 190/2012, attuata con d.lgs. 39/2013, entrato in vigore il 4 maggio 2013), dovrebbero essere applicati ai consiglieri del CNF-giudice, visto che tali commi sono applicabili a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari in forza del richiamo, ad opera del comma 6 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, all'art. 3 del d.lgs. 165/2001.  Altrimenti sarebbe evidente l'incostituzionalità del detto comma 6 per irragionevole mancata previsione d'una necessaria norma di cautela, con irragionevole privilegio d'una certa categoria di giudici (i consiglieri del CNF). Peraltro, non sembra possibile che i consiglieri del CNF-giudice, per sottrarsi alla doverosa applicazione dei commi da 7 a 13 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, invochino (sarebbe il colmo) la qualità di "dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali" (vedasi art. 53, comma 6).

Nè mi pare che in senso contrario si possa argomentare in maniera analoga a Cassazione, SS.UU., n. 8737/2008, che ritenne (sulla scia di Cass. 4905/1997) che un giudice di pace con anzianità di cinque anni non può invocare detta anzianità per ottenere, in base alla legge professionale forense, l'iscrizione di diritto nell'albo degli avvocati, come invece è consentito al magistrato togato, il quale sarebbe -a differenza del giudice di pace- organicamente inserito nell'ordine giudiziario. L'organicità di un tale inserimento pare individuata dalle Sezioni Unite nel fatto che solo il magistrato togato: 1) è nominato a seguito di concorso per la magistratura ordinaria; 2) è stabilmente e non temporaneamente incardinato nella funzione giurisdizionale; 3) è retribuito e non esercente un mandato tendenzialmente gratuito <la gratuità non sarebbe esclusa dalle "indennità" di cui gode il giudice di pace.

Quindi, il Ministro della giustizia dovrebbe vigilare (art. 24 l. 247/2012) affinchè, con riguardo anche ai consiglieri del giudice speciale CNF (e non solo con riguardo ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari) siano emanati i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 che individuino gli incarichi consentiti e quelli vietati.

Nel caso, poi, che non siano emanati (ovviamente dopo che la loro emanazione sia stata riconosciuta necessaria), riguardo ai consiglieri del giudice-CNF, i regolamenti di cui al comma 3 dell'art. 53, si dovrebbe attivare la Presidenza del Consiglio dei Ministri.  Infatti, ai sensi dell'art. 16-bis del d.lgs. 165/2001, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica deve disporre verifiche del rispetto delle disposizioni dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001 (per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica, che opera di intesa con i servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato).

Già da oggi, comunque, mi pare che l'Antitrust dovrebbe segnalare l'enorme vulnus alle regole della concorrenza nel servizio professionale di avvocato e alla indipendenza del giudice CNF  che si realizzerebbe attraverso una normativa che consenta ai consiglieri del CNF-giudice (tutti indistintamente, oltre che giudici, anche amministratori e artefici del codice deontologico forense) di non soggiacere all'individuazione -attraverso l'apposito regolamento di cui al comma 3 dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001- degli incarichi loro consentiti e di quelli a loro vietati.

Del pari dovrebbe attivarsi CIVIT.

Sollecita, in tal senso, la Presidenza del Consiglio, l'Antitrust, CIVIT, il Ministro della giustizia e il CSM !!!

 

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Non si può per legge di parlamento rendere la gente morale - ed è già qualche cosa (O. Wilde)